§ 5.4.212 - Regolamento 14 maggio 2003, n. 859.
Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:14/05/2003
Numero:859


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 5.4.212 - Regolamento 14 maggio 2003, n. 859.

Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

(G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 4,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) In occasione della riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha solennemente concluso che l'Unione europea dovrebbe garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri, garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea, rafforzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale, nonché ravvicinare lo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri.

     (2) Con una risoluzione adottata il 27 ottobre 1999 il Parlamento europeo ha chiesto la rapida realizzazione delle promesse relative a un equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente negli Stati membri e la definizione del loro status giuridico con diritti uniformi quanto più possibile analoghi a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione europea.

     (3) Anche il Comitato economico e sociale europeo ha invitato a realizzare la parità di trattamento nel settore sociale tra i cittadini comunitari e i cittadini di paesi terzi, segnatamente nel suo parere del 26 settembre 1991 in merito allo statuto dei lavoratori migranti dei paesi terzi.

     (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

     (5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare lo spirito dell'articolo 34, paragrafo 2.

     (6) La promozione di un livello elevato di protezione sociale e l'innalzamento del tenore e della qualità della vita negli Stati membri costituiscono obiettivi della Comunità.

     (7) Per quanto concerne le condizioni della protezione sociale dei cittadini di paesi terzi, e più in particolare il regime di sicurezza sociale loro applicabile, il Consiglio «Occupazione e politica sociale», nelle sue conclusioni del 3 dicembre 2001, ha ritenuto che il coordinamento applicabile ai cittadini dei paesi terzi dovrebbe concedere loro un insieme di diritti uniformi quanto più possibile analoghi a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione europea.

     (8) Attualmente il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, che costituisce lo strumento fondamentale del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei diversi Stati membri, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applicano solo a determinati cittadini di paesi terzi. Complessità giuridiche ed amministrative derivano dalla molteplicità e dalla varietà degli strumenti giuridici impiegati per tentare di risolvere quei problemi di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri cui possono trovarsi confrontati i cittadini di paesi terzi che siano nella stessa condizione di cittadini comunitari. Ciò è fonte di notevoli difficoltà per gli interessati, per i loro datori di lavoro e per i competenti enti nazionali di sicurezza sociale.

     (9) È pertanto opportuno prevedere l'applicazione delle norme di coordinamento del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nella Comunità ai quali le disposizioni di detti regolamenti non siano attualmente applicabili a causa della nazionalità e che soddisfino le altre condizioni previste dal medesimo regolamento; una siffatta estensione è particolarmente importante nella prospettiva dell'imminente allargamento dell'Unione europea.

     (10) L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 a queste persone non conferisce loro il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza, né l'accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro.

     (11) Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 sono applicabili, in virtù del presente regolamento, solo a condizione che l'interessato sia già in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro. La legalità del soggiorno è quindi presupposto dell'applicazione di tali disposizioni.

     (12) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 non si applicano ad una situazione i cui elementi si collochino tutti all'interno di un solo Stato membro. Ciò vale in particolare quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e un solo Stato membro.

     (13) Il mantenimento del diritto alle indennità di disoccupazione, previsto dall'articolo 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71, è subordinato alla condizione che l'interessato si iscriva come richiedente lavoro presso gli uffici di collocamento di ciascuno degli Stati membri in cui si reca. Tali disposizioni si possono pertanto applicare ad un cittadino di un paese terzo soltanto se ha il diritto, all'occorrenza tenuto conto del suo titolo di soggiorno, di iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici di collocamento dello Stato membro in cui si reca e di esercitarvi legalmente un'occupazione.

     (14) È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui il presente regolamento si applica e ad evitare che esse perdano diritti in ragione della sua entrata in vigore.

     (15) Per conseguire tali obiettivi è necessario ed opportuno impiegare, ai fini dell'estensione del campo di applicazione delle norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza, uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri che abbiano partecipato all'adozione del presente regolamento.

     (16) Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi risultanti da accordi internazionali conclusi con paesi terzi di cui la Comunità è parte e che prevedono vantaggi in materia di sicurezza sociale.

     (17) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità con il principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

     (18) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ed il Regno Unito hanno notificato, con lettere in data 19 e 23 aprile 2002, che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

     (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro.

 

          Art. 2.

     1. Il presente regolamento non prevede alcun diritto per un periodo anteriore al 1° giugno 2003.

     2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° giugno 2003 è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

     3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito, in virtù del presente regolamento, anche quando la data di realizzazione del rischio sia anteriore al 1° giugno 2003.

     4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1° giugno 2003, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

     5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1° giugno 2003, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.

     6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dal 1° giugno 2003, i diritti previsti dal presente regolamento sono acquisiti a decorrere da tale data; agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

     7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 6, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

     I. GERMANIA

     Per quanto riguarda le prestazioni familiari il presente regolamento si applica unicamente ai cittadini dei paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno chiamato «Aufenthaltserlaubnis» o «Aufenthaltsberechtigung» a norma del diritto tedesco.

 

     II. AUSTRIA

     Per quanto concerne le prestazioni familiari, il presente regolamento si applica unicamente ai cittadini dei paesi terzi che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione austriaca per poter beneficiare in permanenza degli assegni familiari.