§ 56.2.222 - D.M. 2 febbraio 2016, n. 65.
Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:02/02/2016
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Integrazione dell'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria


§ 56.2.222 - D.M. 2 febbraio 2016, n. 65.

Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007).

(G.U. 6 maggio 2016, n. 105)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

     Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

     Vista la direttiva 2014/94/UE che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per rendere minima la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

     Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e il successivo Regolamento (CE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativi ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

     Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri atti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra ai fini di adempiere agli impegni della comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;

     Visto il Libro Bianco dei trasporti relativo alla "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", adottato dalla Commissione europea nel marzo 2011, che definisce una strategia di lungo periodo indicando linee di azione per la mobilità e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

     Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, che ha accolto la proposta della Commissione confermando che al 2030 devono essere conseguiti gli obbiettivi del 40% di riduzione di gas climalteranti, del 27% di energia da fonti rinnovabili, del 27% di riduzione dei consumi energetici;

     Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

     Visto l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, è istituito un Fondo rotativo;

     Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ed in particolare l'articolo 57, comma 1, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ha previsto altresì che a valere sul Fondo di cui al comma 1110 del medesimo articolo 1 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati operanti in determinati settori espressamente elencati;

     Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, che approva il "Piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas-serra" e la successiva delibera CIPE n.17 dell'8 marzo 2013 che aggiorna tale Piano di azione;

     Visto il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIre) di cui all'articolo 17-septies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

     Considerato che i settori presi in considerazione dall'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono quelli dell'efficienza energetica, delle rinnovabili, del contrasto al dissesto idrogeologico e sismico, della diffusione di prodotti e processi produttivi che comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

     Considerato che il comma 4 del citato articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i settori di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere integrati o modificati;

     Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad integrare i settori già individuati dal citato articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con quello della mobilità sostenibile, ivi inclusa la realizzazione di infrastrutture per la ricarica veloce dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, il trasporto collettivo e condiviso;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2186/2015, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2015;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1649 del 25 gennaio 2016;

 

     Adott a

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Integrazione dell'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012

     1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 57, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo è aggiunto il seguente:

     "Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile.".

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2016  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 867