§ 80.9.1188 - D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:22/04/2022
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84
Art. 2.  Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100
Art. 3.  Disposizioni di coordinamento
Art. 4.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 5.  Clausola d'invarianza finanziaria


§ 80.9.1188 - D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonchè dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100.

(G.U. 24 maggio 2022, n. 120)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto l'articolo 35 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, i commi 2, 3, 4, 4-bis e 5;

     Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto l'articolo 1, comma 864, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, recante «Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100 recante «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonchè dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175 contenente «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria»;

     Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2022;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

     1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;»;

     b) all'articolo 5, comma 2:

     1) alla lettera b), secondo periodo, dopo le parole «La Direzione generale» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a-bis),»;

     2) le lettere e) e f) sono abrogate;

     c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5 bis. (Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione). - 1. Il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo.

     2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

     a) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server;

     b) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali di settore;

     c) Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione: funzioni di coordinamento delle attività della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall'Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi; coordinamento e gestione delle attività inerenti alla materia degli aiuti di Stato.»;

     d) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale;»;

     2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita; attività di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;»;

     e) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole «di cui al comma 2, lettere a)» sono inserite le seguenti: «, a-bis)»;

     f) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16 (Disposizioni finali). - 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonchè alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G), allegate al presente decreto.

     2. Con uno o più decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.

     3. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

     4. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.

     5. Il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.

     6. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100

     1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) la formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell'ambito delle articolazioni dell'amministrazione centrale;»;

     b) all'articolo 11, comma 4, le parole «un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le politiche di innovazione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre consiglieri».

 

     Art. 3. Disposizioni di coordinamento

     1. Le tabelle C, D, E ed F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite da quelle di cui agli allegati I, II, III e IV, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

     2. Alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole «(articolo 16, comma 8)» sono sostituite dalle seguenti: «(articolo 16, comma 3)».

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie e finali

     1. Alla organizzazione e alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonchè nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indicate all'articolo 1, comma 1, lettera d), e della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei compiti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, comma 4-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Con decreto del capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione si provvede a definire le misure necessarie al coordinamento informativo e operativo tra la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, anche attraverso gli Uffici di coordinamento interdistrettuale, per la raccolta e la trasmissione dei dati statistici rilevati dagli uffici giudiziari.

     3. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso le strutture organizzative esistenti interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonchè le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di cui al periodo precedente.

 

     Art. 5. Clausola d'invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2022  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1286

 

Allegato I

(articolo 3, comma 1)

 

TABELLA C

 

Ministero della giustizia

Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale

 

Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa

Dotazione organica

Dirigenti 1^ fascia

20

Dirigenti 2^ fascia

392

Totale Dirigenti

412

 

Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria

Dotazione organica

Dirigenti generali penitenziari

18

Dirigenti penitenziari

341

Totale Dirigenti

359

 

 

Allegato II

(articolo 3, comma 1)

 

Tabella D)

 

Ministero della giustizia

 

Amministrazione giudiziaria

 

Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento della transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

 

Qualifiche dirigenziali

Dotazione organica

Dirigenti 1^ fascia

16

Dirigenti 2^ fascia

329

Totale Dirigenti

345

 

Aree

Dotazione organica

Terza Area

11.993

Seconda Area

26.715

Prima Area

4415

Totale qualifiche dirigenziali

345

Totale aree

43.123

Totale complessivo

43.468

 

 

Allegato III

(articolo 3, comma 1)

 

Tabella E)

 

Ministero della giustizia

 

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

 

Dotazione organico complessiva del personale amministrativo

 

Qualifiche dirigenziali

Dotazione organica

Dirigenti penitenziari

 

Dirigenti generali penitenziari

17

Dirigenti istituti penitenziari

300

Dirigenti Area 1^

 

Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa

29

 

Aree

Dotazione organica

Terza Area

2.319

Seconda Area

2.377

Prima Area

93

Totale qualifiche dirigenziali

346

Totale aree

4.789

Totale complessivo

5.135

 

 

Allegato IV

(articolo 3, comma 1)

 

Tabella F)

 

Ministero della giustizia

 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

 

Dotazione organico complessiva del personale amministrativo

 

Qualifiche dirigenziali

Dotazione organica

Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa

3

Dirigente generale penitenziario

1

Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa

17

Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - carriera penitenziaria

41

Totale Dirigenti

62

 

Aree

Dotazione organica

Terza Area

2.378

Seconda Area

985

Prima Area

115

Totale qualifiche dirigenziali

62

Totale aree

3.478

Totale complessivo

3.540