§ 5.2.194 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 42.
Legge di stabilità 2018 - 2020


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:28/12/2017
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Finanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
Art. 2.  (Istituzione del fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale)
Art. 3.  (Riconoscimento valore partecipazioni azionarie ASAM SPA alla Città metropolitana di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza)
Art. 4.  (Istituzione della dote merci ferroviaria)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 22/2017)
Art. 6.  (Agevolazioni fiscali e modifiche alla l.r. 10/2003)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.194 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 42.

Legge di stabilità 2018 - 2020

(B.U. 31 dicembre 2017, n. 52, suppl.)

 

Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)

1. Per il triennio 2018/2020 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

2. Sono autorizzate per il triennio 2018/2020 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

4. Al fine di garantire l'adeguata copertura finanziaria degli interventi di valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, nell'ambito dell'Accordo di Programma promosso con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2015, n. 4674 (Promozione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione della Villa Reale, del Parco di Monza e dell'Autodromo), assicurando una corretta programmazione delle risorse in coerenza con il programma degli interventi e le modalità di finanziamento previste dall'Accordo medesimo, è autorizzata la seguente rimodulazione delle risorse dagli anni 2019 al 2024.

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.000.000,00

13.000.000,00

5.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

 

5. Per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese e correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018/2020 la spesa di euro 2.000.000 a favore dell'Agenzia per il TPL del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e della Brianza, Lodi e Pavia, per il mantenimento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nel bacino territoriale di riferimento della suddetta Agenzia per il TPL.

6. Per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto Pubblico Locale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del Bilancio 2018 - 2020 la spesa di euro 5.000.000,00 a favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale quali risorse aggiuntive, rispetto a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa. La Giunta definisce i criteri, le modalità e i tempi per l'attribuzione di tali risorse.

7. In attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), il contributo di funzionamento a Explora Scpa, di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 43 (Legge di stabilità 2016-2018), da destinarsi a copertura delle spese generali di funzionamento, in considerazione del processo di acquisizione del ramo d'azienda di Navigli Lombardi Scarl, è rideterminato in euro 1.260.350,00 per ciascun anno del biennio 2018 e 2019. Tale contributo può essere rideterminato, a partire dal 2020, con legge di approvazione del bilancio, tenuto conto dell'andamento economico-finanziario della società. Alla spesa si provvede con le risorse allocate alla missione 7 'Turismo', programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correntì dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2018 - 2020.

8. Per ciascun anno del triennio 2018-2020 è autorizzata alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' la spesa di euro 2.000.000,00 quale contributo alla prosecuzione dei lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del Duomo di Milano ad opera della Veneranda Fabbrica del Duomo.

9. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti, in coerenza con i principi contabili armonizzati, è consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica regionale allocati alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' [1].

10. Al fine di regolare la liquidità tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa, soggetto del sistema regionale di cui alla Sezione I dell'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007) è disposto il rientro di somme giacenti presso suddetto soggetto, rispettivamente per euro 212.000.000,00 nel 2018, euro 80.000.000,00 nel 2019 ed euro 194.000.000,00 nel 2020. Tali somme, introitate al titolo 4 'Entrate in conto capitale' - Tipologia 500 'Altre entrate in conto capitale' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2018 - 2020, sono gestite nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica di cui al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sono destinate al finanziamento degli investimenti autonomi autorizzati con la presente legge.

11. In attuazione del comma 10 con successivo provvedimento la Giunta determina criteri, modalità e tipologie dei fondi dei rientri disposti.

12. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia in relazione alle obbligazioni assunte da FNM Spa con l'emissione del prestito obbligazionario denominato 'FNM 2015-2020' e integralmente sottoscritto da Finlombarda Spa in data 21 luglio 2015, nell'ambito dell'accordo quadro di finanziamento siglato il 16 giugno 2015 da Finlombarda spa e FNM spa, per un importo di euro 58.000.000,00.

13. La garanzia di cui al comma 12, del valore massimo di euro 58.000.000,00, è rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura finanziaria per euro 5.800.000,00, pari al dieci per cento dell'importo garantito, nelle risorse proprie stanziate alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020.

14. A sostegno dell'emittenza locale che costituisce una risorsa preziosa per il pluralismo informativo, per la valorizzazione del territorio e l'occupazione è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 70.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti'.

15. Ai fini dell'attivazione di convenzioni con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale inerenti al presidio territoriale, ambientale e idraulico del territorio regionale, è autorizzata la spesa di euro 110.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, stanziata alla missione 9 'Sviluppo Sostenibile e Tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale', Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

16. E' autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 75.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per un contributo straordinario finalizzato al completamento della ristrutturazione del Convento Fra Cristoforo (Parrocchia San Materno) di Lecco.

17. E' autorizzata per l'anno 2018 l'ulteriore spesa di euro 500.000,00 alla missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 01 'Istruzione prescolastica' - Titolo 1 'Spese correnti' per l'assegnazione del contributo regionale a sostegno dell'integrazione scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia autonome per l'anno scolastico 2017/2018.

18. Per la realizzazione di interventi di compensazione ambientale conseguenti al completamento della rete ferroviaria Mendrisio-Varese è autorizzato un contributo di euro 500.000,00 per ciascun anno degli esercizi 2019 e 2020. A tal fine è stanziata la spesa di euro 500.000,00 nel 2019 e di euro 500.000,00 nel 2020 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 del bilancio regionale.

19. Per assicurare l'attuazione del programma FESR 2014-2020 Obiettivo 'Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione' (decisione CE C(2015) 923 del 12 febbraio 2015), consentendo il completo utilizzo delle risorse provenienti dalle assegnazioni comunitarie e statali, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 36.000.000,00, di cui euro 5.500.000,00 nel 2019, euro 6.600.000,00 nel 2020 ed euro 7.700.000,00 nel 2021, alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 3 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' ed euro 4.500.000,00 nel 2019, euro 5.400.000,00 nel 2020 e euro 6.300.000,00 nel 2021, alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.

20. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata al comma 19 si provvede per pari importo con le risorse previste in entrata al Titolo 4 'Entrate in capitale' - Tipologia 500 'Altre entrate in capitale' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, a seguito delle restituzioni da parte di Finlombarda Spa delle somme derivanti dai rientri del 'Fondo Infrastrutture 2000/2006'.

21. E' autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 550.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per un incremento del contributo a favore dei Siti Unesco e delle aree archeologiche finalizzate a realizzare un bando nelle annualità 2018-2019.

22. Nelle more dello svolgimento delle procedure di valorizzazione tramite l'ingresso di nuovi investitori o la cessione in tutto o in parte degli asset di proprietà della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica, la scadenza delle anticipazioni concesse da Regione a favore della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica, per l'importo complessivo di euro 35.000.000,00, è posticipata al 30 dicembre 2022.

23. Le risorse derivanti dalla restituzione delle anticipazioni, comprensive degli interessi maturati determinati in euro 558.957,00 confluiscono rispettivamente al titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - tipologia 300 'Riscossione crediti di medio lungo termine' per la quota capitale e al titolo 3 'Entrate extra-tributarie' - tipologia 300 'Interessi attivi' per la quota interessi, dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2022 [2].

24. Al fine di assicurare gli attuali standard di servizio della Fondazione Bresciana per l'educazione Monsignor Giuseppe Cavalieri - Scuola Audiofonetica, che garantiscono una piena inclusione degli studenti disabili sensoriali attraverso la stretta integrazione tra le attività didattiche ordinarie e i servizi di riabilitazione e logopedia per non udenti e il supporto plurispecialistico alle famiglie, è stabilito un contributo ordinario annuo a partire dall'anno 2018.

25. Il contributo di cui al comma 24 è determinato fino a un massimo di euro 1.000.000,00 annuo cui si provvede nell'ambito delle risorse stanziate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese in conto corrente' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

26. In analogia a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la Giunta regionale può, con proprio provvedimento, autorizzare le province lombarde e la Città metropolitana di Milano ad utilizzare le somme confluite nell'avanzo vincolato relative a misure forestali e compensazioni ambientali, di cui all'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), per stabilizzare gli equilibri di parte corrente del bilancio 2017. Gli enti che ne fanno richiesta si impegnano a restituire dette risorse negli esercizi successivi allo svincolo [3].

27. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 26, la Giunta regionale può autorizzare lo svincolo di ulteriori somme di parte corrente confluite nell'avanzo vincolato diverse da quelle di cui all'articolo 43 della l.r. 31/2008, fino a un massimo di complessivi euro 10.000.000,00, da ripartire a favore delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano. Gli enti che beneficiano di risorse svincolate ai sensi del presente comma si impegnano a stanziare un importo pari alla quota svincolata per il finanziamento del Trasporto Pubblico Locale negli esercizi successivi.

28. In continuità con le politiche regionali di promozione e diffusione della pratica sportiva, per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 314.000,00 alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2018/2020 da destinarsi ai grandi eventi sportivi, ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

29. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'.

 

     Art. 2. (Istituzione del fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale)

1. Al fine di garantire il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, in analogia con gli obiettivi di investimento del fondo statale di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 10.000.000,00 annui dal 2018 - 2020 e di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2032 [4].

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, complessivamente pari a euro 390.000.000,00, sono destinate, fino all'importo massimo di euro 80.700.000,00, al finanziamento del 'Patto per la Lombardia'; la Giunta regionale, con proprio atto, provvede all'assegnazione delle risorse, la cui erogazione può essere effettuata in unica soluzione anche in deroga ai termini di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) [5].

3. Le rimanenti risorse del fondo di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali e assegnate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sulla base della presentazione di progetti che assicurino un cofinanziamento e in via prioritaria a quelli che assicurano la più elevata percentuale di cofinanziamento. A tal fine le risorse sono prelevabili dal fondo secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e appostate sulle missioni e sui programmi idonei, in relazione al settore di spesa finanziato.

4. Alla spesa prevista dal comma 1 si provvede rispettivamente:

a) per il triennio 2018-2020, la cui spesa è inclusa nelle autorizzazioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale';

b) alla spesa a partire dall'esercizio 2022 è data copertura con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale [6].

 

     Art. 3. (Riconoscimento valore partecipazioni azionarie ASAM SPA alla Città metropolitana di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza)

1. Regione Lombardia riconosce a Città metropolitana di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza le seguenti somme:

a) la somma di euro 142.034.000,00 a Città metropolitana di Milano e di euro 37.144.000,00 alla Provincia di Monza e Brianza, corrispondenti al valore rivestito dalle partecipazioni in ASAM Spa al momento del subentro di Regione, avvenuto in data 2 settembre 2014, attraverso la società controllata Finlombarda Spa, nella partecipazione azionaria di controllo detenuta da Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, e dalla Provincia di Monza e Brianza, ai sensi dell'articolo 1, comma 49 bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);

b) la somma di euro 26.401.205,00 a Città metropolitana di Milano a titolo di dividendi per gli anni 2007, 2008 e 2009 e di riserva straordinaria, la cui distribuzione è stata approvata in data 3 dicembre 2011 dall'Assemblea dei soci di ASAM Spa, nonché di euro 2.039.704,00 alla Provincia di Monza e Brianza a titolo della stessa riserva straordinaria di cui ante;

c) la somma forfettariamente convenuta di euro 2.366.140,00 a titolo di interessi legali relativi ai crediti riportati alle lettere a) e b), di cui 1.919.581,00 alla Città metropolitana di Milano ed euro 446.559,00 alla provincia di Monza e Brianza, da corrispondersi in un'unica soluzione ed entro il 31 marzo del 2036.

2. In attuazione del comma 1, alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' è autorizzata la complessiva spesa di euro 209.985.049,00 con la seguente suddivisione:

a) euro 2.000.000,00 annui per il triennio 2018-2020;

b) euro 10.000.000,00 annui dal 2021 al 2025;

c) euro 15.000.000,00 dal 2026 al 2034;

d) euro 16.618.909,00 per il 2035;

e) euro 2.366.140,00.

3. La copertura finanziaria del comma 2 è assicurata rispettivamente:

a) alla spesa della lettera a), prevista per il triennio 2018-2020, inclusa nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale';

b) alla spesa delle lettere b), c), d) ed e) riferita agli anni dal 2021 al 2036 la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Istituzione della dote merci ferroviaria)

1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario delle merci, a integrazione delle misure di incentivazione di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2016'), articolo 1, commi 648 e 649, alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2018/2020 è autorizzata la spesa di euro 600.000,00 annui, per il triennio 2018, 2019 e 2020, quale contributo - di seguito denominato 'Dote merci ferroviaria' - per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e tradizionale merci in arrivo o in partenza da scali ferroviari e terminal intermodali presenti in Lombardia'.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a imprese che si impegnano a mantenere o incrementare il volume di traffico merci ferroviario, in coerenza con quanto previsto dalla disciplina nazionale. Con provvedimento della Giunta sono definiti i criteri per l'assegnazione e le modalità di gestione del contributo in coerenza con la disciplina nazionale e con l'eventuale intesa operativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nel rispetto dei vincoli e dei principi di cui alla decisione della Commissione europea n. C(2016)7676 del 24 novembre 2016.

3. La spesa di cui al comma 1 è rideterminabile con legge annuale di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, ed è inclusa nelle autorizzazioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge; alla stessa è assicurata copertura finanziaria per il triennio 2018-2020 nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio'.

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 22/2017)

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) l'importo 'euro 35.000.000,00' è sostituito dal seguente: 'euro 25.500.000,00';

b) alla lettera d) l'importo euro 1.507.000.000,00 è sostituito dal seguente: 'euro 1.516.500.000,00'.

 

     Art. 6. (Agevolazioni fiscali e modifiche alla l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 19 bis dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

'19 bis. In attuazione del principio della salvaguardia ambientale e per la tutela e miglioramento della qualità dell'aria nonché in applicazione delle azioni previste nel PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria), viene incentivato il rinnovo del parco veicolare più inquinante. A tal fine le autovetture ad uso privato di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. acquistate, usate o nuove, nell'anno 2018, appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica purché si sia provveduto, nel medesimo anno 2018, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento EURO 0, 1 se alimentato a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3 se alimentato a gasolio. L'agevolazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta se i veicoli oggetto dell'acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare. L'esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria.';

b) dopo il comma 19 bis dell'articolo 44 è inserito il seguente:

'19 bis 1. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco veicolare circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come EURO 0, 1 se alimentati a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3 se alimentati a gasolio con l'acquisto di autovetture nuove o usate purché appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6, è concesso oltre all'esenzione della tassa automobilistica di cui al comma 19 bis anche un contributo di € 90,00 a titolo di rimborso degli oneri di demolizione. Tale contributo viene riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli appartenenti alle classi sopradette. Il contributo è riconosciuto per le demolizioni effettuate nell'anno 2018.';

c) il comma 19 ter, dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

'19 ter. Con provvedimento dirigenziale sono definite le modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis e 19 bis 1.';

d) alla lettera c-quater) del comma 5 dell'articolo 48, le parole 'fino al 31 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 2020,';

e) al comma 6 undecies dell'articolo 77, dopo le parole 'fino al 31 dicembre 2018' sono inserite le seguenti: 'ovvero per le sedi o le unità locali di nuova iscrizione al Registro Imprese nel medesimo anno 2018.'.

2. Le seguenti disposizioni della l.r. 10/2003 sono adeguate alla vigente normativa statale:

a) al comma 1 dell'articolo 39, dopo le parole 'diritto reale di godimento' sono inserite le seguenti: ', ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,';

b) al comma 1 dell'articolo 46, le parole da 'dell'articolo 46' fino a 'e successive modificazioni e integrazioni,' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),';

c) al comma 1 dell'articolo 56, le parole 'dell'articolo 20 del d.lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni,' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 197 del d.lgs. n. 152/2006,';

d) al comma 1 dell'articolo 57, le parole da 'dall'articolo 12' fino a 'l.r. 94/1980' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006,';

e) al comma 5 dell'articolo 57, le parole '22/1997 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'n. 152/2006'.

f) il comma 2 dell'articolo 77 è abrogato.

3. Alle minori entrate derivanti dalle lettere a) e d) del comma 1 previste in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

4. Alla spesa derivante da quanto previsto alla lett. b) del comma 1, inclusa nelle autorizzazioni di spesa di cui allegata tabella A della presente legge, pari a euro 1.800.000,00 per il solo anno 2018, si provvede con lo stanziamento di cui alla missione 01 'Servizi Istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

5. Dalle agevolazioni di cui alla lettera e) del comma 1 non discendono nel triennio 2018-2020 impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate, stante l'allargamento della base imponibile generata dalla agevolazione fiscale. Dalle annualità successive al 2020 sono appostate a bilancio, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, le maggiori entrate derivanti dalla misura incentivante.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.