§ 69.4.113 - D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:03/08/2022
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 69.4.113 - D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

(G.U. 14 settembre 2022, n. 215)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), e 33;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e in particolare l'articolo 17;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 126-bis;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed in particolare gli articoli 39 e 40;

     Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

     Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro;

     Visto il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, e in particolare l'articolo 1;

     Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, in particolare gli articoli 4 e 5;

     Visto il regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, di codificazione, a fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE) n. 2019/518, e in particolare gli articoli 4 e 5;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135

     1. Nel titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione».

     2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione».

     3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518;»;

     b) alla lettera c), le parole «alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE».

     4. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica le parole «ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230»;

     b) al comma 1, le parole «dell'articolo 3, del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230»;

     c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

     1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (Automated Teller Machine - ATM) o presso il punto vendita, si applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;

     d) al comma 2, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

     5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230»;

     b) le parole «di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1-ter, del presente decreto, nonchè nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella materia del presente decreto».

     6. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, è inserito il seguente:

     «Art. 5-ter (Controlli della Banca d'Italia). - 1. Al fine di verificare il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2021/1230, la Banca d'Italia esercita i controlli previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

     7. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230».

     8. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 le parole «regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

     1. All'articolo 126-bis, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole «Regolamento (UE) 2015/751» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3

     1. Nel titolo del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole «Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione».

     2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione»;

     b) al comma 2, le parole «obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento»;

     c) il comma 4 è soppresso.

     3. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole «ai sensi dell'articolo 9 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 del regolamento».

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.