§ 56.2.81 - Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123.
Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002).


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:19/12/2002
Numero:123

§ 56.2.81 - Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123. [1]

Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002).

(G.U. 22 marzo 2003, n. 68)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la decisione 93/389/CEE del Consiglio dell'Unione europea, modificata dalla decisione 1999/296/CE che istituisce il meccanismo di controllo per la CO2 e altri gas ad effetto serra di origine antropica all'interno della Comunità;

     Vista la comunicazione della Commissione europea COM/2000/88 dell'8 marzo 2000 che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltrechè alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità;

     Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York nel 1992, concernente la "stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane al sistema climatico";

     Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla predetta Convenzione Quadro e l'adempimento congiunto dei relativi impegni che per l'Italia comporta una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

     Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1513/2002 del 27 giugno 2002 per l'adozione del "Sesto Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione" che individua tra le sette priorità tematiche di ricerca del programma specifico "Integrating and strengthening the European Research Area" quella dello "Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi" (sesta priorità), comprendente anche le attività di ricerca in materia di energia e di trasporti;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze anche in materia ambientale ed energetica;

     Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 110 ha stabilito l'istituzione di un "Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia";

     Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, concernente "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";

     Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, che delega al Governo il recepimento della direttiva comunitaria n. 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

     Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, presenti a questo Comitato un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo;

     Vista la propria delibera 19 novembre 1998, n. 137 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999) che approva le "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra";

     Viste le successive delibere con le quali questo Comitato ha approvato i seguenti programmi nazionali, in coerenza con le suddette linee guida:

     "Libro Bianco sulle fonti rinnovabili" - delibera 6 agosto 1999, n. 126 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999);

     "Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali" - delibera 21 dicembre 1999, n. 217 (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000);

     "Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici" - delibera 21 dicembre 1999, n. 218 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2000);

     "Programma nazionale per la ricerca sul clima" - delibera 21 dicembre 1999, n. 226 (Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000);

     "Programma nazionale biocombustibili (PROBIO) - delibera 15 febbraio 2000, n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2000);

     Vista la propria delibera 19 aprile 2002, n. 35 (supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 22 ottobre 2002) che approva le Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo nelle quali, in particolare, le aree dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti sono considerate tra quelle a maggiore rilevanza socio-economica;

     Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea, COM (2001) 581, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

     Tenuto conto delle risultanze della Settima Conferenza delle Parti alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, le cui decisioni relativamente all'attuazione del Protocollo di Kyoto hanno:

     a) riconfermato l'impegno dei Paesi "Annex I" (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) alla riduzione delle emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, individuati in: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6);

     b) stabilito il ricorso illimitato ai tre meccanismi di flessibilità istituiti dal Protocollo di Kyoto per integrare le azioni nazionali con la realizzazione di azioni comuni tra Paesi "Annex I" (Joint Implementation-JI), ovvero mediante la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo "Non Annex I" (Clean Development Mechanism-CDM), oppure attraverso il commercio internazionale dei permessi di emissione (Emissions Trading-ET);

     c) riconosciuto il ruolo delle attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purchè tali attività risultino addizionali, siano indotte dall'attività umana e abbiano avuto inizio dopo il 1990. In particolare, i limiti all'uso della gestione forestale per ciascun Paese sono stati posti pari al 15% dell'incremento netto degli stock di carbonio delle foreste gestite. Tali valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo politico di Bonn (COP6 bis) e per l'Italia tale limite è stato fissato in misura pari a 0,18 Mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 Mt di CO2);

     d) riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione e riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno base del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;

     e) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'ambito del meccanismo di JI;

     f) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'ambito del CDM, purchè tali attività risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000. Su tali attività si applica il limite dell'1% del valore delle emissioni del 1990, che per l'Italia corrisponde a circa 5 MtCO2;

     Vista la nota n. GAB/2002/10007/C dell'8 ottobre 2002 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso il piano di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 120/2002 prima citata;

     Prende atto

     del quadro di riferimento programmatico, delineato nel piano predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in particolare:

     A. dei valori di emissione di gas ad effetto serra per l'anno 1990 e per l'anno 2000, riportati nella tabella 1, elaborati sulla base dei dati trasmessi al Segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e alla Commissione europea nell'ambito della decisione 93/389/CEE del Consiglio, richiamata in premessa;

     Tabella 1

     (Omissis)

     B.

     Tabella 2

     (Omissis)

     C. delle misure individuate al 30 giugno 2002 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla base di provvedimenti, programmi e iniziative nei diversi settori da attivare entro il periodo di validità del Piano medesimo, riportate nella successiva tabella 3, che potranno consentire di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra per 51,8 Mt CO2eq./anno nel periodo 2008-2012;

     Tabella 3

     (Omissis)

     D. dello scenario di riferimento delineato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto degli effetti delle misure di cui al precedente punto C nonchè della realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM, che individua livelli di emissioni di gas ad effetto serra al 2010 pari a 528,1 MtCO2eq. come indicato nella successiva tabella 4;

     Tabella 4

     (Omissis)

     E. dell'obiettivo, stabilito dalla citata legge n. 120/2002, di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, per cui la quantità di emissioni assegnata all'Italia non potrà eccedere nel periodo 2008-2012 il valore di 487,1 Mt CO2eq., calcolato come media delle emissioni annuali del periodo e, quindi, della necessità di individuare ulteriori politiche e misure per la riduzione dei livelli di emissione previsti dallo scenario di riferimento di una quota pari a 41,0 Mt CO2 eq., come indicato nella tabella 5;

     Tabella 5

     (Omissis)

     F. del potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio, ottenibile mediante interventi di afforestazione e riforestazione nonchè di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione, pari a 10,2 Mt CO2eq., come riportato nella tabella 6;

     Tabella 6

     (Omissis)

     G.

     H. delle potenzialit di riduzione delle emissioni, al 2008-2012, corrispondenti a valori compresi tra 32,5 e 47,8 Mt CO2eq. per effetto delle misure individuate nella successiva tabella 7 sezione A), e a valori compresi tra 20,5 e 48,0 Mt CO2eq. per effetto degli ulteriori crediti di carbonio, ottenibili attraverso progetti industriali e nel settore forestale nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM, come specificato nella stessa tabella 7 sezione B);

     Tabella 7

     (Omissis)

     I. dell'accordo politico raggiunto il 9 dicembre 2002 dal Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea sulla direttiva per lo scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità, che impegna gli Stati membri a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo 2004, i rispettivi piani nazionali di assegnazione delle quote di emissioni;

 

Delibera:

 

     1. E' approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120, allegato alla presente delibera.

     2. I livelli massimi di emissione assegnati ai singoli settori per il periodo 2008-2012, questi ultimi calcolati come media delle emissioni annuali del periodo di cui alla tabella 8, sono stabiliti sulla base dello scenario di riferimento, ovvero sulla base dei risultati conseguibili con le misure già individuate al 30 giugno 2002 con provvedimenti, programmi e iniziative nei settori della produzione di energia elettrica, dei trasporti, dei consumi energetici negli usi civili e nel terziario, della cooperazione internazionale.

     Tabella 8

     (Omissis)

     3. Nell'ambito della VI Commissione CIPE "Sviluppo Sostenibile", è istituito un comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE), presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri, degli affari regionali nonchè della Conferenza Stato-regioni. Entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2003, il CTE:

     3.1. predispone, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate, un rapporto sullo stato di attuazione delle misure di cui al punto 2 e sull'andamento delle emissioni rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento, e formula le eventuali proposte di modifica dei livelli massimi di emissione di cui alla tabella 8, coerentemente con i progressi gi realizzati o da realizzare per rispettare gli impegni di cui alla legge n. 120/2002, da sottoporre all'esame della predetta Commissione per le successive valutazioni e determinazioni di questo Comitato;

     3.2. considerati i programmi pilota di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 120/2002 e le opzioni per le ulteriori riduzioni delle emissioni di cui alla tab. 7 - da confermare sulla base di specifiche analisi di fattibilità e di costi/benefici da effettuare a cura delle amministrazioni interessate - propone alla predetta Commissione il programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120/2002.

     4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori del CTE, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, propone a questo Comitato l'adozione delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120/2002, tenuto conto del criterio prioritario di raggiungere il migliore obiettivo con il minor costo.

     5. Al fine di assicurare la promozione ed il coordinamento dei progetti nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM e la partecipazione dell'Italia al mercato dei permessi di emissioni sia internazionale che comunitario (ET), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà provvedere, utilizzando le ordinarie risorse di bilancio umane e strumentali, ad organizzare i propri uffici in modo tale da consentire, d'intesa con i Ministeri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, e dell'economia e delle finanze:

     la predisposizione, entro il 31 maggio 2003, del censimento delle iniziative italiane pubbliche e private, già realizzate o in corso, nei Paesi Annex I e nei Paesi in via di sviluppo, che possono generare crediti di emissione, secondo quanto stabilito in ambito comunitario e internazionale;

     l'avvio, entro il 30 giugno 2003, delle procedure per la registrazione, presso gli organi competenti istituiti dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, dei progetti già realizzati o in corso al fine del rilascio dei crediti di emissione;

     l'avvio, entro il 30 giugno 2003 delle attività preliminari finalizzate alla partecipazione delle imprese italiane al mercato dei permessi di emissione sia internazionale che comunitario;

     la promozione della realizzazione di ulteriori progetti nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM, con l'obiettivo di raggiungere il miglior risultato in termini di generazione di crediti di emissione con il minor costo incrementale. A questo fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà, tra l'altro, assicurare alle imprese italiane una informazione completa e aggiornata sulle opportunità offerte dai meccanismi di JI e CDM, sugli eventuali meccanismi incentivanti previsti dalle norme nazionali, e sugli eventuali finanziamenti resi disponibili dalla Banca mondiale, dalla Global environment facility, dalle Banche di sviluppo regionali, dalla Banca europea degli investimenti, nonchè dalle istituzioni finanziarie internazionali.

     6. Al fine del rispetto dei livelli di emissione di cui alla tabella 8 da parte dei settori, questi ultimi potranno ricorrere ai meccanismi previsti dal protocollo di Kyoto e allo scambio di quote di emissione all'interno della Comunità, in conformità con le decisioni che verranno assunte in sede internazionale comunitaria e nazionale.

     7. Un'ulteriore riduzione delle emissioni potrà essere conseguita mediante interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione secondo quanto indicato al punto G. e nella tabella n. 6.

     7.1. Entro il 30 aprile 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, presenta a questo Comitato il piano dettagliato riferito al triennio 2004-2006, per la realizzazione delle attività nazionali di cui alla tabella 6 nell'ambito delle risorse pubbliche destinate allo scopo.

     7.2. Entro il 30 luglio 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, provvede ad effettuare la ricognizione nell'ambito della legislazione regionale, nazionale ed internazionale in vigore nel nostro Paese dal 1990 ad oggi, di tutte le norme che contemplano la tutela delle risorse forestali, al fine di certificare la "riforestazione naturale" avvenuta sul territorio nazionale nel periodo 1990-2012, quale conseguenza di attività intraprese dall'uomo e quindi eleggibile ai fini del rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dalla legge n. 120/2002.

     7.3. Entro il 31 maggio 2005 il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, realizza l'inventario forestale nazionale e quello degli altri serbatoi di carbonio, al fine di avviare la procedura di revisione del limite all'utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione forestale, assegnato all'Italia.

     7.4. Entro il 31 dicembre 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, realizza il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione.

     8. Per l'anno 2003 agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto ai punti 7.3 e 7.4 della presente delibera si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri interessati.

     9. A partire dal 2003, in sede di predisposizione annuale del documento di programmazione economica-finanziaria (DPEF), il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà prevedere una sezione dedicata al presente Piano con l'individuazione degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

     10. L'attuazione degli interventi previsti nel piano approvato sarà assicurata, per la parte di competenza statale, nei limiti delle risorse allo scopo destinate dai relativi documenti di bilancio.

 


[1] Per una modifica alla presente Delibera, vedi la Del.CIPE 11 dicembre 2007, n. 135 e la Del.CIPE 8 maggio 2009, n. 16.