§ 4.2.36 - L.R. 12 settembre 1983, n. 70.
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:12/09/1983
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Opere pubbliche di interesse regionale.
Art. 2.  Opere di competenza della regione.
Art. 3.  Opere di competenza degli enti pubblici.
Art. 4.  Associazioni volontarie tra enti pubblici.
Art. 5.  Normativa tecnica.
Art. 6.  Regolamenti di normativa tecnica.
Art. 7.  Programma per la formazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale.
Art. 8.  Progettazione di opere di competenza della regione.
Art. 9.  Progettazione di opere di competenza degli enti pubblici.
Art. 10.  Progettazione per interventi programmati.
Art. 11.  Concorso per progetti-guida.
Art. 12.  Concorso per progetti-tipo.
Art. 13.  Concorso di progettazione per componenti.
Art. 14.  Istituzione del repertorio regionale dei progetti.
Art. 15.  Bandi di concorso per la formazione del repertorio regionale dei progetti.
Art. 16.  Formazione e gestione del repertorio.
Art. 17.  Istituzione del catalogo dei componenti edilizi.
Art. 18.  Formazione e gestione del catalogo dei componenti edilizi.
Art. 19.  Generalità.
Art. 20.  Concessione di sola costruzione.
Art. 21.  (Avvisi e bandi di gara).
Art. 22.  Inviti.
Art. 23.  Aggiudicazione degli appalti di opere di competenza della regione.
Art. 24.  Svolgimento e aggiudicazione delle gare a licitazione privata.
Art. 24 bis. 
Art. 25.  Annullamento di aggiudicazione ed esclusione delle offerte.
Art. 26.  Svolgimento e aggiudicazione di appalti-concorso.
Art. 27.  Appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati.
Art. 28.  Trattativa privata.
Art. 29.  Procedure inerenti alla trattativa privata.
Art. 30.  Revisione dei prezzi contrattuali.
Art. 31.  Collaudi.
Art. 32.  Istituzione dell'albo regionale dei collaudatori.
Art. 33.  Requisiti per l'iscrizione all'albo.
Art. 34.  Documentazione richiesta per l'iscrizione all'albo.
Art. 35.  Categorie di iscrizione.
Art. 36.  Iscrizioni.
Art. 37.  Cancellazione dall'albo dei collaudatori.
Art. 38.  Affidamento degli incarichi di collaudo.
Art. 39.  Riduzione degli onorari.
Art. 40.  Programmazione degli interventi regionali.
Art. 41.  Raccolta ed elaborazione dei dati.
Art. 42.  Forme di finanziamento regionale.
Art. 43.  Spese finanziabili con contributi regionali.
Art. 44.  Piani di spesa.
Art. 45.  Erogazione dei contributi.
Art. 46.  Norme particolari connesse ai contratti di mutuo.
Art. 47.  Garanzia fidejussoria regionale.
Art. 48.  Rimborsi.
Art. 49.  Controllo sostitutivo.
Art. 50.  Disposizioni in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza.
Art. 51.  Scelta delle aree.
Art. 52.  Sanzioni.
Art. 53.  Modifica dell'art. 3 della L.R. 22 novembre 1979, n. 58.
Art. 54.  Avvisi ai creditori.
Art. 55.  Collaudi.
Art. 56.  Abrogazione di norme.


§ 4.2.36 - L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

(B.U. 12 settembre 1983, n. 36 - S.O. n. 2).

 

Titolo I

OPERE PUBBLICHE D'INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA

DELLA REGIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI

 

Art. 1. Opere pubbliche di interesse regionale.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici d'interesse regionale, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 87 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le opere ed i lavori pubblici di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale, che si eseguono nel territorio della regione Lombardia e che non siano di competenza dello Stato a norma dell'art. 88 del suddetto decreto.

 

     Art. 2. Opere di competenza della regione.

     1. Sono di competenza della regione le opere ed i lavori pubblici di cui al precedente art. 1 riguardanti:

     a) il demanio ed il patrimonio regionale;

     b) gli interventi di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità, fuori dai casi previsti dalle vigenti leggi statali;

     c) le opere idrauliche;

     d) le opere di sistemazione montana;

     e) le opere attinenti alla navigazione interna ed ai porti;

     f) le opere attinenti alle strade classificate regionali.

 

     Art. 3. Opere di competenza degli enti pubblici.

     1. Sono opere di competenza degli enti pubblici le opere ed i lavori pubblici di cui al precedente art. 1, eseguiti da enti locali singoli ed associati o loro consorzi e da enti pubblici non territoriali, che non siano di competenza della regione a norma del precedente art. 2.

 

     Art. 4. Associazioni volontarie tra enti pubblici.

     1. Al fine di favorire il coordinamento tra gli enti pubblici di cui al precedente art. 3 e la massima valorizzazione delle risorse tecniche ed amministrative degli enti stessi, possono essere costituite associazioni volontarie tra enti interessati alla realizzazione delle opere.

     2. L'ente promotore convoca gli enti interessati allo scopo di addivenire ad un'intesa sul progetto, sulle modalità di esecuzione e sulla misura del concorso finanziario degli enti partecipanti, nonché sulla costituzione dell'associazione.

     3. L'associazione volontaria deve acquisire personalità giuridica nelle forme previste dall'ordinamento vigente ed è, agli effetti della presente legge, soggetto attuatore di opere pubbliche.

     4. L'organizzazione ed il funzionamento delle associazioni volontarie sono stabiliti dagli enti partecipanti ferma restando l'applicazione e l'osservanza delle norme sull'ordinamento comunale e provinciale vigente in materia di consorzi quando gli enti stessi siano comuni o province.

 

Titolo II

NORME TECNICHE

 

     Art. 5. Normativa tecnica.

     1. Le opere ed i lavori pubblici di interesse regionale di cui al precedente art. 1 sono soggetti alle norme tecniche emanate dallo Stato e dalla regione secondo la rispettiva competenza, a norma degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Le norme tecniche regionali sono emanate in conformità a quanto disposto dai successivi articoli del presente titolo.

 

     Art. 6. Regolamenti di normativa tecnica.

     1. Con regolamenti da emanarsi dal consiglio regionale sono determinati:

     a) gli standards funzionali, tecnologici ed economici per la progettazione e l'esecuzione delle opere, nonché le norme per il controllo in corso d'opera ed il collaudo;

     b) le norme per la progettazione, l'esecuzione, l'acquisto, l'accettazione ed il controllo qualitativo dei componenti edilizi, degli impianti tecnologici e delle attrezzature;

     c) i soggetti preposti alla verifica della corretta applicazione delle norme sopra indicate.

 

     Art. 7. Programma per la formazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale.

     1. La giunta regionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1986, propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale di cui all'articolo precedente, che deve comprendere:

     a) l'individuazione dei campi di applicazione e la metodologia generale di formazione delle norme;

     b) l'indicazione delle priorità di formulazione delle norme predette, tenuto conto delle metodologie e norme esistenti a livello nazionale ed estero e con riferimento a singole categorie di opere;

     c) l'individuazione degli enti, istituzioni ed esperti idonei a collaborare nei modi previsti dalla legislazione vigente per l'elaborazione delle norme stesse, nonché dei relativi livelli di coordinamento;

     d) l'indicazione degli strumenti di consultazione delle categorie interessate alla produzione;

     e) l'individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l'attuazione del programma;

     f) le modalità di aggiornamento della normativa tecnica;

     g) le convenzioni-tipo da adottarsi con istituzioni e laboratori legittimati ad effettuare i controlli dei materiali e dei componenti;

     h) le previsioni della spesa necessaria per l'attuazione del programma. [1]

     2. Per la redazione del programma di attività la giunta regionale può avvalersi di apposite commissioni e/o di studiosi ed esperti [2].

 

Titolo III

PROGETTAZIONE DI OPERE DI INTERESSE REGIONALE

REPERTORIO REGIONALE DEI PROGETTI

CATALOGO REGIONALE DEI COMPONENTI EDILIZI

 

     Art. 8. Progettazione di opere di competenza della regione.

     1. La progettazione e la direzione dei lavori di opere di competenza della regione ai sensi del precedente art. 2 sono affidate ai servizi tecnici centrali e periferici del settore lavori pubblici competenti per territorio, nonché agli enti locali interessati mediante intese o convenzioni con gli enti stessi [3].

     2. Per opere di particolare rilevanza la giunta regionale può bandire concorsi o affidare l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori a liberi professionisti singoli o associati.

     3. Ai fini di cui al comma precedente la giunta regionale provvede, con la collaborazione degli ordini professionali, all'approvazione di un disciplinare-tipo relativo alle modalità di affidamento degli incarichi.

     4. Le deliberazioni di conferimento degli incarichi di cui al precedente secondo comma sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione.

     5. L'approvazione dei progetti è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore preposto al settore competente, se delegato, previa acquisizione dei pareri di competenza degli organi consultivi regionali di cui alla L.R. 22 novembre 1979, n. 58, e successive modificazioni.

     6. [4].

     7. Non è richiesto progetto per l'esecuzione di lavori modificativi e suppletivi, nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto, sempre che le eventuali maggiori spese rientrino nell'ammontare complessivo del progetto mediante l'utilizzazione delle somme per imprevisti e delle economie derivanti dal ribasso d'asta e sempre che i lavori modificativi ed aggiuntivi non comportino modifiche sostanziali del progetto principale. In tal caso il presidente della giunta regionale, o l'assessore di cui al precedente quinto comma, se delegato, autorizza l'esecuzione sulla base di una relazione scritta del direttore dei lavori, motivata in termini tecnici ed economici.

     8. Per l'aggiornamento dei prezzi di progetto e per l'esecuzione delle opere appaltate si applica il disposto di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

     9. Per i campi di applicazione di rilevante interesse sociale o per opere attinenti interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, ovvero di prevenzione degli eventi che possono incidere negativamente sulla stessa, la giunta regionale è autorizzata a dar corso alla redazione di apposite normative o di capitolati specifici avvalendosi della collaborazione di specifiche commissioni all'uopo nominate e/o di esperti qualificati in materia [5].

 

     Art. 9. Progettazione di opere di competenza degli enti pubblici.

     1. Salve specifiche e diverse disposizioni di legge, i progetti di massima e quelli esecutivi per la realizzazione di opere o lavori di competenza degli enti di cui al precedente articolo 3 sono soggetti al parere degli organi consultivi regionali competenti, a norma della L.R. 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

     2. I progetti sottoposti al parere devono essere trasmessi ai competenti organi consultivi contemporaneamente all'inoltro al comitato regionale di controllo del provvedimento di approvazione del progetto stesso.

     3. Per l'aggiornamento dei prezzi di progetto e per l'esecuzione delle opere appaltate si applica il disposto di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

     4. Agli enti che ne facciano richiesta, anche per opere non assistite da contributi regionali, la regione fornisce l'assistenza tecnica e amministrativa per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi a mezzo dei servizi tecnici centrali e periferici del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale.

 

     Art. 10. Progettazione per interventi programmati.

     1. Indipendentemente dall'utilizzazione dei progetti inseriti nel repertorio di cui ai successivi artt. 14 e 15 il soggetto attuatore, qualora intenda realizzare interventi per opere che presentino elevati caratteri di ripetibilità e/o che siano suscettibili di realizzazione mediante procedimenti industrializzati, può, sulla base di apposito programma di intervento ed in collaborazione con la regione, avvalersi di:

     - concorso per progetti-guida;

     - concorso per progetti-tipo;

     - concorso per progetti per componenti.

     2. Il programma di intervento di cui al comma precedente, deve contenere le indicazioni relative:

     a) ai tempi di attuazione del programma;

     b) ai territori interessati alle relative localizzazioni;

     c) alla consistenza e alla tipologia delle opere da realizzare;

     d) alla normativa tecnica di riferimento;

     e) alle spese complessive ed ai relativi stanziamenti;

     f) alla procedura di espletamento dei bandi di concorso.

 

     Art. 11. Concorso per progetti-guida.

     1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione dei progetti-guida destinati all'espletamento delle successive gare di appalto.

     2. Al concorso possono partecipare i progettisti iscritti nei relativi albi professionali.

     3. Il bando di concorso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, deve contenere:

     a) l'indicazione delle opere da progettare;

     b) le caratteristiche tipologiche e costruttive;

     c) gli indici di funzionalità inerenti al tipo di costruzione richiesta;

     d) la definizione del livello e del relativo grado di elaborazione del progetto, delle autorizzazioni a cui lo stesso deve essere preliminarmente sottoposto, nonché del preventivo di spesa nel caso di progetti esecutivi;

     e) le modalità di espletamento del concorso e dalla scelta dei progetti idonei, nonché i compensi professionali da corrispondersi ai progettisti in relazione all'utilizzazione dei progetti medesimi.

     4. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente articolo, è sottoposto al parere della commissione tecnico- amministrativa regionale di cui alla L.R. 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

     5. Il soggetto attuatore sceglie i progetti idonei entro i termini e con le modalità indicate dal bando.

     6. Il soggetto attuatore diventa proprietario dei progetti-guida prescelti.

     7. Per ciascuna delle opere previste dal programma di intervento ed in funzione delle caratteristiche della localizzazione specifica, il soggetto attuatore sceglie il progetto-guida giudicato più idoneo e sulla base di esso esperisce, secondo le normative vigenti, le ulteriori procedure per l'aggiudicazione dei lavori.

 

     Art. 12. Concorso per progetti-tipo.

     1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione di progetti-tipo che devono essere presentati da imprese singole o associate o riunite in consorzio a norma della legislazione vigente.

     2. Il bando di concorso deve essere pubblicizzato nelle forme e con le modalità di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e contenere, oltre a quanto indicato dal precedente art. 11, terzo comma:

     a) i limiti di costo dell'intervento complessivo e di ogni singolo subsistema ed i relativi tempi di costruzione;

     b) i limiti temporali di validità dell'offerta e le modalità di aggiornamento della stessa.

     3. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente art. 10, è sottoposto al parere della commissione tecnico- amministrativa regionale di cui alla legge 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

     4. I progetti accompagnati da offerte vincolanti comprese in fasce di costo prestabilite, sono firmati da uno o più progettisti iscritti nel rispettivo albo e, ove richiesto dal bando, devono indicare le possibilità di aggregazione e di varianti compatibili con il procedimento adottato e con il costo prestabilito.

     5. Il soggetto attuatore sceglie i progetti idonei entro i termini e con le modalità indicate dal bando.

     6. Per la realizzazione del programma di intervento ed in funzione delle caratteristiche della localizzazione specifica, il soggetto attuatore esperisce, secondo le normative vigenti, le gare per l'aggiudicazione dei lavori fra le imprese i cui progetti siano stati ritenuti idonei.

 

     Art. 13. Concorso di progettazione per componenti.

     1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione di progetti per componenti.

     2. Ai concorsi possono partecipare unità di progettazione formate da produttori di componenti industrializzati o relativi consorzi, da progettisti iscritti nei relativi albi e da imprese o loro consorzi. Una delle imprese o il loro consorzio, avente i requisiti per partecipare alle gare di appalto di cui al successivo settimo comma, assume la rappresentanza dell'unità di progettazione.

     3. Il bando di concorso deve essere pubblicizzato nelle forme e con le modalità di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e contenere, oltre a quanto indicato negli artt. 11, terzo comma e 12, secondo comma, l'individuazione delle parti dell'opera da realizzarsi mediante sistemi di componenti industrializzati e delle parti dell'opera da realizzarsi extra sistema.

     4. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente art. 10, è sottoposto al parere della commissione tecnico- amministrativa regionale di cui alla L.R. 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

     5. I progetti accompagnati da offerte vincolanti comprese in fasce di costo prestabilite, sono firmati da uno o più progettisti facenti parte dell'unità di progettazione concorrente e devono indicare le caratteristiche e le possibilità di aggregazione dei componenti industrializzati, nonché le varianti compatibili col procedimento costruttivo adottato e con il costo prestabilito.

     6. Il soggetto attuatore sceglie i progetti idonei entro i termini e con le modalità indicate dal bando.

     7. Per ciascuna delle opere previste dal programma di intervento ed in funzione delle caratteristiche della localizzazione specifica, il soggetto attuatore indice, secondo le normative vigenti, le gare di appalto per l'aggiudicazione dei lavori fra le stesse imprese od i consorzi che hanno assunto la rappresentanza delle unità di progettazione i cui progetti sono stati prescelti.

 

     Art. 14. Istituzione del repertorio regionale dei progetti.

     1. La regione, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo della progettazione di opere e lavori pubblici di interesse regionale, l'utilizzazione di procedimenti industrializzati, la standardizzazione e l'elevazione qualitativa dei componenti edilizi, nonché al fine del contenimento dei relativi costi, istituisce il repertorio regionale dei progetti, suddiviso nelle seguenti sezioni:

     a) progetti-guida;

     b) progetti-tipo;

     c) progetti per componenti.

     2. Il repertorio ha carattere permanente ed è preordinato all'espletamento di gare di appalto da parte dei soggetti attuatori che intendano avvalersi del repertorio medesimo.

 

     Art. 15. Bandi di concorso per la formazione del repertorio regionale dei progetti.

     1. Per la formazione del repertorio regionale di cui al precedente articolo la regione bandisce periodicamente concorsi per progetti relativi a ciascuna delle sezioni ivi previste.

     2. Ai concorsi possono partecipare gli operatori appartenenti alle seguenti categorie:

     a) progettisti, singoli o associati, per la formazione della sezione relativa ai progetti-guida, per l'approfondimento di tematiche e di soluzioni innovative nell'ambito delle tipologie funzionali delle opere e per la formazione di progetti-guida esecutivi per l'appalto di opere pubbliche;

     b) imprese, per la formazione della sezione relativa ai progetti-tipo aventi caratteristiche di ripetibilità e di utilizzazione di componenti edilizi e contenenti offerte di costo vincolanti entro periodi di tempo determinati;

     c) produttori di componenti industrializzati, professionisti ed imprese, coordinati in unità di progettazione, per la formazione della sezione relativa ai progetti per componenti aventi notevoli caratteri di ripetibilità e prevalente utilizzazione di sistemi di componenti industrializzati. I progetti conterranno offerte di costo vincolanti entro periodi di tempo determinati.

     3. I concorsi sono banditi dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, con l'osservanza dei contenuti, modalità e procedure previsti dalla presente legge.

     4. I bandi di concorso devono altresì prevedere:

     a) le modalità di utilizzazione dei progetti ed i compensi professionali da erogarsi ai progettisti nei casi di realizzazione delle opere;

     b) in caso di progetti-tipo e di progetti per componenti, le fasce di costo unitario entro cui deve essere contenuta l'opera;

     c) le modalità di aggiornamento di tale costo in relazione all'incremento ISTAT dei costi di costruzione a partire dalla data di chiusura di ciascun bando.

 

     Art. 16. Formazione e gestione del repertorio.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del repertorio che deve comprendere:

     a) l'individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l'attuazione del programma, nonché le modalità e gli strumenti per la formazione e gestione del repertorio;

     b) un programma di emanazione dei bandi di concorso suddivisi per sezione, con indicazione delle priorità;

     c) uno schema di bando-tipo che contenga i principali criteri cui uniformarsi per la selezione dei progetti, nonché le modalità di partecipazione ai concorsi e di svolgimento degli stessi;

     d) la previsione di premi, anche in forma di rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione al concorso, per i progetti inseriti nel repertorio;

     e) le modalità di aggiornamento annuale dei costi, di utilizzazione del repertorio da parte dei soggetti attuatori di opere pubbliche, di inserimento di nuovi progetti e le modifiche di quelli già inseriti, nonché di esclusione dei progetti non più idonei;

     f) le modalità di pubblicità del repertorio stesso;

     g) le previsioni della spesa necessaria per l'attuazione del programma.

     2. Il programma deve essere correlato a quello per la formazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale di cui al precedente art. 7.

 

     Art. 17. Istituzione del catalogo dei componenti edilizi.

     1. Al fine di promuovere l'utilizzazione dei componenti edilizi, di favorire la standardizzazione dimensionale e prestazionale dei materiali, dei semilavorati e dei componenti, la regione istituisce il catalogo dei componenti edilizi.

     2. Sono inseriti nel catalogo di prodotti di imprese che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti dimensionali e prestazionali stabiliti dalla normativa tecnica di cui al precedente art. 5.

 

     Art. 18. Formazione e gestione del catalogo dei componenti edilizi.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del catalogo di cui all'articolo precedente che deve comprendere:

     a) l'individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l'attuazione del programma, nonché le modalità e gli strumenti per la formazione e la gestione del catalogo;

     b) un regolamento per l'ammissione al catalogo e l'esclusione da esso dei componenti, nonché per l'utilizzazione del catalogo stesso da parte degli operatori pubblici e privati;

     c) le forme di pubblicità del catalogo;

     d) le modalità per l'ammissione al catalogo fino a quando non siano emanati i regolamenti di normativa tecnica di cui al precedente art. 6;

     e) le previsioni della spesa necessaria per l'attuazione del programma.

     2. La gestione del catalogo deve essere coordinata con la gestione del repertorio regionale dei progetti.

 

Titolo IV

ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - PROCEDURE DI APPALTO

 

     Art. 19. Generalità.

     1. L'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale può essere affidata in concessione ai sensi del successivo art. 20 o aggiudicata mediante le seguenti procedure d'appalto:

     a) asta pubblica o pubblico incanto;

     b) licitazione privata;

     c) appalto-concorso;

     d) appalto per componenti;

     e) trattativa privata.

     2. Per l'aggiudicazione di appalti per opere e lavori pubblici di interesse regionale si applicano le leggi vigenti, nonché le disposizioni integrative della presente legge.

 

     Art. 20. Concessione di sola costruzione.

     1. La potestà di eseguire un'opera di interesse regionale di cui all'art. 1 della presente legge e le relative funzioni possono essere trasferite a enti pubblici o privati che abbiano un proprio interesse ulteriore, concorrente o subordinato alla realizzazione dell'opera.

     2. L'affidamento in concessione può essere disposto con provvedimento unilaterale dell'organo competente a deliberare l'esecuzione dell'opera o mediante convenzione da approvarsi all'organo medesimo.

     3. Lo schema del provvedimento o della convenzione di cui al comma precedente, corredato da una relazione tecnica e da un progetto preliminare, redatti dall'ente concedente, nei quali sono indicati gli elementi tecnici, economici e programmatici atti a caratterizzare l'intervento, deve essere trasmesso agli organi consultivi regionali che esprimono il loro parere nei limiti di competenza e nei termini previsti dalla L.R. 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

     4. Non è richiesto nuovo parere degli organi consultivi sopra indicati sugli ulteriori atti di progettazione inerenti all'opera oggetto della concessione.

     5. Agli effetti della presente legge il concessionario è considerato soggetto attuatore di opere pubbliche.

     6. Il concessionario può concorrere nella spesa per l'esecuzione delle opere, e non può in alcun caso trarre lucro dalle attività inerenti alla concessione.

     7. Gli oneri fiscali sono a carico del concedente salvo che il concessionario concorra nella spesa, nel qual caso gli oneri si ripartiscono in proporzione al concorso stesso.

     8. Il provvedimento unilaterale o la convenzione di cui al precedente secondo comma disciplinano i rapporti tra concedente e concessionario e devono in ogni caso prevedere:

     a) la predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;

     b) l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini prestabiliti;

     c) l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente;

     d) l'espletamento a cura del concessionario delle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori tra imprese aventi i requisiti di legge, con le modalità previste per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dalle norme vigenti e dalle disposizioni integrative previste dalla presente legge;

     e) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d'opera e definitivi;

     f) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;

     g) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;

     h) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;

     i) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria.

     9. La disciplina della concessione potrà prevedere in ogni caso la devoluzione delle eventuali controversie a collegi arbitrali.

 

     Art. 21. (Avvisi e bandi di gara). [6]

     1. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive  europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, tutti  gli avvisi, i bandi di gara e gli esiti di gara relativi ad appalti di  lavori pubblici d’interesse regionale di qualsiasi importo sono  obbligatoriamente pubblicati su un sito internet liberamente  accessibile predisposto dalla Regione. Tale modalità non  sostituisce la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della  Regione.

     2. La Regione promuove iniziative con enti ed istituzioni al  fine di consentire l’accessibilità a livello nazionale  al sito  informatico di pubblicazione dei bandi.

 

     Art. 22. Inviti.

     1. Alle gare per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto-concorso di importo pari o superiore a quello previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché dai regolamenti CEE in materia, devono essere invitate non meno di quindici imprese; sono invitate tutte le imprese richiedenti ove queste siano inferiori a quindici.

 

     Art. 23. Aggiudicazione degli appalti di opere di competenza della regione.

     1. Gli appalti di opere di competenza della regione ai sensi del precedente art. 2, d'importo pari o superiore a quello previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché dai regolamenti CEE in materia, devono essere aggiudicati, nel caso di licitazione privata, con i sistemi di cui all'art. 24, primo comma, lett. a), della legge predetta e, nel caso di appalto-concorso, secondo le disposizioni di cui al suindicato art. 24, primo comma, lett. b).

     2. Nel caso di licitazione privata sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.

 

     Art. 24. Svolgimento e aggiudicazione delle gare a licitazione privata.

     1. Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito, chi presiede la gara apre i plichi ricevuti, contrassegna ed autentica le offerte su ciascun foglio e legge ad alta voce tutte le offerte ammesse.

     2. Nel caso in cui si proceda mediante offerta di prezzi unitari, chi presiede la gara, verificati i conteggi presentati dal concorrente che risulta il migliore offerente, aggiudica i lavori al concorrente medesimo previa eventuale rettifica di errori riscontrati nei calcoli, purché la verifica non comporti variazione della graduatoria; qualora, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di quest'ultimo, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.

     3. Nel caso previsto dal comma precedente le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.

     4. Nel caso in cui l'aggiudicazione sia effettuata con il criterio di cui all'art. 24, primo comma, lett. a) della legge 8 agosto 1977, n. 584, chi presiede la gara apre le offerte in presenza del pubblico, legge ad alta voce i prezzi in esse indicate e aggiudica l'appalto al concorrente che ha offerto il prezzo più basso.

     5. Qualora l'aggiudicazione sia effettuata con i criteri di cui alla lett. b) dello stesso art. 24, primo comma, chi presiede la gara, valutati gli elementi ivi previsti, aggiudica l'appalto al migliore offerente entro quindici giorni dalla data di chiusura della gara.

     6. Qualora per una gara sia presentata una sola offerta non può procedersi alle operazioni di cui ai commi precedenti; in tal caso si può procedere a trattativa privata, ai sensi del successivo art. 28, primo comma, lett. a).

 

     Art. 24 bis. [7]

     1. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore a 750.000 Euro, IVA esclusa è ammesso il ricorso alla licitazione privata semplificata secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Gli enti che intendono avvalersi della licitazione privata semplificata approvano e pubblicano entro il 31 ottobre di ogni anno, un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo dell'ente; le ditte che intendono partecipare presentano domanda secondo la categoria d'iscrizione all'ANCI od il sistema di qualificazione ex articolo 8 della legge 109/1994. Le domande presentate hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

     3. Le imprese possono presentare una sola domanda o come singole o come partecipanti ai soggetti di cui alla legge 109/1994, articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e bis).

     4. La scelta delle imprese da invitare a ciascuna licitazione privata semplificata per ogni categoria viene effettuata mediante sorteggio.

     5. Il sorteggio si deve svolgere secondo le seguenti modalità:

     a) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da quindici a venti imprese ne vengono sorteggiate dieci;

     b) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da ventuno a trenta imprese ne vengono sorteggiate quindici;

     c) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da trentuno a quaranta imprese ne vengono sorteggiate venti;

     d) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda più di quaranta imprese ne vengono sorteggiate trenta.

     6. Le imprese invitate sono escluse dai sorteggi relativi a gare successive fino ad esaurimento delle domande presentate per le singole categorie di lavori. Nel caso in cui il numero delle ditte rimanenti sia inferiore al numero di quelle da sorteggiare, come previsto dal comma 5, esso viene integrato mediante ulteriore sorteggio tra le ditte che già sono state invitate a precedenti gare.

     7. Nel caso in cui per determinate categorie di lavori abbiano presentato domanda meno di quindici imprese in possesso dei requisiti necessari o nel caso in cui la licitazione semplificata vada deserta, i lavori sono affidati mediante procedura aperta.

     8. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti a fine di sottrarlo all'applicazione del presente articolo. Una volta avviata la procedura di cui al comma 2 e, raggiunto il numero minimo di domande previsto dal comma 5 lettera a), è obbligatorio il ricorso alla licitazione semplificata per tutti i lavori inferiori a 750.000 Euro.

 

     Art. 25. Annullamento di aggiudicazione ed esclusione delle offerte.

     1. Per gli appalti d'importo pari o superiore a quello previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché dai regolamenti CEE in materia, qualora l'offerta risulta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte siano basse in modo anomalo, il soggetto appaltante procede all'annullamento dell'aggiudicazione od all'esclusione delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge predetta.

     2. Per gli appalti d'importo inferiore a quello previsto dal comma precedente si procede all'annullamento dell'aggiudicazione od all'esclusione delle offerte ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e l'appalto è aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

 

     Art. 26. Svolgimento e aggiudicazione di appalti-concorso.

     1. Qualora si ricorra ad esperimento di appalto-concorso, le imprese ammesse a partecipare alla gara presentano il progetto esecutivo con i relativi prezzi nei termini, nei modi e nelle forme stabilite nell'invito, sulla base di un progetto preliminare o di un capitolato-programma predisposto dall'ente appaltante.

     2. Al fine di incentivare la più ampia partecipazione alla gara o quando ricorrano caratteristiche di progettazione di particolare complessità, l'ente appaltante può disporre il totale o parziale rimborso delle spese per la redazione del progetto esecutivo, nella misura e con le modalità da determinarsi nel bando.

     3. La valutazione delle offerte, in relazione agli elementi di cui all'art. 24, lett. b) della legge 8 agosto 1977, n. 584, è affidata ad una commissione nominata di volta in volta dall'ente appaltante, composta da almeno tre esperti.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'ente appaltante.

     5. La commissione, entro il termine all'uopo stabilito dal soggetto appaltante, esamina le offerte pervenute e forma la graduatoria di quelle ritenute accoglibili.

     6. L'ente appaltante aggiudica l'appalto con provvedimento formale; l'efficacia del provvedimento è comunque subordinata all'acquisizione del parere del competente organo consultivo regionale di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

     7. Va adottato provvedimento formale anche nel caso di mancata aggiudicazione.

 

     Art. 27. Appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati.

     1. Il soggetto attuatore, qualora ricorra l'opportunità di utilizzare forniture di componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati dall'appalto principale, può avvalersi delle procedure di appalto di cui al presente articolo.

     2. Nell'appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati, il soggetto attuatore predispone un piano di intervento da affidarsi ad un gruppo di progettazione, coordinamento e direzione dei lavori formato, ove occorra, anche da esperti esterni all'amministrazione.

     3. Il piano di intervento consiste:

     a) nella progettazione di massima;

     b) nell'individuazione e classificazione di tipologie di componenti;

     c) nell'individuazione degli impianti e delle prestazioni di servizi scorporati;

     d) nella normativa di attuazione degli interventi.

     4. Sulla base di tale piano di intervento il soggetto attuatore bandisce gare di appalto per la stipulazione dei contratti di fornitura dei componenti di cui al precedente comma.

     5. Ove i piani di intervento prevedano l'installazione di impianti o le prestazioni di servizi scorporati, le gare per la stipulazione dei relativi contratti sono indette con le normali procedure d'appalto fra ditte iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le rispettive categorie.

     6. I bandi di gara, unitamente al piano di intervento di cui al precedente terzo comma, sono sottoposti al parere degli organi consultivi regionali competenti ai sensi della L.R. 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

     7. I contratti di fornitura dei componenti e quelli per l'appalto degli impianti o per le prestazioni di servizi scorporati, possono essere stipulati, ai sensi degli artt. 1401 e seguenti del codice civile, per persona da nominarsi da parte del soggetto attuatore.

     8. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione dell'ultima gara di appalto di cui al comma precedente, il soggetto attuatore approva il progetto esecutivo redatto sulla base del piano di intervento anzidetto e dell'esito delle gare.

     9. Il progetto esecutivo è sottoposto al parere degli organi consultivi regionali competenti di cui alla L.R. 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

     10. Entro novanta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, il soggetto attuatore bandisce, secondo le normative vigenti, le gare di appalto per l'aggiudicazione dei lavori fra le imprese aventi i requisiti.

     11. Nei bandi di gara di cui al comma precedente vengono indicati:

     a) i componenti del sistema, gli impianti e le prestazioni di servizi scorporati che dovranno essere acquisiti dalle imprese appaltatrici dei lavori in qualità di terzi obbligati ai sensi degli artt. 1401 e seguenti del codice civile;

     b) i componenti del sistema che verranno forniti direttamente all'impresa appaltatrice dei lavori dal soggetto attuatore.

     12. Il soggetto attuatore nomina, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione degli appalti, i terzi obbligati.

     13. Scaduto inutilmente tale termine, e comunque decorsi sei mesi dalla data di stipulazione dei contratti di fornitura dei componenti o degli impianti o delle prestazioni di servizi scorporati, i contratti stessi producono effetti tra le parti contraenti ai sensi dell'art. 1405 del codice civile.

 

     Art. 28. Trattativa privata.

     1. Si può procedere a trattativa privata qualunque sia l'importo dei lavori quando:

     a) le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte o sia stata presentata una sola offerta, ovvero siano state presentate offerte irregolari o non valide, ovvero nel caso di appalto-concorso non aggiudicato, purché le caratteristiche tecniche e prestazionali del bando dell'appalto iniziale non vengano modificate;

     b) si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva non può essere affidata che ad un esecutore determinato anche quando si tratti di progetti estratti dal repertorio dei progetti-tipo, dai progetti-guida aventi carattere esecutivo o dei progetti per componenti;

     c) si tratti di lavori finalizzati ad attività sperimentali o di ricerca;

     d) vi sia eccezionale urgenza risultante dalla necessità, congruamente motivata, di far fronte ad eventi assolutamente imprevedibili che non consentano l'indugio delle gare;

     e) si tratti di lavori complementari non compresi nel progetto iniziale e nel contratto già concluso che siano resi necessari da circostanze impreviste, purché l'ammontare complessivo dei lavori stessi non superi il cinquanta per cento del costo dell'appalto;

     f) si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti esecutivi approvati e parzialmente finanziati alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

     g) si tratti di prestazioni o forniture relative all'appalto per componenti di cui al precedente art. 27.

     2. Fuori dai casi previsti dal primo comma, si può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata per opere il cui importo non superi i 200 milioni di lire [8].

 

     Art. 29. Procedure inerenti alla trattativa privata.

     1. Nei casi previsti dal primo comma, lett. a), c) e d), e dal secondo comma del precedente articolo, alla trattativa privata devono essere invitate più imprese.

     2. Alle operazioni inerenti alla trattativa devono comunque partecipare uno o più impiegati dell'ente committente; alle operazioni stesse partecipa l'ufficiale rogante od un funzionario da lui delegato, il quale è tenuto a presentare all'ente stesso una relazione dettagliata delle attività svolte.

 

     Art. 30. Revisione dei prezzi contrattuali.

     1. Per la revisione dei prezzi contrattuali inerenti alle opere ed ai lavori di cui al precedente art. 1 si osserva la normativa vigente.

     2. All'erogazione degli acconti e del saldo del compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

     3. L'erogazione totale, o quella del saldo del compenso revisionale è subordinata alla presentazione dell'atto di accettazione del compenso stesso.

     4. Contro le determinazioni degli enti locali in materia di revisione dei prezzi contrattuali è ammesso ricorso alla giunta regionale ai sensi dell'art. 1, secondo comma del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

     5. Per i lavori assistiti da contributo regionale in misura superiore al quindici per cento del costo dell'opera o qualora la revisione prezzi comporti ulteriori oneri contributivi a carico della regione, la liquidazione del compenso revisionale viene effettuata dal servizio periferico della giunta regionale competente per territorio.

 

Titolo V

Collaudi [9]

 

     Art. 31. Collaudi.

     1. L'effettuazione dei collaudi, la nomina delle commissioni di collaudo, gli incarichi di collaudo, la liquidazione delle indennità ed onorari spettanti ai collaudatori sono disciplinati dalla legislazione statale vigente in materia e dalle norme integrative previste dalla presente legge.

     2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro [10].

 

     Art. 32. Istituzione dell'albo regionale dei collaudatori. [11]

     [1. E' istituito l'albo regionale dei tecnici cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale di cui al precedente art. 1.

     2. Non possono essere affidati incarichi di collaudo di opere di cui al precedente comma a tecnici non iscritti all'albo e per categorie di opere diverse da quelle in cui sono iscritti.

     3. L'albo è tenuto ed aggiornato a cura del servizio per gli affari generali del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale.

     4. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, nella parte prima dell'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, relativa alle attribuzioni del presidente, del vice presidente e di ciascun assessore, è aggiunto il seguente alinea:

     - compete al servizio per gli affari generali del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale dei collaudatori.

     5. La giunta regionale assume i provvedimenti di attuazione relativi all'istituzione dell'albo di cui al precedente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 33. Requisiti per l'iscrizione all'albo. [12]

     [1. Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo precedente i tecnici in possesso dei seguenti titoli di studio:

     a) laurea in ingegneria;

     b) laurea in architettura;

     c) laurea in chimica;

     d) laurea in scienze agrarie;

     e) laurea in scienze forestali;

     f) laurea in geologia;

     g) diploma di geometra;

     h) diploma di perito edile;

     i) diploma di perito industriale;

     l) diploma di perito agrario.

     2. I soggetti di cui al comma 1 debbono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine o, in mancanza, al collegio professionale da non meno di cinque anni [13].

     3. Possono essere altresì iscritti all'albo i tecnici in possesso da almeno dieci anni del titolo di studio di cui al precedente primo comma, che siano dipendenti di ruolo o in quiescenza della pubblica amministrazione e che abbiano maturato tra anzianità di servizio ed iscrizione all'ordine professionale un periodo non inferiore a dieci anni.

     4. Per gli impiegati in quiescenza della regione e delle altre amministrazioni pubbliche, la permanenza nell'albo dei collaudatori è condizionata all'iscrizione all'ordine o collegio professionale.]

 

     Art. 34. Documentazione richiesta per l'iscrizione all'albo. [14]

     [1. Ai fini dell'iscrizione all'albo i tecnici di cui all'articolo precedente, primo comma, devono presentare al servizio per gli affari generali del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale i seguenti documenti, salvo l'obbligo di produrre documentazioni integrative richieste dal servizio in relazione alle sottoindicate lettere c), d) ed e):

     a) domanda di iscrizione all'albo diretta al presidente della giunta regionale;

     b) certificato di iscrizione all'ordine o collegio professionale con indicazione delle relative decorrenze;

     c) curriculum personale relativo alle attività professionali;

     d) dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità, di non aver mai subito condanne nè di avere procedimenti penali in corso;

     e) dichiarazione relativa ai rapporti di dipendenza continuativa con enti pubblici o privati, ovvero imprese o ditte di qualsiasi natura.

     2. I tecnici dipendenti in servizio o in quiescenza della pubblica amministrazione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo precedente, debbono presentare, oltre alla domanda, i seguenti documenti:

     a) titolo di studio;

     b) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza da cui risultino l'anzianità, la qualifica ed il livello funzionale rivestiti e le mansioni professionali svolte; nel caso di servizio prestato presso amministrazioni diverse debbono essere presentati altrettanti attestati;

     c) eventuale dichiarazione dell'ordine professionale che attesti il periodo di iscrizione;

     d) dichiarazione relativa agli eventuali rapporti di dipendenza continuativa da enti privati, imprese o ditte di qualsiasi natura, antecedenti all'immissione in ruolo presso la pubblica amministrazione.]

 

     Art. 35. Categorie di iscrizione. [15]

     [1. In base alla specializzazione derivante dal titolo di studio ed all'esperienza professionale documentata, i tecnici laureati e quelli diplomati di cui al precedente art. 33, possono chiedere l'iscrizione all'albo per l'effettuazione di collaudi, rispettivamente, per non più di cinque e per non meno di quattro delle seguenti categorie di opere e relativi lavori di manutenzione straordinaria [16]:

     a) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;

     b) edilizia e forniture connesse;

     c) opere idrauliche;

     d) opere aeroportuali di carattere turistico;

     e) opere di bonifica;

     f) opere di sistemazione agraria;

     g) opere di sistemazione forestale;

     h) opere stradali;

     i) ponti e gallerie;

     l) opere portuali di navigazione interna;

     m) opere ferroviarie;

     n) strutture complesse;

     o) impianti di trasporto e distribuzione di energia elettrica;

     p) impianti di trasporto pubblico;

     q) impianti di depurazione;

     r) impianti tecnologici;

     s) strutture in cemento armato [17];

     s bis) bonifica e smaltimento rifiuti da siti contaminati [18];

     s ter) bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo [19].

     2. Fermo restando il riferimento alla specializzazione derivante dal titolo di studio posseduto, il collaudo di opere di manutenzione ordinaria è affidabile ai tecnici diplomati.]

 

     Art. 36. Iscrizioni. [20]

     [1. L'accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione all'albo sono disposti, tenuto conto dell'attività professionale svolta e documentata a norma del precedente art. 34, con decreto motivato del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, sentita una commissione composta da cinque membri scelti dal presidente stesso tra i componenti della commissione tecnico-amministrativa regionale; il relativo provvedimento è comunicato all'interessato.

     2. Ai membri della commissione di cui al precedente comma si applica il trattamento economico previsto dall'art. 4, sesto comma della L.R. 22 novembre 1979, n. 58.

     3. Non possono in ogni caso essere iscritti all'albo i tecnici:

     a) titolari o amministratori di imprese iscritti all'albo dei costruttori;

     b) interdetti dai pubblici uffici;

     c) sospesi dall'albo dell'ordine o collegio professionale;

     d) colpiti da condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dai titoli primo, secondo, quinto, sesto e settimo del libro secondo del codice penale vigente.

     4. [21]]

 

     Art. 37. Cancellazione dall'albo dei collaudatori. [22]

     [1. Sono cancellati dall'albo i collaudatori nei confronti dei quali si accertino:

     a) una delle condizioni previste dal precedente art. 36, terzo comma;

     b) grave negligenza, notevole irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento del collaudo;

     c) falsità delle dichiarazioni;

     d) la cancellazione dal rispettivo albo professionale;

     e) il collocamento a riposo dei dipendenti regionali e di altri enti pubblici, salvo il caso in cui all'ultimo comma dell'art. 33.

     2. La cancellazione è disposta con provvedimento del direttore generale competente sentita la commissione di cui all'articolo 36, comma 1 [23].

     3. Nel caso previsto dalla lett. d) di cui al precedente primo comma, si procede alla cancellazione d'ufficio.]

 

     Art. 38. Affidamento degli incarichi di collaudo.

     1. L'ente appaltante provvede, ai sensi della legislazione vigente, alla nomina dei collaudatori ed all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori.

     2. Per le opere di competenza regionale, i provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l’intervento e, limitatamente alla bonifica e smaltimento dei rifiuti da siti contaminati e alla bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo, dal direttore della direzione competente in materia [24].

     3. I rendiconti amministrativi, se prescritti, devono essere trasmessi alla regione nei termini e con l'osservanza delle modalità da stabilirsi da parte della giunta regionale.

     4. [L'iscrizione all'albo non dà diritto all'affidamento di incarichi di collaudo; per tale affidamento si tiene conto, in ogni caso, del titolo di studio e della specializzazione del tecnico, avuto riguardo al tipo ed all'importanza dell'opera da collaudare] [25].

     5. Per i tecnici dipendenti da pubbliche amministrazioni in attività di servizio, l'affidamento degli incarichi è subordinato a specifica autorizzazione delle amministrazioni stesse.

     6. Per opera di notevole mole o di particolare complessità tecnica possono essere nominate commissioni di collaudo composte da non più di tre tecnici; ove occorra, dette commissioni possono essere assistite da un impiegato amministrativo della regione o di altro ente pubblico, in servizio, di qualifica o livello non inferiore al settimo o equiparato.

     7. Il collaudo non può essere affidato a tecnici, nè l'assistenza a funzionari amministrativi che:

     a) abbiano preso comunque parte alla progettazione od alla direzione dell'opera;

     b) siano impiegati regionali assegnati al servizio cui appartiene chi ha diretto i lavori;

     c) abbiano o abbiano avuto rapporto di dipendenza, o di affari, con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla progettazione, alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori o siano interessati alle forniture da collaudare.

     8. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione; a tal fine i soggetti di cui al precedente art. 3 trasmettono al servizio legale e del contenzioso della giunta regionale copia degli atti di incarico.

     9. I collaudi e l'assistenza di cui al precedente sesto comma, relativi alle opere indicate dal precedente secondo comma, possono essere affidati a impiegati regionali in servizio, ovvero ad impiegati amministrativi, su incarico del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato; per le relative prestazioni si applicano le disposizioni valide per i dipendenti dello Stato [26].

     10. In ogni caso non potranno essere affidati allo stesso collaudatore, impiegato regionale, nell'arco di un anno, più di cinque incarichi, ovvero altri incarichi, qualora quelli effettuati nello stesso arco di tempo, riguardino opere di valore superiore ai 10 miliardi.

 

     Art. 39. Riduzione degli onorari.

     1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 52, qualora il collaudatore, senza giustificato motivo, non esegua il collaudo entro i termini previsti dall'incarico, gli onorari ad esso spettanti sono ridotti del cinque per cento per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di ritardo.

 

Titolo VI

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI REGIONALI

 

     Art. 40. Programmazione degli interventi regionali.

     1. Gli atti di programmazione regionale e infraregionali, nonché le relative leggi di attuazione, da adottarsi ai sensi della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 disciplinano gli interventi della regione per la realizzazione di opere e di lavori pubblici con il concorso finanziario regionale.

     2. A tal fine il programma regionale di sviluppo ed i piani socio- economici infraregionali stabiliscono gli indirizzi ed i criteri generali da osservarsi, rispettivamente, nei progetti di intervento di dimensione regionale che prevedono la realizzazione di opere e lavori pubblici.

     3. I progetti di intervento regionali e le relative leggi di attuazione che stabiliscono le diverse forme di finanziamento regionale, dispongono le eventuali autorizzazioni ad assumere gli impegni pluriennali di spesa nell'ambito delle previsioni del bilancio pluriennale e determinano i casi in cui i contributi possono essere revocati.

 

     Art. 41. Raccolta ed elaborazione dei dati.

     1. La regione provvede alla raccolta ed all'elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale, anche al fine di determinare gli indici di fabbisogno individuati sulla base degli obiettivi indicati dal programma regionale di sviluppo e dai progetti di intervento.

     2. Al fine di cui al comma 1 le stazioni appaltanti trasmettono all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, anche per via telematica, i programmi e gli elenchi annuali previsti dall’articolo 14 della legge 109/1994, relativi ai lavori pubblici di qualsiasi importo [27].

 

     Art. 42. Forme di finanziamento regionale.

     1. La regione, secondo le disposizioni delle leggi di cui al precedente art. 40, ultimo comma, e nei limiti delle previsioni dei bilanci annuali, concede contributi in annualità e/o in conto capitale agli enti pubblici per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici previsti nei progetti di intervento.

     2. I contributi sono concessi nei limiti di somma previsti dai piani di spesa di cui al successivo art. 44 con riferimento alla spesa ritenuta ammissibile, intendendosi per tale quella risultante dal progetto di massima o esecutivo approvato sotto il profilo della legittimità e congruità degli elementi che la compongono.

     3. I contributi in conto capitale, a fondo perduto, ovvero in forma di anticipazione con l'obbligo di rimborso totale o parziale, possono essere concessi fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     4. I contributi in annualità sono concessi in misura percentuale costante della spesa ritenuta ammissibile per un numero di anni consecutivi determinato dai piani di spesa di cui al successivo art. 44, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale.

 

     Art. 43. Spese finanziabili con contributi regionali.

     1. I contributi di cui al precedente art. 42 sono destinati alla copertura delle spese per la progettazione, l'assolvimento di obblighi fiscali, l'esecuzione di rilievi geognostici, l'acquisizione delle aree, nonché l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo.

     2. Non sono ammesse a contributo le spese per i progetti eseguiti dagli uffici tecnici dell'ente richiedente; qualora la progettazione sia effettuata da uffici tecnici degli enti con la collaborazione professionale di esperti esterni, agli enti suddetti è riconosciuto, sulla base di idonea documentazione dalla quale risulti la necessità di avvalersi degli esperti predetti, un rimborso fino al due per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

     3. I contributi possono essere altresì destinati, su richiesta alla copertura delle spese relative ai bandi di appalto-concorso e di concorso per la progettazione di opere.

     4. Gli enti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono responsabili dell'impiego dei fondi loro assegnati con riferimento alle specifiche destinazioni dei fondi stessi.

 

     Art. 44. Piani di spesa.

     1. La concessione dei contributi è disposta da piani di spesa, approvati dalla giunta regionale, in conformità alle disposizioni dei progetti di intervento predisposti ed approvati ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, ovvero in conformità ai relativi programmi pluriennali.

     2. I piani di spesa determinano per ciascun ente beneficiario:

     a) la spesa ritenuta ammissibile per singola opera, ovvero per programma integrato e funzionale di opere;

     b) l'entità complessiva dei contributi in capitale per singola opera o per programma integrato e funzionale di opere, nonché la quota da erogare nel primo esercizio finanziario ai sensi del successivo art. 45;

     c) l'entità del contributo in annualità, il numero delle annualità medesime e l'eventuale istituto convenzionato per il finanziamento dell'opera o del programma di opere, con l'indicazione delle condizioni alle quali il finanziamento risulta disponibile;

     d) l'eventuale obbligo di rimborsare in tutto od in parte il contributo in capitale concesso, maggiorato o meno degli oneri finanziari di ammortamento, con le relative modalità.

     3. Ogni piano di spesa deve comunque prevedere l'accantonamento di una somma non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti disposti a titolo di contributo da destinare alla copertura dei maggiori oneri per l'esecuzione delle opere previste dal piano stesso, derivante da aggiudicazione dei lavori a trattativa privata, ove la gara sia andata deserta, da revisione dei prezzi contrattuali o da maggiori lavori imprevisti indispensabili all'esecuzione delle opere.

     4. I maggiori oneri previsti dal precedente comma sono concessi con riferimento alla maggiore spesa ritenuta ammissibile e determinata in base alla natura, all'entità percentuale e alla durata del contributo principale stabilite nel piano di spesa; la concessione è disposta con provvedimento del presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente, se delegato.

 

     Art. 45. Erogazione dei contributi.

     1. Le somme relative ai contributi concessi per la predisposizione dei progetti o anche per l'acquisizione delle aree sono erogate su richiesta dell'ente beneficiario e sono determinate nelle seguenti quote:

a) cinquanta per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo all'atto di assegnazione delle risorse o alla sottoscrizione di apposito accordo;

b) saldo all'atto dell'approvazione del progetto o all'atto dell'occupazione dell'area, previa attestazione da parte dell'ente beneficiario delle spese sostenute e ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del comma 2 ter [28].

     2. Le somme relative ai contributi in capitale concessi per la progettazione e l'esecuzione delle opere sono erogate su richiesta dell'ente beneficiario e determinate nelle seguenti quote:

a) trenta per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo all'atto di assegnazione delle risorse o alla sottoscrizione di apposito accordo;

b) trenta per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo alla consegna dei lavori;

c) trenta per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dall'ente beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto dalla Regione Lombardia in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite, fatto salvo quanto previsto al comma 2 ter;

d) saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte dell'ente beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del comma 2 ter [29].

     2 bis. La Giunta regionale, tenuto conto della strategicità dell'intervento nell'ambito della programmazione regionale, delle disponibilità del bilancio regionale o anche dei fabbisogni di cassa dell'ente beneficiario, è autorizzata, nell'atto di assegnazione o nell'accordo, a determinare diversamente le quote di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla misura della contribuzione regionale rispetto al quadro economico iniziale dell'intervento:

a) contributi superiori al 75 per cento: variazione delle quote fino al 20 per cento dell'importo ammesso a contributo;

b) contributi compresi tra il 25 e il 75 per cento: variazione delle quote fino al 40 per cento dell'importo ammesso a contributo;

c) contributi inferiori al 25 per cento: variazione delle quote fino al 100 per cento dell'importo ammesso a contributo [30].

     2 ter. Salvo diversa previsione nell'atto di assegnazione o nell'accordo, il contributo è ricalcolato proporzionalmente alla partecipazione della Regione Lombardia al quadro economico iniziale [31].

     2 quater. A seguito dell'ultimazione dei progetti e delle opere e del completamento di tutte le spese ad essi connesse sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo di cui alle lettere b) del comma 1 e d) del comma 2, l'ente beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento [32].

     2 quinquies. Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo di cui alle lettere b) del comma 1 e d) del comma 2, l'ente beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo regionale. Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione Lombardia [33].

     3. Nel caso di interventi urgenti ed indifferibili previsti da specifiche disposizioni può essere autorizzata l'erogazione del contributo mediante apertura di credito, per l'intero ammontare del contributo stesso, a favore dell'ente beneficiario; la tesoreria regionale provvede ai singoli pagamenti su ordini emessi dall'ente interessato; gli interessi maturati sui fondi accreditati sono attribuiti alla regione.

     4. I contributi in annualità possono essere erogati, ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui per il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenza delle rate di ammortamento dei mutui medesimi, a scomputo delle rate stesse dovute agli enti mutuatari e per tutta la durata dell'ammortamento; i contributi da erogarsi in anni successivi all'estinzione del mutuo sono corrisposti agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette.

     5. La liquidazione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio [34].

     6. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo in capitale in forma di anticipazione determina l'ammontare e la decorrenza del rimborso dovuto dall'ente beneficiario.

 

     Art. 46. Norme particolari connesse ai contratti di mutuo.

     1. Quando siano concessi contributi in annualità e sia intervenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante, gli enti beneficiari possono, senza ulteriore formalità o autorizzazioni, avviare le procedure per l'esecuzione dei lavori, anche in pendenza del perfezionamento del contratto di mutuo.

     2. Il pagamento delle rate di mutuo è richiesto dall'ente beneficiario sulla base degli stati di avanzamento vistati dal responsabile dell'ufficio tecnico o, se questo manchi, dal direttore dei lavori; detto pagamento può essere altresì effettuato dall'istituto mutuante direttamente a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario.

     3. L'ente mutuatario è responsabile dell'impiego delle somme da esso direttamente riscosse in esecuzione del contratto di mutuo con riferimento alla destinazione per la quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di pagamento delle rate di cui alla prima parte del comma precedente.

 

     Art. 47. Garanzia fidejussoria regionale.

     1. Sulla base delle previsioni dei progetti di intervento e delle relative leggi di cui al precedente articolo 40, ultimo comma, l'ammortamento dei mutui contratti da enti pubblici per il finanziamento delle opere e lavori pubblici può essere assistito da fidejussione regionale a garanzia delle quote relative al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

     2. La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente è concessa con deliberazione della giunta regionale a richiesta dell'ente interessato.

     3. Gli enti richiedenti devono in ogni caso dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili a garanzia dei mutui contraenti: in caso di carenza parziale la garanzia regionale opera per la quota di ammortamento non coperta dalle delegazioni sui cespiti propri dell'ente.

 

     Art. 48. Rimborsi.

     1. Le somme dovute alla regione dagli enti beneficiari a titolo di rimborso di contributi in capitale concessi in forme di anticipazione a norma del precedente art. 42, terzo comma, devono essere versate direttamente alla tesoreria regionale nei termini previsti dai piani di spesa di cui al precedente art. 44, ed imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci regionali annuali.

 

     Art. 49. Controllo sostitutivo.

     1. [Qualora gli enti beneficiari di contributi regionali di cui al precedente art. 42, non provvedano agli adempimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti e dal capitolato generale d'appalto entro i termini stabiliti, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato promuove l'intervento del competente organo di controllo per i relativi provvedimenti di controllo sostitutivo ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8 febbraio 1982, n. 12] [35].

     2. In caso di urgenza il commissario può affidare ai servizi provinciali del genio civile la progettazione e l'esecuzione delle opere e lavori di cui sopra.

 

     Art. 50. Disposizioni in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza. [36]

     [1. L'approvazione dei progetti di massima od esecutivi di opere o lavori di cui al precedente art. 1 da parte degli organi competenti all'approvazione stessa, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione; gli effetti di tale dichiarazione cessano se i lavori non abbiano avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

     2. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al comma precedente deve indicare i termini di inizio e di compimento delle espropriazioni e dei lavori.

     3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 106, secondo e terzo comma del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, nonché dalla L.R. 23 gennaio 1981, n. 9 e sempreché non si tratti di opere di competenza della regione ai sensi del precedente art. 2, sono delegate ai presidenti delle comunità montane, per le opere localizzate nell'ambito territoriale delle comunità stesse, e, per le restanti opere, ai presidenti delle province competenti per territorio, le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'espropriazione per pubblica utilità e la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità delle opere;

     b) l'occupazione temporanea d'urgenza e le attività previste dagli artt. 7 e 8 della legge 23 giugno 1865, n. 2359.

     4. L'inizio dei lavori è subordinato in ogni caso alla disponibilità dell'area da parte del soggetto attuatore, a titolo di proprietà, espropriazione od occupazione d'urgenza.]

 

     Art. 51. Scelta delle aree.

     1. Le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge debbono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla regione per l'approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti e comunque operanti a norma della legislazione vigente a tutela dei pubblici interessi.

     2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle eventuali specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

     3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli artt. 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Qualora la particolare natura del suolo e del sottosuolo e le caratteristiche delle opere comportino particolari verifiche d'idoneità dell'area in relazione alla portata del terreno, la scelta dell'area è subordinata al risultato positivo delle indagini geologiche che debbono essere effettuate.

 

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 52. Sanzioni.

     1. I progettisti, direttori dei lavori e collaudatori che, per ritardo od altra causa ad essi imputabile, provochino un danno rilevante all'amministrazione committente sono esclusi da ulteriori incarichi inerenti ad opere e lavori di interesse regionale, su proposta dell'amministrazione interessata.

     2. Ove il danno all'amministrazione committente derivi dall'operato di funzionari regionali in servizio, responsabili delle attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, l'amministrazione interessata provvede a denunciare il fatto alla corte dei conti a norma della legislazione vigente in materia, resta ferma l'applicazione, nei confronti di detti funzionari, delle eventuali sanzioni previste nell'ordinamento regionale.

     3. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, adotta i provvedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, previa contestazione degli addebiti all'interessato, con assegnazione di un congruo termine per controdedurre. Il provvedimento di esclusione è notificato all'interessato entro i successivi trenta giorni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

     Art. 53. Modifica dell'art. 3 della L.R. 22 novembre 1979, n. 58. [37]

 

     Art. 54. Avvisi ai creditori.

     1. Per le opere disciplinate dalla presente legge, ferma restando la pubblicazione dell'avviso prescritto dall'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, anche nel foglio degli annunzi legali della provincia, tutte le competenze già attribuite al prefetto dall'art. 93 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sono esercitate dal dirigente del servizio provinciale del genio civile.

     2. La documentazione inerente ai titoli di credito, agli eventuali reclami e alle prove dell'avvenuta tacitazione, di cui al predetto art. 93, deve essere presentata al servizio provinciale del genio civile, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

 

     Art. 55. Collaudi. [38]

     [1. Fino a quando non sarà operante l'albo regionale dei collaudatori di cui al precedente art. 32 per l'affidamento degli incarichi di collaudo si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.]

 

     Art. 56. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate tutte le norme regionali, anche di carattere speciale, in contrasto con la presente legge.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osserva la legislazione statale vigente in materia, in quanto applicabile.

     3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati dalle norme in vigore alla data in cui gli stessi ebbero inizio.

     4. In sede di esecuzione dei piani di riparto già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data di deliberazione dei piani stessi.


[1] Comma così modificato dalla L.R. 7 agosto 1986, n. 35.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 7 agosto 1986, n. 35.

[3] Comma così modificato dalla L.R. 7 agosto 1986, n. 35.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 20 aprile 1995, n. 24.

[5] Comma aggiunto dalla L.R. 7 agosto 1986, n. 35.

[6] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e così sostituito dall’art. 16 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 28, lett. b) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 1995, n. 27.

[9] Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[10] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 aprile 1995, n. 27, dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18, dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 2007, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.

[11] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[13] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[14] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[15] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[16] Comma così modificato dalla L.R. 7 agosto 1986, n. 35.

[17] Lettera aggiunta dalla L.R. 7 agosto 1986, n. 35.

[18] Lettera aggiunta dall’art. 56 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[19] Lettera aggiunta dall’art. 56 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[20] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[21] Comma abrogato dall'art. 2, comma 27, lett. a, della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[22] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[23] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[24] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15 e dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6, già modificato dall’art. 56 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 2007, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[25] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[26] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[27] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[28] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[29] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[30] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[31] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[32] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[33] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[34] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[35] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1.

[36] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 20 aprile 1995, n. 24.

[38] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.