§ 46.6.136 - Legge 11 marzo 1988, n. 66.
Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:11/03/1988
Numero:66


Sommario
Art. 1.      1. Per il periodo 1988-1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento dei [...]
Art. 2.      1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il programma per l'attuazione di quanto [...]
Art. 3.      1. Ai progetti e ai contratti necessari per l'attuazione del programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici previsto dall'art. 1 [...]
Art. 4.      1. All'onere recato dai precedenti articoli, valutato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 5.      1. Ai fini del coordinamento e della direzione unitaria delle forze di polizia, si applica l'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121
Art. 6.      1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si [...]
Art. 7.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.6.136 - Legge 11 marzo 1988, n. 66.

Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonchè disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

(G.U. 12 marzo 1988, n. 60)

 

 

     Art. 1.

     1. Per il periodo 1988-1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici della Guardia di finanza alle proprie esigenze operative. Nella elaborazione del programma dovrà essere data priorità ai settori:

     a) aereo, al fine di adeguare l'attuale dispositivo anche con mezzi ad elevata autonomia che consentano di svolgere attività di ricerca in mare a largo raggio e a tempo prolungato;

     b) navale, al fine di effettuare la sorveglianza nel mare territoriale e nelle acque internazionali;

     c) informatico, al fine di potenziare la rete informatica esistente e di completare la dotazione dei reparti territoriali di apparati informatici capaci di accedere a banche dati di interesse operativo;

     d) trasmissioni, al fine di realizzare un sistema tecnologicamente avanzato per lo scambio di informazioni nel settore delle evasioni fiscali e dei traffici illeciti.

 

          Art. 2.

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il programma per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 1.

     2. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

 

          Art. 3.

     1. Ai progetti e ai contratti necessari per l'attuazione del programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici previsto dall'art. 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Per l'applicazione delle norme di cui all'art. 2 della predetta legge, il comitato è così composto: dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato che lo presiede; dal comandante generale della Guardia di finanza o dal comandante in seconda da lui delegato nonchè, a seguito di nomina con decreto del Ministro delle finanze, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di finanza.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di funzionamento del comitato previsto dal comma 1.

 

          Art. 4.

     1. All'onere recato dai precedenti articoli, valutato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni medesimi. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Ai fini del coordinamento e della direzione unitaria delle forze di polizia, si applica l'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 6.

     1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso art. 7 al fine di assicurare il completamento nonchè l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 7 del medesimo decreto.

     2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonchè alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonchè alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

     3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

     4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di personal computers in dotazione agli uffici.

     5. Le disposizioni dell'art. 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

 

          Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.