§ 5.2.221 - L.R. 27 dicembre 2021, n. 25.
Legge di stabilità 2022-2024.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:27/12/2021
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
Art. 2.  (Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)
Art. 3.  (Rinuncia al recupero di importi limitati nell'ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 16/2016)
Art. 5.  (Modifiche all’art. 44 della l.r. 10/2003 e norme finanziarie)
Art. 6.  (Modifica all’art. 48 della l.r. 10/2003)
Art. 7.  (Modifiche agli articoli 54 e 55 della l.r. 10/2003)
Art. 8.  (Rimessione in termini per il completamento dei progetti di marketing territoriale)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.221 - L.R. 27 dicembre 2021, n. 25.

Legge di stabilità 2022-2024.

(B.U. 29 dicembre 2021, n. 52, suppl.)

 

Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)

1. Per il triennio 2022-2024 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

2. Sono autorizzate per il triennio 2022-2024 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

4. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2022-2024'.

 

     Art. 2. (Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)

1. A partire dal 2022 la copertura finanziaria delle garanzie autorizzate al comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) e al comma 21 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) sono incluse, rispettivamente per il valore di euro 21.345.034,00 e di euro 217.500.000,00, nel calcolo del limite di indebitamento come riportato alla sezione 'DEBITO POTENZIALÈ dell'allegato 13 'Limite di indebitamentò della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2022-2024'.

2. Il contributo di ARPA alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) in euro 4.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 è confermato anche per l'esercizio finanziario 2024.

3. Per l'anno 2024 è confermato il contributo a favore di Fondazione Lombardia Ambiente previsto al comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della Regione Lombardia alla 'Fondazione Lombardia per l'ambiente') quantificato in euro 400.000,00; a tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di euro 400.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 . Per le attività della Fondazione di cui al presente comma, la Giunta regionale applica, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

4. Per l'installazione di impianti di videosorveglianza, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali, per l'annualità 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.600.000,00, a valere sulle risorse stanziate con la legge di bilancio 2022-2024 alla missione 03 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' da destinarsi, per euro 500.00,00, ai mezzi di soccorso sanitario, per euro 600.000,00, ai titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, e, per euro 3.500.000,00, ai parchi comunali e alle aree protette regionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale). Dagli esercizi finanziari successivi al 2022 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, individua criteri e modalità di erogazione delle risorse, anche prevedendo la cumulabilità con altri contributi pubblici destinati alla medesima finalità.

5. La sperimentazione prevista per l'esercizio finanziario 2021 di fornitura di prestazioni extra-LEA a carico del bilancio autonomo regionale, nell'ambito della quale è stata autorizzata la spesa di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali), è confermata anche per il triennio 2022-2024. A tal fine è autorizzata a valere sulle proprie risorse della missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 la seguente spesa:

a) euro 3.900.000,00 nel 2022 ed euro 4.100.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 per garantire la copertura finanziaria di LEA aggiuntivi regionali relativi ai farmaci di fascia C per pazienti con malattie rare e alcune attività ambulatoriali extra-LEA;

b) euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 per la copertura di LEA aggiuntivi regionali destinati all'esonero della compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per minori inviati con ordinanza dai tribunali per minori e accolti nelle comunità o in affido, a integrazione delle esenzioni per prestazioni di neuropsichiatria ai minori di quattordici anni già attivate per dar seguito alla deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 2020, n. XI/1443 (Risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2020);

c) euro 400.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 per garantire l'erogazione di prestazioni extra-LEA ambulatoriali e l'esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per l'integrazione dei percorsi dei test somatici/germinali per analisi geni BRCA1/BRCA2 al fine di anticipare i tempi di introduzione di tali prestazioni previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);

d) euro 500.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 per garantire l'erogazione di prestazioni extra-LEA per il controllo in remoto di pazienti con pacemaker, defibrillatori e loop recorder in Regione e l'esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

e) euro 1.200.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 a copertura dell'erogazione di risorse extra-LEA destinati alla terapia costituita dalla combinazione molecole 'nivolumab' più 'ipilimumab' ai pazienti con melanoma e metastasi cerebrali da erogarsi presso strutture pubbliche lombarde.

6. Al comma 11 dell'articolo 2 della l.r. 24/2019 le parole 'al 2024' sono sostituite dalle seguenti: 'al 2025 '.

7. Per l'attuazione e lo sviluppo nel tempo dei Patti territoriali di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio) è autorizzata alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' la spesa di euro 3.336.550,00 per il 2025.

8. Per assicurare l'adeguata copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 937 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, alla spesa per interessi relativa all'acquisto del materiale rotabile di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è autorizzata alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 1 'Spese correnti', negli anni dal 2022 al 2030, la spesa complessiva di euro 83.700.000,00.

9. Alla spesa di cui al comma 8 prevista rispettivamente in euro 6.700.000,00 nel 2022, euro 9.900.000,00 nel 2023, euro 14.700.000,00 nel 2024, euro 13.800.000,00 nel 2025, euro 13.700.000,00 nel 2026, euro 10.100.000,00 nel 2027, euro 7.500.000,00 nel 2028, euro 5.000.000,00 nel 2029 ed euro 2.300.000,00 nel 2030, si provvede nel triennio 2022-2024 con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio 2022-2024 e per gli anni dal 2025 al 2030 con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

10. A partire dal 2022 le somme dovute dal 2022 al 2036 da Regione Lombardia alla Provincia di Monza e Brianza per il riconoscimento del valore azionario di ASAM S.p.A. al momento del subentro di Regione Lombardia e dei relativi interessi legali, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 (Legge di stabilità 2018 - 2020), sono rideterminate in complessivi euro 36.000.000,00 e corrisposte alla Provincia in euro 9.000.000,00 per ciascun anno dal 2022 al 2025 a titolo di spese in conto capitale, al fine di garantire la realizzazione di investimenti negli ambiti di competenza provinciale.

11. In attuazione del comma 10 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale 2022-2025 è autorizzata la spesa di euro 9.000.000,00 per ciascun anno dal 2022 al 2025 alla cui copertura finanziaria si provvede negli stessi esercizi finanziari con corrispondente incremento delle entrate di cui al Titolo 6 'Accensione prestiti' - Tipologia 0300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

12. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per gli anni 2022-2024 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2022-2024'.

13. Alle spese oltre il triennio autorizzate ai commi 6, 7, 8, 10 del presente articolo, riportate nell'allegato 12 'Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio' della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2022-2024', la copertura finanziaria è assicurata per i commi 6 e 8 con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale e per i commi 7 e 10 con corrispondente incremento delle entrate di cui al Titolo 6 'Accensione prestiti' - Tipologia 0300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Rinuncia al recupero di importi limitati nell'ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, per le Misure di sostegno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Lombardia non si provvede al recupero di pagamenti indebiti inferiori a cento euro, non computando gli interessi.

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 16/2016)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) è inserito il seguente:

'Art. 16 bis. (Misure di compensazione per la gestione delle unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico)

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, la Giunta regionale, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può erogare alle ALER che abbiano manifestato criticità finanziarie tali da poter incidere sullo standard del servizio offerto all'utenza, specifici contributi finalizzati a compensare la non remunerabilità dei canoni di locazione applicati ai nuclei familiari assegnatari.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo 24, i contributi di cui al comma 1 sono erogati in via di prima applicazione con esclusivo riferimento ai canoni riferiti all'area della protezione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 31 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2022-2024', sono disciplinati i requisiti e le modalità di assegnazione della misura di compensazione di cui al comma 1, applicando, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

3. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, incluse nella tabella A della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2022-2024' e previste in euro 5.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio, si fa fronte con le risorse allocate, con legge di approvazione del bilancio 2022-2024, alla missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

4. Al fine di armonizzare le misure di compensazione con un quadro stabile di riferimento, l'anagrafe dell'utenza prevista per il 2022 ai sensi dell'articolo 43, comma 11 ter, viene posticipata all'anno 2023 e i successivi aggiornamenti hanno cadenza biennale, di norma entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 30 novembre 2022 vengono individuate modalità semplificate ai fini della rilevazione, anche in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4.'.

 

     Art. 5. (Modifiche all’art. 44 della l.r. 10/2003 e norme finanziarie)

1. All'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 19 bis le parole 'nell'anno 2018, nell'anno 2019 e negli anni 2020 e 2021, appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'anno 2022, appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina' e le parole 'rispettivamente nei medesimi anni 2018, 2019, 2020 e 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'nel medesimo anno';

b) al primo periodo del comma 19 bis 1 le parole 'classi emissive EURO 5 e 6' sono sostituite dalle seguenti: 'classi emissive EURO 5 e 6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina';

c) al terzo periodo del comma 19 bis 1 le parole 'negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'anno 2022'.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, commi 19 bis e 19 bis 1, della l.r. 10/2003, modificato dal comma 1, lettere da a) a c), del presente articolo.

3. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 19 bis dell'articolo 44 della l. r. 10/2003, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimati per ciascun anno del triennio in euro 605.000,00, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2022-2024'.

4. Per l'estensione del contributo di rottamazione anche nell'anno 2022 per i veicoli ad elevato impatto ambientale prevista al comma 19 bis 1 dell'articolo 44 della l.r. 10/2003, come modificato dalle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, è autorizzata alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024 la spesa di euro 1.800.000,00. A detta spesa inclusa nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata la copertura finanziaria per l'anno 2022 nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2022-2024'.

 

     Art. 6. (Modifica all’art. 48 della l.r. 10/2003)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unica della disciplina dei tributi regionali), è inserito il seguente:

'4 bis. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli che, trascorsi venti anni dalla costruzione, risultino iscritti nel Registro ACI Storico per i quali gli interessati abbiano presentato apposita istanza corredata da documentazione attestante l'iscrizione del veicolo, nonché l'associazione del soggetto obbligato al pagamento al club o registro. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la continuità del beneficio, l'acquirente dovrà far pervenire documentazione relativa alla propria associazione al Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento del medesimo registro.'.

 

     Art. 7. (Modifiche agli articoli 54 e 55 della l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 54 sono aggiunti i seguenti:

'1 bis. A decorrere dal primo trimestre 2022, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente tramite la piattaforma denominata pagoPa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

1 ter. A decorrere dal versamento dovuto per il terzo trimestre 2022, la competente struttura tributaria della Regione rende disponibili i bollettini di pagamento ad importo predeterminato derivante dall'aggiornamento mensile dei dati acquisiti tramite l'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) predisposto e gestito dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). Le modalità di versamento sono definite con il provvedimento di cui al comma 1.';

b) all'alinea del comma 1 dell'articolo 55 le parole 'in duplice copia,' sono soppresse;

c) il comma 2 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

'2. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, la dichiarazione precompilata sulla base dei dati acquisiti mensilmente dall'applicativo O.R.SO., di cui all'articolo 54, comma 1 ter, deve essere presentata online alla competente struttura tributaria della Regione, tramite l'Area Personale Tributi accessibile dal portale istituzionale della Regione stessa, secondo quanto stabilito con il provvedimento di cui al comma 4. Le dichiarazioni presentate in modalità difforme da quanto previsto ai sensi del presente comma sono considerate omesse. La data fornita dal sistema sulla ricevuta di presentazione della dichiarazione certifica il rispetto dei termini.';

d) al comma 3 dell'articolo 55, le parole 'una delle predette copie è trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento' sono sostituite dalle seguenti: 'una copia della dichiarazione è trasmessa, entro trenta giorni dalla presentazione'.

 

     Art. 8. (Rimessione in termini per il completamento dei progetti di marketing territoriale)

1. In riferimento ai contributi concessi a beneficiari pubblici e privati per la realizzazione di progetti di marketing territoriale per l'incremento dell'attrattività e della competitività della destinazione Lombardia, tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta regionale può adottare, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), un provvedimento di rimessione in termini a favore dei soggetti decaduti dal beneficio nell'anno 2021, previa motivata richiesta, inviata alla Regione non oltre il 31 gennaio 2022, da parte dei soggetti interessati che, entro la data del 30 settembre 2021, abbiano avviato la realizzazione degli interventi ammessi a contributo. I beneficiari che siano stati rimessi in termini ai sensi del precedente periodo devono assicurare la conclusione dei lavori e la rendicontazione finale entro il 30 novembre 2022. Il provvedimento di riammissione di cui sopra può prevedere la presentazione di uno stato avanzamento lavori intermedio, con relativa rendicontazione.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

 

Tabelle

(Omissis)