§ 95.18.108 - D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180.
Recepimento della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:05/11/2021
Numero:180


Sommario
Art. 1.  Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa
Art. 2.  Disposizioni varie
Art. 3.  Efficacia


§ 95.18.108 - D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180.

Recepimento della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).

(G.U. 29 novembre 2021, n. 284)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020, che, all'articolo 1, in particolare, delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee di cui all'allegato A, tra le quali è ricompresa, al n. 37), la direttiva n. UE/2020/262;

     Vista la direttiva 2020/262/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2019, relativa al regime generale delle accise;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

     1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli». Al medesimo testo unico sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 2:

     1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III.»;

     1.2) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) prodotti non unionali: le merci definite all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, d'ora in avanti indicato come CDU;»;

     1.3) alla lettera g), le parole: «, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo,» sono soppresse;

     1.4) la lettera h) è abrogata;

     1.5) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del CDU;»;

     1.6) dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio dell'Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del CDU e per i quali è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali;»;

     1.7) alla lettera l), le parole «provenienti da» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti dal territorio di»;

     1.8) alla lettera m), le parole: «dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992», sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 201 del CDU,»;

     1.9) dopo la lettera m), sono inserite le seguenti:

     «m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;

     m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato;»;

     1.10) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;»;

     1.11) dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all'articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.»;

     2) al comma 3:

     2.1) alla lettera a), le parole: «"Stato" o», sono soppresse;

     2.2) alla lettera b), le parole: «Comunità o territorio della Comunità», sono sostituite dalle seguenti: «territorio dell'Unione europea»;

     b) all'articolo 2:

     1) al comma 1, le parole: «della loro importazione» sono sostituite dalle seguenti: «della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato»;

     2) al comma 2:

     2.1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la fabbricazione, comprese la trasformazione o la lavorazione, anche irregolari, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;»;

     2.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, al regime sospensivo o l'ingresso irregolare dei medesimi prodotti nel territorio dello Stato, a condizione che, nei predetti casi, l'obbligazione doganale non sia stata estinta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) e k), del CDU;»;

     3) al comma 4:

     3.1) alla lettera a) le parole: «ovvero il soggetto», sono sostituite dalle seguenti: «o i soggetti»;

     3.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;»;

     3.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) relativamente all'importazione e all'ingresso irregolare di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di ingresso irregolare, in solido, chiunque abbia partecipato a tale ingresso.»;

     4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. In tutti i casi in cui vi siano più soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, i medesimi sono responsabili in solido del debito d'imposta.»;

     c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 (Abbuoni per perdite, distruzione e cali). - 1. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresì imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

     2. In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono della relativa imposta è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 67, comma 1.

     3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

     4. Nel caso in cui, durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta è concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarità, se l'entità della medesima perdita è inferiore alla soglia comune di riferimento individuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. Sulla parte di prodotto mancante, eccedente quella determinata con riferimento alla predetta soglia comune, è dovuta l'accisa. Nelle more dell'individuazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.

     5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.

     6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2 e 3.»;

     d) all'articolo 5:

     1) nel comma 2, dopo le parole: «dall'Amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione»;

     2) nel comma 3, lettera a), dopo le parole: «si riduce di pari ammontare», sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a)»;

     3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;

     e) all'articolo 6:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio dell'Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire:

     a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso:

     1) un altro deposito fiscale;

     2) un destinatario registrato;

     3) un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio dell'Unione europea;

     4) i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;

     5) l'ufficio doganale presso il quale i prodotti, dopo essere stati svincolati per l'esportazione, sono vincolati ad un regime di transito esterno;

     b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del CDU.»;

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni unionali e, per i trasferimenti intraunionali, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. È disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio dell'Unione europea, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5), provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, lo svincolo della cauzione è disposto quando è fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno con le modalità previste dal comma 7-bis, secondo periodo. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima. Non è fornita garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse salvo che l'Amministrazione finanziaria la richieda per casi particolari debitamente motivati.»;

     4) al comma 6, dopo le parole: «commi 7», sono inserite le seguenti: «, 7-bis»;

     5) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell'Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di transito esterno.»;

     6) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di cui al comma 7, primo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il territorio dell'Unione europea, sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al comma 7, secondo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale che ha vincolato i prodotti al medesimo regime, se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione.»;

     7) nei commi 8, 9 e 10, la parola «cartaceo», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «di riserva»;

     8) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita o sulla base delle informazioni ricevute dall'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale presso il quale i prodotti sono stati svincolati per l'esportazione e vincolati al regime di transito esterno.»;

     9) il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e).»;

     f) all'articolo 8:

     1) nel comma 3, dopo le parole: «non può» sono inserite le seguenti: «fabbricare, trasformare,»;

     2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;

     g) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8 bis. (Destinatario certificato). - 1. Il soggetto che intende operare come destinatario certificato è autorizzato preventivamente dall'Amministrazione finanziaria e deve avere, per i prodotti sottoposti ad accisa diversi dai tabacchi lavorati, la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato e, per i tabacchi lavorati, la qualifica di destinatario registrato. L'autorizzazione è valida fino a revoca. I prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro sono ricevuti presso il deposito del predetto soggetto e sono contabilizzati in appositi registri. Al destinatario certificato è attribuito un codice identificativo.

     2. Il destinatario certificato individua nell'ambito del proprio deposito l'area separata e distinta o, nel caso di cui al comma 6, il locale in cui intende ricevere e detenere ad accisa assolta i prodotti di cui al comma 1.

     3. Il destinatario certificato ha l'obbligo di:

     a) prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;

     b) introdurre nel deposito e iscrivere nella contabilità di cui al comma 1 i prodotti di cui alla lettera a) al momento della loro presa in consegna, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS;

     c) pagare l'accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti di cui alla lettera a);

     d) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) e il pagamento dell'accisa.

     4. La garanzia di cui al comma 3, lettera a) è prestata con le modalità ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, è valida in tutti i Paesi dell'Unione europea ed è determinata nella misura pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti.

     5. L'accisa è esigibile nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato.

     6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettere a), c) e d), l'Amministrazione finanziaria può autorizzare il soggetto che intende ricevere solo occasionalmente prodotti sottoposti ad accisa, provenienti da un unico speditore certificato ubicato in un altro Stato membro e già immessi in consumo in un altro Stato membro, ad operare come destinatario certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti.

     7. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del presente articolo sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I medesimi tabacchi devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le vigenti disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Per i prodotti di cui al presente comma, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 3, lettera b), nonchè gli obblighi che il destinatario certificato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.

     8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»

     h) all'articolo 9, nel comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo;»;

     i) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

     «Art. 9 bis. (Speditore certificato). - 1. Il soggetto che intende operare come speditore certificato è preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività economica svolta dal soggetto. I prodotti sottoposti ad accisa, già immessi in consumo nel territorio dello Stato e trasportati nel territorio di un altro Stato membro per la consegna ad un soggetto avente la qualifica di destinatario certificato, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall'Amministrazione finanziaria. Allo speditore certificato è attribuito un codice identificativo. Restano ferme le disposizioni specifiche previste dal comma 4 in materia di tabacchi lavorati.

     2. Lo speditore certificato ha l'obbligo di:

     a) iscrivere nella contabilità di cui al comma 1 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;

     b) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato di cui all'articolo 10, comma 3;

     c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni dei prodotti di cui al comma 1 effettuate.

     3. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, l'Amministrazione finanziaria può autorizzare il soggetto che intende, nell'ambito della sua attività economica, solo occasionalmente trasportare in un altro Stato membro prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo nel territorio nazionale, ad operare come speditore certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti.

     4. Per i tabacchi lavorati sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 2, lettera a) nonchè gli obblighi che lo speditore certificato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.

     5. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti ai sensi del presente articolo, l'accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata ai sensi dell'articolo 14 su richiesta dello speditore certificato, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l'accisa nel medesimo Stato membro.

     6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;

     l) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 (Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato). - 1. Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale.

     2. Ai fini del presente articolo per prodotti consegnati per scopi commerciali si intendono i prodotti di cui al comma 1 trasportati, nel territorio dello Stato, nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 10-bis e 11.

     3. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve aver luogo con l'e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al predetto documento è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.

     4. La circolazione di cui al comma 1 inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione.

     5. La circolazione di cui al comma 1 si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 9 e 10, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale.

     6. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 1, la presa in consegna di cui al comma 5 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario certificato, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.

     7. Non sono considerati come prodotti consegnati per scopi commerciali i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio del suddetto Stato membro e il territorio nazionale e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio dello Stato.

     8. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, i medesimi prodotti circolano con un documento di riserva contenente gli stessi dati dell'e-DAS. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore certificato nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo è nuovamente disponibile. L'e-DAS sostituisce il predetto documento di riserva, copia del quale è conservata dallo speditore certificato e dal destinatario certificato nazionale, che ne riportano gli estremi nella propria contabilità.

     9. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 5, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario certificato trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il predetto documento di riserva.

     10. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa; per merci spedite dal territorio nazionale, in assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di prodotti ai sensi del presente articolo può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

     11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»

     m) all'articolo 10-bis dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;

     n) all'articolo 10-ter:

     1) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarità o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarità o dell'infrazione;»;

     2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

     «3. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresì imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

     3-bis. Nel caso in cui, durante la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta è concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarità, se l'entità della medesima perdita è inferiore a quella determinata con riferimento alle soglie comuni individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262. Nelle more della determinazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.»;

     3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

     «4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di aver pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi dei commi 3 e 3-bis l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo, totale o parziale, della garanzia dal medesimo prestata.

     4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;

     o) all'articolo 11:

     1) nel comma 4, la parola: «professionali», è sostituita dalla seguente: «economici»;

     2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;

     p) l'articolo 12, è sostituito dal seguente:

     «Art. 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa). - 1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano nel territorio dello Stato con un apposito documento di accompagnamento analogo all'e-DAS.

     2. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato l'e-DAS.

     3. Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»;

     q) all'articolo 17:

     1) nel comma 3, le parole: «a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.» sono sostituite dalle seguenti: «al formulario adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262.»;

     2) nel comma 3-bis, le parole: «dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.», sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262.»;

     r) all'articolo 23, nel comma 15, le parole: «delle dogane e dei monopoli », sono sostituite dalle seguenti: «delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis»;

     s) all'articolo 28, nel comma 7, le parole: «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle seguenti: «delle dogane e dei monopoli, e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis»;

     t) l'articolo 37, è sostituito dal seguente:

     «Art. 37 (Disposizioni particolari per il vino). - 1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273, sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonchè a sottoporsi a controllo.

     2. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.»;

     u) all'articolo 47:

     1) nel comma 3, dopo le parole: «relativa alla quantità mancante» sono inserite le seguenti: «superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante»;

     2) nel comma 4, dopo le parole «andato perduto» è inserita la seguente «irrimediabilmente».

     v) all'articolo 56, al comma 6, dopo le parole «dell'articolo 14» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 15».

 

     Art. 2. Disposizioni varie

     1. Nelle disposizioni tributarie in materia di accisa, i riferimenti alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, ovunque ricorrono, si intendono effettuati alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019.

 

     Art. 3. Efficacia

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), numero 1), e lettera v) nonchè le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

     2. Fino alla data del 31 dicembre 2023, le modalità previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in un altro Stato membro e trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali nonchè alla circolazione di quelli immessi in consumo nel territorio nazionale e trasportati in un altro Stato membro per esservi consegnati per i medesimi scopi; fino alla medesima data del 31 dicembre 2023, le predette modalità si applicano altresì alle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa tra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro.