§ 11.4.12 - Decisione 23 gennaio 2009, n. 78.
Decisione n. 2009/78/CE della Commissione, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.4 libera circolazione dei capitali
Data:23/01/2009
Numero:78


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 


§ 11.4.12 - Decisione 23 gennaio 2009, n. 78. [1]

Decisione n. 2009/78/CE della Commissione, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria

(G.U.U.E. 29 gennaio 2009, n. L 25)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nel quadro della cosiddetta "procedura Lamfalussy", la Commissione ha adottato la decisione 2004/5/CE, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria [1] (di seguito "il comitato"). Il comitato ha iniziato i lavori il 1 gennaio 2004 in quanto organismo indipendente di riflessione e dibattito avente il compito di prestare consulenza alla Commissione nel settore della regolamentazione e della vigilanza bancaria.

 

(2) Conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari [2], la Commissione ha proceduto ad una revisione della procedura Lamfalussy nel 2007 e ha presentato la sua valutazione in una comunicazione del 20 novembre 2007 intitolata "Revisione della procedura Lamfalussy — Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza" [3].

 

(3) Nella comunicazione la Commissione ha sottolineato l’importanza del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (di seguito "i comitati delle autorità di vigilanza") in un mercato finanziario europeo sempre più integrato. Si è ritenuto necessario porre in essere un quadro chiaro per le attività di tali comitati nel settore della convergenza e della cooperazione tra autorità di vigilanza.

 

(4) Rivedendo il funzionamento della procedura Lamfalussy, il Consiglio ha invitato la Commissione a chiarire il ruolo dei comitati delle autorità di vigilanza e a considerare tutte le diverse opzioni per rafforzare il funzionamento di tali comitati, senza squilibrare la struttura istituzionale attuale o ridurre la responsabilità delle autorità di vigilanza [4].

 

(5) Nella sua riunione del 13 e 14 marzo 2008, il Consiglio europeo ha chiesto di apportare rapidamente miglioramenti al funzionamento dei comitati delle autorità di vigilanza [5].

 

(6) Il 14 maggio 2008 [6] il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere le decisioni della Commissione che istituiscono i comitati delle autorità di vigilanza per garantire la coerenza dei mandati e dei compiti e rafforzarne il contributo alla cooperazione e convergenza tra le autorità di vigilanza. Il Consiglio ha osservato che ai comitati potrebbero essere dati esplicitamente dei compiti specifici per promuovere la cooperazione e la convergenza tra le autorità di vigilanza nonché per accentuare il loro ruolo nella valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Occorre pertanto creare un quadro giuridico rafforzato per quanto riguarda il ruolo e i compiti del comitato in questo ambito.

 

(7) La composizione del comitato deve riflettere l’organizzazione della vigilanza bancaria e deve anche tenere conto del ruolo delle banche centrali per quanto riguarda la stabilità generale del settore bancario a livello sia nazionale che comunitario. Occorre identificare chiaramente i rispettivi diritti delle diverse categorie di partecipanti. È in particolare necessario che la presidenza e i diritti di voto siano riservati alle autorità di vigilanza competenti di ciascuno Stato membro. È opportuno che, laddove appropriato, la partecipazione a discussioni riservate in merito a singoli istituti soggetti a vigilanza sia limitata alle autorità di vigilanza competenti e alle banche centrali cui sono affidate responsabilità operative specifiche per la vigilanza degli istituti in questione.

 

(8) È necessario che il comitato operi come gruppo consultivo indipendente della Commissione nel settore della vigilanza bancaria.

 

(9) È opportuno che il mandato del comitato riguardi la vigilanza dei conglomerati finanziari. Per evitare la duplicazione dei lavori, prevenire incoerenze, mantenere il comitato al passo con i progressi e dargli l’opportunità di beneficiare di uno scambio di informazioni, occorre che la collaborazione con il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ai fini della vigilanza dei conglomerati finanziari abbia luogo in sede di comitato congiunto sui conglomerati finanziari.

 

(10) Occorre inoltre che il comitato contribuisca all’attuazione quotidiana comune ed uniforme della legislazione comunitaria e alla sua applicazione coerente da parte delle autorità di vigilanza.

 

(11) Il comitato non ha poteri di regolamentazione a livello comunitario. È opportuno che proceda a verifiche inter pares, promuova le migliori pratiche ed emani orientamenti, raccomandazioni e standard non vincolanti al fine di accrescere la convergenza all’interno della Comunità.

 

(12) Il rafforzamento della collaborazione bilaterale e multilaterale tra le autorità di vigilanza dipende dalla mutua comprensione e fiducia tra le autorità di vigilanza. È opportuno che il comitato contribuisca al miglioramento di tale collaborazione.

 

(13) È altresì necessario che il comitato promuova la convergenza della vigilanza in tutta la Comunità. Per essere più precisi per quanto riguarda questo obiettivo, occorre stilare un elenco indicativo e non esaustivo dei compiti da assegnare al comitato.

 

(14) Per risolvere le dispute di natura transfrontaliera tra le autorità di vigilanza, in particolare nell’ambito dei collegi di autorità di vigilanza, è necessario che il comitato offra un meccanismo di mediazione volontario e non vincolante.

 

(15) Per beneficiare delle competenze acquisite dal comitato e senza pregiudizio dei poteri delle autorità di vigilanza, è opportuno che le autorità di vigilanza abbiano la possibilità di rinviare le questioni al comitato per ottenerne un parere non vincolante.

 

(16) Lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza è fondamentale per l’esercizio delle loro funzioni. È essenziale per una vigilanza efficace dei gruppi bancari e per la stabilità finanziaria. Mentre la legislazione bancaria impone alle autorità di vigilanza chiari obblighi giuridici in materia di collaborazione e scambio di informazioni, è opportuno che il comitato faciliti nella pratica lo scambio quotidiano di informazioni tra tali autorità, nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di riservatezza contenute nella legislazione applicabile.

 

(17) Per ridurre la duplicazione dei compiti di vigilanza e razionalizzare in tal modo il processo di vigilanza nonché ridurre gli oneri imposti ai gruppi bancari, è necessario che il comitato agevoli la delega dei compiti tra le autorità di vigilanza, in particolare nei casi specificati nella legislazione rilevante.

 

(18) Al fine di promuovere la convergenza e la coerenza tra i collegi di autorità di vigilanza e garantire in tal modo condizioni operative uniformi, è necessario che il comitato ne monitori il funzionamento senza limitare l’indipendenza dei membri del collegio.

 

(19) La qualità, la comparabilità e la coerenza delle comunicazioni alle autorità di vigilanza sono fondamentali per l’efficienza in termini di costi delle disposizioni comunitarie di vigilanza e per quanto concerne gli oneri derivanti agli istituti transfrontalieri dal rispetto della normativa. È opportuno che il comitato contribuisca a garantire l’eliminazione delle sovrapposizioni e delle duplicazioni e che i dati delle comunicazioni siano comparabili e di qualità appropriata.

 

(20) I sistemi finanziari della Comunità sono strettamente collegati e gli eventi che si verificano in uno Stato membro possono avere un impatto significativo sugli istituti ed i mercati finanziari di altri Stati membri. La proliferazione dei conglomerati finanziari e l’assottigliamento della linea di demarcazione tra le attività delle imprese del settore bancario, mobiliare e assicurativo danno origine a sfide aggiuntive per la vigilanza a livello sia nazionale che comunitario. Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario creare un sistema a livello del comitato, del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali che consenta di identificare i rischi potenziali, a livello sia transfrontaliero che intersettoriale, in una fase precoce e, se necessario, informarne la Commissione e gli altri comitati. È inoltre essenziale che il comitato garantisca che siano informati i ministri delle finanze e le banche centrali nazionali degli Stati membri. Il comitato deve svolgere il proprio ruolo in questo ambito identificando i rischi nel settore bancario e presentando relazioni periodiche in proposito alla Commissione. È indispensabile che anche il Consiglio sia informato in merito a tali valutazioni. È inoltre opportuno che il comitato cooperi con il Parlamento europeo fornendogli periodicamente informazioni sulla situazione nel settore bancario. In questo contesto non è opportuno che il comitato divulghi informazioni sui singoli istituti oggetto di vigilanza.

 

(21) Per trattare adeguatamente le questioni intersettoriali, occorre che le attività del comitato siano coordinate con quelle del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e del comitato per la vigilanza bancaria del Sistema europeo delle banche centrali. Ciò è di particolare importanza per far fronte ai possibili rischi intersettoriali per la stabilità finanziaria.

 

(22) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e la accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che il comitato promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori della Comunità.

 

(23) Il fatto che il comitato debba rendere conto alle istituzioni comunitarie è di grande importanza ed è opportuno che sia uno standard ben consolidato pur nel rispetto dell’indipendenza delle autorità di vigilanza.

 

(24) Il comitato è chiamato ad adottare il suo regolamento interno e ad agire nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni e dell’equilibrio istituzionale stabilito dal trattato. È opportuno che il quadro rafforzato delle attività del comitato sia accompagnato dal miglioramento delle modalità di funzionamento. A tal fine, in caso di impossibilità a raggiungere un consenso, occorre che le decisioni siano prese a maggioranza qualificata conformemente alle regole stabilite dal trattato.

 

(25) Per motivi di certezza del diritto e chiarezza occorre abrogare la decisione 2004/5/CE,

 

DECIDE:

 

Art. 1.

È istituito un gruppo consultivo indipendente in materia di vigilanza bancaria nella Comunità, denominato "comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria" (di seguito "il comitato").

 

     Art. 2.

Il comitato presta consulenza alla Commissione, in particolare per quanto riguarda la preparazione dei progetti di misure di esecuzione nel settore delle attività bancarie e nel settore dei conglomerati finanziari, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

 

Quando la Commissione richiede una consulenza al comitato, può stabilire un limite temporale entro il quale il comitato deve prestare tale consulenza. Tale limite è fissato in considerazione dell’urgenza della materia.

 

     Art. 3.

Il comitato esegue i compiti assegnatigli e contribuisce all’attuazione comune ed uniforme e all’applicazione coerente della legislazione comunitaria emanando orientamenti, raccomandazioni e standard non vincolanti.

 

     Art. 4.

1. Il comitato rafforza la collaborazione tra le autorità nazionali di vigilanza nel settore bancario e promuove la convergenza delle pratiche e degli approcci di vigilanza degli Stati membri in tutta la Comunità. A tal fine adempie quanto meno ai seguenti compiti:

 

a) mediare o agevolare la mediazione tra le autorità di vigilanza nei casi specificati nella legislazione rilevante o su richiesta di un’autorità di vigilanza;

 

b) fornire pareri alle autorità di vigilanza nei casi specificati nella legislazione rilevante o su loro richiesta;

 

c) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità di vigilanza, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza;

 

d) facilitare la delega dei compiti tra le autorità di vigilanza, identificando in particolare i compiti che possono essere delegati e promuovendo le migliori pratiche;

 

e) contribuire a garantire il funzionamento coerente ed efficiente dei collegi delle autorità di vigilanza, in particolare fissando orientamenti per il funzionamento operativo dei collegi, monitorando la coerenza delle pratiche dei diversi collegi e condividendo le migliori pratiche;

 

f) contribuire a sviluppare standard comuni e di elevata qualità in materia di comunicazioni alle autorità di vigilanza;

 

g) rivedere l’applicazione pratica degli orientamenti, delle raccomandazioni e degli standard non vincolanti emanati dal comitato.

 

2. Il comitato rivede le pratiche di vigilanza degli Stati membri e ne valuta la convergenza su base continuativa. Il comitato presenta una relazione annuale sui progressi compiuti ed individua gli ostacoli residui.

 

3. Il comitato sviluppa nuovi strumenti pratici di convergenza per promuovere approcci comuni in materia di vigilanza.

 

     Art. 5.

1. Il comitato monitora e valuta gli sviluppi nel settore bancario e, laddove necessario, informa il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e la Commissione. Il comitato garantisce che i ministri delle finanze e le banche centrali nazionali degli Stati membri siano informati in merito ai problemi potenziali o imminenti.

 

2. Almeno due volte all’anno il comitato fornisce alla Commissione valutazioni in merito alle tendenze microprudenziali, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità del settore bancario.

 

Il comitato include in queste valutazioni una classifica dei rischi e delle vulnerabilità principali ed indica in che misura tali rischi e vulnerabilità costituiscono una minaccia per la stabilità finanziaria e, laddove necessario, propone azioni preventive o correttive.

 

Il Consiglio è informato di tali valutazioni.

 

3. Il comitato si dota di procedure che consentono alle autorità di vigilanza di reagire prontamente. Laddove appropriato, il comitato facilita una valutazione congiunta da parte delle autorità di vigilanza all’interno della Comunità in merito ai rischi e alle vulnerabilità che possono influire negativamente sulla stabilità del sistema finanziario della Comunità.

 

4. Il comitato garantisce una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato per la vigilanza bancaria del Sistema europeo delle banche centrali.

 

     Art. 6.

1. Il comitato contribuisce allo sviluppo di pratiche di vigilanza comuni nel settore bancario e su base intersettoriale, in stretta collaborazione con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

 

2. A tal fine stabilisce in particolare programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale ed incoraggia le autorità competenti ad intensificare il ricorso a regimi di distacco, équipe di ispezione e visite ispettive congiunte ed altri strumenti.

 

3. Laddove appropriato, il comitato sviluppa nuovi strumenti per promuovere le pratiche comuni di vigilanza.

 

4. Il comitato rafforza la collaborazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi, in particolare tramite la loro partecipazione a programmi di formazione comuni.

 

     Art. 7.

1. Il comitato è composto da rappresentanti di alto livello delle seguenti organizzazioni:

 

a) le autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi (nel seguito "le autorità di vigilanza competenti");

 

b) le banche centrali nazionali incaricate di compiti operativi specifici in materia di vigilanza di singoli enti creditizi parallelamente a un’autorità di vigilanza competente;

 

c) le banche centrali che non partecipano direttamente alla vigilanza dei singoli enti creditizi, compresa la Banca centrale europea.

 

2. Ciascuno Stato membro designa rappresentanti di alto livello che partecipino alle riunioni del comitato. La Banca centrale europea designa un rappresentante di alto livello che partecipi al comitato.

 

3. La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante di alto livello che prenda parte ai suoi dibattiti.

 

4. Il comitato elegge il proprio presidente tra i rappresentanti delle autorità di vigilanza competenti.

 

5. Il comitato può invitare esperti ed osservatori a partecipare alle proprie riunioni.

 

     Art. 8.

1. I membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni coperte dal segreto professionale. Tutti i partecipanti alle discussioni sono tenuti a rispettare le disposizioni applicabili in materia di segreto professionale.

 

2. Ogniqualvolta la discussione di un punto all’ordine del giorno comporta lo scambio di informazioni riservate in merito ad un istituto soggetto a vigilanza, la partecipazione a tale discussione può essere limitata alle autorità di vigilanza competenti direttamente interessate e alle banche centrali nazionali cui sono affidate responsabilità operative specifiche per la vigilanza dei singoli enti creditizi in questione.

 

     Art. 9.

1. Il comitato informa regolarmente la Commissione in merito ai risultati delle proprie attività. Ha contatti regolari con il comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione [7] e la commissione competente del Parlamento europeo.

 

2. Il comitato assicura la coerenza intersettoriale dei lavori nei settori dei servizi finanziari grazie ad una collaborazione periodica e stretta con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

 

3. Il presidente del comitato incontra i presidenti del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali almeno una volta al mese.

 

     Art. 10.

Il comitato può istituire gruppi di lavoro. La Commissione è invitata alle riunioni di tali gruppi in qualità di osservatore.

 

     Art. 11.

Il comitato coopera nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari con il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali in un comitato congiunto sui conglomerati finanziari.

 

La Commissione e la Banca centrale europea sono invitate alle riunioni del comitato congiunto sui conglomerati finanziari in qualità di osservatori.

 

     Art. 12.

Prima di trasmettere il suo parere alla Commissione, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali. Il comitato pubblica i risultati delle consultazioni, a meno che non vi sia una richiesta contraria da parte del soggetto che risponde.

 

Quando formula un parere su disposizioni applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, il comitato consulta tutte le autorità competenti in materia di vigilanza delle imprese di investimento che non sono già rappresentate nel comitato.

 

     Art. 13.

Il comitato redige un programma di lavoro annuale e lo trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione entro la fine di ottobre di ogni anno. Il comitato informa periodicamente ed almeno una volta all’anno il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione sulla realizzazione delle attività previste nel programma di lavoro.

 

     Art. 14.

Il comitato opera sulla base del consenso dei suoi membri. Qualora sia impossibile raggiungere il consenso, le decisioni sono adottate a maggioranza qualificata. I voti dei rappresentanti dei membri del comitato corrispondono ai voti degli Stati membri di cui all’articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato.

 

I membri del comitato che non seguono gli orientamenti, le raccomandazioni, gli standard ed altre misure convenute dal comitato sono disposti a presentare le ragioni di tale scelta.

 

     Art. 15.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento.

 

Per quanto riguarda le decisioni relative alle modifiche del regolamento interno nonché alle nomine alla presidenza del comitato e alla revoca di tali nomine, il regolamento interno può prevedere procedure decisionali diverse da quelle di cui all’articolo 14.

 

     Art. 16.

La decisione n. 2004/5/CE è abrogata.

 

     Art. 17.

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

[1] GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28.

 

[2] GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.

 

[3] COM(2007) 727 definitivo.

 

[4] Conclusioni del Consiglio 15698/07 del 4 dicembre 2007.

 

[5] Conclusioni del Consiglio 7652/1/08 Rev. 1.

 

[6] Conclusioni del Consiglio 8515/3/08 Rev. 3.

 

[7] GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.


[1] Abrogata dall'art. 80 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, con la decorrenza ivi prevista.