§ 84.6.143 - D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.6 telefoni
Data:08/11/2018
Numero:149


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178


§ 84.6.143 - D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

(G.U. 19 gennaio 2019, n. 16)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza;

     Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

     Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

     Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

     Visto l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia;

     Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, e in particolare, l'articolo 1, comma 12;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

     Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui all'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2018;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è sostituito dal seguente: «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»;

     b) all'articolo 1:

     1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono aggiunte le seguenti: «o della posta cartacea»;

     2) al comma 1, la lettera f) è abrogata;

     c) all'articolo 2, comma 2, la parola: «riportate» è sostituita dalle seguenti: «e ai corrispondenti indirizzi postali riportati»;

     d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «al trattamento delle medesime numerazioni» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice,» e dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea,»;

     e) all'articolo 4:

     1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «funzionamento del registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;

     2) al comma 2, lettera a), dopo le parole «consultazione dei principali operatori» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,»;

     3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accesso al registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;

     4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «iscrizione al registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;

     5) al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124,» e dopo le parole: «il registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;

     f) all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea»;

     g) all'articolo 7:

     1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «o il corrispondente indirizzo postale,»; la parola: «riportata» è sostituita dalla seguente: «riportati» e le parole: «sia iscritta» sono sostituite dalle seguenti: «siano iscritti»;

     2) al comma 1, alla lettera c) le parole «o fax» e «o del fax» sono soppresse;

     3) al comma 3, dopo le parole «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea,»;

     4) al comma 5, dopo le parole: «è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata» sono inserite le seguenti: «e all'eventuale indirizzo postale corrispondente» e le parole: «e ad esso intestata» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso intestati»;

     h) all'articolo 8:

     1) al comma 2, dopo le parole «La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni» sono aggiunte le seguenti: «per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono, e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.»;

     2) al comma 3, dopo le parole: «mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore» sono inserite le seguenti: «limitatamente alle sole informazioni pertinenti»;

     i) all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del presente regolamento» sono inserite le seguenti: «, mediante l'impiego del telefono,»;

     l) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «al momento della chiamata» sono inserite le seguenti: «ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea»;

     m) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11 (Campagne informative per il consumatore). - 1. Apposite campagne informative atte a favorire la piena conoscenza delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono essere previste nell'ambito delle iniziative a favore dei consumatori, annualmente programmate e realizzate dalle associazioni dei consumatori, ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le medesime finalità, gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.».

     2. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, le parole: «abbonato» o «abbonati», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «contraente» o «contraenti».

     3. I termini di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal presente decreto, decorrono, con riferimento alla posta cartacea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. L'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici, da parte dei soggetti che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, è possibile solo decorso il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 5