§ 80.9.448 - D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:25/07/2001
Numero:315


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Indirizzo politico-amministrativo
Art. 3.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Principi generali
Art. 5.  Segreteria del Ministro
Art. 6.  Gabinetto del Ministro
Art. 7.  Ufficio legislativo
Art. 8.  Ispettorato generale
Art. 9.  Servizio di controllo interno
Art. 10.  Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale
Art. 11.  Ufficio stampa ed informazione
Art. 12.  Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico
Art. 13.  Divieti di nuovi o maggiori oneri


§ 80.9.448 - D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315. [1]

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia

(G.U. 3 agosto 2001, n. 179)

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende:

     a) per "Ministro" il Ministro della giustizia;

     b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;

     c) per "Sottosegretari di Stato" i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;

     d) per "decreto legislativo" il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

          Art. 2. Indirizzo politico-amministrativo

     1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.

     2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro, svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale e, fino al riordino della disciplina della valutazione del personale con rapporti di lavoro non regolati contrattualmente collocato presso il Ministero, presiedono su delega del Ministro il Consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali funzioni e compiti i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.

 

          Art. 3. Uffici di diretta collaborazione

     1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:

     a) Segreteria del Ministro;

     b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;

     c) Gabinetto del Ministro;

     d) Ufficio legislativo;

     e) Ispettorato generale;

     f) Servizio di controllo interno;

     g) Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale;

     h) Ufficio stampa ed informazione.

 

          Art. 4. Principi generali

     1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito di competenza descritto nelle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

     2. I preposti agli uffici di cui all'articolo 3 sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.

     3. I preposti agli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il preposto agli uffici designa il Vice Capo con funzioni vicarie.

     4. I Vice Capi sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.

     5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.

     6. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.

 

          Art. 5. Segreteria del Ministro

     1. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è diretta dal Capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.

     2. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     3. Nell'ambito della Segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     4. Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 6. Gabinetto del Ministro

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene, altresì, nell'ambito e per le finalità connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.

     2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; d) il coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo; e) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

     3. Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l'Ufficio di Gabinetto delle attività in corso di maggiore rilevanza.

 

          Art. 7. Ufficio legislativo

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro si avvale dell'Ufficio Legislativo. A tal fine, l'Ufficio Legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attività normativa nazionale, europea ed internazionale.

     2. L'Ufficio Legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.

 

          Art. 8. Ispettorato generale

     1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalità previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando abbia operato su richiesta dello stesso.

 

          Art. 9. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio di controllo interno svolge l'attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Le funzioni del Servizio sono affidate ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo, in modo da assicurare la presenza di esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati.

     2. Presso il Servizio di controllo interno opera la Commissione per la valutazione dei dirigenti, che provvede all'espletamento dell'attività di cui al regolamento per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero, adottato con decreto del Ministro dell'8 giugno 1998, n. 279; la composizione, i compiti e i poteri della Commissione sono disciplinati dal medesimo regolamento.

 

          Art. 10. Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale

     1. L'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nel campo delle relazioni europee ed internazionali:

     a) assicura il raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, utilizzando le informazioni dai medesimi trasmesse;

     b) fornisce supporto e assistenza per lo svolgimento dell'attività europea e internazionale alle quali l'autorità politica partecipi direttamente;

     c) assicura il raccordo degli uffici e dei dipartimenti del Ministero, per lo svolgimento da parte dei medesimi dell'attività europea e internazionale, con il Ministero degli affari esteri e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

     2. Per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di un Consigliere diplomatico, che opera in raccordo con l'ufficio per il coordinamento delle attività internazionali.

 

          Art. 11. Ufficio stampa ed informazione

     1. L'Ufficio stampa ed informazione svolge i compiti di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera a), e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti apparse sulla stampa quotidiana e periodica oltre che sui notiziari di agenzia, redige la rassegna stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie attinenti l'attività politico-istituzionale del Ministero; realizza le iniziative editoriali del Ministero; promuove iniziative di informazione istituzionale; assicura il supporto tecnico per l'espletamento dell'attività di informazione istituzionale del Ministero diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito Internet ed altre strutture dell'amministrazione.

 

          Art. 12. Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a (Segreteria del Ministro), c (Gabinetto del Ministro), d (Ufficio legislativo), f (Servizio di controllo interno), g (Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale) e h (Ufficio stampa ed informazione), è stabilito complessivamente in 210 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'Ufficio legislativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità per ciascuna segreteria.

     2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di 145 unità.

     3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresì essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.

     3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e della devianza [2].

     4. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 40, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

     b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'articolo 9, per i Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero [3];

     c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero. [4]

     6. Al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     8. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

     10. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

 

          Art. 13. Divieti di nuovi o maggiori oneri

     1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In ogni caso, per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12, in favore dei Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e del Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa è assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione giudiziaria, un numero di 6 incarichi di funzione dirigenziale, di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario [5].


[1] Abrogato dall'art. 15 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100.

[2] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 12 settembre 2007, n. 214.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 12 settembre 2007, n. 214.

[4] Comma sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 204. La lett. c) è stata così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 12 settembre 2007, n. 214.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 204.