§ 69.4.89 - D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 135.
Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:18/08/2015
Numero:135


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012).
Art. 4.  (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230
Art. 5.  (Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni).
Art. 5 bis.  (Criteri per la determinazione delle sanzioni).
Art. 5 ter.  (Controlli della Banca d'Italia).
Art. 6.  Esposti alla Banca d'Italia
Art. 7.  Ricorso stragiudiziale
Art. 8.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 9.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 69.4.89 - D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 135.

Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione [1].

(G.U. 31 agosto 2015, n. 201)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13;

     Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, ed in particolare gli articoli 11 e 17;

     Visto il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 145 e 146;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'articolo 27;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed in particolare gli articoli 39 e 40;

     Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), e 33;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, ed in particolare l'articolo 2;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro [2].

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:

     a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o PSP);

     b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);

     c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).

     2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

     a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518 [3];

     b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

     c) servizi di pagamento: le attività commerciali elencate nell'allegato alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE [4];

     d) gestore o gestore ufficiale: società o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;

     e) partecipante a un sistema di pagamento: società o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.

 

     Art. 3. (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012). [5]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 260/2012: articolo 3, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8; articolo 8. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio, per la violazione dell'articolo 4, commi 2 e 3.

     2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 e dall'articolo 8, del regolamento (UE) n. 260/2012, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

     4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.

 

     Art. 3. Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012 [6]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti del gestore o, in assenza di un gestore, dei partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

     3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

     Art. 4. (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230 [7]). [8]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione degli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 [9].

     1-bis. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio [10].

     1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (Automated Teller Machine - ATM) o presso il punto vendita, si applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 [11].

     2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento la violazione di cui al comma 1, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [12].

     3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.

 

     Art. 4. Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009 [13]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi a carico dei PSP, previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

     4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

     Art. 5. (Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni). [14]

     1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1-ter, del presente decreto, nonchè nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella materia del presente decreto [15].

 

     Art. 5. Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni [16]

     1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto.

     2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze:

     a) gravità e durata della violazione;

     b) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

     c) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

     d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

     e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;

     f) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

 

     Art. 5 bis. (Criteri per la determinazione delle sanzioni). [17]

     1. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     2. Le sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 si riscuotono secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

 

     Art. 5 ter. (Controlli della Banca d'Italia). [18]

     1. Al fine di verificare il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2021/1230, la Banca d'Italia esercita i controlli previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

     Art. 6. Esposti alla Banca d'Italia

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, in caso di violazione del regolamento (UE) n. 260/2012 e del regolamento (UE) 2021/1230 da parte di un PSP, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 [19].

 

     Art. 7. Ricorso stragiudiziale

     1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE) 2021/1230 si applica l'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 [20].

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.

     2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.

     3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5. Per il testo previgente, vedi infra.

[6] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[7] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[8] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5. Per il testo previgente, vedi infra.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[10] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[11] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[13] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[14] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5. Per il testo previgente, vedi infra.

[15] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[16] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[17] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[18] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.