§ 54.4.445 - D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:31/05/2017
Numero:115


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Finalità ed ambito di applicazione
Art. 3.  Informazioni del Registro nazionale aiuti
Art. 4.  Accesso e conservazione delle informazioni
Art. 5.  Ulteriori informazioni e servizi resi disponibili dal Registro
Art. 6.  Aiuti nei settori agricoltura e pesca
Art. 7.  Interoperabilità del Registro nazionale aiuti con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese
Art. 8.  Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc
Art. 9.  Registrazione degli aiuti individuali
Art. 10.  Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione
Art. 11.  Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero
Art. 12.  Aiuti di Stato concessi nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea
Art. 13.  Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG
Art. 14.  Verifiche relative agli aiuti de minimis
Art. 15.  Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero
Art. 16.  Funzionalità del Registro nazionale aiuti in materia di trasparenza
Art. 17.  Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti
Art. 18.  Mancato funzionamento del Registro nazionale aiuti
Art. 19.  Coordinamento e monitoraggio
Art. 20.  Disposizioni transitorie e finali


§ 54.4.445 - D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

(G.U. 28 luglio 2017, n. 175)

 

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

     di concerto con

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

     e

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

     Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante le modalità di adozione dei regolamenti ministeriali e interministeriali;

     Visto l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;

     Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2016, recante nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha abrogato e sostituito il precitato decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

     Visto, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

     Visto, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l'altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca;

     Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;

     Visto, altresì, l'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

     Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;

     Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione europea;

     Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche europee, il compito di effettuare un generale coordinamento amministrativo in presenza di impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea;

     Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonchè ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

     Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la «Banca dati delle amministrazioni pubbliche»;

     Considerato che per alcune tipologie di aiuti di Stato non è prevista l'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ovvero un obbligo di comunicazione preventivo alla fruizione, da parte del soggetto beneficiario all'amministrazione pubblica competente;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

     Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 novembre 2016;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2016;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, e, in particolare, l'articolo 6, commi 6 e 7, con i quali, tra l'altro, sono fissati al 1° luglio 2017 i termini previsti per l'entrata a regime del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2057 del 26 gennaio 2017;

     Vista la nota n. 2872 del 2 marzo 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato di aver preso atto della precitata comunicazione;

 

     Decreta:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

     a) Registro nazionale aiuti: la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

     b) SIAN: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     c) SIPA: Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN;

     d) registri SIAN e SIPA: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

     e) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

     f) aiuti di Stato: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

     g) aiuti de minimis: gli aiuti de minimis come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015;

     h) aiuti de minimis SIEG: gli aiuti de minimis concessi a titolo di compensazione ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, nonchè delle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

     i) aiuti SIEG: gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, diversi dagli aiuti de minimis SIEG;

     l) regime di aiuti: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

     m) aiuto ad hoc: aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti;

     n) aiuto individuale: aiuto ad hoc ovvero aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

     o) aiuti nei settori agricoltura e pesca: gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis;

     p) aiuti illegali oggetto di decisione di recupero: aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

     q) Autorità responsabile: il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione;

     r) Soggetto concedente: il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali;

     s) Autorità di gestione del programma di CTE: l'autorità pubblica o l'organismo pubblico o privato designato dagli Stati membri partecipanti ad un programma di cooperazione territoriale europea con responsabilità nella gestione e attuazione del programma ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

     t) Visura Aiuti: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti SIEG, agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale in un periodo di massimo dieci esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3;

     u) Visura Deggendorf: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15;

     v) Visura Aiuti de minimis: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data dell'estrazione con riferimento ad un soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3;

     z) Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea;

     aa) impresa unica: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

     bb) soggetto beneficiario: il soggetto, italiano o straniero, a favore del quale viene concesso l'aiuto individuale o, nel caso degli aiuti di cui all'articolo 10, che fruisce dell'aiuto individuale;

     cc) Codice dell'Amministrazione Digitale: il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

     Art. 2. Finalità ed ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il funzionamento del Registro nazionale aiuti definendo le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis, e agli aiuti SIEG nonchè i criteri per l'interoperabilità con i registri SIAN e SIPA e per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il presente regolamento individua, altresì, in conformità con le pertinenti norme europee, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dell'effettuazione dei controlli propedeutici alla concessione ed erogazione degli aiuti, nonchè la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

 

     Art. 3. Informazioni del Registro nazionale aiuti

     1. Il Registro nazionale aiuti contiene le informazioni, individuate al comma 2, relative alle seguenti tipologie di aiuti:

     a) gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

     b) gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

     c) gli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonchè quelli previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

     d) gli aiuti de minimis SIEG;

     e) gli aiuti SIEG.

     2. Con riferimento alle categorie di aiuti individuate al comma 1, il Registro nazionale aiuti contiene le seguenti informazioni:

     a) dati identificativi dell'Autorità responsabile;

     b) dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonchè le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 16;

     c) dati identificativi del Soggetto concedente ovvero dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2;

     d) dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;

     e) dati identificativi del progetto o dell'attività per il quale è concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attività finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse;

     f) dati identificativi dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.

     3. Oltre alle informazioni di cui al comma 2, il Registro nazionale aiuti, indipendentemente dal settore economico di riferimento, contiene in un'apposita sezione i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.

     4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'articolo 6.

 

     Art. 4. Accesso e conservazione delle informazioni

     1. Il Registro nazionale aiuti è realizzato in formato aperto secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

     2. L'accesso alle informazioni di cui al comma 1 è assicurato senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale. A tal fine il Soggetto concedente inserisce i dati nel Registro nazionale aiuti secondo modalità che tutelino il predetto diritto, sulla base di indicazioni motivate da parte del soggetto beneficiario o di altro soggetto titolare di un interesse qualificato che comprovino la sussistenza del segreto.

     3. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono conservati e resi accessibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.

     4. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti sono resi disponibili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato.

 

Capo II

Interoperabilità con altre banche di dati

 

     Art. 5. Ulteriori informazioni e servizi resi disponibili dal Registro

     1. Per lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione degli aiuti individuali, il Registro nazionale aiuti rende disponibili informazioni relative al soggetto beneficiario attraverso l'interoperabilità con il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

     2. Il Registro nazionale aiuti, mediante l'interoperabilità con il Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, assicurando la corrispondenza dello stesso con il codice identificativo dell'aiuto individuale di cui all'articolo 9, comma 2.

 

     Art. 6. Aiuti nei settori agricoltura e pesca

     1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonchè degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali.

     2. Le informazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di integrazione e interoperabilità stabiliti da uno specifico protocollo di comunicazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce le modalità per la reciproca comunicazione dei dati presenti nei diversi registri e, in particolare:

     a) gli adeguamenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità tra i registri SIAN e SIPA e il Registro nazionale aiuti;

     b) le procedure per la reciproca messa a disposizione delle informazioni contenute nel Registro nazionale aiuti e nei registri SIAN e SIPA.

     3. Al fine di consentire l'integrazione e l'interoperabilità di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad aggiornare, ove necessario, i contenuti delle informazioni che le Autorità responsabili di aiuti nei settori agricoltura e pesca e i Soggetti concedenti i medesimi aiuti sono tenute a trasmettere ai registri SIAN e SIPA, rendendo uniformi i predetti contenuti e le modalità dei controlli operati attraverso i medesimi registri e quelli del Registro nazionale aiuti, sulla base del protocollo di comunicazione di cui al comma 2.

 

     Art. 7. Interoperabilità del Registro nazionale aiuti con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese

     1. Il Ministero dello sviluppo economico fornisce con propri provvedimenti le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese, al fine di consentire, su richiesta delle amministrazioni titolari dei predetti sistemi, l'esecuzione massiva e per via telematica degli adempimenti di consultazione e aggiornamento del registro previsti dal presente decreto.

 

Capo III

Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti

 

     Art. 8. Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc

     1. Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorità responsabile è tenuta alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, la predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali. In ogni caso, la registrazione di cui al presente articolo deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali.

     2. I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali.

     3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato all'Autorità responsabile tramite la procedura informatica di cui al comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc è certificata attraverso l'attribuzione del predetto codice.

     4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), per la registrazione del regime di aiuti o aiuto ad hoc sono trasmesse al Registro nazionale aiuti sulla base di tracciati di dettaglio specificati con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico adottato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, che definisce, altresì, le modalità di accreditamento dell'Autorità responsabile e individua un centro unico di responsabilità per le funzionalità del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico.

 

     Art. 9. Registrazione degli aiuti individuali

     1. Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

     2. Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis.

     3. La registrazione dell'aiuto individuale è certificata dal Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione del codice di cui al comma 2.

     4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse e sono definite le modalità di accreditamento del Soggetto concedente.

     5. Con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano.

     6. Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a:

     a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso;

     b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;

     c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso.

     7. Per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5.

     8. Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.

     9. I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».

 

     Art. 10. Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

     1. Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale [1].

     2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma 1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 [2].

     3. I soggetti di cui al comma 2, ove necessario, adottano disposizioni per l'opportuna informazione dei destinatari degli aiuti previsti al comma 1 e per le eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

     4. Per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l'illegittimità della fruizione.

     5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4.

     6. Con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali di cui al comma 1, il termine per la relativa registrazione è pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.

     7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

 

     Art. 11. Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero

     1. Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti, il Soggetto concedente ovvero, nel caso di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero nell'ambito del Registro nazionale aiuti attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

     2. Il Soggetto concedente ovvero i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, per gli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, la cancellazione dal Registro nazionale aiuti dei soggetti non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.

     3. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, per la registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse.

     4. Entro il 30 giugno 2017, i Soggetti concedenti ovvero i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione agli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare al Registro nazionale aiuti i dati e le informazioni relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     5. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta le responsabilità di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni.

 

     Art. 12. Aiuti di Stato concessi nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea

     1. In coerenza con i compiti di controllo attribuiti a ciascuno Stato membro in relazione ad aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, le informazioni relative agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis e agli aiuti SIEG concessi ai predetti progetti sono registrate nel Registro nazionale aiuti solo qualora l'Autorità di gestione del programma di CTE abbia sede in Italia.

     2. Gli adempimenti previsti dal presente decreto in capo all'Autorità responsabile e al Soggetto concedente sono svolti dall'Autorità di gestione del programma di CTE di cui al comma 1, che è tenuta ad effettuare la registrazione di cui agli articoli 8, 9 e 11 e le verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 con le modalità e i termini previsti dai predetti articoli.

     3. Nessun altro obbligo di registrazione ai sensi del presente decreto è previsto nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea.

 

Capo IV

Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti

 

     Art. 13. Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG

     1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG è tenuto ad avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

     2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Aiuti di cui al comma 3 e la Visura Deggendorf di cui al comma 4.

     3. La Visura Aiuti identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Nella medesima visura è fornita anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'articolo 6. La Visura Aiuti ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, così come inserite dalle Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti.

     4. La Visura Deggendorf contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero secondo quanto precisato all'articolo 15.

     5. In esito alle visure di cui ai commi 3 e 4, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR».

     6. La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferme restando la responsabilità del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

     7. Eventuali funzionalità del Registro nazionale aiuti, ulteriori rispetto alle verifiche previste, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal presente articolo, possono essere definite con un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

     Art. 14. Verifiche relative agli aiuti de minimis

     1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), è tenuto ad avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

     2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera i seguenti documenti:

     a) Visura Aiuti di cui all'articolo 13, comma 3;

     b) Visura Aiuti de minimis.

     3. La Visura Aiuti de minimis identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Le informazioni relative agli aiuti de minimis relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura sono rese disponibili dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'articolo 6.

     4. In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR» qualora l'importo dell'aiuto individuale per il quale è in corso la registrazione è pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa. Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell'aiuto individuale qualora l'importo dello stesso sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, ferma restando la possibilità, ove prevista dal regime di aiuti o aiuto ad hoc, di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. Qualora la verifica dell'avvenuto superamento dell'importo concedibile sia basata su informazioni rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di interoperabilità dai registri SIAN e SIPA ovvero dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il Registro nazionale aiuti può, comunque, rilasciare il «Codice Concessione RNA - COR», previa reiterazione della richiesta del Soggetto concedente che ne assume la piena responsabilità.

     5. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, è reso disponibile lo schema di dettaglio contenente le informazioni riportate nella Visura Aiuti de minimis.

     6. A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente è tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

     7. La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferma restando la responsabilità del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

 

     Art. 15. Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero

     1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, ai sensi del quale nessuno può beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Deggendorf. Tale documento consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

     2. La Visura Deggendorf è rilasciata ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti SIEG ai sensi dell'articolo 13 e deve, in ogni caso, essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all'articolo 10, l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG.

     3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella Visura Deggendorf.

     4. La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo al Soggetto concedente o ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso.

 

Capo V

Trasparenza

 

     Art. 16. Funzionalità del Registro nazionale aiuti in materia di trasparenza

     1. Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti.

     2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella medesima sezione sono resi disponibili i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali, inseriti nel Registro nazionale aiuti.

     3. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca provvedono, in analogia con il presente articolo, i registri SIAN e SIPA.

 

Capo VI

Norme finali

 

     Art. 17. Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti

     1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1° luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli nonchè l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.

     2. Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10, l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale.

     3. Restano ferme le responsabilità previste dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 18. Mancato funzionamento del Registro nazionale aiuti

     1. Qualora il Registro nazionale aiuti non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, trovano applicazione, fino al ripristino del funzionamento, le modalità di verifica degli aiuti di Stato, degli aiuti de minimis e degli aiuti SIEG vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 2017. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento sul sito del registro. I provvedimenti di concessione adottati nelle more del ripristino del regolare funzionamento, in luogo del «Codice concessione RNA - COR», e i provvedimenti di erogazione adottati nel medesimo lasso temporale, in luogo della menzione della Visura Deggendorf, contengono un espresso riferimento alla comunicazione del citato Ministero e alle verifiche effettuate con le predette modalità. Con analoga pubblicazione sul sito del Registro nazionale aiuti viene data notizia del ripristino del funzionamento del registro stesso, a seguito della quale le Autorità responsabili e i Soggetti concedenti provvedono tempestivamente all'inserimento delle informazioni non trasmesse nel periodo di mancato funzionamento.

 

     Art. 19. Coordinamento e monitoraggio

     1. Ai fini del coordinamento istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle eventuali iniziative di competenza, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese presenta annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Dipartimento per le politiche europee della medesima Presidenza, un rapporto sul funzionamento del Registro nazionale aiuti, evidenziando in forma aggregata i dati in esso raccolti e le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione, attraverso il sistema del registro, delle disposizioni europee in materia di controllo sugli aiuti di Stato.

     2. I dati raccolti ai fini del monitoraggio sul funzionamento del Registro nazionale aiuti sono pubblicati, in forma aggregata e anonima, sul sito del predetto registro e sono accessibili a chiunque, senza restrizioni, ai sensi dell'articolo 4.

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 1° luglio 2017, in conformità all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2017  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 723


[1] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 35 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 727, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.