§ 69.4.67 - D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 3.
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione .


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:21/01/2011
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Sanzioni applicabili
Art. 2.  Autorità competente
Art. 3.  Esposti
Art. 4.  Ricorso stragiudiziale
Art. 5.  Abrogazione


§ 69.4.67 - D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 3.

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione [1].

(G.U. 11 febbraio 2011, n. 34)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13;

     Visto l'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Sanzioni applicabili

     1. Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, di seguito denominato:'regolamento', nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonchè dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro [2].

     2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonchè dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro [3].

     3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinchè le stesse fossero osservate da altri.

     4. [Per l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro] [4].

     5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

     Art. 2. Autorità competente

     1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 8 del regolamento anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 [5].

 

     Art. 3. Esposti

     1. In caso di violazione del regolamento da parte di un prestatore di servizi di pagamento, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

 

     Art. 4. Ricorso stragiudiziale

     1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento si applica l'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

 

     Art. 5. Abrogazione

     1. Il decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


[1] Titolo così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.