§ 46.8.38 - Legge 22 dicembre 1939, n. 2185.
Norme sulla reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato in seguito a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/12/1939
Numero:2185


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, legittimamente rimossi o retrocessi dal grado in seguito a procedimento disciplinare, a [...]
Art 2      Nel caso in cui la rimozione o la retrocessione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la [...]
Art. 3.      Alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, [...]


§ 46.8.38 - Legge 22 dicembre 1939, n. 2185. [1]

Norme sulla reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare

(G.U. 21 febbraio 1940, n. 43)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, legittimamente rimossi o retrocessi dal grado in seguito a procedimento disciplinare, a loro domanda e su parere favorevole del tribunale supremo militare, essere reintegrati nel grado già posseduto, sempre che diano prova di aver conservata un'ottima condotta morale, civile e politica per almeno cinque anni dal giorno della perdita del grado.

     Tale termine è ridotto alla metà per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo la perdita del grado, abbiano conseguita una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.

     I militari, che abbiano conseguito più di una delle promozioni o ricompense indicate nel precedente comma, possono ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.

 

          Art 2

     Nel caso in cui la rimozione o la retrocessione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, è necessario, per poter far luogo alla reintegrazione, che sia intervenuta la sentenza di riabilitazione civile.

 

          Art. 3.

     Alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del regio esercito e gradi corrispondente delle altre forze armate.

     La reintegrazione nel grado non comporta di diritto la riassunzione in servizio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.