§ 27.2.174 - D.M. 2 novembre 2017, n. 192.
Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:02/11/2017
Numero:192


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione, definizioni
Art. 2.  Normativa applicabile
Art. 3.  Stazioni appaltanti ed enti concedenti all'estero
Art. 3 bis.  (Progettazione).
Art. 4.  Responsabile unico del progetto, incentivi per funzioni tecniche e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali
Art. 5.  Conflitti di interesse
Art. 6.  Collaborazioni con i privati
Art. 7.  Procedure di scelta del contraente
Art. 8.  Calcolo del valore stimato dei contratti
Art. 9.   Requisiti degli operatori economici
Art. 10.  Procedure negoziate senza previa pubblicazione
Art. 11.  Ricorso al criterio del minor prezzo
Art. 12.  Commissione giudicatrice
Art. 13.  Offerte anormalmente basse
Art. 14.  Subappalto
Art. 15.  Garanzie
Art. 16.  Anticipazioni
Art. 17.  Cause di risoluzione
Art. 18.  Tracciabilità dei pagamenti
Art. 19.  Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione
Art. 20.  Collaudo e verifica di conformità
Art. 21.  Contratti stipulati da una sede estera
Art. 22.  Contratti stipulati dalle autorità dei Paesi partner
Art. 23.  Progettazione di lavori riguardanti iniziative di cooperazione
Art. 24.  Incompatibilità con l'ordinamento e le situazioni locali
Art. 25.  Abrogazioni


§ 27.2.174 - D.M. 2 novembre 2017, n. 192.

Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [1].

(G.U. 20 dicembre 2017, n. 296)

 

     IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 

     Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

     Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l'articolo 13, comma 4;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

     Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;

     Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, recante regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi 17 e seguenti;

     Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in particolare l'art. 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

     Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

     Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 27 aprile 2017;

     Acquisito, in data 4 ottobre 2017, l'accordo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2017;

     Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorità il 6 luglio 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023 [2];

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Capo I

     Principi generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione, definizioni

     1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte [3].

     2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

     a) «direttive europee»: direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;

     b) «codice»: codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [4];

     c) «Ministro»: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);

     e) «AICS»: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

     f) «sede estera»: ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;

     g) «contratti»: contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del codice [5];

     h) «RUP»: responsabile unico del progetto [6];

     i) «CIG»: codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

     2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 5-bis e 6, e dall'articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

     a) ai contratti esclusi dall'applicazione delle direttive europee;

     b) ai contratti attivi;

     c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilità di guadagno economico, anche indiretto;

     d) ai contratti di società;

     e) alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture [7].

 

     Art. 2. Normativa applicabile

     1. Alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

     2. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice [8].

     3. I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilità con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all'Unione europea.

     4. La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui all'articolo 11 del codice e verifica la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di tutela internazionalmente accettati. Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice [9].

     5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 [10].

     5-bis. I contratti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice [11].

     6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione è determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato.

 

     Art. 3. Stazioni appaltanti ed enti concedenti all'estero [12]

     1. Ciascuna sede estera è stazione appaltante e può affidare contratti di concessione. Il MAECI, d'intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, può attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti.

     2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilità per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche.

     2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, può autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o più contratti di cui al primo periodo.

     3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera può stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio o con delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese per la centralizzazione dell'acquisizione di forniture, servizi e lavori.

 

Capo II

Progettazione e procedure di scelta del contraente [13]

 

     Art. 3 bis. (Progettazione). [14]

     1. Prima dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonchè gli elaborati necessari per la progettazione.

     2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il progetto di fattibilità tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

     3. Prima dell'affidamento di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed è conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle autorità locali.

     4. Il rapporto conclusivo del soggetto cui è affidata l'attività di verifica è validato dal RUP.

     5. Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori.

 

     Art. 4. Responsabile unico del progetto, incentivi per funzioni tecniche e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali [15]

     1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a supporto dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attività:

     a) formula proposte;

     b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento;

     c) vigila sull'esecuzione del contratto;

     d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi;

     e) svolge ogni altro adempimento non espressamente riservato ad altri organi, fermo restando quanto previsto al comma 8.

     2. Il RUP è indicato nella decisione di contrarre nel bando, nell'avviso o nell'invito ed è scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS può altresì individuare il RUP tra gli esperti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 o tra il personale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 113 del 2015 è subordinata alla comprovata indisponibilità in loco di personale di ruolo diverso dal titolare della sede estera [16].

     3. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera non è in servizio un tecnico con idonea professionalità, la sede estera può conferire, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o di parte di essa a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e che forniscano idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.

     4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano svolto attività di supporto o incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo. Il divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti controllati, controllanti e collegati agli affidatari, nonchè ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi [17].

     5. Può essere nominato un solo RUP per più interventi [18].

     6. Per contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) e per le ulteriori categorie di contratti definite dall'articolo 5, comma 3, dell'allegato I.2 del codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il RUP, se è un tecnico con idonea professionalità, può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto [19].

     6-bis. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati dall'articolo 45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo [20].

     7. Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la sede estera può stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.

     8. La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera.

 

     Art. 5. Conflitti di interesse

     1. Si applica l'articolo 16 del codice. Agli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, del codice, per "personale" si intende il personale di ruolo e a contratto dipendente della sede estera, i collaboratori o consulenti dell'amministrazione centrale o della sede estera, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonchè i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione [21].

 

     Art. 6. Collaborazioni con i privati

     1. La sede estera assicura che i contratti di sponsorizzazione, le convenzioni per la realizzazione all'estero di opere pubbliche a spese di privati e le forme di partenariato pubblico privato di cui al libro IV del codice si conformino agli indirizzi di politica estera italiana. In caso di non conformità, il capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio può opporsi in ogni momento alla stipula ed all'esecuzione dei contratti e convenzioni di cui al presente articolo. Ai contratti di sponsorizzazione si applica l'articolo 134, comma 4, del codice e i riferimenti ivi contenuti agli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice si intendono fatti all'articolo 9 del presente regolamento [22].

     2. Nei contratti e nelle convenzioni di cui al comma 1 è inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese ed acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto o la convenzione non possono essere conclusi.

 

     Art. 7. Procedure di scelta del contraente

     1. Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nella decisione di contrarre [23].

     2. La sede estera può utilizzare le seguenti procedure semplificate:

     a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

     b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di appalto di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee;

     c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di concessione di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a un milione di euro [24].

     2-bis. Nei casi di cui al comma 2, si applica il principio di rotazione conformemente all'articolo 49, commi 2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti affidati con le procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata [25].

     3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di appalto di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e la procedura ordinaria ristretta per contratti di appalto di lavori o di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee, nonchè per contratti di concessione di importo pari o superiore a un milione di euro [26].

     4. La procedura ordinaria aperta o ristretta può essere utilizzata anche per contratti di importo inferiore alle soglie indicate al comma 3. Nell'ambito delle procedure di selezione del contraente previste dalle direttive europee e nel rispetto dei presupposti ivi previsti, la sede estera può scegliere una procedura diversa da quella di cui al comma 3. La sede estera motiva l'esercizio delle facoltà di cui al presente comma nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.

     5. Tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul sito della sede estera e sul sito della relativa amministrazione centrale. I bandi di gara relativi a contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [27].

     6. La documentazione di gara è redatta nella lingua ufficiale o in quella veicolare in uso nel luogo dove è avviata la procedura di selezione del contraente oppure in italiano. Il capo della rappresentanza diplomatica individua tra le lingue di cui al primo periodo quella impiegata nei procedimenti di affidamento dei contratti nei Paesi di accreditamento. La sede estera può impiegare una lingua diversa, motivando la scelta nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.

     7. Per ciascun contratto la sede estera acquisisce ed inserisce nei documenti di gara il CIG, nei limiti in cui sia previsto per gli analoghi contratti stipulati nel territorio nazionale. Alle spese di immediata esecuzione di importo non superiore a 1.500 euro, predeterminate da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, si applica la disciplina prevista per la gestione economale [28].

     7-bis. La sede estera assicura il soccorso istruttorio conformemente all'articolo 101 del codice [29].

     7-ter. Le procedure di affidamento possono svolgersi mediante una piattaforma digitale predisposta dal Ministero, nel rispetto dei principi di cui al libro I, parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere e le tipologie di contratto che si avvalgono della piattaforma di cui al presente comma, tenuto conto dell'accessibilità e affidabilità della rete telematica disponibile in loco e della necessità di assicurare un'effettiva concorrenzialità ed economicità delle procedure di affidamento in rapporto alle condizioni del mercato locale [30].

 

     Art. 8. Calcolo del valore stimato dei contratti

     1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di valute di Stati non appartenenti all'Unione europea, per la conversione in euro dell'importo posto a base di gara si usa il cambio applicato alla data del primo atto del procedimento risultante dal sito web della Banca d'Italia [31].

     2. Nei casi in cui il tasso di cambio di cui al comma 1 non corrisponda al reale valore internazionale della valuta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'applicazione di un diverso tasso di cambio, anche utilizzando quello determinato ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

 

     Art. 9.  Requisiti degli operatori economici

     1. Le procedure per la selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e a quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale.

     2. Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la sede estera fissa requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento locale.

     3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, costituiscono motivi di esclusione le situazioni previste dagli articoli 94 e 95 del codice e le situazioni equivalenti regolate dall'ordinamento locale. L'assenza di motivi di esclusione è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione giurata innanzi alle competenti autorità locali, se riconosciuta dagli ordinamenti locali, corredata di autorizzazione a svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorità competenti [32].

 

     Art. 10. Procedure negoziate senza previa pubblicazione

     1. Nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la sede estera invita almeno cinque o, per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, dieci operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati nel rispetto dell'articolo 9 e mediante indagini di mercato o mediante avvisi pubblicati sul profilo internet della sede estera per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta [33].

     2. Le indagini di mercato possono essere omesse in presenza di situazioni locali che non le consentano.

     3. Per i contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), nei casi di estrema urgenza previsti dall'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice la sede estera invita almeno tre operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei. Nei casi di somma urgenza previsti all'articolo 140 del codice, la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto. La scelta di una procedura di cui al presente comma può essere motivata con successivo provvedimento separato, se la motivazione contestuale risulta impossibile o estremamente difficile, per cause non dipendenti dalla sede estera [34].

 

     Art. 11. Ricorso al criterio del minor prezzo

     1. I contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera può ricorrere al criterio dei costi del ciclo di vita oppure al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108, comma 1, del codice [35].

 

     Art. 12. Commissione giudicatrice

     1. Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte la sede estera nomina una commissione giudicatrice composta da tre o cinque membri [36].

     2. Il presidente e i membri della commissione sono scelti, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera o in altri uffici di amministrazioni pubbliche italiane presenti nel Paese. In mancanza di idonee professionalità o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri diverso dal presidente può essere scelto tra professionisti locali esperti del settore. In casi eccezionali, uno o più membri possono essere scelti tra personale in servizio presso l'amministrazione centrale [37].

     2-bis. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, comma 7-ter, la Commissione può operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti [38].

     3. Il RUP può fare parte della commissione giudicatrice. Il capo della sede estera stabilisce le funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dal quale i commissari dovranno astenersi [39].

     4. Si applicano al presidente, ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonchè l'articolo 93, comma 5, lettere b) e c), del codice. L'articolo 93, comma 5, lettera a), del codice si applica ai componenti della commissione non in servizio nella sede estera. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi [40].

 

     Art. 13. Offerte anormalmente basse

     1. La sede estera o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice effettua i controlli di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE nei seguenti casi [41]:

     a) se l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, sulle offerte il cui prezzo è inferiore ai quattro quinti della base d'asta;

     b) se l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulle offerte i cui punteggi relativi al prezzo ed agli altri elementi oggetto di valutazione siano entrambi almeno pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile.

     2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la sede estera può verificare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

     3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili nel Paese e agli oneri di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e coordinamento comunque conforme alla normativa applicabile nel Paese dove il contratto è eseguito.

 

Capo III

Esecuzione

 

     Art. 14. Subappalto

     1. Nell'invito o nel bando e nel conseguente contratto sono specificati i seguenti obblighi:

     a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera piena responsabilità per l'intero contratto;

     a-bis) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sede estera per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto [42];

     b) l'appaltatore indica nella sua offerta le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti;

     c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;

     d) l'appaltatore accetta che l'amministrazione aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui fornite nell'ambito dell'appalto;

     e) l'appaltatore accetta espressamente di sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione.

     1-bis. La sede estera acquisisce il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 9 prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni [43].

     2. [Gli eventuali subappalti non possono complessivamente superare il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto] [44].

 

     Art. 15. Garanzie

     1. L'esecuzione dei contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c) è garantita da fideiussione per il 10 per cento dell'importo contrattuale.

     2. La sede estera può chiedere la prestazione di garanzie fideiussorie:

     a) per l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), per il 10 per cento dell'importo contrattuale;

     b) per la partecipazione alle procedure di selezione di contratti regolati dal presente regolamento, per il 2 per cento dell'importo a base di gara.

     3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

     4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera in caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore. La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera b), è escussa in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario.

     5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito, l'ammontare residuo è svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione.

     6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto [45].

 

     Art. 16. Anticipazioni

     1. Dopo la stipulazione del contratto la sede estera può erogare anticipazioni del prezzo, non superiore al 30 per cento dell'importo del contratto [46].

     2. Anticipazioni superiori al limite di cui al comma 1 sono consentite in uno dei seguenti casi:

     a) se sono imposte da disposizioni inderogabili della normativa locale;

     b) quando, in base alla prassi locale, è altrimenti impossibile ottenere la prestazione;

     c) quando ricorrono concrete, oggettive e comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP.

     3. Le anticipazioni erogate per i contratti di cui all'articolo 7, comma 3 sono garantite per l'intero importo anticipato maggiorato del 10 per cento, secondo le modalità previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 15.

 

     Art. 17. Cause di risoluzione

     1. Le cause di risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE, il grave inadempimento, il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e la sussistenza di motivi, anche sopravvenuti, di esclusione di cui all'articolo 9, comma 3, del presente regolamento sono inseriti nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse [47].

 

     Art. 18. Tracciabilità dei pagamenti

     1. I pagamenti sono effettuati mediante modalità tracciabili, salvi casi di impossibilità o di estrema difficoltà individuati con le modalità di cui all'articolo 24.

     2. Nei contratti di lavori di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, nei casi in cui è espressamente previsto per i contratti stipulati sul territorio nazionale, è inserita una clausola che vincola il contraente, i subappaltatori e i subcontraenti ad utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto [48].

 

     Art. 19. Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione

     1. La sede estera individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, un direttore dei lavori, che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a parti dei lavori da eseguire.

     2. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento e verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed agli standard normativi e tecnici applicabili.

     3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalità, il direttore dei lavori e gli assistenti sono individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

     4. Per l'esecuzione di servizi e forniture la direzione dell'esecuzione spetta al RUP. Per contratti di servizi o di forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera può affidare la direzione dell'esecuzione ad altro dipendente della sede estera. Per interventi particolarmente complessi, la direzione dell'esecuzione può essere affidata, nel rispetto del presente regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali [49].

 

     Art. 20. Collaudo e verifica di conformità

     1. L'esecuzione dei contratti è soggetta a collaudo o verifica di conformità della regolare esecuzione:

     a) per i contratti di importo pari o superiore a un milione di euro, è svolta da una commissione composta da tre dipendenti della Sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalità e che non abbiano svolto altre attività nell'ambito del contratto oggetto di verifica;

     b) per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a un milione di euro e pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee è svolta da un dipendente della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalità e che non abbia svolto altre attività nell'ambito del contratto oggetto di verifica;

     c) per i contratti di lavori non inclusi nella lettera a), è svolta dal direttore dei lavori;

     d) per i contratti di servizi e forniture non inclusi nelle lettere a) e b), è svolta dal RUP.

     2. Per i contratti di lavori il collaudo comprende, se necessario, anche il collaudo statico.

     3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalità, il collaudo o la verifica di conformità sono svolte da professionisti individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. In casi eccezionali, il collaudo può essere affidato a personale in servizio presso l'amministrazione centrale [50].

     4. Si osservano i termini di cui all'articolo 116, comma 2, del codice [51].

 

Capo IV

Contratti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo

 

     Art. 21. Contratti stipulati da una sede estera

     1. Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera è stazione appaltante, la sede centrale dell'AICS può disporre che si applica la versione più aggiornata del «Procurement and Grants for European Union External Actions - A Practical Guide» [52].

     2. [La sede centrale dell'AICS può disporre che le proprie sedi all'estero applichino la «Practical Guide» di cui al comma 1 anche ai contratti stipulati per il funzionamento delle sedi stesse] [53].

     3. Nei casi di cui al presente articolo si applicano comunque gli articoli 4, 5, 6, 8, nonchè i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7.

     4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/24/UE, le attività realizzate dall'AICS mediante la concessione di contributi o l'affidamento di iniziative ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 restano disciplinate dagli articoli 18 e 19 dello statuto dell'AICS approvato con il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.

 

     Art. 22. Contratti stipulati dalle autorità dei Paesi partner

     1. Se gli accordi o le intese stipulati con il Paese partner prevedono che quest'ultimo svolga il compito di stazione appaltante, le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti seguono la normativa locale o quella applicata nel paese beneficiario dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Gli accordi e le intese garantiscono il rispetto dei principi di cui alle direttive europee, all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento e all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilità dei flussi finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano i controlli che, tenuto conto dei principi di cui al secondo periodo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo o una sede estera effettuano ai fini dell'autorizzazione a stipulare i contratti e a pagare i corrispettivi [54].

     2. Se il compito di stazione appaltante è svolto dal paese beneficiario le contestazioni in giudizio competono al foro locale.

 

     Art. 23. Progettazione di lavori riguardanti iniziative di cooperazione

     1. La stima e l'analisi dei costi dell'intervento è realizzata tenendo conto del mercato locale e dei prezzi del paese di esecuzione dello stesso.

     2. La valutazione dei prezzi delle componenti del progetto, che devono essere reperite su un mercato diverso da quello del paese beneficiario, va formulata in relazione al mercato in cui tali componenti sono reperibili.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 24. Incompatibilità con l'ordinamento e le situazioni locali

     1. Con le modalità di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, il capo della rappresentanza diplomatica individua le disposizioni del presente regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali [55].

     2. Le situazioni locali di cui al comma 1 possono includere catastrofi di origine naturale o antropica, gravi turbamenti dell'ordine pubblico, circostanze particolari del contesto politico, economico e sociale, nonchè ogni altra grave situazione di fatto, anche connessa con lo stato dei rapporti bilaterali [56].

     3. Per le verifiche sull'ordinamento e sulle situazioni locali volte all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, la sede estera può ricorrere a servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.

 

     Art. 25. Abrogazioni

     1. Ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1, del codice, sono abrogati gli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2017  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2385


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[2] Preambolo così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[11] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[12] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[13] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[14] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[15] Rubrica già modificata dall'art. 12 del D.M. 15 settembre 2022, n. 188 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[20] Comma inserito dall'art. 12 del D.M. 15 settembre 2022, n. 188 e così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[24] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[26] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[28] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[29] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[30] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[32] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[33] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[34] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[35] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[36] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[38] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[39] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[40] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[41] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[42] Lettera inserita dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[43] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[44] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[45] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[46] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[47] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[48] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[49] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[50] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[51] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[52] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[53] Comma abrogato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[54] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[55] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.

[56] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2024, n. 32.