§ 46.6.96 - Legge 2 maggio 1969, n. 304.
Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:02/05/1969
Numero:304


Sommario
Art. 1.      Il graduato di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause
Art. 2.      Può essere reintegrato nel grado
Art. 3.      Il numero 2) del primo comma dell'art. 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito [...]
Art. 4.      Il numero 2) del primo comma dell'art. 62 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sono estese agli ufficiali di complemento ammessi, in qualità di allievi, alle [...]
Art. 6.      Qualora la richiesta di reintegrazione nel grado, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, così come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 1942, [...]
Art. 7.      Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali della guardia di finanza, [...]


§ 46.6.96 - Legge 2 maggio 1969, n. 304. [1]

Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza.

(G.U. 24 giugno 1969, n. 157)

 

 

     Art. 1.

     Il graduato di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

     1) perdita della cittadinanza;

     2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

     3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in forza armata diversa da quella di appartenenza o nella guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero nella forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito;

     4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

     5) irreperibilità accertata;

     6) violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina;

     7) condanna:

     a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

     b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell'art. 19 del codice penale.

     Ferma la disposizione della lettera b) dell'art. 35 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione stessa nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6), dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri 4) e 7).

 

          Art. 2.

     Può essere reintegrato nel grado:

     1) a domanda, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 1), 4) e 5) del precedente art. 1, quando le cause stesse siano venute a cessare;

     2) a domanda o d'ufficio, il graduato di truppa in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del numero 3) dell'art. 1, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita;

     3) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il graduato di truppa incorso nella perdita del grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 6) dell'art. 1, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della relativa determinazione. Tate periodo è ridotto alla metà per il graduato di truppa che, per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la perdita del grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

     4) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 7) dell'art. 1, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado, ai sensi della lettera a) di detto numero 7), anche a norma della legge penale militare.

     La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.

     La reintegrazione nel grado del graduato di truppa già in servizio volontario non comporta di diritto la riammissione in servizio volontario del graduato stesso.

 

          Art. 3.

     Il numero 2) del primo comma dell'art. 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     Il numero 2) del primo comma dell'art. 62 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sono estese agli ufficiali di complemento ammessi, in qualità di allievi, alle accademie navale ed aeronautica.

     Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 3 della stessa legge sono estese ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma dell'Aeronautica, ammessi, in qualità di allievi, all'accademia aeronautica.

 

          Art. 6.

     Qualora la richiesta di reintegrazione nel grado, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, così come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 1942, n. 429, o dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2185, sia respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda è ammesso dopo cinque anni dalla data della decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegua una ricompensa al valor militare.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali della guardia di finanza, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.