§ 41.7.224 - D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:11/11/1999
Numero:463


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di beni concernenti il demanio idrico statale
Art. 2.  Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e disposizioni in materia di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni particolari in materia di derivazioni di acque e di rilascio del minimo [...]
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda [...]
Art. 5.  Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernenti disposizioni in materia di polizia idraulica
Art. 6.  Introduzione dell'articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni per l'intavolazione e la voltura catastale dei beni relativi al demanio [...]
Art. 7.  Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente l'ambito territoriale di competenza per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche
Art. 8.  Introduzione dell'articolo 19 bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni sull'esercizio delle funzioni statali delegate alle province
Art. 9.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
Art. 10.  Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di servizio elettrico locale
Art. 11.  Introduzione dell'articolo 1 bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente la delega delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
Art. 12.  lntroduzione dell'articolo 1 ter nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica
Art. 13.  Introduzione dell'articolo 1 quater nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente disposizioni per la destinazione dell'energia idroelettrica a servizi pubblici e a [...]
Art. 14.  Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il piano provinciale della distribuzione
Art. 15.  Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento degli impianti dell'Enel
Art. 16.  Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di assunzione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte degli enti [...]
Art. 17.  Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento all'ente locale di imprese esercitanti attività elettriche
Art. 18.  Modificazioni all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica
Art. 19.  Modificazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il "soggetto elettrico provinciale"
Art. 20.  Abrogazioni di disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, 26 marzo 1977, n. 235, e 31 luglio 1978, n. 1017
Art. 21.  Disposizioni in materia di rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e trasferimento di personale statale


§ 41.7.224 - D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica

(G.U. 10 dicembre 1999, n. 289)

 

Capo I

Modifiche al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento

alle province autonome di Trento e di Bolzano di beni demaniali

e patrimoniali dello Stato e della regione

 

     Art. 1. Trasferimento di beni concernenti il demanio idrico statale

     1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, è sostituita dalla seguente:

     "e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti".

     2. I beni trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro il 31 dicembre 1999.

     3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, terzo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si applicano anche ai beni trasferiti per effetto del presente articolo. Per quanto concerne l'accertamento dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del predetto articolo 7, si fa riferimento alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

     4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

 

Capo II

Modifiche al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in materia

di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche

 

          Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e disposizioni in materia di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

     1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     "In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.";

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.";

     c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     "Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza o che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza e che determinano invasi di volume superiore a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva altresì la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.";

     d) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

     "Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale.

     Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorità di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.". [1]

 

          Art. 3. Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni particolari in materia di derivazioni di acque e di rilascio del minimo deflusso

     1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6.

     1. Con riferimento alle derivazioni di acque, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano la disciplina concernente i pareri istruttori di cui all'articolo 7, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Dalla medesima data cessano di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni sulla pubblicazione delle domande di concessione relative alle piccole derivazioni di acque, introdotte dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     2. Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sono regolate dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che definisce altresì il minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi.

     3. In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del piano di cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore dei concessionari di derivazioni in atto.

     4. I disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adeguati alle previsioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Nelle more del predetto adeguamento, i concessionari sono comunque tenuti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al rilascio delle portate di rispetto nella misura minima pari a due litri al secondo per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alle singole opere di presa, anche in funzione sperimentale per la ridefinizione dei disciplinari di concessione. Fino all'adeguamento del piano generale per l'utilizzo delle acque pubbliche la portata di rispetto nella misura minima predetta può essere modificata d'intesa tra il presidente della giunta provinciale e il Ministro dei lavori pubblici. Anche in tali casi si applica quanto disposto dal comma 3.".

 

          Art. 4. Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria

     1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7.

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si applica quanto disposto dall'articolo 16, secondo e terzo comma.

     2. Le province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.".

     2. Con effetto dalla data di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate.

     3. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

 

          Art. 5. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernenti disposizioni in materia di polizia idraulica

     1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11.

     1. Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale.".

 

          Art. 6. Introduzione dell'articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni per l'intavolazione e la voltura catastale dei beni relativi al demanio idrico provinciale

     1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è inserito il seguente:

     "Art. 11 bis.

     1. I provvedimenti di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformità alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della provincia medesima".

 

          Art. 7. Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente l'ambito territoriale di competenza per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche

     1. Al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670," sono soppresse.

 

          Art. 8. Introduzione dell'articolo 19 bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni sull'esercizio delle funzioni statali delegate alle province

     1. Dopo l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è inserito il seguente:

     "Art. 19 bis.

     1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale.".

 

Capo III

Modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235,

in materia di produzione e distribuzione di energia

 

          Art. 9. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

     1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è sostituito dal seguente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia.".

     2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è anteposto il seguente:

     "Art. 01.

     1. Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.

     2. Le funzioni relative alla materia ''energia” di cui al comma 1 concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.

     3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:

     a) la definizione degli obiettivi della politica energetica nazionale, dei relativi programmi nazionali e di atti di indirizzo e coordinamento nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

     b) la ricerca scientifica in campo energetico;

     c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;

     d) la regolamentazione inerente l'esportazione e l'importazione di energia;

     e) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e l'emanazione delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;

     f) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

     g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

     h) salvo quanto spettante alle province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto anche in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

     i) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

     l) fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

     4. Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono effettuati previo parere obbligatorio della provincia territorialmente interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica".

 

          Art. 10. Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di servizio elettrico locale

     1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1.

     1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1 bis e 1 ter del presente decreto nonché dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

     a) di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;

     b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all'articolo 10, l'Enel S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.

     2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1 bis e 1 ter del presente decreto nonché dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all'articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

     3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonché le loro imprese. Per società degli enti locali e per società di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le società di capitali nelle quali gli enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.".

 

          Art. 11. Introduzione dell'articolo 1 bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente la delega delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

     1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è inserito il seguente:

     "Art. 1 bis.

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

     2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate in atto con i concessionari, ivi compresa l'acquisizione in proprietà, ove prevista dalla legge, delle opere di raccolta, adduzione, regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico.

     3. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, e 19 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

     4. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

     5. Ai fini di un ordinato esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 decadono di diritto le domande, e relative varianti, per il rilascio, la proroga o il rinnovo di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico presentate agli organi competenti, per le quali non sia stato disposto e comunicato il provvedimento finale entro la data di entrata in vigore del presente articolo. Tuttavia è in facoltà della provincia competente autorizzare il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, con l'indicazione di specifici termini ai fini della attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti.

     6. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purché in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, può chiedere alla provincia competente il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza.

     7. In presenza di una o più richieste, la provincia competente ne valuta l'idoneità e provvede a notificare il contenuto di quella ritenuta migliore al concessionario. Tale notifica ha valore di preavviso di disdetta della concessione in scadenza. Il concessionario, entro tre mesi dal ricevimento del preavviso di disdetta, ove non abbia presentato un proprio programma per migliorare la produttività dell'impianto e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche di produzione, può comunicare alla provincia competente il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello giudicato migliore. La mancata comunicazione determina la rinuncia al rinnovo della concessione.

     8. La facoltà spettante al concessionario uscente ai sensi del comma 7 spetta altresì agli enti di cui all'articolo 10 e alle aziende o società degli enti locali come individuate dall'articolo 1 del presente decreto, anche nel caso in cui i programmi da essi eventualmente presentati non siano risultati i migliori.

     9. La provincia competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario, tranne nel caso in cui la detta parità di condizioni si verifichi rispetto al programma o all'impegno presentato ai sensi dei commi da 6 a 8 dagli enti di cui all'articolo 10 o dalle aziende o società degli enti locali come individuate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

     10. Nel caso di parità di condizioni, anche per effetto di quanto disposto dai commi 7 e 8, tra i programmi o gli impegni degli enti di cui all'articolo 10 o delle società o aziende degli enti locali di cui all'articolo 1 del presente decreto e del precedente concessionario, la provincia competente assegna agli stessi un nuovo termine entro il quale presentare un programma ulteriormente migliorativo sotto i profili paesaggistici, ambientale e del deflusso ad uso idropotabile e itticolturale rispetto a quello che i soggetti medesimi avevano assunto l'impegno di attuare. Nell'atto di assegnazione del nuovo termine la provincia competente indica altresì i criteri per la valutazione del predetto programma.

     11. La provincia competente rilascia la concessione al soggetto che abbia presentato il programma di miglioramento paesaggistico-ambientale e di deflussi ad uso idropotabile ed itticolturale migliore in conformità al parere di tre qualificati soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente dal presidente della provincia competente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il terzo indicato d'intesa tra il presidente della provincia e il Ministro stessi, ovvero, in caso di mancata intesa, indicato dal presidente del tribunale di Trento o di Bolzano secondo la rispettiva competenza territoriale. Le determinazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono assunte di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

     12. Nei casi diversi dal comma 6, compreso il caso di decadenza, rinuncia o revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 9, la provincia competente indice gara pubblica per l'attribuzione della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia o revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. La provincia competente individua il soggetto vincitore della gara pubblica, ne dà comunicazione agli interessati e trasmette il programma presentato dal soggetto risultato vincitore agli enti di cui all'articolo 10 ovvero alle aziende o alle società degli enti locali, come individuate nell'articolo 1 del presente decreto. I predetti enti e società hanno diritto di comunicare alla provincia competente entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento della comunicazione il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello giudicato più idoneo. La provincia competente rilascia la concessione preferendo a parità di condizioni gli enti di cui all'articolo 10 ovvero le aziende o le società degli enti locali come individuate nell'articolo 1 del presente decreto. La provincia determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento della energia prodotta e della potenza installata nonché le modalità di valutazione degli aspetti di natura paesaggistica ed ambientale concernente le procedure di cui ai commi 6, 7, 9, 10 e 11 e al presente comma.

     13. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al concessionario uscente spetta un'indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati proseguono l'attività senza necessità di alcun atto amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione concedente nonché alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Il termine quinquennale di cui al comma 6 è ridotto a dodici mesi.

     15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o società degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e province autonome in materia di subingresso nella titolarità di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attività elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo.

     16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.".

 

          Art. 12. lntroduzione dell'articolo 1 ter nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica

     1. Dopo l'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è inserito il seguente:

     "Art. 1 ter.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali.

     2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a. ai sensi del presente decreto nonché le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2031 le attività di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi desumibili dal presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche.

     4. Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui all'articolo 10, eserciti mediante un'unica azienda o società sia le attività di produzione che quelle di distribuzione dell'energia elettrica, ne assicura la separazione contabile ed amministrativa.

     5. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni trasferite. Relativamente al trasferimento alle province degli archivi e dei documenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 bis, comma 4.".

 

          Art. 13. Introduzione dell'articolo 1 quater nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente disposizioni per la destinazione dell'energia idroelettrica a servizi pubblici e a categorie di utenti

     1. Dopo l'articolo 1 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è inserito il seguente:

     "Art. 1 quater.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 15, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le province possono destinare per servizi pubblici, da stabilire con legge provinciale, anche l'energia derivante da attività di produzione idroelettrica svolta dagli enti o dalle società di cui all'articolo 10. Le province possono altresì destinare per i medesimi fini l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno dagli enti locali e dalle loro imprese e società, dalle società concessionarie, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano stipulato con le province stesse apposita convenzione avente ad oggetto la cessione dell'energia e le attività correlate e conseguenti. La legge provinciale prevista dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce altresì i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al presente comma e di quella di cui al medesimo articolo 13, primo comma, ivi compresa quella ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono superare quelle fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.".

 

          Art. 14. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il piano provinciale della distribuzione

     1. Nel primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, le parole: "con legge provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento della provincia territorialmente competente".

 

          Art. 15. Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento degli impianti dell'Enel

     1. Al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, le parole: "del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "del presidente della giunta provinciale territorialmente competente".

 

          Art. 16. Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di assunzione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte degli enti locali e di indennizzi

     1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alle lettere a) e b) del primo comma le parole: "specie 1/A" sono soppresse;

     b) al terzo comma le parole: "del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "del presidente della giunta provinciale territorialmente competente" e le parole: "del 7,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall'articolo 1, comma l, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti";

     c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     "A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'articolo 1, resa esecutiva ai sensi dell'articolo 2, o degli enti e delle società di cui all'articolo 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il Commissario del Governo a seguito del trasferimento darà inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalità di cui ai commi precedenti.".

 

          Art. 17. Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento all'ente locale di imprese esercitanti attività elettriche

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     "In tutti i casi in cui le imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non possano proseguire o comunque cessino la loro attività, gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'articolo 10 o di un'azienda speciale o di una società di enti locali.";

     b) al secondo comma, le parole: "dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b)”;

     c) al terzo comma, le parole: "dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "del beneficiario del trasferimento".

 

          Art. 18. Modificazioni all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica

     1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9.

     1. Per quanto concerne il territorio delle province autonome riguardo lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, si applica quanto disposto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.".

 

          Art. 19. Modificazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il "soggetto elettrico provinciale"

     1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, le parole: "costituiranno una azienda speciale con i seguenti compiti:" sono sostituite dalle seguenti: "costituiscono enti strumentali, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero società a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:".

     2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono anteposte le seguenti parole: "esercizio delle attività elettriche di cui all'articolo 1 e".

 

Capo IV

Abrogazioni

 

          Art. 20. Abrogazioni di disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, 26 marzo 1977, n. 235, e 31 luglio 1978, n. 1017

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 12;

     b) l'articolo 15;

     c) il n. 1) del primo comma dell'articolo 16;

     d) la lettera f) del primo comma dell'articolo 19.

     2. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono abrogati.

     3. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, è abrogato.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

          Art. 21. Disposizioni in materia di rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e trasferimento di personale statale

     1. Sono trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano, con effetto dal 1° gennaio 2000, le sezioni "Demanio idrico" degli uffici del Genio civile aventi sede nel territorio delle province medesime.

     2. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 presso le predette sezioni, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, è trasferito alle province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. Con effetto dalla data del 1° gennaio 2000 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa provinciale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.

     3. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa provinciale, le sezioni di cui al comma 1 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza delle province, ivi comprese quelle ad esse delegate.

     4. Le somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria, nonché ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, sono così determinate:

     a) per le spese correnti relative al personale ed al funzionamento degli uffici nonché alla manutenzione delle opere idrauliche, in misura pari alla media annua delle corrispondenti spese sostenute dallo Stato nel territorio delle province autonome negli anni tra il 1996 e il 1998, incrementate a decorrere dall'anno 2001 in misura pari alle variazioni percentuali previste, per ciascun anno di riferimento, nel documento di programmazione economica-finanziaria dello Stato per l'andamento della spesa corrente a carico del bilancio dello Stato medesimo;

     b) per le spese di investimento relative alle opere idrauliche di prima e seconda categoria, nella misura corrispondente alla spesa prevista per manutenzioni straordinarie ed investimenti dai piani pluriennali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto.

     5. I dati occorrenti per la determinazione delle somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 4 sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici. Il pagamento delle somme dovute è effettuato con periodicità trimestrale; per le somme riferite al rimborso delle spese di investimento, il relativo pagamento è effettuato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base di dichiarazioni rilasciate dal presidente della giunta provinciale interessata.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2001, n. 353, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera limitatamente al periodo: "Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale".