§ 5.2.198 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:28/12/2018
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche agli articoli 28 sexies e 59 della l.r. 34/1978)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2013 e abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 6/1995)
Art. 3.  (Modifiche alla l.r. 20/2017)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 18/2015)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 31/2008)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 22 della l.r. 26/1993)
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 33/2015)
Art. 8.  (Abrogazione della l.r. 38/1988)
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 26/2003)
Art. 10.  (Modifica dell’articolo 22 ter della l.r. 86/1983)
Art. 11.  (Disposizioni per lo sviluppo del territorio montano. Modifiche alla l.r. 25/2007, alla l.r. 19/2015 e alla l.r. 40/2017)
Art. 12.  (Modifica alla l.r. 10/2009)
Art. 13.  (Modifiche alla l.r. 5/2017 e al r.r. 3/2017)
Art. 14.  (Modifiche alla l.r. 21/2013)
Art. 15.  (Integrazione degli articoli 100 e 128 della l.r. 33/2009)
Art. 16.  (Modifica all’articolo 25 della l.r. 16/2016)
Art. 17.  (Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 19/2007 e norma di prima applicazione)
Art. 18.  (Disposizioni relative ai ticket sanitari)
Art. 19.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.198 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

(B.U. 29 dicembre 2018, n. 52, suppl.)

 

Titolo I

Ambito istituzionale

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 28 sexies e 59 della l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 sexies è aggiunta la seguente:

'b bis) ai finanziamenti della Regione destinati alla realizzazione di interventi in aree dichiarate in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;';

b) dopo la lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 28 sexies è aggiunta la seguente:

'c ter) ai finanziamenti della Regione destinati agli enti locali per interventi di recupero o anche di rifunzionalizzazione di strutture e impianti, di proprietà degli stessi enti, per consentire la riattivazione di servizi di pubblica utilità volti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.';

c) dopo il comma 8 quater dell'articolo 59 è aggiunto il seguente:

'8 quinquies. La Regione attua la procedura per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio nei casi e con le modalità previste dall'articolo 73 del d.lgs. 118/2011; non costituiscono debito fuori bilancio le spese registrate con impegno assunto al momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e imputato agli esercizi finanziari in cui la spesa diviene esigibile.'.

2. [La disposizione di cui all'articolo 28 sexies, comma 3, lettera c ter), della l.r. 34/1978, come introdotta dal comma l, lettera b), del presente articolo, è applicabile anche agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già avviate le procedure per la relativa realizzazione] [1].

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2013 e abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 6/1995)

1. Alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 sospesi a norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è corrisposto, per la durata della sospensione, a decorrere dalla notifica al Consiglio regionale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 8 del d.lgs. 235/2012 o dalla diversa data da questo indicata, esclusivamente un assegno pari all'indennità di carica ridotta del 90 per cento. In caso di applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale tali da impedire l'effettivo esercizio della carica e per tutto il periodo di impedimento, l'assegno di cui al precedente periodo è corrisposto a decorrere dalla data di esecuzione delle misure.';

b) dopo il comma 5 bis dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

'5 ter. A seguito di cessazione del mandato o sospensione dalla carica di un consigliere regionale, la corresponsione del trattamento economico al consigliere regionale subentrato spetta dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la relativa surroga o sostituzione.'.

2. L'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 6 (Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30 concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali) è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche alla l.r. 20/2017)

1. Alla legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 (Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

'Art. 8 bis. (Premi e riconoscimenti)

1. Per promuovere la cultura e la pratica dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'attenzione a politiche e interventi attuati dalla Regione Lombardia, in sede di programmazione della valutazione ai sensi dell'articolo 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce premi e riconoscimenti per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato di ricerca finalizzate all'analisi e alla valutazione di politiche regionali, determinando l'ammontare della relativa spesa.';

b) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

'Art. 9 bis. (Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese previste dall'articolo 8 bis della presente legge si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 e successivi.'.

 

Titolo II

Ambito economico

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 18/2015)

1. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo della legge, al comma 1 dell'articolo 1, alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 5, le parole 'sociali periurbani' sono soppresse;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole 'agglomerato cittadino' sono inserite le seguenti: 'o nelle aree periferiche delle città' e le parole 'anch'essi possono essere individuati come possibile strumento di aggregazione sociale' sono soppresse;

d) al comma 1 dell'articolo 4, le parole 'di durata almeno triennale' sono soppresse e dopo le parole 'agli alunni' sono inserite le seguenti: 'dei nidi e';

e) ai commi 3 e 6 dell'articolo 5, le parole 'sociali periurbani e' sono soppresse;

f) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'1. La Regione concede contributi per la realizzazione degli orti di cui all'articolo 1, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.';

g) i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 6 sono abrogati;

h) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'4. I contributi di cui al comma 1 possono coprire fino al 50 per cento delle spese ammissibili.';

i) al comma 6 dell'articolo 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nei tre anni precedenti.';

j) al comma 1 dell'articolo 7, le parole 'da Regione Lombardia' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: 'secondo le indicazioni della Giunta regionale.';

k) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'2. La Regione può organizzare e promuovere azioni di comunicazione al fine di valorizzare le esperienze più significative.';

l) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per le misure di sostegno previste all'articolo 6, quantificate in euro 65.000,00 nel 2019 ed euro 150.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca' - Programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2019-2021.

2. A partire dagli anni successivi al 2020 le spese di cui al comma 1 sono rifinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

'Art. 7 bis. (Distretti del cibo)

1. La Regione promuove l'individuazione di distretti del cibo, così come definiti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), al fine di favorire l'integrazione di attività agricole e agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriale, valorizzando, nel più generale contesto dell'economia rurale, il legame con le vocazioni territoriali, le risorse umane e ambientali, la qualità delle produzioni locali e le reti di relazioni esistenti tra imprese, istituzioni e popolazione.

2. La Giunta regionale definisce modalità operative e criteri per l'individuazione dei distretti di cui al comma 1.

3. In fase di prima applicazione, i distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019' sono individuati come distretti del cibo.

4. La Regione può concedere contributi ai distretti del cibo per la realizzazione di programmi di attività in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale. Per i soli distretti del cibo di nuova istituzione può altresì concedere contributi per sostenere la copertura dei costi di costituzione. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, se necessario, in relazione ai contributi di cui al primo periodo, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

5. Alle spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 si fa fronte rispettivamente:

a) per le spese di natura corrente previste in euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 con le risorse allocate alla Missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca' - Programma 1 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2019-2021;

b) per le spese in conto capitale previste in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 con le risorse allocate alla Missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca' - Programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale 2019-2021.

6. Alle spese di cui al comma 5 incluse nella tabella A allegata alla legge regionale recante 'Legge di stabilità 2019-2021' è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio della manovra finanziaria 2019-2021, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Dagli esercizi finanziari successivi al 2021 dette spese sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.';

b) dopo il comma 7 dell’articolo 43 è inserito il seguente:

“7 bis) Le somme di cui al comma 7 sono destinate all’esecuzione degli interventi compensativi di cui al comma 3, assicurando la riserva del 20 per cento per interventi in aree in prossimità del bosco trasformato.”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)è apportata la seguente modifica:

a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente: 'Il tesserino è recapitato a mezzo posta al domicilio del cacciatore.'.

2. Alle spese di cui al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 26/1993, come modificato dal comma 1 del presente articolo, previste in euro 170.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca' - Programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.

3. Alle spese di cui al comma 2, incluse nell'elenco delle spese rideterminabili annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, di cui all'allegato 14 della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2019-2021', è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e riportato all'allegato 7 della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2019-2021'.

 

Titolo III

Ambito territoriale

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 33/2015)

1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'2. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell'interoperabilità tra sistemi informativi per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici e con le strutture comunali competenti in materia sismica e urbanistica.';

b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 la parole 'in base al sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'mediante i sistemi informativi interoperabili in uso presso le amministrazioni comunali';

c) il comma 2 dell'articolo 13 è abrogato, fatti salvi gli effetti prodotti.

2. Alle spese per lo sviluppo dell'interoperabilità tra sistemi informativi integrati finalizzato alla gestione informatica delle pratiche sismiche, di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 33/2015, come modificata dal comma 1 del presente articolo, quantificate in euro 80.000,00 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 'Soccorso Civile' - Programma 02 'Interventi a seguito di calamità naturali' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

 

     Art. 8. (Abrogazione della l.r. 38/1988)

1. La legge regionale 4 luglio 1988, n. 38 (Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie)è abrogata.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalle disposizioni abrogate dal comma 1.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

'2 bis. La Regione e gli enti locali prevedono una progressiva dismissione, nell'ambito del servizio della ristorazione collettiva e dell'approvvigionamento della fornitura di derrate alimentari, dei prodotti monouso, come stoviglie e posate, in plastica, sostituendoli con prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili.

2 ter. La Regione prevede incentivi per gli enti locali che provvedono, nell'ambito del servizio della ristorazione collettiva delle mense scolastiche e della fornitura di derrate alimentari, all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili in luogo dei prodotti monouso in plastica, anche ai fini dell'educazione ambientale.';

b) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 è inserita la seguente:

'b bis) le autorizzazioni allo scarico di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e le relative funzioni di controllo, fatte salve le attività di controllo ambientale di competenza dell'ARPA, con applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge;';

c) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 48 dopo le parole 'servizio idrico integrato' sono aggiunte le seguenti: ', nonché del regolamento del servizio';

d) dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 48 è inserita la seguente:

'i bis) le funzioni di controllo relative alle autorizzazioni di cui alla lettera i), fatte salve le attività di controllo ambientale di competenza dell'ARPA, con applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge;';

e) dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 48 è aggiunta la seguente:

'j bis) l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi di cui all'articolo 126 del d.lgs. 152/2006 previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito, ivi compresi i progetti recanti modifiche agli impianti esistenti.';

f) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 52 è aggiunta la seguente:

'f bis) delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera j bis).';

g) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

'Art. 55 bis. (Norma di rinvio)

1. Ove non diversamente disposto, ogni rinvio al d.lgs. 152/1999 contenuto nella presente legge deve intendersi riferito, in quanto compatibile e fatti salvi gli effetti prodotti, al d.lgs. 152/2006.'.

 

     Art. 10. (Modifica dell’articolo 22 ter della l.r. 86/1983)

1. Al comma 4 dell'articolo 22 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), le parole 'enti locali interessati dal parco;' sono sostituite dalle seguenti: 'enti locali interessati dal parco. Per i parchi classificati anche agricoli, di cui all'allegato A, escluso il Parco Agricolo Sud Milano, un ulteriore membro è eletto dalla comunità del parco su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; in caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza dei consigli di gestione di cui al presente periodo, prevale il voto del presidente.'.

2. La modifica dell'articolo 22 ter della l.r. 86/1983, di cui al comma 1, si applica dal primo rinnovo dei consigli di gestione dei parchi interessati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di cui al precedente periodo gli statuti dei parchi interessati si intendono automaticamente adeguati, rispetto alla composizione dei rispettivi consigli di gestione, a quanto previsto al comma 1.

 

     Art. 11. (Disposizioni per lo sviluppo del territorio montano. Modifiche alla l.r. 25/2007, alla l.r. 19/2015 e alla l.r. 40/2017)

1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).';

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole ', a seguito dell'approvazione di progetti coerenti con le linee di indirizzo contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR)' sono soppresse;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 è soppresso;

d) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'2. La Giunta regionale, entro nove mesi dall'approvazione del PRS, stabilisce:

a) gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi, con aggiornamento mediante il DEFR;

b) le modalità e i criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna ai territori interessati, anche sulla base di indicatori di disagio appositamente individuati.';

e) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'3. Con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale avvia la manifestazione d'interesse per la presentazione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, da finanziare nel triennio di riferimento, aventi valenza sovracomunale e carattere strategico; con lo stesso provvedimento sono definite la disciplina generale per la predisposizione e la presentazione dei progetti di sviluppo, per la valutazione, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 2, e l'approvazione, da parte della Regione, dei progetti presentati, nonché le conseguenze in caso di inadempimento o mancata realizzazione dei progetti nei termini stabiliti. Le proposte di progetto di sviluppo sono presentate, di norma, dalle comunità montane territorialmente interessate, previo coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. I progetti possono essere presentati anche nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) o dei patti territoriali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio).';

f) i commi da 4 a 7 bis dell'articolo 5 sono abrogati.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio) è aggiunto il seguente:

'5 bis. Per il finanziamento dei patti territoriali riferiti a progetti di sviluppo degli obiettivi di promozione definiti ai sensi della presente legge, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), la Regione può riservare anche una quota del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4 della stessa l.r. 25/2007.'.

3. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') le parole 'dell'articolo 4 della l.r. 25/2007,' sono soppresse.

4. Alle spese derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 25/2007 e alla l.r. 40/2017 dal presente articolo, previste in euro 11.273.000,00 per il 2019 e in euro 13.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, si provvede per pari importo con le risorse stanziate alla Missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - Programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021.

5. Alle spese di cui al comma 4, incluse nella tabella A allegata alla legge regionale recante 'Legge di stabilità 2019-2021', è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio della manovra finanziaria 2019-2021, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 12. (Modifica alla l.r. 10/2009)

1. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizione in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo prima delle parole: 'Le cauzioni prestate a garanzia delle concessioni di uso delle aree del demanio idrico' sono inserite le seguenti: 'Ferma restando la disciplina delle garanzie finanziarie di cui al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012))';

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'Gli enti pubblici e gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) sono esentati dal deposito cauzionale di cui al precedente periodo, fatto salvo quanto previsto dal r.r. 9/2015.'.

2. La sostituzione del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 10/2009, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica anche alle concessioni e autorizzazioni, rilasciate in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Modifiche alla l.r. 5/2017 e al r.r. 3/2017)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole 'in sede di prima applicazione' sono inserite le seguenti: 'e comunque non oltre il 31 dicembre 2019' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e le banche dati dei percorsi già esistenti trasmesse dagli enti territorialmente competenti secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia')';

b) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

'5 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 per la fase di prima applicazione, la proposta di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto è preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli interessati possono proporre opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti possono procedere con la proposta di inserimento, previa comunicazione agli interessati, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, delle motivazioni della sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso di proprietà privata. La presentazione delle proposte di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata di cui al presente comma è corredata delle comunicazioni inviate ai soggetti interessati, per le successive determinazioni da parte della struttura regionale competente.';

c) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

'1 bis. I percorsi ricompresi nella REL sono considerati di interesse pubblico.';

d) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole 'dei percorsi' sono inserite le seguenti: 'dagli stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali,';

e) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4, le parole ', di soggetti,' sono sostituite dalle seguenti: ', di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti,';

f) dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 è inserita la seguente:

'b bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero;';

g) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

'3 bis. Qualora gli interventi di manutenzione dei percorsi di cui al comma 3 o gli interventi di posa e manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6 riguardino tratti di percorso di proprietà privata recepiti nel catasto in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto, gli enti territorialmente competenti procedono alle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 5 bis, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 5, comma 1.';

h) al comma 8 dell'articolo 4, le parole 'nonché per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e per interventi di manutenzione' sono sostituite dalle seguenti: ', per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o anche delle aree ad essa circostanti, nonché per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o manutenzione dei rifugi stessi';

i) al comma 1 dell'articolo 5, dopo la parola 'programma' è inserita la seguente: 'finanziario';

j) al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole 'Collegio nazionale delle guide alpine e' sono inserite le seguenti: ', ove prescritto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza,' e le parole 'in base alla normativa vigente in materia di sicurezza' sono soppresse;

k) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

'Art. 6 bis. (Ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano)

1. Le province e la Città metropolitana di Milano:

a) concorrono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione;

b) promuovono, unitamente agli enti territorialmente competenti, la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori;

c) possono svolgere funzioni di raccordo e supporto ai comuni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nello svolgimento delle attività di competenza ai sensi della presente legge.';

l) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7, le parole 'di sport' sono soppresse;

m) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

'c) un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori dei rifugi individuata secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3;';

n) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

'd) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individuato secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.'.

2. Al comma 6 dell'articolo 3 del regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia'), prima delle parole 'Nel caso in cui gli enti competenti' sono inserite le seguenti: 'In sede di prima applicazione della l.r. 5/2017,'.

 

Titolo IV

Ambito sociale e sanitario

 

     Art. 14. (Modifiche alla l.r. 21/2013)

1. Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

'a) le imprese mediante interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà o per l'innovazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 17 quinquies della l.r. 22/2006;';

b) al comma 4 dell'articolo 2, le parole 'dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione ed il lavoro (ARIFL)' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS Lombardia)';

c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, le parole 'quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro' sono soppresse;

d) al comma 1 dell'articolo 4, la cifra '100.000,00' è sostituita dalla seguente: '200.000,00' e le parole 'del regime de minimis previsto dalla' sono sostituite dalla seguente: 'della';

e) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4, la parola 'ARIFL'è sostituita dalle seguenti: 'PoliS Lombardia';

f) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

'2 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2 si provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).;'

g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

'Art. 5 bis. (Contributi di solidarietà)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, a concludere i procedimenti amministrativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga relativi alle annualità 2014-2015-2016, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019', compresi quelli per i quali, allo scadere del termine indicato nella deliberazione di cui al comma 2, non sia stata presentata da parte delle aziende all'INPS la specifica rendicontazione, e a far cessare gli effetti finanziari dei relativi decreti dirigenziali di autorizzazione, fatte salve le situazioni pendenti o di contenzioso.

2. La deliberazione adottata in attuazione di quanto previsto al comma 1 contiene l'indicazione di un termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro il quale le aziende possono completare la presentazione all'INPS della rendicontazione.

3. Per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non erogati dall'INPS a fronte di rendicontazione presentata dopo la conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, e comunque entro i termini di prescrizione, le aziende interessate possono inviare alla Regione una specifica richiesta per consentire ai lavoratori destinatari dei suddetti trattamenti di beneficiare del contributo di solidarietà.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base di una convenzione stipulata con l'INPS e nei limiti dell'importo fissato dal decreto regionale di autorizzazione di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi per i quali i dipendenti non hanno percepito il trattamento.

5. Alle spese derivanti dai contributi di cui al comma 3 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del d.lgs. 148/2015, mediante accantonamento di quota parte dei residui determinati dall'INPS sulla base delle risorse erogate a seguito della specifica rendicontazione delle aziende.';

h) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

'3 bis. Alle spese derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 si fa fronte nel 2019 fino a un massimo di euro 2.848.460,00 con le risorse regionali già trasferite e appostate sul bilancio di PoliS Lombardia.

3 ter. A decorrere dal 2020 le spese di cui al comma 3 bis sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse della Missione 15 'Politiche per il Lavoro e Formazione' - Programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.'.

 

     Art. 15. (Integrazione degli articoli 100 e 128 della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 100 è aggiunto il seguente:

'2 bis. Al fine di garantire il mantenimento, il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, le ATS possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato attingendo alle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), fino ad assicurare il 100 per cento del turnover dell'area veterinaria.';

b) dopo il comma 1 dell'articolo 128 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Al fine di garantire la copertura del costo effettivo dei servizi di controllo sugli impianti di macellazione, le ATS utilizzano gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'Allegato A, sezioni da 1 a 6, del d.lgs. 194/2008 nel caso in cui le maggiorazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo non siano sufficienti a coprire integralmente tale costo.'.

 

     Art. 16. (Modifica all’articolo 25 della l.r. 16/2016)

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) le parole 'di carattere transitorio' sono soppresse e le parole 'integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio' sono sostituite dalle seguenti: 'il pagamento del costo della locazione sociale' .

 

     Art. 17. (Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 19/2007 e norma di prima applicazione)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis dell'articolo 7 bis le parole 'presso Finlombarda s.p.a.' sono soppresse;

b) il comma 3 ter dell'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:

'3 ter. Il fondo è alimentato da risorse regionali, nonché da eventuali risorse nazionali e comunitarie.'.

2. Resta in capo a Finlombarda s.p.a. la gestione amministrativa, contabile e operativa del fondo per l'edilizia scolastica relativamente agli incarichi affidati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. (Disposizioni relative ai ticket sanitari)

1. E' differito al 31 dicembre 2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora sia stata notificata entro il 31 dicembre 2018 al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

2. E' differito al 31 dicembre 2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora sia stato notificato entro il 31 dicembre 2018 al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

3. Qualora non sia stato notificato entro il 31 dicembre 2018 il verbale di accertamento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2019, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza-ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2020. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2020.

5. I soggetti cui siano notificati entro il 31 dicembre 2019 le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 aprile 2020, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.

6. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri finalizzati all'applicazione uniforme da parte delle ATS delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e ne assicura un'adeguata informazione.

 

     Art. 19. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.