§ 87.6.37 - D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.
Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.6 revisione e controlli contabili
Data:17/07/2016
Numero:135


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 3.  Tirocinio
Art. 4.  Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 5.  Formazione continua
Art. 6.  Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità
Art. 7.  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 8.  Contenuto informativo del Registro
Art. 9.  Sezione A e B del Registro
Art. 10.  Deontologia e scetticismo professionale
Art. 11.  Riservatezza e segreto professionale
Art. 12.  Indipendenza e obiettività
Art. 13.  Modalità di svolgimento della revisione legale
Art. 14.  Principi di revisione
Art. 15.  Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 16.  Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto
Art. 17.  Relazione di revisione e giudizio sul bilancio e responsabilità
Art. 18.  Modifiche al Capo V del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 19.  Controllo della qualità
Art. 20.  Modifiche al Capo VII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 21.  Modifiche al Capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 22.  Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 23.  Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi
Art. 24.  Deroghe in caso di equivalenza
Art. 25.  Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 26.  Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 27.  Disposizioni transitorie
Art. 28.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 87.6.37 - D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

(G.U. 21 luglio 2016, n. 169)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

     Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che ha modificato la direttiva 2006/43/CE;

     Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V, nonchè gli articoli 2403, 2409-quinquiesdecies, 2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

     Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132, recante nuove norme in materia di revisori contabili;

     Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare gli articoli 51 e 52;

     Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102 e seguenti;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante il recepimento della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio testo rilevante ai fini del SEE;

     Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, concernente l'attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, concernente la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) "enti sottoposti a regime intermedio": le società individuate ai sensi dell'articolo 19-bis;»;

     b) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»;

     c) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) "principi di revisione internazionali": i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale;»;

     d) la lettera g), è sostituita dalla seguente: «g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1;»;

     e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) "relazione di revisione legale": la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;»;

     f) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) "responsabile/responsabili dell'incarico":

     1) il revisore legale o i revisori legali ai quali è stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;

     2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad una società di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di revisione.»;

     g) dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) "responsabile/responsabili chiave della revisione":

     1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo;

     2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonchè il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative;»;

     h) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) "rete": la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:

     1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o

     2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o

     3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;»;

     i) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) "revisione legale": la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;»;

     l) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;»;

     m) la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»;

     n) la lettera q) è sostituita dalla seguente: «q) "società di revisione legale": una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;»;

     o) la lettera s) è sostituita dalla seguente: «s) "TUF": il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

     p) dopo la lettera s) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

     1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;

     2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;

     3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio;

     s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro nel quale un revisore legale o una società di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;

     s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresì ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una società di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o è iscritta al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis);

     s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale a condizione che il responsabile dell'incarico che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).».

 

     Art. 3. Tirocinio

     1. L'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3 (Tirocinio). - 1. Il tirocinio:

     a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;

     b) ha durata triennale;

     c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti;

     d) comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto. I revisori legali e le società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto devono assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attività relativa a uno o più incarichi di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale;

     e) il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale.

     1-bis. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

     a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

     b) la data di inizio del tirocinio;

     c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;

     d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

     3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.

     4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, con la dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio; in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

     5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

     6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

     7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

     8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

     a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

     b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);

     c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

     d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

     e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.»;

     b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario.»;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2».

 

     Art. 5. Formazione continua

     1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «Art. 5 (Formazione continua). - 1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.

     2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

     3. Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

     4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di crediti formativi.

     5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.

     6. L'attività di formazione continua può essere svolta:

     a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;

     b) presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

     7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

     a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta;

     b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;

     c) impiego, nell'attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;

     d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

     8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6, lettera b), sono responsabili della qualità e della pertinenza dei programmi formativi, dell'effettività della partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante.

     9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera b), è revocato l'accreditamento concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

     10. L'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.

     11. Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione.

     12. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

     13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Ministero dell'economia e delle finanze può delegare allo svolgimento di compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici o privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.».

 

     Art. 6. Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità

     1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è inserito il seguente:

     «Art. 5 bis. (Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità, nonchè i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.

     2. Le autorità vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualità anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro.».

 

     Art. 8. Contenuto informativo del Registro

     1. L'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Contenuto informativo del Registro). - 1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

     a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

     b) il numero di iscrizione;

     c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonchè, se diverso, il domicilio fiscale;

     d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;

     d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata;

     e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;

     f) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonchè l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

     g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;

     h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d);

     i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori di società di revisione legale, tali informazioni sono fornite unicamente dalla società di revisione legale.

     2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

     a) la denominazione o la ragione sociale;

     b) il numero di iscrizione;

     c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;

     d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonchè l'eventuale sito Internet;

     e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d);

     f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

     g) il numero di partita I.V.A. della società;

     h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

     i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;

     l) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonchè l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

     m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;

     n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma 1, lettera d).

     3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia.

     4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale.

     5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.

     6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.».

 

     Art. 9. Sezione A e B del Registro

     1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «Art. 8 (Sezione A e B del Registro). - 1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalità di cui all'articolo 21, comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto legislativo. Le società di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

     2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata «Sezione A».

     3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualità di cui all'articolo 20.

     4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonchè al pagamento del contributo annuale di iscrizione.».

 

     Art. 10. Deontologia e scetticismo professionale

     1. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «Art. 9 (Deontologia e scetticismo professionale). - 1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

     2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

     3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.

     4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonchè da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.».

 

     Art. 11. Riservatezza e segreto professionale

     1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è inserito il seguente:

     «Art. 9 bis. (Riservatezza e segreto professionale). - 1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

     2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

     3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo.

     4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.

     5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente.

     6. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante.

     7. Un revisore legale o una società di revisione legale incaricato della revisione legale di una società che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo può trasferire all'autorità competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa soltanto in presenza di accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

     8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo è effettuato ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale.».

 

     Art. 12. Indipendenza e obiettività

     1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 (Indipendenza e obiettività). - 1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonchè qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

     1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

     1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

     2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

     3. Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonchè le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

     4. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonchè le misure adottate per limitare tale rischi.

     5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare nè influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:

     a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

     b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

     c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

     6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio, una società sottoposta a revisione legale viene rilevata da un'altra società, si fonde con essa o la rileva, il revisore legale o la società di revisione legale deve individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione prestati a detta società, tali da poter compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza e la sua capacità di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza derivanti da tali interessi e relazioni.

     7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione nè prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

     8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico.

     9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, nè può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

     10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

     a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonchè ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

     b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

     c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

     11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

     12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

     13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.».

 

     Art. 13. Modalità di svolgimento della revisione legale

     1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 10 bis. (Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza). - 1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:

     a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17;

     b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;

     c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;

     d) nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.

 

     Art. 10 ter. (Organizzazione interna). - 1. La società di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8.

     2. Il revisore legale o la società di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

     3. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonchè tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all'attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico.

     4. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l'esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualità, nè la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L'esternalizzazione di attività di revisione non influisce sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.

     5. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

     6. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell'attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'articolo 10-quater, comma 7, nonchè per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

     7. Il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualità stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

     8. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità della propria attività di revisione legale.

     9. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che può influenzarne lo svolgimento non viene considerata l'entità del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all'ente sottoposto a revisione.

     10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della società di revisione legale.

     11. Il sistema di controllo interno della qualità è proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado di dimostrare all'autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte.

 

     Art. 10 quater. (Organizzazione del lavoro). - 1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell'incarico. La qualità della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta del responsabile dell'incarico ai fini della relativa designazione. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle necessarie competenze affinchè egli possa espletare in modo adeguato le proprie attività.

     2. Il responsabile dell'incarico è attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilità.

     3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.

     4. Il revisore legale o la società di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di lieve entità, nonchè delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualità. Il revisore legale o la società di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.

     5. Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti.

     6. Il revisore legale o la società di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l'indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una società di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario.

     7. Il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonchè, ove applicabile, quelli di cui all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

     8. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

 

     Art. 10 quinquies. (Revisione legale del bilancio consolidato). - 1. Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'articolo 14 o, ove applicabile, per la relazione di revisione di cui all'articolo 10 del Regolamento europeo e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo.

     2. Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai fini della revisione del gruppo e mantiene documentazione di tale riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di esaminare il lavoro da questi svolto.

     3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore del gruppo chiede il consenso dei revisori legali, società di revisione legale, nonchè revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinchè il revisore possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

     4. Se il revisore del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.

     5. Se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.

     6. L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, a norma dell'articolo 33. Qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo, documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del Paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

     7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.».

 

     Art. 14. Principi di revisione

     1. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «Art. 11 (Principi di revisione). - 1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

     2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

     3. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.».

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è abrogato.

 

     Art. 16. Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto

     1. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «Art. 13 (Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto). - 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

     2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

     2-bis. È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti.

     3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

     4. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale.

     5. Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

     6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

     7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

     8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile.

     9. In caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.».

 

     Art. 17. Relazione di revisione e giudizio sul bilancio e responsabilità

     1. Gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio). - 1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

     a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;

     b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

     2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

     a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;

     b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

     c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

     d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

     e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;

     f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;

     g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.

     3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

     3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

     4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico.

     5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUF.

     6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

     7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.

     Art. 15. (Responsabilità). - 1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

     2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

     3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.».

 

     Art. 18. Modifiche al Capo V del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. Il Capo V del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO E GLI ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO

 

     Art. 16 (Enti di interesse pubblico). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

     a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;

     b) le banche;

     c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

     d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

     2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

 

     Art. 17 (Indipendenza). - 1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

     2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonchè le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

     3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale devono rispettare i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento europeo.

     4. L'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

     5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione nè può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

     6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente nè delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

     7. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile dell'incarico e al responsabile chiave della revisione.

 

     Art. 18 (Relazione di trasparenza). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento europeo, la Consob può richiedere ai soggetti tenuti alla pubblicazione della relazione di trasparenza di apportare a questa modifiche e integrazioni con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

 

     Art. 19 (Comitato per il controllo interno e la revisione contabile). - 1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:

     a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;

     b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

     c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;

     d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;

     e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

     f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.

     2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

     a) il collegio sindacale;

     b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;

     c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

     3. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

 

     Art. 19 bis. (Enti sottoposti a regime intermedio). - 1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:

     a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorchè non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

     b) le società di gestione dei mercati regolamentati;

     c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

     d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

     e) le società di intermediazione mobiliare;

     f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;

     g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;

     h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

     i) gli istituti di moneta elettronica;

     l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

     2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

 

     Art. 19 ter. (Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio). - 1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui:

     a) all'articolo 17 del presente decreto;

     b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.».

 

     Art. 19. Controllo della qualità

     1. L'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «Art. 20 (Controllo della qualità). - 1. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità.

     2. Il controllo di qualità sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile.

     3. Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico.

     4. Il controllo di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico è disciplinato dall'articolo 26 del Regolamento europeo.

     5. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis).

     6. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonchè della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all'articolo 5-bis.

     7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che:

     a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell'incarico;

     b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;

     c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.

     8. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

     9. Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.

     10. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o società di revisione legale.

     11. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore legale sottoposto al controllo o di revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.

     12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.

     13. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonchè del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

     14. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

     15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

     16. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

     17. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.».

 

     Art. 20. Modifiche al Capo VII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. Il Capo VII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «CAPO VII - VIGILANZA

 

     Art. 21 (Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè in merito:

     a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;

     b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;

     c) l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;

     d) la formazione continua;

     e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

     f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all'articolo 9, 10 e 11.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.

     3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

     5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e può indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

     6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può:

     a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

     b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;

     c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;

     d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalità telematiche nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.

     7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter.

     8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti l'entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

     9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

 

     Art. 21 bis. (Svolgimento dei controlli della qualità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Nell'ambito dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:

     a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;

     b) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità;

     c) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti.

     2. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualità, a enti pubblici e privati, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti. Gli enti pubblici e privati svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nella convenzione. In particolare, gli enti si avvalgono di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7.

     3. Gli enti di cui al comma 2, selezionati con le procedure previste dalla legge, devono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) i titolari, i soci o gli associati degli enti medesimi e i membri dei loro organi di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, nè relazioni familiari, finanziarie o d'affari con un revisore legale o con una società di revisione legale;

     b) almeno il 75 per cento dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo devono essere revisori legali iscritti nel Registro;

     c) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo deve essere in possesso di un'esperienza continuativa almeno quinquennale nello svolgimento della revisione legale e almeno biennale nello svolgimento di controlli di qualità sui revisori legali e società di revisione legale iscritti nel Registro.

     4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti assegnati, possano compromettere l'indipendenza rispetto ai soggetti sottoposti a controllo.

     5. La convenzione di cui al comma 2, stipulata dal Ministero dell'economia e finanze, specifica:

     a) le modalità e i termini per la comunicazione, da parte del Ministero, dei dati relativi ai soggetti da sottoporre a controllo, indicando la tempistica entro la quale i relativi controlli devono essere completati;

     b) i criteri per la programmazione dei controlli della qualità;

     c) i criteri e le metodologie per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per l'individuazione degli eventuali interventi correttivi da raccomandare e per la determinazione della relativa tempistica di realizzazione e le modalità di redazione della relazione di cui all'articolo 20, comma 16;

     d) i criteri per la verifica dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei soggetti incaricati dei controlli;

     e) i criteri per l'assegnazione dei singoli incarichi di controllo qualità ai soggetti incaricati dei controlli;

     f) i criteri per la verifica del corretto adempimento, da parte del soggetto sottoposto al controllo, delle eventuali raccomandazioni ricevute ai sensi dell'articolo 20, comma 16;

     g) le modalità di comunicazione al Ministero dell'economia e finanze, degli esiti dei controlli svolti nonchè dell'eventuale mancato, incompleto o tardivo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 17, da parte dei soggetti sottoposti a controllo.

     6. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire, con apposito provvedimento, gli incarichi di controllo della qualità, previa verifica dei requisiti di indipendenza e l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi, a persone fisiche, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero.

     7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma precedente, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7, e gli emolumenti spettanti ai controllori della qualità determinati in base alla complessità degli incarichi assegnati, alla durata degli stessi e al numero dei soggetti sottoposti a controllo.

     8. I soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6 svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nel provvedimento con il quale sono incaricati dei controlli.

     9. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti assegnati da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 6, può indirizzare loro raccomandazioni e può in ogni momento recedere senza oneri dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3, avocando i compiti delegati.

     10. Ove siano stati delegati compiti connessi allo svolgimento dei controlli della qualità ai sensi del comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì:

     a) partecipare, con proprio personale, ai controlli svolti dai soggetti delegati e avere accesso a ogni documento pertinente;

     b) avocare singoli incarichi e intervenire in via sostitutiva nello svolgimento degli stessi utilizzando proprio personale o avvalendosi di professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 6;

     c) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti prodotti o acquisiti dai soggetti delegati nello svolgimento dei controlli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero;

     d) eseguire ispezioni presso i soggetti delegati;

     e) assumere notizie, chiarimenti, dati e documenti dai titolari, soci o associati degli enti delegati ai sensi del comma 2, dai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti medesimi, dai soggetti da questi incaricati dei controlli, e dai soggetti sottoposti ai controlli, stabilendo il termine per la relativa comunicazione, nonchè procedere, nei confronti dei medesimi soggetti, ad audizione personale.

     11. Ove siano stati conferiti incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6, il Ministero dell'economia e delle finanze può esercitare nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli i poteri di cui al comma 10, lettere a), c), d) ed e).

     12. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità in attuazione delle disposizioni del presente articolo, sono finanziati dai contributi degli iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 22 (Competenze e poteri della Consob). - 1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformità alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20 del presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

     2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:

     a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

     b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;

     c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di:

     a) revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

     b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

     c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati;

     d) terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;

     e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio.

     4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.

     5. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.

     6. La Consob può disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualità di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.

 

     Art. 23 (Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorità, limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

     1-bis. Ai fini della ricognizione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime intermedio, le Autorità di vigilanza sugli enti sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entità rispettivamente vigilate.

 

     Art. 21. Modifiche al Capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. Il Capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «CAPO VIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

 

     Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:

     a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

     b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;

     c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

     d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

     e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;

     f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;

     g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;

     h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

     a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;

     b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonchè dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

     4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

     5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

     6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

     7. Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:

     a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;

     b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

     c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

     8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

     9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità:

     a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;

     b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

 

     Art. 24 bis. (Sospensione cautelare). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.

     2. La sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

     3. Quando la sospensione sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il fatto contestato non è stato commesso, la sospensione è revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza.

 

     Art. 24 ter. (Sospensione per morosità). - 1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

     2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

     4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

 

     Art. 25 (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

     2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

     3. Il tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso:

     a) la gravità e la durata della violazione;

     b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;

     c) la solidità finanziaria della persona responsabile;

     d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;

     e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante;

     f) precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile.

     3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro.

     3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall'evento che può dar luogo all'apertura della procedura sanzionatoria.

     3-quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione.

     4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

     5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

     6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonchè consentire l'audizione anche personale delle parti.

     7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

     8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.

 

     Art. 26 (Provvedimenti della Consob). - 1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni:

     a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

     b) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

     c) il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;

     d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità;

     e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

     1-bis. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro.

     1-ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

     a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o

     b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

     1-quater. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

     1-quinquies. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo.

     1-sexies. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento europeo può comminare al revisore legale o alla società di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e 1-quater.

     1-septies. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

     a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione;

     b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo.

     1-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

     1-novies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

     1-decies. La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 26-bis, può applicare alla società di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensività o pericolosità si applicano i commi 1-ter e 1-quater.

     2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

     2-bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).

     3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.

     4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF.

     4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.

 

     Art. 26 bis. (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. Le società di revisione legale adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti.

     2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:

     a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o specifica richiesta dell'autorità giudiziaria;

     b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;

     c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione;

     d) il diritto del presunto responsabile della violazione di essere ascoltato prima dell'adozione di qualsiasi decisione nei suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto alla difesa. Si applica l'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     3. La presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce di per sè violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve le ipotesi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false.

     4. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo, sentita la Consob.

 

     Art. 26 ter. (Procedura di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob ricevono, secondo le rispettive competenze, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione legale dei conti e, ove rilevanti, le utilizzano nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob stabiliscono condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi e requisiti indicati all'articolo 26-bis, comma 2.

     3. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione dei documenti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.

 

     Art. 27 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). - 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

     2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

     3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

     4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

     5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonchè ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

 

     Art. 28 (Corruzione dei revisori). - 1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sè o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

     2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti a regime intermedio o delle società da questi controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

     3. Si procede d'ufficio.

 

     Art. 29 (Impedito controllo). - 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.

     2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.

     3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

     4. Si procede d'ufficio.

 

     Art. 30 (Compensi illegali). - 1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.

     2. La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

 

     Art. 31 (Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione). - 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

 

     Art. 32 (Disposizioni comuni). - 1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.

     2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Ministero dell'economia e delle finanze quando nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali:

     a) è esercitata l'azione penale;

     b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

     c) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

     3. Deve essere altresì comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso l'atto, la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale.».

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. All'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia:

     1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione;

     2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione.»;

     b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

     c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

     «6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia.

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali».

 

     Art. 23. Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi

     1. L'articolo 35 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «Art. 35 (Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi). - 1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.

     2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.

     3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.».

 

     Art. 24. Deroghe in caso di equivalenza

     1. L'articolo 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

     «Art. 36 (Deroghe in caso di equivalenza). - 1. La Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

     2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.

     3. La sussistenza dell'equivalenza è valutata in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

     4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

     5. La Consob comunica alla Commissione europea:

     a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;

     b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3. ».

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. All'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori legali. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che è contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonchè la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. All'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, il secondo periodo, è abrogato;

     b) al comma 4, le parole: «Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13,».

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie

     1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo».

     2. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente periodo:«I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro».

     3. Il limite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, trova applicazione per le istanze di iscrizione al registro del tirocinio presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. L'obbligo di formazione continua di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, decorre dal 1° gennaio 2017.

     5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono iscritti nella sezione «attivi» del Registro, transitano automaticamente nella «sezione A». Sono contestualmente iscritti nella «Sezione B» del Registro i soggetti inseriti nella «Sezione inattivi» e coloro i quali, sulla base degli incarichi di revisione legale risultanti nella banca dati del Registro, nell'ultimo triennio non hanno comunicato alcun incarico di revisione legale o non hanno collaborato ad attività di revisione presso una società di revisione legale.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto un testo unico delle disposizioni regolamentari già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, apportando le modifiche necessarie al coordinamento con le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/56/UE.

     7. Nelle more dell'emanazione del testo unico di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

     8. Ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore, il Governo può adottare, disposizioni integrative e correttive del presente decreto.

     9. Le disposizioni di cui agli articoli 9, commi da 2 a 4, 9-bis, commi 1 e da 3 a 8, 10, commi da 1 a 3, da 5 a 7 e 13, le disposizioni di cui agli articoli da 10-bis a 10-quinquies, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 3 e da 7 a 9, 14, commi da 1 a 5 e 7 e le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 e da 19 a 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione legale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle relazioni di trasparenza dei soggetti tenuti alla loro pubblicazione relative agli esercizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     10. Fino all'applicazione delle predette disposizioni, le competenze e i poteri previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, sono attribuiti alla Consob al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, anteriormente applicabili; nello svolgimento di tale attività, la Consob effettua il controllo della qualità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, o dell'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

     11. Le modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano alle violazioni commesse dalla data di rispettiva applicazione di ciascuna delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto. Alle violazioni commesse anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto.

     12. I principi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi adottati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto.

     13. Fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, comma 12, e 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, i principi sono elaborati sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con gli ordini e le associazioni professionali interessati.

 

     Art. 28. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.