§ 22.6.199 - D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.
Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:15/12/2017
Numero:221


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Controllo dello Stato
Art. 4.  Autorità competente
Art. 5.  Comitato consultivo
Art. 6.  Trasferimento in forma intangibile
Art. 7.  Transito
Art. 8.  Procedimento autorizzativo
Art. 9.  Clausola onnicomprensiva mirata «catch all»
Art. 10.  Autorizzazione specifica individuale
Art. 11.  Autorizzazione globale individuale
Art. 12.  Autorizzazione generale dell'Unione europea
Art. 13.  Autorizzazione generale nazionale
Art. 14.  Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione
Art. 15.  Trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea
Art. 16.  Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari
Art. 17.  Misure ispettive
Art. 18.  (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso).
Art. 19.  Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura
Art. 20.  Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
Art. 21.  Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari
Art. 21 bis.  (Confisca obbligatoria).
Art. 22.  Obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria
Art. 23.  Abrogazioni
Art. 24.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 22.6.199 - D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.

Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonchè per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

(G.U. 17 gennaio 2018, n. 13)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonchè per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;

     Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso;

     Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) [1];

     Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il capo 2 del Titolo V del Trattato sull'Unione europea;

     Visti gli articoli 207 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

     Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

     Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) [2];

     Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC, del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;

     Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione);

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

     Vista la legge del 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto e regolamenti di attuazione;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

     1. Il presente decreto reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed internazionale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti:

     a) regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) [3];

     b) regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) [4];

     c) regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale.

     2. Il presente decreto non si applica ai materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nè ai prodotti a duplice uso appositamente progettati o sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per l'uso militare, in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali d'armamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Oltre alle definizioni contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, nonchè sulla base di quanto previsto dalla normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini del presente decreto valgono le definizioni seguenti:

     a) per «regolamento duplice uso» s'intende il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) [5];

     b) per «regolamento antitortura» s'intende il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) [6];

     c) per «regolamenti (UE) concernenti misure restrittive» s'intendono le misure adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale;

     d) «per azione comune» s'intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;

     e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso [7];

     f) per «prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso a duplice uso non listati» s'intendono quei prodotti, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare [8];

     g) per «merci soggette al regolamento antitortura» s'intendono le merci elencate negli allegati II, III e IV del regolamento antitortura [9];

     h) per «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive;

     i) per «non proliferazione» s'intende l'attività volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual use, nonchè di tecnologie e know-how;

     l) per «tecnologie o software di pubblico dominio» s'intendono le tecnologie o i software disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione;

     m) per «ricerca scientifica di base» s'intendono quei lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici;

     n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica [10];

     o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i prodotti controllati ai sensi del presente decreto.

 

     Art. 3. Controllo dello Stato

     1. Sono soggette al controllo dello Stato, secondo le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i predetti regolamenti impongono divieti o autorizzazioni preventive. Tali operazioni devono inoltre essere conformi ai principi che ispirano la politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, agli accordi ed alle intese multilaterali in materia di non proliferazione, al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ed agli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

     2. Sono subordinati a controllo, autorizzazioni o divieti dello Stato anche le operazioni di esportazione, trasferimento, intermediazione e transito concernenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4, 5 e 9 del regolamento duplice uso [11].

     3. Non è sottoposta a controllo dello Stato l'assistenza tecnica relativa a tecnologie o software di pubblico dominio o prestata a fini di ricerca scientifica di base.

 

     Art. 4. Autorità competente

     1. L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, è l'Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto [12].

     2. L'Autorità competente rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso listati e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali [13].

     2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185 [14].

     3. L'Autorità competente riceve dai Servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non proliferazione e comunica agli stessi eventuali informazioni utili al riguardo.

 

     Art. 5. Comitato consultivo

     1. Presso l'Autorità competente è istituito un Comitato consultivo per le autorizzazioni in materia di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali [15].

     2. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto. Il termine predetto è prorogato di ulteriori novanta giorni, qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria [16].

     2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto [17].

     3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto dal direttore dell'unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, della cultura, nonchè da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [18].

     4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza nei regimi di controllo dei prodotti a duplice uso. I componenti del Comitato e gli esperti, ai quali non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati nè rimborsi spese, sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'Autorità competente, in sede di rilascio della Licenza Zero di cui all'articolo 8 ed in caso di istruttorie che richiedono adeguate professionalità tecnico-scientifiche non rinvenibili nei quadri dell'Autorità, può avvalersi di tali esperti per una valutazione tecnica preliminare dei prodotti a duplice uso [19].

     5. Le riunioni del Comitato si svolgono con modalità telematiche o presso la sede dell'Autorità competente che ne cura la segreteria e predispone il risultato dell'istruttoria effettuata sulle istanze di autorizzazione per il relativo parere del Comitato [20].

     6. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti ed è rinnovato ogni cinque anni.

     7. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le altre amministrazioni di cui al comma 3, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato [21].

 

     Art. 6. Trasferimento in forma intangibile

     1. I progetti, il design, le formule, il software e la tecnologia, a qualsiasi titolo riferibili alla progettazione, sviluppo, produzione o utilizzazione di prodotti controllati ai sensi del presente decreto, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione in via telematica, ovvero attraverso altri mezzi elettronici, telefax, posta elettronica o telefono, a persone fisiche e giuridiche al di fuori dell'Unione europea, senza preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto. A tal fine s'intendono soggetti al di fuori dell'Unione europea anche le persone fisiche e giuridiche temporaneamente domiciliate o ubicate nel territorio dell'Unione europea.

     2. Tra le modalità di trasferimento intangibile di cui al comma 1 rientra anche l'accesso ai server e la condivisione delle informazioni. Al riguardo, gli esportatori, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica, che intendono utilizzare tale modalità di trasferimento dei dati, devono adottare procedure di accesso sicure e tracciabili, nonchè un sistema di reportistica degli accessi, al fine di consentire eventuali verifiche, sia in corso d'opera che a posteriori, da parte dell'Autorità competente.

     3. Non è sottoposta ad autorizzazione preventiva la mera pubblicizzazione a scopo commerciale dei prodotti di cui al comma 1, che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del materiale.

 

     Art. 7. Transito

     1. Nei casi in cui il transito di prodotti a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente, al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa [22].

     2. L'Autorità competente, qualora le informazioni ricevute non consentano di formulare un'immediata decisione in merito e si rendano necessari ulteriori approfondimenti, assoggetta ad autorizzazione preventiva il transito, dandone immediata comunicazione al responsabile legale dell'operazione ed alle altre amministrazioni di cui al comma 1. Il responsabile legale dell'operazione di transito fornisce ogni informazione richiesta. Le spese di custodia dei beni oggetto del transito sono a carico del responsabile legale dell'operazione di transito [23].

     3. È considerato responsabile legale dell'operazione di transito il soggetto nazionale coinvolto nella stessa, spedizioniere, agente marittimo, rappresentante in Italia della società di Paese terzo proprietaria del bene o che ha disposto l'invio del bene in transito, rappresentante legale di eventuale filiale italiana della società del Paese terzo proprietaria del bene o che ne ha disposto l'invio.

     4. L'autorizzazione o il diniego al transito sono disposti dall'Autorità competente nei limiti e alle condizioni previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5. Con il provvedimento di diniego è disposto il divieto di transito o viene impedito il proseguimento del transito già intrapreso.

 

     Art. 8. Procedimento autorizzativo

     1. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto, l'Autorità competente rilascia, a seconda dei casi, le seguenti tipologie di autorizzazione:

     a) autorizzazione specifica individuale;

     b) autorizzazione globale individuale;

     c) autorizzazione generale dell'Unione europea;

     d) autorizzazione generale nazionale.

     2. Per prestare servizi d'intermediazione relativi a prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento antitortura, è necessaria un'autorizzazione specifica individuale. Tale autorizzazione è rilasciata nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo1, comma 1, e dal presente decreto, ad un singolo intermediario, per una determinata quantità di prodotti specifici circolante tra due o più Paesi terzi.

     3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive [24].

     4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica interessati devono presentare all'Autorità competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalità e procedure previste dal presente decreto.

     5. L'Autorità competente, se del caso, può rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata Licenza Zero, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce.

     6. L'Autorità competente ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un'autorizzazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

     7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati, le stesse sono subordinate al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. Le autorizzazioni generali di cui al comma 1, lettere c) e d), non possono avere ad oggetto materiali o informazioni classificati.

     7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonchè la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione [25].

     7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento [26].

     7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [27].

 

     Art. 9. Clausola onnicomprensiva mirata «catch all»

     1. L'Autorità competente può subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonchè di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso [28].

     2. Ai fini di cui sopra, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale intendimento al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonchè all'Agenzia delle dogane e dei monopoli [29].

     3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, nonchè dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La richiesta è inviata all'Autorità competente e comunicata alle altre amministrazioni interessate [30].

     4. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa è subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.

     5. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle amministrazioni interessate, entro dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorità competente indice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, una riunione interministeriale per il loro esame. Qualora all'esito della riunione venga confermato che l'esportazione o la prestazione di servizi di intermediazione o di assistenza tecnica è da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore, dandone contestuale notizia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate [31].

     6. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle predette amministrazioni, l'Autorità competente comunica tempestivamente all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di intermediazione, dandone contestuale informazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate [32].

     7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorità competente [33].

     8. L'Autorità competente, valutate le informazioni fornite ed esaminata la documentazione presentata, ove non ritenga infondata l'informativa di cui al comma 7, comunica la stessa, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonchè all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attivando la procedura di cui ai commi da 2 a 6. Ai fini autorizzativi di cui al presente articolo, l'operatore presenta all'Autorità competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalità e procedure di cui all'articolo 10 [34].

 

     Art. 10. Autorizzazione specifica individuale

     1. L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe [35].

     2. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore, è indirizzata all'Autorità competente, utilizzando, a seconda dei casi, la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. In caso di compilazione incompleta o errata è fatta salva la possibilità di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilità. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente [36].

     3. La domanda deve essere corredata di una copia del contratto di riferimento o comunque di sufficiente documentazione atta a comprovare l'effettiva volontà di acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user statement, contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni:

     a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attività svolta;

     b) la descrizione dei prodotti importati, la loro quantità e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;

     c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti importati, nonchè del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione;

     d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi [37];

     e) l'impegno espresso, per le merci soggette al regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;

     f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati;

     g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

     4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere debitamente datata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale. Essa deve essere autenticata dalla competente autorità amministrativa straniera o diplomatica italiana, qualora venga così richiesto dall'Autorità competente [38].

     5. L'Autorità competente può richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica di presentare anche un certificato internazionale d'importazione o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorità amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.

     6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'Autorità competente può sempre richiedere ulteriore, specifica documentazione, necessaria al completamento della relativa istruttoria.

     7. L'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica, possono essere tenuti ad adempiere ulteriori specifici obblighi se richiesti dall'Autorità competente ed indicati nell'autorizzazione stessa. Come ulteriori obblighi possono essere indicati nell'autorizzazione: l'obbligo di produrre all'Autorità competente una dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale; l'obbligo di effettuare, con cadenza indicata dall'Autorità competente, ispezioni nel luogo di destinazione finale dei medesimi prodotti indicato nell'autorizzazione, al fine di accertare che questi vi permangano e che la loro effettiva destinazione d'uso sia coerente con quella indicata nell'autorizzazione; l'obbligo di fornire all'Autorità competente idonea reportistica scritta e fotografica circa tali ispezioni.

     8. La documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale deve essere conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente, che può disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 17; nel caso di operazioni riguardanti prodotti a duplice uso e prodotti a duplice uso non listati, comprende i documenti indicati nell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento duplice uso.

     9. L'autorizzazione specifica individuale è negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

 

     Art. 11. Autorizzazione globale individuale

     1. L'autorizzazione globale individuale è rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, in quanto già soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali, per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o più utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici [39].

     2. L'autorizzazione globale individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, con validità non superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe [40].

     3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, è indirizzata all'Autorità competente, utilizzando la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. La domanda deve specificare se l'autorizzazione ha ad oggetto materiali o informazioni classificati. In caso di compilazione incompleta o errata è fatta salva la possibilità di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilità. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente.

     4. È escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali e qualora non ricorrano le condizioni di continuità e pluralità di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese.

     5. Alla domanda è allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:

     a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati;

     b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;

     c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, nè destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti [41].

     6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre l'esportatore trasmette all'Autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito.

     7. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

     8. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale è conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente, che può disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi del presente decreto.

     9. L'autorizzazione globale individuale è negata, annullata, revocata, sospesa o modificata dall'Autorità competente, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

 

     Art. 12. Autorizzazione generale dell'Unione europea

     1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso listati e delle merci soggette al regolamento antitortura può avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi di destinazione di cui ai regolamenti duplice uso e antitortura [42].

     2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea è sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorità competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore è iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'Autorità competente.

     3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non può essere utilizzata quando ricorrano le condizioni ostative previste dai regolamenti predetti.

     4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea.

     5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

     6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea è conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente che può disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi del presente decreto.

     7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea può essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

 

     Art. 13. Autorizzazione generale nazionale

     1. L'esportazione di prodotti a duplice uso listati può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, sezione C, del regolamento duplice uso, secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del regolamento duplice uso [43].

     2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, è utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti a duplice uso listati e gruppi di Paesi di destinazione finale [44].

     3. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale è sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorità competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore è iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorità competente.

     4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata è revocata dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

     5. L'autorizzazione generale nazionale è soggetta alle medesime disposizioni del comma 4 dell'articolo 12 [45].

     6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale può essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

 

     Art. 14. Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione

     1. Le autorizzazioni previste dal presente decreto non sono rilasciate quando le operazioni sono incompatibili con i criteri di rilascio previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto. Nei casi di incompatibilità con i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento duplice uso, il diritto di accesso ai dati e documenti detenuti dall'Autorità competente non è ammesso [46].

     2. Le autorizzazioni già rilasciate possono, inoltre, essere annullate, revocate, sospese o modificate, nel rispetto della disciplina generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei seguenti casi:

     a) nel caso in cui non sono compatibili con i criteri di rilascio di cui al comma 1;

     b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto;

     c) qualora l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica violino le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale;

     d) nel caso in cui l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica non ottemperino agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione;

     e) qualora emergano, successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione, interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.

     3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorità competente procede al ritiro dell'autorizzazione in precedenza rilasciata. Il relativo provvedimento è comunicato all'esportatore o all'intermediario ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli [47].

     4. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea o di quella nazionale può essere negato, annullato, revocato o sospeso nei confronti di un singolo esportatore qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel regolamento duplice uso e nel presente decreto, ovvero l'esportatore interessato violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale. Tale provvedimento è annotato sul relativo registro.

     5. Per un periodo limitato e fino a tre anni, l'Autorità competente può negare autorizzazioni o sospendere procedimenti nel caso in cui il richiedente non abbia ottemperato ad obblighi o non abbia rispettato condizioni prescrittegli in autorizzazioni ottenute precedentemente.

     6. L'Autorità competente può modificare elementi non essenziali di un'autorizzazione già rilasciata, anche senza il parere del Comitato. Sono considerati in ogni caso essenziali i seguenti elementi: oggetto; soggetto richiedente nella qualità di esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica; destinatario; utilizzatore finale; Paese di destinazione finale; uso finale.

     7. Le disposizioni del presente articolo, concernenti le azioni dell'Autorità competente circa il rilascio, il diniego, l'annullamento, la revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, sono applicate anche ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, se l'Autorità competente è a conoscenza o ha fondati motivi per stabilire che gli stessi prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad un uso, ad un Paese di destinazione o ad un utilizzatore finale interdetti ai sensi dei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

 

     Art. 15. Trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea

     1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nell'allegato IV del regolamento duplice uso è richiesta un'autorizzazione. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa è subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.

     2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nella parte I dell'allegato IV del regolamento duplice uso può essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale.

     2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto [48].

 

     Art. 16. Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari

     1. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell'azione comune è proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi.

     2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione comune è proibita l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza tecnica riguardante fini militari comprende:

     a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;

     b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a);

     c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a).

     3. Quanto previsto dal comma 1 non si applica all'assistenza tecnica:

     a) allorchè è fornita ad un Paese elencato nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento duplice uso [49];

     b) allorchè assume la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni;

     c) allorchè è in forma orale e non è connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.

 

     Art. 17. Misure ispettive

     1. Le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, o il presente decreto impongono divieti o autorizzazioni preventive possono essere sottoposte a misure ispettive, riferite sia alla fase preliminare che successiva all'operazione, mediante riscontri documentali e verifiche presso la sede dell'operatore, allo scopo di accertare l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione [50].

     2. L'Autorità competente può richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa in comprova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione del materiale autorizzato, nonchè ogni altro elemento idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.

     3. L'attività di ispezione e verifica, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è svolta dall'Autorità competente, anche in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonchè con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per i profili di rispettiva competenza. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni, nonchè sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della normativa doganale unionale [51].

     4. L'Autorità competente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonchè esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, importati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto [52].

 

     Art. 18. (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso). [53]

     1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.

     2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

     3. L'operatore che, nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:

     a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;

     b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;

     c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;

     d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

 

     Art. 19. Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura

     1. È punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque effettui:

     a) operazioni, diverse da quelle di cui alla lettera b), concernenti merci elencate all'allegato II del regolamento antitortura in violazione dei divieti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento medesimo;

     b) operazioni di esportazione, importazione o transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento antitortura, nei casi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento antitortura, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false;

     c) operazioni di transito di merci elencate negli allegati III e IV del regolamento antitortura in violazione dei divieti di cui agli articoli 13 e 18 del regolamento medesimo;

     d) operazioni di esportazione di merci elencate negli allegati III e IV del regolamento antitortura, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti le merci medesime, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false [54].

     2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 [55].

     3. È prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati, di cui ai commi 1 e 2. Quando non è possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo è ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

     4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

     a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

     b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

     c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2;

     d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4 [56].

     5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e all'esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente [57].

 

     Art. 20. Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali

     1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:

     a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

     b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;

     c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti [58].

     2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 [59].

     3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro [60].

     3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

     a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

     b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

     c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2 [61].

     4. È prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui ai commi 1 e 2. Quando non è possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo è ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

 

     Art. 21. Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari

     1. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro [62].

     2. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 2, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro [63].

 

     Art. 21 bis. (Confisca obbligatoria). [64]

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonchè delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

 

     Art. 22. Obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria

     1. L'Autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 21 ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.

 

     Art. 23. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

     b) il decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11;

     c) il decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64.

 

     Art. 24. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Parole inserite dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[2] Parole inserite dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[3] Lettera così modificata dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[4] Lettera così modificata dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[5] Lettera così modificata dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[6] Lettera così modificata dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[8] Lettera così modificata dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[9] Lettera così modificata dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[10] Lettera così modificata dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[11] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[12] Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 132 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[13] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[14] Comma inserito dall'art. 35 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 e così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[15] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[16] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[17] Comma inserito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[18] Comma sostituito dall'art. 2 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 132 e così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 132.

[20] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 132.

[22] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[23] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[24] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[25] Comma inserito dall'art. 35 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

[26] Comma inserito dall'art. 35 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

[27] Comma inserito dall'art. 35 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

[28] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[29] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[30] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[31] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[32] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[33] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[34] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[35] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[36] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[37] Lettera così modificata dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[38] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[39] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[40] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[41] Lettera così modificata dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[42] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[43] Comma già modificato dall'art. 12 della L. 23 dicembre 2021, n. 238 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[44] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[45] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[46] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[47] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[48] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[49] Lettera così modificata dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[50] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[51] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[52] Comma già modificato dall'art. 12 della L. 23 dicembre 2021, n. 238, dall'art. 35 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[53] Articolo così sostituito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[54] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[55] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[56] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[57] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[58] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[59] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[60] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[61] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[62] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[63] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[64] Articolo inserito dall'art. 23 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.