§ 35.2.30 - D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307.
Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.2 disciplina generale
Data:15/12/2006
Numero:307


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero
Art. 3.  Spese degli uffici all'estero
Art. 4.  Fluidità dei flussi finanziari
Art. 5.  Centri interservizi amministrativi
Art. 6.  Procedure contrattuali all'estero
Art. 7.  Dismissione dei beni all'estero
Art. 8.  Semplificazione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero
Art. 9.  Attuazione per via regolamentare
Art. 10.  Abrogazioni


§ 35.2.30 - D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307.

Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

(G.U. 17 gennaio 2007, n. 13)

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione [1]

     [Le disposizioni del presente decreto disciplinano gli aspetti organizzativi e procedimentali della attività di gestione amministrativa e contabile delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di seguito denominati: «uffici all'estero».]

 

     Art. 2. Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero

     1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     «1. Presso gli uffici all'estero:

     a) sono funzionari delegati il titolare dell'ufficio per le spese per attività di istituto, il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto per le spese di personale, di manutenzione e funzionamento degli uffici;

     b) il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto cura la predisposizione di ipotesi di programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio, coordina e dirige il settore cui è preposto;

     c) il vice commissario amministrativo contabile è agente contabile;

     d) il collaboratore contabile partecipa a tutte le attività amministrativo contabili proprie dell'ufficio ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attività ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo contabile;

     e) in caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilità relative.».

     2. Ferme restando le responsabilità derivanti dalle norme di contabilità generale dello Stato, i contenuti e le specifiche professionali riferiti ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati in sede di contrattazione integrativa di Ministero, anche per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilità nei confronti dello Stato in ordine alla applicazione della tariffa consolare e alla destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate.

 

     Art. 3. Spese degli uffici all'estero [2]

     [1. Il titolare dell'ufficio all'estero individua gli obiettivi dell'attività istituzionale dell'ufficio cui è preposto e sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto, ove presenti, e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, predispone la relazione programmatica annuale, indicando le risorse finanziarie necessarie agli uffici stessi.

     2. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate:

     a) allo svolgimento delle attività di istituto;

     b) al mantenimento e funzionamento delle sedi diplomatico-consolari;

     c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennità dovute al personale.]

 

     Art. 4. Fluidità dei flussi finanziari [3]

     [1. La fluidità dei flussi finanziari da e per le sedi estere è assicurata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 267.]

 

     Art. 5. Centri interservizi amministrativi

     1. Al fine di promuovere la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attività di gestione delle spese concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese, nonchè nell'area geografica di competenza dei dirigenti di cui al comma 3.

     2. I centri interservizi, che operano presso l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma 3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito di quelli già disponibili.

     3. A ciascun centro interservizi è preposto il dirigente amministrativo con funzioni di esperto amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale coordina, ai fini dell'attività del centro interservizi, i funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del Paese, nonchè nell'area geografica di competenza.

     4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i centri interservizi svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti:

     a) stipula di convenzioni e contratti quadro per la prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi caratteri comuni ai quali le sedi del Paese e, ove possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi;

     b) istruttoria ed adempimenti consequenziali ai procedimenti di spesa degli uffici diplomatico-consolari del Paese e dell'area geografica.

 

     Art. 6. Procedure contrattuali all'estero

     1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     2. Qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio può autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento.

 

     Art. 7. Dismissione dei beni all'estero

     1. Il titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali è necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

     2. Le modalità di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito decreto del Ministero degli affari esteri.

 

     Art. 8. Semplificazione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero [4]

     [1. Il Ministero degli affari esteri assicura, utilizzando le risorse umane e strumentali già disponibili, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, il perfezionamento dei programmi già avviati e la piena attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, anche con riferimento alle attività amministrative e contabili degli uffici all'estero.]

 

     Art. 9. Attuazione per via regolamentare [5]

     [1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme di attuazione e di esecuzione del presente decreto legislativo.]

 

     Art. 10. Abrogazioni

     1. Gli articoli 76, 77 ed il secondo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

     2. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, sono abrogati.


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 39 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 39 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 39 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 39 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 39 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, con la decorrenza ivi prevista.