§ 17.1.88 – Direttiva 25 novembre 2003, n. 109.
Direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:25/11/2003
Numero:109


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Campo di applicazione.
Art.  4. Durata del soggiorno
Art.  5. Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo.
Art.  6. Ordine pubblico e pubblica sicurezza.
Art.  7. Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo.
Art.  8. Permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Art.  9. Revoca o perdita dello status.
Art.  10. Garanzie procedurali.
Art.  11. Parità di trattamento.
Art.  12. Tutela contro l'allontanamento.
Art.  13. Disposizioni nazionali più favorevoli.
Art.  14. Principio.
Art.  15. Condizioni prescritte per il soggiorno in un secondo Stato membro.
Art.  16. Familiari.
Art.  17. Ordine pubblico e pubblica sicurezza.
Art.  18. Sanità pubblica.
Art.  19. Esame della domanda e rilascio di un titolo di soggiorno.
Art.  20. Garanzie procedurali.
Art.  21. Trattamento nel secondo Stato membro.
Art.  22. Revoca del titolo di soggiorno e obbligo di riammissione.
Art.  23. Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato membro.
Art.  24. Relazione e clausola di revisione a tempo.
Art.  25. Punti di contatto.
Art.  26. Recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale.
Art.  27. Entrata in vigore.
Art.  28. Destinatari.


§ 17.1.88 – Direttiva 25 novembre 2003, n. 109.

Direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

(G.U.U.E. 23 gennaio 2004, n. L 16).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punti 3 e 4,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da una parte, l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione dei cittadini, accompagnate da provvedimenti in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, e, dall'altra, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

     (2) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea.

     (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

     (4) L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.

     (5) Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali.

     (6) La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

     (7) Per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo il cittadino di paesi terzi dovrebbe dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro. Gli Stati membri, al momento di valutare la disponibilità di un reddito stabile e regolare, possono tener conto di fattori quali i contributi al regime pensionistico e l'adempimento degli obblighi fiscali.

     (8) Inoltre i cittadini di paesi terzi che desiderino ottenere e mantenere lo status di soggiornante di lungo periodo non dovrebbero costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Nella nozione di ordine pubblico può rientrare una condanna per aver commesso un reato grave.

     (9) Le considerazioni economiche non dovrebbero essere un motivo per negare lo status di soggiornante di lungo periodo e non sono considerate come un'interferenza con i pertinenti requisiti.

     (10) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l'esercizio del diritto di soggiorno.

     (11) Il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere attestato da un permesso di soggiorno che consente al titolare di comprovare facilmente e immediatamente il suo stato giuridico. Questo permesso di soggiorno dovrebbe altresì rispondere a norme tecniche di alto livello, specie per quanto riguarda le garanzie contro la falsificazione e la contraffazione, per prevenire ogni abuso nello Stato membro che ha conferito lo status e negli Stati membri in cui viene esercitato il diritto di soggiorno.

     (12) Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva.

     (13) Con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine. Le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale.

     (14) Gli Stati membri dovrebbero restare sottoposti all'obbligo di concedere ai figli minori l'accesso al sistema educativo a condizioni analoghe a quelle previste per i propri cittadini.

     (15) La nozione di assegni scolastici e borse di studio nel campo della formazione professionale non comprende le misure finanziate nell'ambito di regimi di assistenza sociale. L'accesso agli assegni scolastici e alle borse di studio può dipendere inoltre dal fatto che la persona la quale presenta domanda di detti assegni soddisfa alle condizioni per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo. Per quanto riguarda la concessione delle borse di studio, gli Stati membri possono tener conto del fatto che i cittadini dell'Unione possono beneficiare di tali prestazioni nel paese d'origine.

     (16) Il soggiornante di lungo periodo dovrebbe godere di una tutela rafforzata contro l'espulsione. Tale protezione è fondata sui criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per garantire la tutela contro l'espulsione, gli Stati membri dovrebbero prevedere l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali.

     (17) L'armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri. Alcuni rilasciano titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto alla presente direttiva. Il trattato non esclude la possibilità di applicare disposizioni nazionali più favorevoli. È tuttavia opportuno stabilire nella presente direttiva che i titoli rilasciati a condizioni più favorevoli non danno accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri.

     (18) La determinazione delle condizioni per l'esercizio, da parte dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, del diritto di soggiorno in un altro Stato membro contribuisce alla realizzazione effettiva del mercato interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di circolazione e può costituire altresì un importante fattore di mobilità, specie per il mercato del lavoro dell'Unione.

     (19) Bisognerebbe prevedere che il soggiornante di lungo periodo possa esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata o autonoma, per studio o anche per dimorarvi senza lavorare.

     (20) Occorre altresì che i familiari di un soggiornante di lungo periodo possano stabilirsi al suo seguito nel secondo Stato membro, in modo che sia garantita l'unità familiare e non venga ostacolato l'esercizio del diritto di soggiorno del titolare dello status. Per quanto riguarda i familiari che possono essere autorizzati ad accompagnare o raggiungere i soggiornanti di lungo periodo, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione dei figli adulti con disabilità e ai parenti di primo grado in linea ascendente diretta che dipendono da loro.

     (21) Lo Stato membro in cui il residente di lungo periodo intende esercitare il diritto di soggiorno dovrebbe poter verificare che questi soddisfa le condizioni necessarie per poter dimorare nel suo territorio. Dovrebbe altresì essere in grado di accertare che egli non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la sanità pubblica.

     (22) Perché l'esercizio del diritto di soggiorno sia effettivo, i soggiornanti di lungo periodo dovrebbero godere nel secondo Stato membro dello stesso trattamento, alle condizioni definite dalla presente direttiva, di cui essi godono nello Stato membro in cui essi hanno acquisito lo status. La concessione di benefici nell'ambito dell'assistenza sociale non pregiudica la possibilità degli Stati membri di revocare il titolo di soggiorno se la persona interessata non soddisfa più i requisiti della presente direttiva.

     (23) Ai cittadini di paesi terzi dovrebbe essere garantita la possibilità di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo negli Stati membri in cui si sono trasferiti ed hanno deciso di stabilirsi a condizioni paragonabili a quelle a ciò richieste nel primo Stato membro.

     (24) Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè definire le norme per il conferimento e la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo e dei diritti connessi, nonché le norme per l'esercizio, da parte dei soggiornanti di lungo periodo, del diritto di soggiorno negli altri Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

     (26) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegata al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     Scopo della presente direttiva è stabilire:

     a) le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi;

     b) le norme sul soggiorno di cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva, si intende per:

     a) «cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;

     b) «soggiornante di lungo periodo», il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7;

     c) «primo Stato membro», lo Stato membro che ha conferito per primo lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo;

     d) «secondo Stato membro», qualsiasi Stato membro, diverso da quello che per primo ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo, nel cui territorio il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno;

     e) «familiari», i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86/ CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

     f) «rifugiato», qualsiasi cittadino di paese terzo titolare dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

     g) «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», il titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro interessato al momento dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo.

 

     Art. 3. Campo di applicazione.

     1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro.

     2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

     a) soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale;

     b) sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

     c) sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in quanto beneficiano di forme sussidiarie di protezione, in base agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

     d) sono rifugiati o hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

     e) soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo ad esempio in qualità di persone «alla pari», lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera o nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è stato formalmente limitato;

     f) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

     3. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute:

     a) negli accordi bilaterali e multilaterali tra la Comunità, ovvero la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi terzi, dall'altra;

     b) negli accordi bilaterali già conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo prima dell'entrata in vigore della presente direttiva;

     c) nella convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955, nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea modificata del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977.

 

CAPO II

STATUS DI SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO

IN UNO STATO MEMBRO

 

     Art. 4. Durata del soggiorno

     1. Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

     2. Ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto dei periodi di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e f).

     Per i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, i periodi di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale possono essere computati soltanto per metà nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1.

     3. Le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del periodo di cui al paragrafo 1 e sono incluse nel computo della stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel periodo di cui al paragrafo 1.

     Per specifiche o eccezionali ragioni di carattere temporaneo e in conformità della propria legislazione nazionale, gli Stati membri possono accettare che un'assenza più lunga di quella prevista dal primo comma non interrompa il periodo di cui al paragrafo 1. In tali casi gli Stati membri non tengono conto di detta assenza nel computo del periodo di cui al paragrafo 1.

     In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono tenere conto, nel computo del periodo totale di cui al paragrafo 1, delle assenze dovute al distacco per lavoro, anche nell'ambito di prestazioni di servizi oltre frontiera.

 

     Art. 5. Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo.

     1. Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:

     a) di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;

     b) di un'assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

     2. Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.

 

     Art. 6. Ordine pubblico e pubblica sicurezza.

     1. Gli Stati membri possono negare lo status di soggiornante di lungo periodo per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

     Nell'adottare la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta considerazione la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese di soggiorno.

     2. Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere motivato da ragioni economiche.

 

     Art. 7. Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo.

     1. Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata.

     La documentazione di cui al primo comma può comprendere anche la documentazione relativa all'alloggio adeguato.

     2. Le autorità nazionali competenti comunicano per iscritto al richiedente la loro decisione non appena possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Ciascuna decisione siffatta è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto interno.

     In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.

     All'interessato sono inoltre comunicati i diritti e gli obblighi in virtù della presente direttiva.

     Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui alla presente disposizione sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

     3. Lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 6.

 

     Art. 8. Permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

     1. Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l'articolo 9.

     2. Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.

     3. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato sotto forma di autoadesivo o di documento a sé stante secondo le modalità e il modello uniforme stabiliti dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. Nella rubrica «tipo di permesso», gli Stati membri iscrivono «soggiornante di lungo periodo — CE».

 

     Art. 9. Revoca o perdita dello status.

     1. I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti:

     a) constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo;

     b) adozione di un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12;

     c) in caso di assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi.

     2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a dodici mesi consecutivi o quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status.

     3. Gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati, ma non è motivo di allontanamento ai sensi dell'articolo 12.

     4. Il soggiornante di lungo periodo che abbia soggiornato in un altro Stato membro ai sensi del Capo III non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo acquisito nel primo Stato membro se quest'ultimo è conferito in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 23.

     In ogni caso dopo sei anni di assenza dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, l'interessato non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel suddetto Stato membro.

     In deroga al secondo comma lo Stato membro interessato può stabilire che per motivi particolari il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni.

     5. Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e al paragrafo 4, gli Stati membri che hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo.

     Tale procedura si applica in particolare ai casi di coloro che hanno soggiornato in un secondo Stato membro per frequentare corsi di studio.

     Le condizioni e la procedura di nuova acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo sono definite dalla legislazione nazionale.

     6. In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo comporta la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo.

     7. Quando la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo non comporta l'allontanamento, lo Stato membro autorizza l'interessato a rimanere nel suo territorio se soddisfa le condizioni previste nel suo diritto interno e/o se questi non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

 

     Art. 10. Garanzie procedurali.

     1. Qualunque provvedimento di rifiuto o revoca dello status di soggiornante di lungo periodo è debitamente motivato. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto nazionale. Nella stessa si indicano i mezzi d'impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti.

     2. Contro il rifiuto, la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è ammesso il diritto a proporre impugnativa da parte dell'interessato nello Stato membro interessato.

 

     Art. 11. Parità di trattamento.

     1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

     a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;

     b) l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;

     c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

     d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

     e) le agevolazioni fiscali;

     f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio;

     g) la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

     h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza.

     2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio.

     3. Gli Stati membri possono limitare il godimento degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali come segue:

     a) possono fissare limitazioni all'accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o la normativa comunitaria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello Stato in questione, dell'UE o del SEE;

     b) possono esigere una prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche per l'accesso all'istruzione e alla formazione. L'accesso all'università può essere subordinata all'adempimento di specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica.

     4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.

     5. Gli Stati membri possono decidere di concedere l'accesso ad altre prestazioni nei settori di cui al paragrafo 1.

     Gli Stati membri possono altresì decidere di concedere la parità di trattamento in settori non contemplati nel paragrafo 1.

 

     Art. 12. Tutela contro l'allontanamento.

     1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

     2. La decisione di cui al paragrafo 1 non è motivata da ragioni economiche.

     3. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi:

     a) la durata del soggiorno nel territorio;

     b) l'età dell'interessato;

     c) le conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari;

     d) i vincoli con il paese di soggiorno o l'assenza di vincoli con il paese d'origine.

     4. Contro il provvedimento di allontanamento è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato da parte del soggiornante di lungo periodo.

     5. Al soggiornante di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna.

 

     Art. 13. Disposizioni nazionali più favorevoli.

     Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva.

 

CAPO III

SOGGIORNO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

 

     Art. 14. Principio.

     1. Il soggiornante di lungo periodo acquisisce il diritto di soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente capo.

     2. Il soggiornante di lungo periodo può risiedere in un secondo Stato membro sulle seguenti basi:

     a) esercizio di un'attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente;

     b) frequentazione di corsi di studio o di formazione professionale;

     c) altri scopi.

     3. In caso di attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative rispettivamente alla copertura di un posto vacante o all'esercizio di dette attività.

     Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi, quando previsto dalla legislazione comunitaria, nonché a cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nello Stato membro interessato e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

     4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno, a condizione che tali limitazioni siano già previste per l'ammissione di cittadini di paesi terzi dalla legislazione vigente al momento dell'adozione della presente direttiva.

     5. Le disposizioni del presente capo non si applicano al soggiornante di lungo periodo nel territorio degli Stati membri:

     a) in qualità di lavoratore dipendente distaccato da un'impresa di servizi nell'ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri;

     b) in qualità di prestatore di servizi transfrontalieri.

     Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali i soggiornanti di lungo periodo che desiderano spostarsi in un secondo Stato membro per esercitarvi un'attività economica in qualità di lavoratori stagionali possono soggiornare in tale Stato membro. I lavoratori transfrontalieri possono altresì essere soggetti a disposizioni specifiche della normativa nazionale.

     6. Il presente capo lascia impregiudicata la pertinente normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale concernente i cittadini di paesi terzi.

 

     Art. 15. Condizioni prescritte per il soggiorno in un secondo Stato membro.

     1. Quanto prima e comunque entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il soggiornante di lungo periodo presenta domanda di permesso di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato.

     Gli Stati membri possono accettare che il soggiornante di lungo periodo presenti la domanda di permesso di lungo periodo alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

     2. Lo Stato membro può richiedere all'interessato di fornire prova di disporre di:

     a) risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Per ognuna delle categorie di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri valutano dette risorse in riferimento alla loro natura e regolarità e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni;

     b) assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro normalmente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

     3. Gli Stati membri possono richiedere a cittadini di paesi terzi di soddisfare le misure di integrazione in conformità della legislazione nazionale.

     Dette condizioni non si applicano laddove i cittadini di paesi terzi in questione sono stati invitati a soddisfare condizioni di integrazione allo scopo di ottenere lo status di soggiornanti di lungo periodo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

     Fatto salvo il secondo comma, le persone interessate possono essere invitate a seguire corsi di lingua.

     4. La domanda è corredata da prova documentale, da determinarsi in base alla legislazione nazionale, che certifichi che le persone interessate soddisfano le pertinenti condizioni nonché dal loro permesso di soggiornante di lungo periodo e da un valido documento di viaggio o sua copia autenticata.

     La prova di cui al primo comma può anche includere documentazione relativa ad adeguato alloggio.

     In particolare:

     a) in caso di esercizio di un'attività economica, il secondo Stato membro può richiedere alla persona interessata di fornire prova:

     i) in caso di esercizio di un'attività economica a titolo dipendente, che egli è titolare di un contratto di lavoro, una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui è stato assunto alle condizioni previste dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri determinano quale delle suddette prove è richiesta;

     ii) in caso di esercizio di un'attività economica autonoma, che egli dispone degli adeguati fondi necessari a titolo della legislazione nazionale per esercitare un'attività economica in tale qualità, presentando i documenti e le autorizzazioni necessari.

     b) in caso di studio o di formazione professionale il secondo Stato membro può richiedere all'interessato di presentare la prova dell'iscrizione presso un istituto riconosciuto al fine di seguire un corso di studi o di formazione professionale.

 

     Art. 16. Familiari.

     1. Allorché il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE sono autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo.

     2. Allorché il soggiornante di lungo periodo esercita il proprio diritto di soggiorno in un secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE possono essere autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo.

     3. Per quanto riguarda la presentazione di una domanda di titolo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

     4. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari del soggiornante di lungo periodo di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

     a) il loro permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero il titolo di soggiorno, e un documento di viaggio valido o copia certificata dei medesimi;

     b) la prova che hanno risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro;

     c) la prova che dispongono di risorse stabili e regolari, sufficienti al loro sostentamento senza far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, o che il soggiornante di lungo periodo dispone per loro di siffatte risorse e di un'assicurazione nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro. Gli Stati membri valutano tali risorse in rapporto alla loro natura e regolarità e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni.

     5. Se la famiglia non era già unita nel primo Stato membro, si applicano le disposizioni della direttiva 2003/86/CE.

 

     Art. 17. Ordine pubblico e pubblica sicurezza.

     1. Gli Stati membri possono negare il soggiorno al soggiornante di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove l'interessato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

     Allorché adotta la pertinente decisione lo Stato membro prende in esame la gravità o il tipo di reato contro l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza commesso dal soggiornante di lungo periodo o da un suo familiare o il pericolo costituito da detta persona.

     2. Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere basato su considerazioni economiche.

 

     Art. 18. Sanità pubblica.

     1. Gli Stati membri possono respingere le domande di soggiorno da parte di soggiornanti di lungo periodo o di loro familiari se l'interessato rappresenta una minaccia per la sanità pubblica

     2. Le sole malattie che possono giustificare il diniego dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio del secondo Stato membro sono le malattie definite dagli strumenti pertinenti applicabili dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che nel paese ospitante siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. Gli Stati membri non istituiscono nuove disposizioni o prassi più restrittive.

     3. L'insorgenza di malattie successiva al rilascio del primo titolo di soggiorno nel secondo Stato membro non giustifica né il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno né la decisione di allontanamento dal territorio.

     4. Lo Stato membro può prescrivere una visita medica per le persone cui si applica la presente direttiva al fine di accertare che esse non soffrano delle malattie di cui al paragrafo 2. Tali visite mediche, che possono essere gratuite, non hanno tuttavia carattere sistematico.

 

     Art. 19. Esame della domanda e rilascio di un titolo di soggiorno.

     1. Le autorità nazionali competenti dispongono di quattro mesi, a decorrere dalla data di presentazione, per esaminare la domanda.

     Se essa non è corredata dei documenti giustificativi di cui agli articoli 15 e 16, oppure in circostanze straordinarie connesse alla complessità dell'esame della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato per altri tre mesi al massimo. In tali casi le autorità nazionali competenti informano il richiedente.

     2. Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni sull'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica di cui agli articoli 17 e 18. Questo tipo di soggiorno è rinnovabile alla scadenza se ne viene fatta domanda. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro.

     3. Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo.

 

     Art. 20. Garanzie procedurali.

     1. Il provvedimento di diniego di un titolo di soggiorno deve essere debitamente motivato e notificato all'interessato secondo le procedure previste al riguardo dalla normativa nazionale. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

     Eventuali conseguenze di una mancata decisione entro i termini del periodo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, sono determinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

     2. Contro il diniego, il mancato rinnovo o la revoca del titolo di soggiorno l'interessato ha il diritto a proporre l'impugnativa nello Stato membro interessato.

 

     Art. 21. Trattamento nel secondo Stato membro.

     1. Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, il soggiornante di lungo periodo gode in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui all'articolo 11.

     2. I soggiornanti di lungo periodo hanno accesso al mercato del lavoro conformemente al disposto del paragrafo 1. Gli Stati membri possono stabilire che le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), hanno un accesso limitato, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale e per un periodo non superiore a dodici mesi, ad attività lavorative subordinate diverse da quelle per le quali hanno ottenuto il permesso di soggiorno.

     Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) o c), possono avere accesso ad un'attività lavorativa subordinata o autonoma.

     3. Quando abbiano ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, i familiari del soggiornante di lungo periodo godono, in questo Stato membro, dei diritti enunciati all'articolo 14 della direttiva 2003/86/CE.

 

     Art. 22. Revoca del titolo di soggiorno e obbligo di riammissione.

     1. Finché il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, il secondo Stato membro può decidere di rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il titolo di soggiorno e obbligare l'interessato e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislatura nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio nei casi seguenti:

     a) per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 17;

     b) quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16;

     c) quando il cittadino di un paese terzo non soggiorna legalmente in detto Stato membro.

     2. Se il secondo Stato membro adotta uno dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro.

     3. Fino a che il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo e, fatto salvo l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può adottare la decisione di allontanare detto cittadino dal territorio dell'Unione in conformità e in base alle garanzie dell'articolo 12, per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

     In detti casi, quando adotta la decisione di cui sopra, il secondo Stato membro consulta il primo Stato membro.

     Allorché il secondo Stato membro adotta la decisione di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso prende tutte le misure appropriate per la sua effettiva esecuzione. In tal caso, il secondo Stato membro fornisce al primo Stato membro le necessarie informazioni riguardo all'esecuzione della decisione di allontanamento.

     4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), le decisioni di allontanamento non possono essere accompagnate da un divieto permanente di soggiorno.

     5. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 2 lascia impregiudicata la possibilità che il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari si spostino in un terzo Stato membro.

 

     Art. 23. Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato membro.

     1. Previa presentazione di una domanda, il secondo Stato membro conferisce al soggiornante di lungo periodo lo status di cui all'articolo 7, fatta salva l'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6. Il secondo Stato membro comunica la sua decisione al primo Stato membro.

     2. Ai fini della presentazione e dell'esame della domanda di status di soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato membro si applica la procedura stabilita all'articolo 7. Per il rilascio del titolo di soggiorno si applica la procedura di cui all'articolo 8. In caso di diniego dello status si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 10.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 24. Relazione e clausola di revisione a tempo.

     Periodicamente, e per la prima volta entro il 23 gennaio 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie. Queste proposte di modifiche sono presentate prioritariamente in relazione agli articoli 4, 5 9, 11 e al capo III.

 

     Art. 25. Punti di contatto.

     Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1.

     Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni e di documentazione di cui al primo comma.

 

     Art. 26. Recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 27. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 28. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.