Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 12/09/2007 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. 1. Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli Uffici di diretta collaborazione |
Art. 2. Divieto di nuovi o maggiori oneri |
§ 80.9.783 - D.P.R. 12 settembre 2007, n. 214.
Regolamento recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia".
(G.U. 16 novembre 2007, n. 267)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, quinto comma, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto il
Visto il
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 22 maggio 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Viste ed accolte le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 4 giugno 2007;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti dall'articolo 13, comma 2, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli Uffici di diretta collaborazione
1. All'articolo 12 del
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del
b) al comma 5, lettera b), le parole: "per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "per i Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)";
c) al comma 5, lettera c), le parole: "ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "ai Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)".
Art. 2. Divieto di nuovi o maggiori oneri
1. L'invarianza della spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti dalla modificazione dell'articolo 12, comma 5, lettera b), del