§ 11.4.16 - Direttiva 23 luglio 2014, n. 92.
Direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.4 libera circolazione dei capitali
Data:23/07/2014
Numero:92


Sommario
Art. 1 . Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 . Definizioni
Art. 3 . Elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata
Art. 4 . Documento informativo sulle spese e glossario
Art. 5 . Riepilogo delle spese
Art. 6 . Informazione ai consumatori
Art. 7 . Siti Internet di confronto
Art. 8 . Conti di pagamento offerti in un pacchetto assieme a un altro prodotto o servizio
Art. 9 . Fornitura del servizio di trasferimento
Art. 10 . Servizio di trasferimento
Art. 11 . Agevolazione dell’apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori
Art. 12 . Spese connesse con il servizio di trasferimento
Art. 13 . Perdita finanziaria per i consumatori
Art. 14 . Informazioni sul servizio di trasferimento
Art. 15 . Non discriminazione
Art. 16 . Diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base
Art. 17 . Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base
Art. 18 . Spese connesse
Art. 19 . Contratti quadro e recesso
Art. 20 . Informazioni generali sui conti di pagamento con caratteristiche di base
Art. 21 . Autorità competenti
Art. 22 . Obbligo di collaborazione
Art. 23 . Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi
Art. 24 . Risoluzione alternativa delle controversie
Art. 25 . Meccanismo in caso di rifiuto dell’apertura di un conto di pagamento per il quale sono addebitate spese
Art. 26 . Sanzioni
Art. 27 . Valutazione
Art. 28 . Revisione
Art. 29 . Recepimento
Art. 30 . Entrata in vigore
Art. 31 . Destinatari


§ 11.4.16 - Direttiva 23 luglio 2014, n. 92.

Direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

(G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nell’Unione. Eliminare gli ostacoli diretti e indiretti al corretto funzionamento del mercato interno è essenziale per il suo completamento. L’azione dell’Unione in relazione al mercato interno nel settore dei servizi finanziari al dettaglio ha già contribuito in misura sostanziale a sviluppare le attività transfrontaliere dei prestatori di servizi di pagamento, a migliorare la scelta dei consumatori e ad accrescere la qualità e la trasparenza delle offerte.

(2) Al riguardo, la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha fissato obblighi minimi di trasparenza per le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per i servizi offerti sui conti di pagamento. Queste misure hanno notevolmente facilitato l’attività dei prestatori di servizi di pagamento, grazie alla previsione di norme uniformi per quanto riguarda la prestazione dei servizi di pagamento e le informazioni da fornire, hanno ridotto l’onere amministrativo e hanno generato risparmi sui costi per i prestatori di servizi di pagamento.

(3) Il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un’economia moderna e socialmente inclusiva dipende sempre più dalla prestazione universale di servizi di pagamento. La nuova legislazione in materia deve rientrare nell’ambito di una strategia economica intelligente per l’Unione, che deve efficacemente tenere conto delle esigenze dei consumatori più vulnerabili.

(4) Tuttavia, come indicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 4 luglio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l’accesso ai servizi bancari di base, si deve fare di più per migliorare e sviluppare il mercato interno dei servizi bancari al dettaglio. Attualmente, la mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese, nonché le difficoltà di trasferimento del conto di pagamento creano ancora ostacoli alla piena integrazione del mercato, contribuendo a un basso livello di concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio. Si devono affrontare tali problemi e devono essere garantiti standard elevati di qualità.

(5) Le attuali condizioni del mercato interno potrebbero dissuadere i prestatori di servizi di pagamento dall’esercitare il loro diritto di stabilimento o di prestazione di servizi nell’Unione, a causa delle difficoltà nell’attrarre clienti quando entrano in un nuovo mercato. Entrare in nuovi mercati richiede spesso un ingente investimento, che è giustificato soltanto se il prestatore prevede sufficienti opportunità e una corrispondente domanda dei consumatori. La scarsa mobilità dei consumatori in relazione ai servizi finanziari al dettaglio è in larga misura dovuta alla mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese e dei servizi offerti, nonché alle difficoltà di trasferire il conto di pagamento. Tali fattori frenano inoltre la domanda. Questo è vero soprattutto nel contesto transfrontaliero.

(6) Inoltre, considerevoli ostacoli al completamento del mercato interno nel settore dei conti di pagamento potrebbero essere dovuti alla frammentazione delle vigenti norme nazionali. Le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di conti di pagamento, in particolare per quanto riguarda la comparabilità delle spese e il trasferimento del conto di pagamento, sono divergenti. Per quanto riguarda il trasferimento, la mancanza di misure vincolanti uniformi a livello di Unione ha portato a pratiche e misure divergenti a livello nazionale. Tali differenze sono ancora più nette per quanto riguarda la comparabilità delle spese, materia per la quale non esistono misure a livello di Unione, neanche di natura autoregolamentare. Se tali differenze si accentuassero in futuro, data la tendenza degli enti creditizi ad adeguare le loro pratiche ai mercati nazionali, aumenterebbero i costi dell’attività transfrontaliera rispetto ai costi sostenuti dai prestatori nazionali, il che renderebbe meno attraente l’esercizio dell’attività a livello transfrontaliero. Le attività transfrontaliere nel mercato interno sono limitate dagli ostacoli che i consumatori devono affrontare per aprire un conto di pagamento all’estero. I criteri severi di accesso attualmente applicati possono impedire ai cittadini dell’Unione di muoversi liberamente all’interno di essa. Garantire a tutti i consumatori l’accesso a un conto di pagamento ne consentirà la partecipazione al mercato interno e permetterà loro di godere dei benefici del mercato interno.

(7) Inoltre, poiché alcuni potenziali clienti non aprono un conto di pagamento o perché ne è negata loro la possibilità o perché non sono loro offerti prodotti adeguati, attualmente la domanda potenziale di conti di pagamento non è pienamente sfruttata nell’Unione. Una più ampia partecipazione dei consumatori al mercato interno incentiverebbe ulteriormente i prestatori di servizi a pagamento a entrare in nuovi mercati. Inoltre, la creazione di condizioni per consentire a tutti i consumatori di accedere al conto di pagamento è un mezzo necessario per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato interno e consentire loro di godere dei benefici generati dal mercato interno.

(8) La trasparenza e la comparabilità delle spese sono state considerate mediante un’iniziativa di autoregolamentazione a livello di Unione avviata dal settore bancario. Tuttavia, su tale iniziativa non è stato raggiunto un accordo definitivo. In materia di trasferimento del conto, i principi comuni stabiliti nel 2008 dallo European Banking Industry Committee forniscono un modello di meccanismo per il trasferimento tra conti di pagamento offerti da banche situate nello stesso Stato membro. Tuttavia, data la loro natura non vincolante, tali principi comuni sono stati applicati in modo non uniforme nell’Unione, con risultati inefficaci. Inoltre, i principi comuni disciplinano solo il trasferimento del conto di pagamento a livello nazionale e non riguardano il trasferimento transfrontaliero. Infine, per quanto riguarda l’accesso al conto di pagamento di base, la raccomandazione 2011/442/UE della Commissione (5) ha invitato gli Stati membri a prendere le misure necessarie per assicurarne l’applicazione al più tardi sei mesi dopo la pubblicazione della raccomandazione. A oggi solo pochi Stati membri rispettano i principi fondamentali di tale raccomandazione.

(9) Per supportare una mobilità finanziaria efficace e senza problemi nel lungo termine, è essenziale stabilire un insieme uniforme di norme per far fronte al problema della scarsa mobilità dei consumatori e in particolare per migliorare il confronto tra i servizi e le spese relativi al conto di pagamento e per incentivare il trasferimento del conto, nonché per evitare che i consumatori che intendono aprire e usare un conto di pagamento transfrontaliero siano discriminati sulla base della residenza. Inoltre, è essenziale adottare misure adeguate per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato dei conti di pagamento. Tali misure consentiranno di incentivare l’ingresso nel mercato interno dei prestatori di servizi di pagamento e di garantire condizioni di parità, rafforzando in tal modo la concorrenza e l’allocazione efficiente delle risorse sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio dell’Unione, a beneficio delle imprese e dei consumatori. Inoltre, la trasparenza delle informazioni sulle spese e la possibilità di trasferimento del conto, combinati al diritto di accesso al conto di pagamento di base, consentiranno ai cittadini dell’Unione di circolare, e di fare più facilmente i loro acquisti in altri paesi dell’Unione, beneficiando pertanto di un mercato interno pienamente funzionante nel settore dei servizi finanziari al dettaglio, contribuendo all’ulteriore sviluppo di tale mercato.

(10) È inoltre indispensabile garantire che la presente direttiva non ostacoli l’innovazione nel settore dei servizi finanziari al dettaglio. Ogni anno si rendono disponibili nuove tecnologie, quali i servizi bancari mediante dispositivi mobili e le carte di pagamento prepagate, che potrebbero rendere obsoleto l’attuale modello dei conti di pagamento.

(11) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione e della presente direttiva.

(12) Le disposizioni della presente direttiva concernenti la comparabilità delle spese e il trasferimento del conto di pagamento dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori di servizi di pagamento, come definiti nella direttiva 2007/64/CE. Le disposizioni della presente direttiva relative all’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base si dovrebbero applicare solo agli enti creditizi. Tutte le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare i conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado di effettuare le seguenti operazioni: deposito di fondi e prelievo di contante, ed esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi, compresa l’esecuzione di bonifici. Di conseguenza, dovrebbero essere esclusi i conti con funzioni più limitate. Ad esempio, in linea di principio dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i conti quali i conti di risparmio, i conti di appoggio ad una carta di credito, che generalmente vengono alimentati al solo scopo di rimborsare un debito della carta di credito, i mutui a conto corrente o i conti di moneta elettronica. Tuttavia, se tali conti venissero utilizzati per operazioni di pagamento ordinarie e comprendessero tutte le funzioni sopra elencate, essi rientrerebbero nell’ambito di applicazione della presente direttiva. I conti detenuti da imprese, anche dalle piccole imprese o dalle microimprese, tranne nel caso in cui siano detenuti a titolo personale, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di estendere l’applicazione della presente direttiva ad altri prestatori di servizi di pagamento e conti di pagamento, ad esempio quelli che offrono funzioni di pagamento più limitate.

(13) Poiché il conto di pagamento con caratteristiche di base è un tipo di conto di pagamento ai fini della presente direttiva, le disposizioni in materia di trasparenza e trasferimento dovrebbero applicarsi anche a tale conto.

(14) Le definizioni contenute nella presente direttiva dovrebbero essere in linea, per quanto possibile, con quelle contenute in altri atti legislativi dell’Unione, in particolare con quelle contenute nella direttiva 2007/64/CE e nel regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(15) È essenziale che il consumatore possa comprendere le spese, in modo da poter confrontare le offerte di diversi prestatori di servizi di pagamento e scegliere in modo consapevole il conto di pagamento più adeguato alle sue esigenze. Il confronto tra le spese non è possibile quando i prestatori di servizi di pagamento usano una terminologia diversa per i medesimi servizi e forniscono informazioni in formati diversi. Una terminologia standardizzata assieme a informazioni mirate presentate in un formato uniforme e riguardanti i servizi più rappresentativi collegati ai conti di pagamento possono aiutare i consumatori a comprendere e a confrontare le spese.

(16) I consumatori trarrebbero il massimo beneficio da informazioni concise, standardizzate e facilmente confrontabili tra i diversi prestatori di servizi di pagamento. Gli strumenti messi a disposizione dei consumatori per confrontare le offerte di conto di pagamento possono avere un impatto positivo solo se il tempo dedicato a scorrere lunghi elenchi di spese per diverse offerte non supera i benefici derivanti dalla scelta dell’offerta più vantaggiosa. Tali strumenti dovrebbero essere molteplici ed è opportuno condurre test sui consumatori. In questa fase, la terminologia relativa alle spese dovrebbe essere standardizzata solo per quanto riguarda i termini e le definizioni più rappresentativi negli Stati membri, al fine di evitare il rischio di un eccesso di informazioni e favorirne una rapida attuazione.

(17) È opportuno che la terminologia relativa alle spese sia stabilita dagli Stati membri, in modo da tener conto delle specificità dei mercati locali. Per essere considerati rappresentativi, è opportuno che ai servizi siano applicate spese almeno presso un prestatore di servizi di pagamento in uno Stato membro. Inoltre, quando i servizi sono comuni alla maggioranza degli Stati membri, la terminologia utilizzata per definire tali servizi dovrebbe essere standardizzata a livello di Unione, in modo da consentire un migliore confronto tra le offerte di conti di pagamento in tutta l’Unione. Al fine di garantire una sufficiente omogeneità degli elenchi nazionali, è opportuno che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) emani orientamenti per assistere gli Stati membri nel determinare i servizi che sono più comunemente utilizzati e che comportano i costi più elevati per i consumatori a livello nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione e all’ABE entro il 18 dicembre 2014 le autorità pertinenti cui indirizzare tali orientamenti.

(18) Una volta che gli Stati membri avranno redatto un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi soggetti all’applicazione spese a livello nazionale con i relativi termini e definizioni, è opportuno che l’ABE li riesamini per individuare, mediante progetti di norme tecniche di regolamentazione, i servizi comuni alla maggioranza degli Stati membri e proporre per detti servizi termini e definizioni standardizzati a livello di Unione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. L’ABE dovrebbe garantire che si utilizzi un unico termine per ciascun servizio in ogni lingua ufficiale di ciascuno Stato membro che sia anche una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione. Ciò significa che possano essere usati, termini distinti per lo stesso servizio in diversi Stati membri che condividono la stessa lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione, tenendo così conto delle specificità nazionali. Gli Stati membri dovrebbero in seguito integrare nei loro elenchi provvisori gli eventuali termini unionali applicabili e pubblicare su tale base i loro elenchi definitivi.

(19) Per aiutare i consumatori a confrontare facilmente in tutto il mercato interno le spese relative al conto di pagamento, è opportuno che i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai consumatori un documento informativo sulle spese che illustri le spese per tutti i servizi figuranti nell’elenco dei servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento a livello nazionale. Nel documento informativo sulle spese dovrebbero essere utilizzati, laddove applicabili, i termini e le definizioni standardizzati stabiliti a livello di Unione. Questa misura contribuirebbe anche a creare condizioni di parità tra i prestatori di servizi di pagamento concorrenti sul mercato dei conti di pagamento. Il documento informativo sulle spese non dovrebbe contenere alcuna altra spesa. Se un prestatore di servizi di pagamento non offre un servizio dell’elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, dovrebbe indicarlo, ad esempio contrassegnando tale servizio come «non disponibile» o «non applicabile». Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di richiedere l’inclusione nel documento informativo sulle spese di indicatori sintetici quali un indicatore dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori. Per aiutare i consumatori a comprendere le spese che devono pagare per il conto di pagamento, è opportuno mettere loro a disposizione un glossario contenente una spiegazione chiara, non tecnica e priva di ambiguità almeno con riferimento alle le spese e ai servizi contenuti nel documento informativo sulle spese. Il glossario dovrebbe servire come strumento utile per incoraggiare una migliore comprensione del significato delle spese e contribuire in tal modo a rafforzare la capacità dei consumatori di scegliere tra una gamma più ampia di offerte di conti di pagamento. È altresì opportuno introdurre l’obbligo a carico dei prestatori di servizi di pagamento di informare il consumatore, gratuitamente e almeno una volta all’anno, di tutte le spese addebitate sul suo conto di pagamento, compresi, se del caso, il tasso d’interesse per lo scoperto e il tasso d’interesse creditore.

Ciò lascia impregiudicate le disposizioni sugli scoperti di cui alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le informazioni ex post dovrebbero essere fornite in un apposito documento, denominato «riepilogo delle spese», che presenti un quadro degli interessi maturati e di tutte le spese sostenute in relazione all’utilizzo del conto di pagamento, in modo che il consumatore possa capire a cosa si riferisce la spesa e valutare la necessità di modificare le abitudini di consumo o di cambiare prestatore. Tale vantaggio sarebbe massimizzato da informazioni ex post sulle spese che presentino i servizi più rappresentativi nello stesso ordine seguito nelle informazioni sulle spese ex ante.

(20) Per soddisfare le esigenze dei consumatori, è necessario garantire che le informazioni sulle spese relative al conto di pagamento siano corrette, chiare e comparabili. È pertanto opportuno che l’ABE, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabori progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato per il documento informativo sulle spese, per il riepilogo delle spese e per i simboli comuni, al fine di assicurare che siano comprensibili e confrontabili per i consumatori. Lo stesso formato, lo stesso ordine delle voci e gli stessi titoli dovrebbero essere applicati per ogni documento informativo sulle spese e per ogni riepilogo delle spese in ciascuno Stato membro, in modo da permettere ai consumatori di confrontare i due documenti e di massimizzare in tal modo la comprensione e l’uso delle informazioni. Il documento informativo sulle spese e il riepilogo delle spese dovrebbero essere chiaramente distinguibili da altre comunicazioni. Inoltre, nel determinare tali formati, l’ABE dovrebbe tenere conto del fatto che gli Stati membri possono scegliere di stabilire che il documento informativo sulle spese e il riepilogo delle spese siano forniti insieme alle informazioni richieste in virtù di altri atti legislativi dell’Unione o nazionali relative ai conti di pagamento e i servizi collegati.

(21) Per assicurare l’uso uniforme della terminologia di livello unionale applicabile in tutta l’Unione, è opportuno che gli Stati membri impongano ai prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di usare nelle comunicazioni ai consumatori, anche nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, la terminologia di livello unionale applicabile assieme alla terminologia standardizzata nazionale, individuata nell’elenco definitivo. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter utilizzare i marchi commerciali nelle loro informazioni contrattuali, commerciali e di marketing per i consumatori, purché indichino chiaramente il corrispondente termine standardizzato applicabile. Quando scelgono di utilizzare i marchi commerciali nel documento informativo sulle spese o nel riepilogo delle spese, questi dovrebbero essere in aggiunta rispetto ai termini standardizzati quale designazione secondaria, ad esempio figurando tra parentesi o in caratteri più piccoli.

(22) I siti Internet di confronto indipendenti sono un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in un unico spazio i pro e i contro delle diverse offerte di conto di pagamento. Tali siti Internet possono consentire un giusto equilibrio tra l’esigenza di informazioni chiare e concise e l’esigenza di informazioni complete ed esaurienti, consentendo agli utenti, se lo desiderano, di ottenere informazioni più dettagliate. Dovrebbero mirare a includere la più vasta gamma possibile di offerte, in modo da fornire una panoramica rappresentativa coprendo nel contempo una parte significativa del mercato. Possono anche ridurre i costi di ricerca, in quanto i consumatori non dovranno raccogliere informazioni separatamente dai prestatori di servizi di pagamento. È di fondamentale importanza che le informazioni fornite su tali siti Internet siano affidabili, imparziali e trasparenti e che i consumatori siano informati della loro disponibilità. A tale proposito, è opportuno che gli Stati membri informino i cittadini dell’esistenza di tali siti Internet.

(23) Per ottenere informazioni imparziali sulle spese addebitate e sui tassi di interesse applicati in relazione ai conti di pagamento, i consumatori dovrebbero poter utilizzare siti Internet di confronto pubblicamente accessibili che siano funzionalmente indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento, il che significa che nessun prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere favorito nei risultati di ricerca. È pertanto opportuno che gli Stati membri assicurino che i consumatori abbiano accesso gratuito ad almeno un sito Internet di questo tipo nel rispettivo territorio. Tali siti Internet di confronto possono essere gestiti da autorità competenti, o per loro conto, da altre autorità pubbliche e/o da operatori privati. La funzione di confronto delle spese relative ai conti di pagamento può essere assolta anche da siti Internet esistenti che confrontino un’ampia gamma di prodotti finanziari o non finanziari. Tali siti Internet dovrebbero essere gestiti sulla base di specifici criteri di qualità compreso l’obbligo di fornire l’indicazione dei loro proprietari, informazioni corrette ed aggiornate, indicare la data dell’ultimo aggiornamento, definire criteri chiari e oggettivi su cui basare il raffronto e comprendere un’ampia gamma di offerte di conti di pagamento che copra una parte significativa del mercato. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare con che frequenza i siti Internet di confronto debbano rivedere e aggiornare le informazioni che forniscono ai consumatori, tenendo conto della frequenza con cui i prestatori di servizi di pagamento aggiornano generalmente le loro informazioni sulle spese. Gli Stati membri dovrebbero inoltre determinare in cosa consista un’ampia gamma di offerte di conti di pagamento che copra una parte significativa del mercato considerando, per esempio, il numero di prestatori di servizi di pagamento e valutando di conseguenza se sia sufficiente una maggioranza semplice o inferiore e/o la quota di mercato e/o la loro localizzazione geografica. Un sito Internet di confronto dovrebbe raffrontare le spese dei servizi figuranti nell’elenco dei servizi più rappresentativi collegati ai conti di pagamento, integrando la terminologia a livello di Unione.

È opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esigere che tali siti Internet raffrontino altre informazioni, ad esempio quelle sui determinanti del livello dei servizi forniti dai prestatori di servizi di pagamento, quali il numero e la collocazione delle succursali e degli sportelli automatici. Qualora in uno Stato membro esista solo un sito Internet e quest’ultimo cessi di operare o non soddisfi più i criteri di qualità, lo Stato membro dovrebbe provvedere affinché i consumatori abbiano accesso entro un tempo ragionevole a un altro sito Internet di confronto a livello nazionale.

(24) È prassi corrente dei prestatori di servizi di pagamento di offrire il conto di pagamento in un pacchetto assieme a prodotti o servizi diversi da quelli collegati al conto di pagamento, quali prodotti assicurativi o consulenza finanziaria. Tale prassi può costituire per i prestatori di servizi di pagamento uno strumento per diversificare l’offerta e accrescere la concorrenza, e può anche, in ultima istanza, andare a beneficio dei consumatori. Tuttavia lo studio della Commissione del 2009 sulle pratiche di vendita abbinata nel settore finanziario nonché le consultazioni in materia e i reclami dei consumatori hanno mostrato che i prestatori di servizi di pagamento possono offrire conti di pagamento in un pacchetto assieme a prodotti non richiesti dai consumatori e che non sono indispensabili per il conto di pagamento, come ad esempio l’assicurazione famiglia. Inoltre, è stato osservato che tali pratiche possono ridurre la trasparenza e la confrontabilità dei prezzi, limitare le opzioni di acquisto a disposizione dei consumatori e influire negativamente sulla loro mobilità. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri assicurino che, quando i prestatori di servizi di pagamento offrono il conto di pagamento in un pacchetto, comunichino ai consumatori se è possibile acquistare il conto di pagamento separatamente e, in caso affermativo, forniscano informazioni separate per quanto riguarda i costi e le spese associati a ciascuno degli altri prodotti o servizi inclusi nel pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

(25) È opportuno che la procedura di trasferimento dei conti di pagamento venga armonizzata in tutta l’Unione. Attualmente, le misure vigenti a livello nazionale sono estremamente variegate e non garantiscono un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutti gli Stati membri. La predisposizione di misure legislative che stabiliscano i principi fondamentali che i prestatori di servizi di pagamento devono seguire nel fornire tale servizio in ogni Stato membro migliorerebbe il funzionamento del mercato interno sia per i consumatori che per i prestatori di servizi di pagamento. Da un lato, ciò garantirebbe condizioni di parità per i consumatori eventualmente interessati ad aprire un conto di pagamento in uno Stato membro differente, in quanto garantirebbe l’esistenza di un livello di tutela equivalente. Dall’altro, ridurrebbe le differenze tra le misure regolamentari vigenti a livello nazionale, riducendo in tal modo l’onere amministrativo per i prestatori di servizi di pagamento che intendono offrire i propri servizi a livello transfrontaliero. Di conseguenza, le misure sul trasferimento dei conti agevolerebbero la prestazione di servizi connessi ai conti di pagamento nell’ambito del mercato interno.

(26) Per trasferimento non si dovrebbe intendere il trasferimento del contratto dal prestatore di servizi di pagamento trasferente al prestatore di servizi di pagamento ricevente;

(27) I consumatori hanno un incentivo a trasferire il conto di pagamento solo se la procedura non comporta oneri amministrativi e finanziari eccessivi. Pertanto, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. Tale procedura dovrebbe essere garantita quando i consumatori desiderano trasferire il conto da un prestatore di servizio di pagamento all’altro, nonché quando desiderino effettuare un trasferimento tra diversi conti di pagamento presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento. Ciò consentirebbe ai consumatori di approfittare delle offerte più convenienti sul mercato e passare facilmente dal conto di pagamento precedente a un altro potenzialmente più adatto, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nell’ambito dello stesso prestatore di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento differenti. Tutte le spese eventualmente addebitate dal prestatore di servizi di pagamento in relazione al servizio di trasferimento dovrebbero essere ragionevoli ed in linea con i costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento.

(28) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di introdurre o conservare meccanismi diversi da quelli previsti nella presente direttiva, se tale circostanza è chiaramente nell’interesse del consumatore.

(29) La procedura di trasferimento dovrebbe essere il più semplice e diretta possibile per il consumatore. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il prestatore di servizi di pagamento ricevente sia responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Nell’istituire il servizio di trasferimento, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche. Detti strumenti supplementari possono eccedere gli obblighi fissati dalla presente direttiva, ad esempio il servizio di trasferimento può essere fornito entro termini abbreviati ovvero il prestatore di servizi di pagamento può essere tenuto ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico o manuale dei bonifici ricevuti sul precedente conto di pagamento verso il nuovo conto di pagamento per un determinato periodo a decorrere dal ricevimento dell’autorizzazione al trasferimento. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare tali strumenti supplementari su base volontaria anche quando ciò non sia imposto da uno Stato membro.

(30) È opportuno consentire ai consumatori di chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto, possibilmente nell’ambito di un unico contratto con il servizi di pagamento ricevente. A tal fine, è opportuno che i consumatori possano firmare un’unica autorizzazione con la quale prestano il consenso all’esecuzione di ciascuna delle predette operazioni. Gli Stati membri possono prescrivere che l’autorizzazione da parte del consumatore avvenga per iscritto, ma possono decidere di accettare mezzi equivalenti ove appropriato, ad esempio qualora sia operante un sistema automatizzato di trasferimento. Prima di concedere l’autorizzazione il consumatore dovrebbe essere informato di tutte le fasi della procedura necessaria per completare il trasferimento. Ad esempio l’autorizzazione potrebbe includere tutte le operazioni che fanno parte del servizio di trasferimento con la possibilità per il consumatore di scegliere solo alcune di esse.

(31) La cooperazione del prestatore di servizi di pagamento trasferente è necessaria affinché si possa completare con successo il trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente dovrebbe fornire al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sull’altro conto di pagamento. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.

(32) Al fine di facilitare l’apertura di un conto transfrontaliero, al consumatore dovrebbe essere consentito chiedere al nuovo prestatore di servizi di pagamento di attivare sul nuovo conto di pagamento tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, di accettare gli addebiti diretti a partire dalla data da egli indicata e di fornirgli informazioni recanti le coordinate del nuovo conto di pagamento, preferibilmente nell’ambito di un unico contratto con il nuovo prestatore di servizi di pagamento.

(33) È opportuno che i consumatori non siano soggetti a perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento. In particolare, i consumatori non dovrebbero farsi carico delle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché sanzioni pecuniarie, penali o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell’esecuzione del pagamento.
(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento non siano discriminati sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza. È importante che gli enti creditizi assicurino che i loro clienti non utilizzino il sistema finanziario a fini illeciti, come frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, ma è opportuno che essi non pongano ostacoli ai consumatori che vogliono beneficiare dei vantaggi del mercato interno aprendo e usando un conto di pagamento transfrontaliero. Pertanto, è opportuno evitare di utilizzare le disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) come pretesto per respingere consumatori che sono meno allettanti dal punto di vista commerciale.
(35) È opportuno evitare di discriminare i consumatori che soggiornano legalmente nell’Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro motivo di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») in relazione alla richiesta di aprire un conto di pagamento o all’accesso al conto all’interno dell’Unione. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri garantiscano l’accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base a prescindere dalle condizioni finanziarie dei consumatori, ad esempio il loro status professionale, il livello reddituale, la solvibilità o il fallimento.

(36) È opportuno che i consumatori che soggiornano legalmente nell’Unione e che non sono titolari di un conto di pagamento in un determinato Stato membro possano aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base in tale Stato membro. Il concetto di «legalmente soggiornanti nell’Unione» dovrebbe comprendere i cittadini dell’Unione e dei paesi terzi che già beneficiano dei diritti a essi conferiti da atti dell’Unione quali il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (10), la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (11), il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio (12) e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Dovrebbe inoltre comprendere i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi di altri trattati internazionali in materia. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter estendere il concetto di «soggiornante legalmente nell’Unione» ad altri cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio.

(37) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà, nel pieno rispetto della libertà fondamentali garantite dai trattati, di esigere che i consumatori che desiderano aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nel loro territorio dimostrino un reale interesse in tal senso. Fatti salvi i requisiti adottati conformemente alla direttiva 2005/60/CE per combattere il riciclaggio, al fine di dimostrare tale reale interesse non dovrebbe essere richiesta la presenza fisica presso le dipendenze degli enti creditizi.

(38) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base sia sufficiente ad assicurare che siano raggiunti tutti i consumatori, ad evitare qualsiasi tipo di discriminazione nei loro confronti nonché eventuali distorsioni della concorrenza. Nel determinare il numero di enti creditizi sufficiente, i fattori da prendere in considerazione dovrebbero includere la copertura della rete degli enti creditizi, le dimensioni del territorio di uno Stato membro, la distribuzione dei consumatori sul territorio, la quota di mercato degli enti creditizi e se i conti di pagamento con caratteristiche di base rappresentino solo una piccola parte dei conti di pagamento previsti dall’ente creditizio. In linea di principio, i conti di pagamento con caratteristiche di base dovrebbero essere offerti dal maggior numero possibile di enti creditizi, al fine di garantire che i consumatori possano aprire detti conti presso le dipendenze di un ente creditizio facilmente raggiungibile dal loro luogo di residenza e che i consumatori non siano discriminati in alcun modo nell’accesso a tali conti e possano utilizzarli in modo efficace. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che non vi sia alcuna discriminazione visibile operata, ad esempio, mediante un aspetto diverso della carta oppure un numero diverso attribuito al conto o alla carta. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere che i conti di pagamento con caratteristiche di base siano offerti da un minor numero di enti creditizi, ma ciò dovrebbe essere giustificato dal fatto che, ad esempio, tali enti creditizi hanno una presenza talmente estesa nel territorio di tale Stato membro da poter servire tutti i consumatori senza che questi ultimi, per raggiungerli, siano costretti a percorrere distanze troppo lunghe dal proprio domicilio. Inoltre, i consumatori che accedono ai conti di pagamento con caratteristiche di base non dovrebbero essere stigmatizzati in alcun modo, e tale obiettivo può essere conseguito meglio se viene designato un numero più ampio di enti creditizi.

(39) Gli Stati membri dovrebbero poter istituire meccanismi per aiutare i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto, a trarre pieno vantaggio dalla presente direttiva.

(40) Qualora autorizzino gli enti creditizi a concedere ai consumatori, previa loro richiesta, uno scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri dovrebbero poter definire un importo e una durata massimi di tale scoperto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le informazioni relative a qualsiasi spesa collegata allo scoperto siano fornite ai consumatori in modo trasparente. Infine, quando gli enti creditizi offrono la concessione di scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base, dovrebbero conformarsi alla direttiva 2008/48/CE.

(41) Per poter offrire un servizio appropriato agli utenti di conti di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri dovrebbero imporre agli enti creditizi l’obbligo di garantire la disponibilità di personale adeguatamente formato e l’assenza di potenziali conflitti d’interesse suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti stessi.

(42) Gli Stati membri dovrebbero poter consentire agli enti creditizi di rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base ai consumatori che sono già titolari di un conto di pagamento attivo e almeno equivalente nello stesso Stato membro. Al fine di verificare se il consumatore sia già titolare di un conto di pagamento, gli enti creditizi dovrebbero poter fare affidamento su un’autocertificazione fornita del consumatore.

(43) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti creditizi trattino le richieste di un conto di pagamento con caratteristiche di base entro i termini stabiliti dalla presente direttiva e che, in caso di rifiuto di tali richieste, gli enti creditizi ne comunichino ai consumatori le specifiche ragioni, a meno che tale comunicazione non sia in contrasto con l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la direttiva 2005/60/CE.

(44) È opportuno garantire ai consumatori l’accesso a una serie di servizi di pagamento con caratteristiche di base. Tra i servizi collegati ai conti di pagamento di base dovrebbero essere inclusi il deposito di fondi e il prelievo di denaro contante. È opportuno che i consumatori possano effettuare le operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l’accredito dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l’acquisto di beni e servizi, anche ricorrendo ad addebiti diretti, a bonifici, e all’uso di una carta di pagamento. È opportuno che tali servizi permettano di acquistare beni e servizi online e diano ai consumatori la possibilità di impartire ordini di pagamento avvalendosi della funzione online dell’ente creditizio, ove disponibile. Tuttavia, è opportuno che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia limitato all’uso online, perché ciò rappresenterebbe un ostacolo per i consumatori che non hanno accesso a Internet. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, per quanto riguarda i servizi relativi all’apertura, alla gestione e alla chiusura del conto di pagamento nonché al deposito di fondi e al prelievo di denaro contante e alle operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ad eccezione delle carte di credito, il numero di operazioni disponibili al consumatore nell’ambito delle specifiche disposizioni tariffarie previste dalla presente direttiva non sia soggetto a limitazioni. Per quanto riguarda l’esecuzione dei bonifici e degli addebiti diretti, nonché le operazioni effettuate tramite carta di credito, collegate ai conti di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di determinare un numero minimo di operazioni che saranno disponibili ai consumatori nell’ambito delle specifiche disposizioni tariffarie previste dalla presente direttiva, purché i servizi a cui si riferiscono tali operazioni siano per uso personale del consumatore. Nel determinare cosa si intenda per «uso personale», gli Stati membri dovrebbero tener conto dell’attuale comportamento dei consumatori e delle prassi commerciali comuni. Le spese addebitate per le operazioni eccedenti il numero minimo di operazioni non dovrebbero in nessun caso essere superiori alle spese addebitate ai sensi della normale politica tariffaria dell’ente creditizio.

(45) Durante il processo di individuazione dei servizi da offrire con un conto di pagamento con caratteristiche di base e il numero minimo di operazioni da includere, è opportuno tenere conto delle specificità nazionali. In particolare, taluni servizi possono essere ritenuti essenziali per garantire che un conto di pagamento sia utilizzato appieno in un determinato Stato membro, a causa della loro ampia diffusione a livello nazionale. Ad esempio, in taluni Stati membri i consumatori usano ancora comunemente gli assegni, mentre in altri Stati membri tale mezzo di pagamento è utilizzato molto raramente. Pertanto la presente direttiva dovrebbe consentire agli Stati membri di individuare servizi ulteriori considerati essenziali a livello nazionale e che dovrebbero essere forniti con un conto di pagamento con caratteristiche di base nello Stato membro interessato. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le spese addebitate dagli enti creditizi per l’offerta di tali servizi ulteriori in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base siano ragionevoli.

(46) Per assicurare che il conto di pagamento con caratteristiche di base sia messo a disposizione del più ampio numero di consumatori, è opportuno che sia offerto a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. Per incoraggiare la partecipazione dei consumatori vulnerabili sprovvisti di un conto bancario al mercato dei servizi bancari al dettaglio, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i conti di pagamento con caratteristiche di base siano offerti a tali consumatori a condizioni particolarmente vantaggiose, ad esempio a titolo gratuito. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire il meccanismo per individuare tali consumatori che possono beneficiare di conti di pagamento con caratteristiche di base a condizioni più vantaggiose, purché il meccanismo garantisca ai consumatori vulnerabili l’accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base. Ad ogni modo, tale approccio non dovrebbe pregiudicare il diritto di tutti i consumatori, compresi quelli non vulnerabili, di avere accesso a conti di pagamento con caratteristiche di base almeno con una spesa ragionevole. Inoltre, ogni spesa aggiuntiva addebitata al consumatore in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel contratto dovrebbe essere ragionevole. È opportuno che gli Stati membri definiscano che cosa si intende per spesa ragionevole tenendo conto delle circostanze nazionali.

(47) Gli enti creditizi dovrebbero rifiutare l’apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base o dovrebbero recedere dal relativo contratto soltanto in circostanze specifiche, quali il mancato rispetto della normativa in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo o di prevenzione dei reati e relative indagini. Anche in tali casi, il rifiuto è giustificato solo se il consumatore non rispetta la predetta normativa e non in ragione dei costi o della complessità della procedura di verifica del rispetto della normativa. Tuttavia, potrebbero esservi casi in cui un consumatore abusi del suo diritto di aprire ed utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base. Ad esempio, uno Stato membro dovrebbe poter autorizzare un ente creditizio a prendere misure nei confronti del consumatore che abbia commesso un reato, quali una grave truffa nei confronti di un ente creditizio, al fine di evitare il ripetersi di tali reati. Tali misure possono comprendere, per esempio, la limitazione dell’accesso di tale consumatore a un conto di pagamento con caratteristiche di base per un determinato periodo di tempo. Inoltre, vi possono essere casi in cui il previo rifiuto di una richiesta di un conto di pagamento sia necessario per individuare i consumatori che possono beneficiare di un conto di pagamento a condizioni più vantaggiose. In tale evenienza, l’ente creditizio dovrebbe informare il consumatore che può avvalersi di un meccanismo specifico per il caso di rifiuto di una richiesta di un conto di pagamento per il quale siano addebitate delle spese secondo quanto previsto dalla presente direttiva per ottenere l’accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base gratuito. Entrambi tali casi aggiuntivi dovrebbero tuttavia essere limitati, specifici e basarsi su disposizioni del diritto nazionale precisamente specificate. Nell’individuare i casi aggiuntivi in cui gli enti creditizi possono rifiutare di offrire conti di pagamento ai consumatori, gli Stati membri dovrebbero poter includere, tra gli altri, motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

(48) È opportuno che gli Stati membri e gli enti creditizi forniscano ai consumatori informazioni chiare e comprensibili sul diritto ad aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le azioni di comunicazione siano ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, in movimentoe sprovvisti di un conto bancario. È opportuno che gli enti creditizi mettano attivamente a disposizione dei consumatori informazioni accessibili e un’assistenza adeguata circa le specificità del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto, le relative spese e condizioni d’uso, nonché la procedura che i consumatori devono seguire per esercitare il diritto di aprire il conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, è opportuno informare i consumatori del fatto che l’acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere al conto di pagamento con caratteristiche di base.

(49) Gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell’educazione dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze. È inoltre necessario informare i consumatori circa l’orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le iniziative degli enti creditizi volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.

(50) Per far sì che i prestatori di servizi di pagamento possano prestare più facilmente i propri servizi a livello transfrontaliero, ai fini di cooperazione, scambio di informazioni e risoluzione delle controversie tra autorità competenti, le autorità competenti responsabili dell’applicazione della presente direttiva dovrebbero essere quelle che operano nel quadro dell’ABE, come stabilito nel regolamento (UE) n. 1093/2010 o altre autorità nazionali purché collaborino con le autorità operanti nel quadro dell’ABE per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva.

(51) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti incaricate di garantire l’applicazione della presente direttiva e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di intervento, nonché di risorse adeguate necessarie all’adempimento delle loro funzioni. Le autorità competenti possono, per taluni aspetti della presente direttiva, adire le competenti autorità giudiziarie per ottenere una pronuncia giurisdizionale, eventualmente anche proponendo un’impugnazione. Ciò potrebbe consentire agli Stati membri di demandare l’applicazione di tali disposizioni ai pertinenti organi e alle autorità giudiziarie, soprattutto nei casi in cui le disposizioni della presente direttiva siano recepite nel diritto civile. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare diverse autorità competenti per assicurare l’osservanza dei diversi obblighi previsti dalla presente direttiva. Per alcune disposizioni, ad esempio, gli Stati membri possono designare autorità competenti in materia di protezione dei consumatori, mentre per altre possono decidere di designare autorità di vigilanza prudenziale. La scelta di designare autorità competenti diverse non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di vigilanza continua e di cooperazione tra le autorità competenti previsti dalla presente direttiva.

(52) I consumatori dovrebbero avere accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie efficaci ed efficienti per la risoluzione di controversie sorte in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. L’accesso è già garantito dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) per quanto riguarda le controversie contrattuali. Tuttavia, è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie anche in caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in caso di rifiuto dell’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. La presente direttiva prevede pertanto che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie per la risoluzione di controversie relative ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, senza distinguere tra controversie contrattuali e precontrattuali. Tali procedure alternative di risoluzione delle controversie e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE. L’osservanza della presente direttiva comporta il trattamento dei dati personali dei consumatori, che è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). È pertanto opportuno che la presente direttiva sia conforme alle norme della direttiva 95/46/CE.

(53) È opportuno che, con cadenza biennale e per la prima volta entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri ottengano statistiche annuali affidabili sul funzionamento delle misure previste dalla presente direttiva. Essi dovrebbero utilizzare tutte le fonti di informazione pertinenti e comunicare le informazioni alla Commissione. La Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, per la prima volta dopo quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza biennale.

(54) È opportuno effettuare la revisione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali l’emergere di nuovi tipi di conti di pagamento e di servizi di pagamento, degli sviluppi in altri settori del diritto dell’Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. La relazione basata sulla revisione dovrebbe includere un elenco dei procedimenti per violazioni aperti dalla Commissioni in relazione alla presente direttiva. Dovrebbe inoltre valutare i livelli medi delle spese negli Stati membri per i conti di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, se le misure introdotte abbiano migliorato la comprensione da parte del consumatore delle spese del conto di pagamento, la comparabilità dei conti di pagamento e la facilità di trasferimento del conto nonché il numero di titolari di conto di pagamento che hanno effettuato il trasferimento in seguito al recepimento della presente direttiva.

Dovrebbe inoltre analizzare il numero di prestatori che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base e il numero di detti conti che sono stati aperti anche da consumatori non aventi in precedenza accesso ai servizi bancari, esempi di migliori prassi tra gli Stati membri per ridurre l’esclusione dei consumatori dall’accesso ai servizi di pagamento nonché le spese medie annuali addebitate per i conti di pagamento con caratteristiche di base. Dovrebbe inoltre valutare i costi e i benefici dell’attuazione della portabilità a livello di Unione dei conti di pagamento, la fattibilità di un quadro per garantire il reindirizzamento automatico dei pagamenti da un conto di pagamento all’altro all’interno del medesimo Stato membro, unitamente a un sistema di notifiche automatiche per il beneficiario o il pagatore allorché i loro bonifici sono reindirizzati e dell’estensione dei servizi di trasferimento ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento ricevente e trasferente siano situati in diversi Stati membri. Dovrebbe inoltre comprendere una valutazione dell’efficacia delle misure esistenti e della necessità di misure aggiuntive al fine di aumentare l’inclusione finanziaria e per assistere i cittadini più vulnerabili relativamente all’indebitamento eccessivo. È anche opportuno che valuti se siano sufficienti le disposizioni in materia di informazioni che i prestatori di servizi di pagamento devono fornire quando offrono prodotti a pacchetto o se sono necessarie ulteriori misure. Dovrebbe inoltre valutare la necessità di misure aggiuntive per quanto riguarda i siti di confronto e l’accreditamento di detti siti. È opportuno che la Commissione presenti la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di proposte legislative.

(55) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(56) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia facilitare la trasparenza e il confronto delle spese connessi ai conti di pagamento, il trasferimento di conti di pagamento e l’accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della necessità di superare la frammentazione del mercato e assicurare uniformi condizioni nell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(57) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (16), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(58) Il garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme in materia di trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell’Unione, nonché le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all’interno di uno Stato membro e le norme per agevolare l’apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori.

 

2. La presente direttiva stabilisce anche il quadro di riferimento di norme e condizioni in base al quale gli Stati membri devono garantire nell’Unione il diritto dei consumatori di aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base.

 

3. I capi II e III si applicano ai prestatori di servizi di pagamento.

 

4. Il capo IV si applica agli enti creditizi.

 

Gli Stati membri possono decidere di applicare il capo IV ai prestatori di servizi di pagamento diversi dagli enti creditizi.

 

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, la presente direttiva agli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

 

6. La presente direttiva si applica ai conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado almeno di:

a) depositare fondi su un conto di pagamento;

b) prelevare contante da un conto di pagamento;

c) eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici, a favore di terzi e da questi ultimi.

 

Gli Stati membri possono decidere di applicare, in tutto o in parte, la presente direttiva ai conti di pagamento diversi da quelli di cui al primo comma.

 

7. L’apertura e l’uso del conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi della presente direttiva sono conformi alla direttiva 2005/60/CE.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

1) «consumatore»: una persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

 

2) «soggiornante legalmente nell’Unione»: la condizione di una persona fisica che ha il diritto di soggiornare in uno Stato membro in virtù del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi di altri trattati internazionali in materia;

 

3) «conto di pagamento»: un conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;

 

4) «servizio di pagamento»: un servizio di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE;

 

5) «operazione di pagamento»: l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario;

 

6) «servizi collegati al conto di pagamento»: tutti i servizi connessi all’apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, compresi i servizi di pagamento e le operazioni di pagamento che rientrano nell’ambito dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2007/64/CE, nonché la concessione di scoperto e lo sconfinamento;

 

7) «prestatore di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE;

 

8) «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

 

9) «strumento di pagamento»: uno strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64/CE;

 

10) «prestatore di servizi di pagamento trasferente»: il prestatore di servizi di pagamento dal quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento;

 

11) «prestatore di servizi di pagamento ricevente»: il prestatore di servizi di pagamento al quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento;

 

12) «ordine di pagamento»: l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

 

13) «pagatore»: una persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire dal conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, una persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento sul conto di pagamento di un beneficiario;

 

14) «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

 

15) «spese»: tutti i costi e tutte le penali che il consumatore è tenuto eventualmente a pagare al prestatore di servizi di pagamento o all’ente creditizio per la fornitura dei servizi collegati a un conto di pagamento o in relazione a tali servizi.

 

16) «tasso d’interesse creditore»: il tasso d’interesse corrisposto al consumatore rispetto ai fondi detenuti su un conto di pagamento;

 

17) «supporto durevole»: ogni strumento che consenta al consumatore di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

 

18) «trasferimento» o «servizio di trasferimento»: il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento o il trasferimento dell’eventuale saldo positivo da un conto di pagamento all’altro, o entrambi, con o senza la chiusura del precedente conto di pagamento;

 

19) «addebito diretto»: un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’addebito del conto di pagamento del pagatore, quando l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso del pagatore;

 

20) «bonifico»: un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento eseguite a partire dal conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore;

 

21) «ordine permanente»: un’istruzione impartita dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore di eseguire bonifici a intervalli regolari o a date predefinite;

 

22) «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

 

23) «contratto quadro»: un contratto di servizi di pagamento che disciplina l’esecuzione futura delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;

 

24) «giornata operativa»: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’operazione di pagamento;

 

25) «concessione di scoperto»: un contratto di credito espresso in forza del quale il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto di pagamento di quest’ultimo;

 

26) «sconfinamento»: uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto di pagamento di quest’ultimo o la concessione di scoperto convenuta;

 

27) «autorità competente»: l’autorità designata tale da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 21.

 

CAPO II

COMPARABILITÀ DELLE SPESE COLLEGATE AL CONTO DI PAGAMENTO

 

     Art. 3. Elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata

1. Gli Stati membri redigono un elenco provvisorio di almeno 10 e fino a 20 dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti all’addebito di spese offerti da almeno un prestatore di servizi di pagamento a livello nazionale. L’elenco contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei servizi individuati: Per ogni lingua ufficiale di ciascuno Stato membro si utilizza un unico termine per ciascun servizio.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei servizi che:

a) sono più utilizzati dai consumatori in relazione ai propri conti di pagamento;

b) generano il maggiore costo a carico dei consumatori, sia complessivamente che per singola unità;

 

Onde garantire la corretta applicazione dei criteri di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ABE emana orientamenti ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 18 marzo 2015.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 entro il 18 settembre 2015. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni supplementari riguardo ai dati sulla base dei quali hanno compilato gli elenchi in questione con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 2.

 

4. Sulla base degli elenchi provvisori notificati ai sensi del paragrafo 3, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono la terminologia standardizzata dell’Unione per i servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri. La terminologia standardizzata dell’Unione include termini e definizioni comuni per i servizi comuni e viene resa disponibile nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Per ogni lingua ufficiale di uno Stato membro si utilizza un unico termine per ciascun servizio.

 

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 settembre 2016.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

5. Gli Stati membri integrano la terminologia standardizzata dell’Unione stabilita ai sensi del paragrafo 4 nell’elenco provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblicano il risultante elenco definitivo dei servizi più rappresentativi connessi a un conto di pagamento senza indugio e al più tardi entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 4.

 

6. Ogni quattro anni, successivamente alla pubblicazione della lista definitiva di cui al paragrafo 5, gli Stati membri valutano e, se del caso, aggiornano l’elenco dei servizi più rappresentativi stabilito ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Essi notificano alla Commissione e all’ABE i risultati della loro valutazione e, se del caso, l’elenco aggiornato dei servizi più rappresentativi. L’ABE riesamina e, se del caso, aggiorna la terminologia standardizzata dell’Unione a norma della procedura di cui al paragrafo 4. In caso di aggiornamento della terminologia standardizzata dell’Unione, gli Stati membri aggiornano e pubblicano i loro elenchi definitivi di cui al paragrafo 5 e garantiscono che i prestatori di servizi di pagamento utilizzino i termini e le definizioni aggiornati.

 

     Art. 4. Documento informativo sulle spese e glossario

1. Fatti salvi l’articolo 42, paragrafo 3 della direttiva 2007/64/CE e il capo II della direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima di stipulare con il consumatore il contratto relativo al conto di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscano al consumatore un documento informativo sulle spese, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente i termini standardizzati dell’elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della presente direttiva e le spese corrispondenti a ciascun servizio, ove offerto da un prestatore di servizi di pagamento.

 

2. Il documento informativo sulle spese:

a) è un documento sintetico e a sé stante;

b) è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;

d) è scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto di pagamento è offerto o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra lingua;

e) è corretto, non fuorviante ed espresso nella valuta del conto di pagamento o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra valuta dell’Unione;

f) contiene il titolo «documento informativo sulle spese» in alto sulla prima pagina, accanto al simbolo comune del documento che lo distingue da altra documentazione; e

g) include l’indicazione che esso contiene le spese per i servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento e che le informazioni precontrattuali e contrattuali complete su tutti i servizi sono fornite in altri documenti.

 

Gli Stati membri possono decidere che ai fini del paragrafo 1 il documento informativo sulle spese venga fornito insieme alle informazioni richieste in virtù di altri atti legislativi dell’Unione o nazionali in materia di conti di pagamento e servizi collegati, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo.

 

3. Quando uno o più servizi sono offerti come parte di un pacchetto di servizi collegati a un conto di pagamento, il documento informativo sulle spese indica le spese per l’intero pacchetto, i servizi inclusi nel pacchetto e la loro quantità e le spese aggiuntive per ciascun servizio che supera la quantità compresa nelle spese del pacchetto.

 

4. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione dei consumatori un glossario contenente almeno i termini standardizzati usati nell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e le relative definizioni.

 

Gli Stati membri assicurano che il glossario fornito ai sensi del primo comma, comprese le eventuali definizioni, sia redatto in un linguaggio chiaro, privo di ambiguità e non tecnico e che non sia fuorviante.

 

5. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori in ogni momento il documento informativo sulle spese e il glossario. Essi sono forniti in modo facilmente accessibile, anche ai non clienti, in formato elettronico sui loro siti Internet, ove disponibile, e nei locali dei prestatori di servizi di pagamento aperti ai consumatori e sono forniti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole gratuitamente, su richiesta del consumatore.

 

6. L’ABE, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune.

 

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 settembre 2016.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

7. Successivamente all’aggiornamento della terminologia standardizzata dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, ove necessario, l’ABE riesamina e aggiorna il formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune, mediante la procedura di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

 

     Art. 5. Riepilogo delle spese

1. Fatti salvi gli articoli 47 e 48 della direttiva 2007/64/CE e l’articolo 12 della direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano gratuitamente almeno una volta all’anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute nonché, se del caso, informazioni con riguardo ai tassi di interesse di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 2 del presente articolo, per i servizi collegati al conto di pagamento. Ove applicabili, i prestatori di servizi di pagamento utilizzano i termini standardizzati dell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della presente direttiva.

 

Il canale di comunicazione impiegato per fornire il riepilogo delle spese è deciso di comune accordo con il consumatore. Il riepilogo delle spese è messo a disposizione in formato cartaceo almeno su richiesta del consumatore.

 

2. Il riepilogo delle spese specifica almeno le seguenti informazioni:

a) la spesa unitaria addebitata per ciascun servizio e il numero di volte che è stato usato durante il periodo di riferimento e, se i servizi sono combinati in un pacchetto, la spesa addebitata per l’intero pacchetto, il numero di volte che la spesa del pacchetto è stata addebitata durante il periodo di riferimento e le spese aggiuntive addebitate per ogni servizio che supera la quantità compresa nelle spese del pacchetto;

b) l’importo totale delle spese sostenute durante il periodo di riferimento per ciascun servizio, ciascun pacchetto di servizi forniti e i servizi che superano la quantità compresa nelle spese del pacchetto;

c) il tasso d’interesse dello scoperto applicato al conto di pagamento e l’importo totale degli interessi addebitati per lo scoperto durante il periodo di riferimento, se del caso;

d) il tasso d’interesse creditore applicato al conto di pagamento e l’importo totale degli interessi maturati durante il periodo di riferimento, se del caso;

e) l’importo totale delle spese addebitate per tutti i servizi forniti durante il periodo di riferimento.

 

3. Il riepilogo delle spese:

a) è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

b) è corretto, non fuorviante ed espresso nella valuta del conto di pagamento o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra valuta;

c) contiene il titolo «riepilogo delle spese» in alto sulla prima pagina del riepilogo, accanto al simbolo comune del documento che lo distingue da altra documentazione; e

d) è scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto di pagamento è offerto o, se convenuto tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra lingua.

 

Gli Stati membri possono decidere che il riepilogo delle spese venga fornito insieme alle informazioni richieste in virtù di altri atti legislativi dell’Unione o nazionali in materia di conti di pagamento e servizi collegati, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al primo comma.

 

4. Previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune.

 

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 18 settembre 2016.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

5. Successivamente all’aggiornamento della terminologia standardizzata dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, ove necessario, l’ABE riesamina e aggiorna il formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune, mediante la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

 

     Art. 6. Informazione ai consumatori

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento utilizzino per la comunicazione ai consumatori delle informazioni contrattuali, commerciali e di marketing, ove applicabili, i termini standardizzati dell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5. I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, a condizione che tali marchi commerciali siano utilizzati in aggiunta ai termini standardizzati dell’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 5, quale designazione secondaria di detti servizi.

 

2. I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali per designare i loro servizi nelle informazioni contrattuali, commerciali e di marketing ai consumatori, purché indichino chiaramente, ove applicabili, i termini standardizzati stabiliti nell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5.

 

     Art. 7. Siti Internet di confronto

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso gratuitamente ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento almeno per i servizi compresi nell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, a livello nazionale.

 

I siti Internet di confronto possono essere gestiti da un operatore privato o da una autorità pubblica.

 

2. Gli Stati membri possono prescrivere che i siti Internet di confronto di cui al paragrafo 1 includano ulteriori determinanti comparative sul livello di servizi offerto dal prestatore di servizi di pagamento.

 

3. I siti Internet di confronto istituiti ai sensi del paragrafo 1:

a) sono funzionalmente indipendenti assicurando che i prestatori di servizi di pagamento ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

b) indicano chiaramente i relativi proprietari;

c) definiscono criteri chiari e oggettivi su cui si basa il raffronto;

d) usano un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e, se applicabili, i termini standardizzati stabiliti nell’elenco definitivo di cui all’articolo 3, paragrafo 5;

e) forniscono informazioni corrette e aggiornate, e indicano la data dell’ultimo aggiornamento;

f) comprendono un’ampia gamma di offerte di conti di pagamento che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati; e

g) forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle spese pubblicate.

 

4. Gli Stati membri garantiscono che siano rese disponibili online informazioni sulla disponibilità di siti Internet conformi al presente articolo.

 

     Art. 8. Conti di pagamento offerti in un pacchetto assieme a un altro prodotto o servizio

Gli Stati membri assicurano che quando il conto di pagamento è offerto come parte di un pacchetto assieme ad un altro prodotto o servizio non collegato al conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento comunichi al consumatore se è possibile acquistare il conto di pagamento separatamente e, in caso affermativo, fornisca informazioni separate per quanto riguarda i costi e le spese relativi a ciascuno degli altri prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

 

CAPO III

TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO

 

     Art. 9. Fornitura del servizio di trasferimento

Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano il servizio di trasferimento di cui all’articolo 10 tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che aprono o detengono un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato nel territorio dello Stato membro interessato.

 

     Art. 10. Servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che il servizio di trasferimento sia avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. Il servizio di trasferimento soddisfa almeno i paragrafi da 2 a 6.

 

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere misure alternative a quelle di cui ai paragrafi da 2 a 6 a condizione che:

a) ciò sia chiaramente nell’interesse dei consumatori;

b) non vi siano per i consumatori oneri supplementari; e

c) il trasferimento sia completato al massimo entro il medesimo lasso di tempo indicato ai paragrafi da 2 a 6.

 

2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto l’autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l’autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

 

L’autorizzazione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti.

 

L’autorizzazione consente al consumatore di fornire al prestatore di servizi di pagamento trasferente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 3 e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5.

 

L’autorizzazione consente al consumatore di identificare specificamente i bonifici in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti che devono essere trasferiti. L’autorizzazione consente inoltre ai consumatori di precisare la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti dal conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 4. Gli Stati membri possono esigere che l’autorizzazione del consumatore avvenga per iscritto e che quest’ultimo ne riceva una copia.

 

3. Entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’autorizzazione di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente chiede al prestatore di servizi di pagamento trasferente di eseguire le seguenti operazioni, se previsto nell’autorizzazione del consumatore:

a) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al consumatore stesso, l’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti;

b) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al consumatore stesso le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi;

c) quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti verso il conto di pagamento detenuto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di accettare gli addebiti diretti e i bonifici in entrata con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;

d) annullare gli ordini permanenti con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;

e) trasferire l’eventuale saldo positivo sul conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata dal consumatore; e

f) chiudere il conto di pagamento detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente alla data indicata dal consumatore.

 

4. Dopo aver ricevuto la richiesta dal prestatore di servizi di pagamento ricevente, il prestatore di servizi di pagamento trasferente esegue le seguenti operazioni, se previsto nell’autorizzazione del consumatore:

a) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 entro cinque giorni lavorativi;

b) quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti verso il conto di pagamento detenuto o aperto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione. Gli Stati membri possono richiedere al prestatore di servizi di pagamento trasferente di informare il pagatore o il beneficiario delle ragioni per cui un’operazione di pagamento non viene accettata;

c) annullare gli ordini permanenti con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;

d) trasferire l’eventuale saldo positivo dal conto di pagamento al conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata nell’autorizzazione;

e) fatto salvo l’articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE, chiudere il conto di pagamento alla data indicata nell’autorizzazione se il consumatore non ha obblighi pendenti su tale conto di pagamento e purché siano state completate le operazioni di cui alle lettere a), b) e d) del presente paragrafo. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento del consumatore.

 

5. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento ricevente, se e come convenuto nell’autorizzazione e nella misura in cui le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal consumatore consentono al prestatore di servizi di pagamento ricevente di provvedervi, esegue le seguenti operazioni:

a) immettere gli ordini permanenti di bonifico disposti dal consumatore ed eseguirli con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;

b) fare i preparativi necessari per accettare gli addebiti diretti ed accettarli con effetto a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione;

c) se del caso, informare i consumatori dei loro diritti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 260/2012;

d) comunicare ai pagatori indicati nell’autorizzazione e che effettuano bonifici ricorrenti in entrata sul conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto di pagamento del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e trasmettere ai pagatori una copia dell’autorizzazione del consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti;

e) comunicare ai beneficiari indicati nell’autorizzazione e che usano l’addebito diretto per prelevare fondi dal conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto di pagamento del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e la data a partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti da tale conto di pagamento e trasmettere ai beneficiari una copia dell’autorizzazione del consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il beneficiario chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti.

 

Se il consumatore sceglie di comunicare personalmente le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente paragrafo ai pagatori o ai beneficiari invece che fornire al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a provvedervi ai sensi del paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente fornisce al consumatore le lettere standard per la comunicazione delle coordinate del conto di pagamento e della data di inizio specificata nell’autorizzazione entro i termini di cui al primo comma del presente paragrafo.

 

6. Fatto salvo l’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento prima della data indicata nell’autorizzazione del consumatore onde evitare di interrompere la fornitura al consumatore dei servizi di pagamento nel corso della fornitura del servizio di trasferimento.

 

     Art. 11. Agevolazione dell’apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori

1. Gli Stati membri assicurano che, quando un consumatore comunica al suo prestatore di servizi di pagamento che intende aprire un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato in un altro Stato membro, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento fornisca al consumatore, in seguito alla sua richiesta, la seguente assistenza:

a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

b) trasferire l’eventuale saldo positivo del conto di pagamento detenuto dal consumatore sul conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l’identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto di pagamento del consumatore;

c) chiudere il conto di pagamento detenuto dal consumatore.

 

2. Fatto salvo l’articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE e se il consumatore non ha obblighi pendenti sul conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento conclude la procedura di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo alla data specificata dal consumatore, che deve essere fissata ad almeno sei giorni lavorativi dopo il ricevimento della richiesta del consumatore da parte di tale prestatore di servizi di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento.

 

     Art. 12. Spese connesse con il servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a titolo gratuito ai propri dati personali relativi agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente o il prestatore di servizi di pagamento ricevente.

 

2. Gli Stati membri assicurano che il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisca le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera a), senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

 

3. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente per la chiusura del conto di pagamento detenuto presso di esso siano fissate conformemente all’articolo 45, paragrafi 2, 4 e 6 della direttiva 2007/64/CE.

 

4. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente per i servizi forniti a norma dell’articolo 10 diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano ragionevoli e in linea con i costi effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

 

     Art. 13. Perdita finanziaria per i consumatori

1. Gli Stati membri assicurano che eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti dall’articolo 10 siano rimborsate senza indugio da detto prestatore di servizi di pagamento.

 

2. La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti da atti legislativi dell’Unione o nazionali.

 

3. Gli Stati membri assicurano che la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 sia disciplinata conformemente alle prescrizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.

 

     Art. 14. Informazioni sul servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:

a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all’articolo 10;

b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali;

c) le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento;

d) ogni informazione che al consumatore sia richiesto di fornire; e

e) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie di cui all’articolo 24.

 

Gli Stati membri possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione anche altre informazioni, comprese, ove applicabile, le informazioni necessarie per individuare a quale sistema di garanzia dei depositi in seno all’Unione appartiene il prestatore di servizi di pagamento.

 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione a titolo gratuito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole in tutti i locali dei prestatori di servizi di pagamento aperti ai consumatori, sono disponibili in formato elettronico sul loro sito Internet in qualsiasi momento e sono fornite ai consumatori su richiesta.

 

CAPO IV

ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO

 

     Art. 15. Non discriminazione

Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro motivo di cui all’articolo 21 della Carta in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all’accesso al conto nell’Unione. Le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento con caratteristiche di base non sono in alcun modo discriminatorie.

 

     Art. 16. Diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che ai consumatori siano offerti conti di pagamento con caratteristiche di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l’accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da enti creditizi che offrono il conto di pagamento con funzioni unicamente online.

 

2. Gli Stati membri assicurano che i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione, compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto, abbiano il diritto di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base presso gli enti creditizi situati nel loro territorio. Tale diritto si applica a prescindere dal luogo di residenza del consumatore.

 

Nel pieno rispetto della libertà fondamentali garantite dai trattati, gli Stati membri possono esigere che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nel loro territorio dimostrino un reale interesse in tal senso.

Gli Stati membri assicurano che l’esercizio del diritto non sia troppo difficile o gravoso per il consumatore.

 

3. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base aprano un conto di pagamento con caratteristiche di base o respingano la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base da parte di un consumatore, in entrambi i casi senza indebito ritardo e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione di una domanda completa.

 

4. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi respingano la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base se l’apertura di detto conto comportasse la violazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva 2005/60/CE.

 

5. Gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base di respingere la richiesta di tale conto se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nel loro territorio, che gli consente di utilizzare i servizi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione che il conto di pagamento verrà chiuso.

 

In tali casi, prima di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, l’ente creditizio può verificare se il consumatore è o non è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nello stesso Stato membro, che permetta al consumatore di utilizzare i servizi di cui all’articolo 17, paragrafo 1. A tal fine gli enti creditizi possono fare affidamento su un’autocertificazione firmata dal consumatore.

 

6. Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi limitati e specifici in cui gli enti creditizi possono essere obbligati a rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base o in cui possono decidere in tal senso. Tali casi devono basarsi su disposizioni del diritto nazionale applicabile nel loro territorio ed essere diretti a facilitare l’accesso del consumatore a un conto di pagamento con caratteristiche di base a titolo gratuito a norma del meccanismo di cui all’articolo 25 oppure ad evitare che i consumatori abusino del loro diritto di accesso ad un conto di pagamento con caratteristiche di base.

 

7. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui ai paragrafi da 4, 5 e 6, e dopo aver assunto la propria decisione l’ente creditizio informi immediatamente il consumatore del rifiuto e delle ragioni specifiche dello stesso, per iscritto e a titolo gratuito, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o con la direttiva 2005/60/CE. In caso di rifiuto, l’ente creditizio informa il consumatore della procedura per presentare reclamo contro il rifiuto, nonché del diritto del consumatore a contattare la pertinente autorità competente e dell’organismo per la risoluzione alternativa delle controversie designato, fornendo le relative informazioni di contatto.

 

8. Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 4, l’ente creditizio adotti le misure opportune a norma del capo III della direttiva 2005/60/CE.

 

9. Gli Stati membri assicurano che l’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non sia subordinato all’acquisto di servizi accessori, o di azioni dell’ente creditizio, salvo che tale condizione valga per tutti i clienti dell’ente creditizio.

 

10. Si considera che gli Stati membri adempiono agli obblighi del capo IV laddove viga un quadro vincolante che ne garantisca la piena applicazione in modo sufficientemente chiaro e preciso onde le persone interessate possano accertare la piena portata dei loro diritti e avvalersene dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali.

 

     Art. 17. Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base comprenda i seguenti servizi:

a) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l’apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;

b) servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento;

c) servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all’interno dell’Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell’ente creditizio;

d) possibilità di eseguire le seguenti operazioni di pagamento nell’Unione:

i) addebiti diretti;

ii) operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online;

iii) bonifici, compresi gli ordini permanenti, ove disponibili, presso terminali e sportelli bancari e tramite le funzioni di banca online dell’ente creditizio.

 

I servizi di cui alle lettere da a) a d) del primo comma sono offerti dagli enti creditizi nella misura in cui essi già li offrano ai consumatori titolari di conti di pagamento diversi dai conti di pagamento con caratteristiche di base.

 

2. Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo per gli enti creditizi situati nel loro territorio di fornire con il conto di pagamento con caratteristiche di base servizi ulteriori, considerati essenziali per i consumatori sulla scorta della prassi comune a livello nazionale.

 

3. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi stabiliti nel loro territorio offrano conti di pagamento con caratteristiche di base almeno nella valuta nazionale dello Stato membro interessato.

 

4. Gli Stati membri garantiscono che un conto di pagamento con caratteristiche di base consenta ai consumatori di eseguire un numero illimitato di operazioni in relazione ai servizi di cui al paragrafo 1.

 

5. Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), punto ii), del presente articolo, ad eccezione delle operazioni di pagamento mediante carta di credito, gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi non addebitino alcuna spesa al di fuori delle eventuali spese ragionevoli di cui all’articolo 18, indipendentemente dal numero di operazioni eseguite sul conto di pagamento.

 

6. Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i), del presente articolo, al paragrafo 1, lettera d), punto ii), del presente articolo, limitatamente alle operazioni di pagamento mediante carta di credito, e per quelli di cui al paragrafo 1, lettera d), punto iii), del presente articolo, gli Stati membri possono determinare un numero minimo di operazioni per le quali gli enti creditizi possono eventualmente addebitare solo le spese ragionevoli cui all’articolo 18. Gli Stati membri garantiscono che il numero minimo di operazioni sia sufficiente a coprire l’uso personale del consumatore, tenendo conto dell’attuale comportamento dei consumatori e delle prassi commerciali comuni. Le spese addebitate per le operazioni eccedenti il numero minimo di operazioni non sono in nessun caso superiori alle spese addebitate ai sensi della normale politica tariffaria dell’ente creditizio.

 

7. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore sia in grado di gestire e di disporre operazioni di pagamento dal suo conto di pagamento con caratteristiche di base presso i locali dell’ente creditizio e/o, ove disponibili, tramite le funzioni online.

 

8. Fatti salvi i requisiti di cui alla direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi di fornire ai consumatori, dietro loro richiesta, una concessione di scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri possono stabilire un importo e una durata massimi di tale scoperto. L’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base o il suo utilizzo non è limitato dall’acquisto di tali servizi di credito né subordinato a tale acquisto.

 

     Art. 18. Spese connesse

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all’articolo 17 siano offerti dagli enti creditizi a titolo gratuito o per una spesa ragionevole.

 

2. Gli Stati membri assicurano che le spese addebitate al consumatore per il mancato adempimento degli impegni assunti nel contratto quadro siano ragionevoli.

 

3. Gli Stati membri assicurano che le spese ragionevoli di cui ai paragrafi 1 e 2 siano determinate tenendo conto almeno dei seguenti criteri:

a) i livelli di reddito nazionali;

b) le spese medie addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato per i servizi forniti sui conti di pagamento.

 

4. Fatto salvo il diritto di cui all’articolo 16, paragrafo 2 e l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono richiedere agli enti creditizi di applicare diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, consentendo in particolare condizioni più vantaggiose per i consumatori vulnerabili sprovvisti di un conto bancario. In tali casi, gli Stati membri assicurano che i consumatori ricevano orientamento, nonché informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.

 

     Art. 19. Contratti quadro e recesso

1. Il contratto quadro che dà accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base è soggetto alle disposizioni della direttiva 2007/64/CE, salvo altrimenti disposto nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

 

2. L’ente creditizio può recedere dal contratto quadro soltanto se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto di pagamento per fini illeciti;

b) non è stata effettuata alcuna operazione sul conto di pagamento per più di 24 mesi consecutivi;

c) il consumatore ha fornito informazioni errate per ottenere l’apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base, nel caso in cui, ove avesse fornito informazioni esatte, non avrebbe avuto tale diritto;

d) il consumatore non è più legalmente soggiornante nell’Unione;

e) il consumatore ha successivamente aperto un secondo conto di pagamento, che gli consente di utilizzare i servizi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, nello Stato membro nel quale è già titolare di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

 

3. Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi limitati e specifici in cui l’ente creditizio può recedere dal contratto quadro relativo ad un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tali casi devono basarsi sulle disposizioni del diritto nazionale applicabile nel loro territorio ed essere diretti a evitare che i consumatori abusino del loro diritto di accesso di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

 

4. Gli Stati membri assicurano che quando l’ente creditizio recede dal contratto relativo al conto di pagamento con caratteristiche di base per uno o più dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere b), d) ed e), e al paragrafo 3, comunichi al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Quando l’ente creditizio recede dal contratto conformemente al paragrafo 2, lettera a) o c), la risoluzione del contratto ha effetto immediato.

 

5. Nella comunicazione del recesso il consumatore è informato dell’eventuale procedura per presentare reclamo contro il recesso, e del suo diritto di consumatore a contattare l’autorità competente nonché l’organismo designato per la risoluzione alternativa delle controversie, e delle rispettive informazioni di contatto.

 

     Art. 20. Informazioni generali sui conti di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che vengano adottate misure adeguate per informare l’opinione pubblica sull’esistenza del conto di pagamento con caratteristiche di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, delle procedure da seguire per esercitare il diritto di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base e delle modalità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri garantiscono che le azioni di comunicazione siano sufficienti e ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, in movimento e sprovvisti di un conto bancario.

 

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi mettano a disposizione dei consumatori gratuitamente informazioni ed assistenza accessibili relative alle caratteristiche specifiche del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto e alle relative spese e condizioni d’uso. Gli Stati membri assicurano inoltre che le informazioni indichino chiaramente che l’acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere ad un conto di pagamento con caratteristiche di base.

 

CAPO V

AUTORITÀ COMPETENTI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

 

     Art. 21. Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti incaricate di garantire l’applicazione e il rispetto della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di intervento nonché delle risorse adeguate necessari all’adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.

 

Le autorità competenti sono pubbliche autorità o organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Esse non sono prestatori di servizi di pagamento, ad eccezione delle banche centrali nazionali.

 

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, e i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d’ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sintetica o aggregata, fermi restando i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale.

 

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate come competenti per garantire l’applicazione e il rispetto della presente direttiva siano alternativamente o congiuntamente:

a) autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;

b) autorità diverse dalle autorità competenti di cui alla lettera a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui alla lettera a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con l’ABE, come richiesto dalla presente direttiva.

 

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ABE le autorità competenti e ogni eventuale modifica al riguardo. La prima notifica è effettuata appena possibile e comunque entro il 18 settembre 2016.

 

5. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:

a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o

b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche proponendo impugnazione qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

 

6. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono a che le rispettive funzioni siano chiaramente definite e che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace espletamento delle rispettive funzioni.

 

7. La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno una volta all’anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito Internet.

 

     Art. 22. Obbligo di collaborazione

1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.

 

Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e collaborano nell’ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza.

 

Al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, ogni Stato membro designa un’unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l’assistenza prevista al paragrafo 1.

 

3. Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva a norma del paragrafo 1 si scambiano senza indebito ritardo le informazioni richieste per lo svolgimento dei compiti delle autorità competenti, previste dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.

 

Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro consenso.

 

L’autorità competente designata quale punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute alle altre autorità competenti, ma può trasmettere le informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite ed esclusivamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso, tranne in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso informa immediatamente il punto di contatto che ha fornito le informazioni.

 

4. Un’autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di collaborazione in un’indagine o in un’attività di vigilanza, ovvero di scambiare informazioni come previsto al paragrafo 3 solo qualora:

a) l’indagine, l’ispezione, l’attività di vigilanza o lo scambio di informazioni possa arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza o all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;

b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro interessato;

c) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in questione per gli stessi atti.

 

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa l’autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più dettagliate possibile.

 

     Art. 23. Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi

Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell’ABE la situazione in cui una richiesta di collaborazione, in particolare lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un periodo di tempo ragionevole, e possono chiedere l’assistenza dell’ABE ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In questi casi l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’ABE conformemente con tale articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell’ABE.

 

     Art. 24. Risoluzione alternativa delle controversie

Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie ed efficienti per la risoluzione di controversie riguardanti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. Tali procedure alternative di risoluzione delle controversie e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.

 

     Art. 25. Meccanismo in caso di rifiuto dell’apertura di un conto di pagamento per il quale sono addebitate spese

Fatto salvo l’articolo 16, gli Stati membri possono istituire un meccanismo specifico per assicurare che i consumatori che non hanno un conto di pagamento nel loro territorio e ai quali è stato negato l’accesso a un conto di pagamento per il quale gli enti creditizi addebitano delle spese, abbiano un effettivo accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base, a titolo gratuito.

 

CAPO VI

SANZIONI

 

     Art. 26. Sanzioni

1. Gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni relative alle violazioni della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantire che esse siano applicate. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

 

2. Gli Stati membri prevedono che l’autorità competente possa rendere pubblica qualsiasi sanzione amministrativa applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, salvo il caso in cui la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 27. Valutazione

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui seguenti elementi per la prima volta entro il 18 settembre 2018 e successivamente ogni due anni:

a) il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 4, 5 e 6;

b) il rispetto da parte degli Stati membri dell’obbligo di assicurare l’esistenza di siti Internet di confronto ai sensi dell’articolo 7;

c) il numero di conti di pagamento trasferiti e la percentuale di domande di trasferimento che sono state respinte;

d) il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base, il numero di tali conti aperti e la percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte.

 

2. La Commissione prepara una relazione, per la prima volta entro il 18 settembre 2018, e successivamente ogni due anni, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

 

     Art. 28. Revisione

1. Entro il 18 settembre 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

 

Tale relazione include:

a) l’elenco di tutte le procedure di infrazione avviate dalla Commissione in relazione alla presente direttiva;

b) una valutazione dei livelli medi delle spese negli Stati membri per i conti di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva;

c) una valutazione della fattibilità dell’elaborazione di un quadro per garantire il reindirizzamento automatico dei pagamenti da un conto di pagamento all’altro all’interno del medesimo Stato membro, unitamente a un sistema di notifiche automatiche per il beneficiario o il pagatore allorché i loro bonifici sono reindirizzati;

d) una valutazione della fattibilità dell’estensione del servizio di trasferimento di cui all’articolo 10 ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento ricevente e trasferente sono situati in diversi Stati membri nonché della fattibilità dell’apertura di un conto transfrontaliero ai sensi dell’articolo 11;

e) una valutazione del numero di titolari di conto di pagamento che hanno effettuato il trasferimento successivamente al recepimento della presente direttiva in base alle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27;

f) una valutazione dei costi e dei benefici dell’attuazione di una portabilità piena a livello di Unione del numero del conto di pagamento;

g) una valutazione del numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base;

h) una valutazione del numero e, laddove siano disponibili informazioni rese anonime, delle caratteristiche dei consumatori che hanno aperto conti di pagamento con caratteristiche di base successivamente al recepimento della presente direttiva;

i) una valutazione delle spese medie annuali addebitate per i conti di pagamento con caratteristiche di base a livello di Stati membri;

j) una valutazione dell’efficacia delle misure esistenti e della necessità di misure aggiuntive al fine di aumentare l’inclusione finanziaria e di assistere i cittadini più vulnerabili relativamente all’indebitamento eccessivo;

k) esempi di migliori prassi tra gli Stati membri per ridurre l’esclusione dei consumatori dall’accesso ai servizi di pagamento.

 

2. La relazione valuta, anche sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27, se modificare e aggiornare l’elenco dei servizi compresi nel il conto di pagamento con caratteristiche di base, tenendo conto dell’evoluzione dei mezzi di pagamento e della tecnologia.

 

3. La relazione valuta anche se siano necessarie misure aggiuntive oltre a quelle adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 in merito ai siti Internet di confronto e alle offerte a pacchetto e in particolare se sia necessario un accreditamento dei siti di confronto.

 

     Art. 29. Recepimento

1. Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

 

2. Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal il 18 settembre 2016.

 

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma:

a) l’articolo 3 si applica a decorrere dal il 17 settembre 2014;

b) gli Stati membri applicano le misure necessarie per il rispetto dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 5, dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 7, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato cui all’articolo 3, paragrafo 4;

c) gli Stati membri in cui esiste già l’equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4;

d) gli Stati membri in cui esiste già l’equivalente del riepilogo delle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4.

 

3. Quando gli Stati membri adottano le misure di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

 

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 30. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 31. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

 

(1) GU C 51 del 22.2.2014, pag. 3.

 

(2) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 40.

 

(3) Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

 

(4) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

 

(5) Raccomandazione 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, sull’accesso a un conto di pagamento di base (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 87).

 

(6) Regolamento (UE) n. 206/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

 

(7) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

 

(8) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

 

(9) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

 

(10) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

 

(11) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

 

(12) Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).

 

(13) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

 

(14) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

 

(15) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

 

(16) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

 

(17) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

 

(18) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

 

(19) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).