§ 80.9.1131 - D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100.
Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonchè dell'organismo indipendente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/06/2019
Numero:100


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Indirizzo politico-amministrativo
Art. 4.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 5.  Principi generali
Art. 6.  Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato
Art. 7.  Gabinetto del Ministro
Art. 8.  Ufficio legislativo
Art. 9.  Ispettorato generale
Art. 10.  Ufficio comunicazione e stampa
Art. 11.  Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico
Art. 12.  Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv
Art. 13.  Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
Art. 14.  Disposizioni finanziarie
Art. 15.  Abrogazioni


§ 80.9.1131 - D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100.

Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonchè dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

(G.U. 29 agosto 2019, n. 202)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

     Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e in particolare l'articolo 8;

     Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 14, comma 9;

     Visti del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, e in particolare l'articolo 6, comma 3;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

     Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016;

     Informate le organizzazioni sindacali;

     Considerato che il citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, incluso il riordino degli uffici di diretta collaborazione, nonchè la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;

     Ritenuto che, anche in relazione al contenuto del provvedimento, ragioni di speditezza e celerità rendono non necessario avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2019;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento ha ad oggetto l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonchè la costituzione e la composizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende:

     a) per «Ministro», il Ministro della giustizia;

     b) per «Ministero», il Ministero della giustizia;

     c) per «Sottosegretari di Stato», i sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;

     d) per «Oiv», l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     e) per «Struttura tecnica», la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     f) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Capo II

Uffici di diretta collaborazione

 

     Art. 3. Indirizzo politico-amministrativo

     1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.

     2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati. Il Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro presiede il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I Sottosegretari di Stato, nello svolgimento delle loro funzioni e compiti, si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo in relazione alle rispettive competenze.

 

     Art. 4. Uffici di diretta collaborazione

     1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:

     a) Segreteria del Ministro;

     b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;

     c) Gabinetto del Ministro;

     d) Ufficio legislativo;

     e) Ispettorato generale;

     f) Ufficio comunicazione e stampa.

 

     Art. 5. Principi generali

     1. Gli uffici di cui all'articolo 4 esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

     2. I capi degli uffici di cui all'articolo 4 sono nominati dal Ministro tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.

     3. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da vice capi in numero non superiore a due. Nel caso di nomina di due vice capi, il capo dell'ufficio designa il vice capo con funzioni vicarie.

     4. I vice capi sono nominati dal Ministro, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.

     5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.

     6. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.

 

     Art. 6. Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato

     1. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.

     2. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonchè i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     3. Nell'ambito della segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonchè i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     4. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 7. Gabinetto del Ministro

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della segreteria del Ministro, delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonchè il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene altresì i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.

     2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente:

     a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo;

     b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati;

     c) l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse;

     c-bis) la formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell'ambito delle articolazioni dell'amministrazione centrale [1];

     d) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

     3. L'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche professionalità, cura l'attività di coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attività connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonchè la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione.

     4. Per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di un consigliere diplomatico. Il consigliere diplomatico, con l'ausilio delle specifiche professionalità dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, fornisce supporto all'attività europea e internazionale alla quale l'autorità politica partecipi direttamente.

     5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto cura il coordinamento dell'attività internazionale assicurando il raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonchè il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 

     Art. 8. Ufficio legislativo

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro si avvale dell'Ufficio legislativo. A tal fine, l'Ufficio legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attività normativa.

     2. L'Ufficio legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.

     3. L'Ufficio legislativo cura il coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell'impatto della regolamentazione a norma dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, coinvolgendo le articolazioni dell'amministrazione interessate.

 

     Art. 9. Ispettorato generale

     1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalità previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando opera su richiesta dello stesso.

 

     Art. 10. Ufficio comunicazione e stampa

     1. L'ufficio comunicazione e stampa svolge i compiti di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera a), e 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti apparse sulla stampa quotidiana e periodica oltre che sui notiziari di agenzia, redige la rassegna stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie attinenti l'attività politico-istituzionale del Ministero; realizza le iniziative editoriali del Ministero; promuove iniziative di informazione istituzionale; assicura il supporto tecnico per l'espletamento dell'attività di informazione istituzionale del Ministero diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito internet ed altre strutture dell'amministrazione.

 

     Art. 11. Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) (segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e stampa), è stabilito complessivamente in duecentouno unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unità per ciascuna segreteria.

     2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di centoquarantacinque unità.

     3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purchè nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresì essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curriculum culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.

     4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, fino a tre consiglieri [2].

     5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quaranta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e determinato:

     a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

     b) per i vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e per il vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

     c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), ed al vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

     7. Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     9. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti della Missione 32 - U.d.V. 2.1 «Indirizzo politico amministrativo» C.d.R. «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 4. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     11. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

Capo III

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

     Art. 12. Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv

     1. L'Oiv svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     2. L'Oiv è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     3. La nomina dell'Oiv è effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

     4. Ai componenti dell'Oiv è corrisposto un trattamento economico accessorio determinato, con decreto del Ministro in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

     Art. 13. Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

     1. Presso l'Oiv è costituita la struttura tecnica con funzioni di supporto per lo svolgimento delle sue attività.

     2. Il responsabile della struttura tecnica è nominato dal Ministro, sentito l'Oiv, tra il personale in servizio presso l'amministrazione in possesso di una specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

     3. Alla struttura tecnica è assegnato un contingente di personale non superiore a otto unità, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla struttura tecnica è corrisposto un trattamento economico accessorio, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria, un numero di cinque incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.

 

     Art. 15. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315.

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1607


[1] Lettera inserita dall'art. 2 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.