§ 41.7.121 - D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:31/07/1978
Numero:1017


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, esercitate, sia direttamente dagli organi centrali e [...]
Art. 3.      Alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni tributarie previste dalle leggi dello Stato a favore delle camere di commercio, [...]
Art. 4.      Le funzioni amministrative, non rientranti nella competenza provinciale ai sensi del precedente art. 1, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, sono attribuite [...]
Art. 5.      In relazione al sistema di programmazione economica nel settore della politica industriale, con riferimento all'art. 15 del testo unico 31 agosto 1972, n. 670, le leggi emanate dalle province di [...]
Art. 6.      Le attribuzioni in materia di fiere e mercati di cui all'art. 1 concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di [...]
Art. 7.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comitato tecnico-regionale per il Trentino-Alto Adige costituito presso l'ufficio della Cassa per il credito alle imprese artigiane di [...]
Art. 8.  [9]
Art. 9.      Tra le attribuzioni concernenti le cave e torbiere di cui all'art. 1, rientrano quelle in materia di polizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive [...]
Art. 10.      1. Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti [...]
Art. 11.      E' delegato alle province di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema [...]
Art. 12.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed [...]
Art. 13.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del [...]
Art. 14.      Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, [...]
Art. 15.      Il titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 41.7.121 - D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati.

(G.U. 12 marzo 1978, n. 70)

 

     Art. 1. [1]

     Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di artigianato; incremento della produzione industriale; miniere, comprese le acque minerali e termali; cave e torbiere; commercio, nonchè fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, esercitate, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate dalla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 4, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

     Spetta alla regione, tra l'altro, esercitare la vigilanza e la tutela sulle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.

 

          Art. 3.

     Alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni tributarie previste dalle leggi dello Stato a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura nella restante parte del territorio nazionale.

     L'aliquota, a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, dell'imposta locale sui redditi è stabilita ogni anno, salvo quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, entro i limiti fissati dalle leggi dello Stato, con deliberazione della giunta regionale in sede di approvazione del bilancio camerale.

     Spettano alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di competenza delle suddette province. Dette funzioni continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando non venga diversamente disposto con legge provinciale.

 

          Art. 4.

     Le funzioni amministrative, non rientranti nella competenza provinciale ai sensi del precedente art. 1, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, sono attribuite alle camere medesime, ad eccezione di quelle che, riguardando la difesa nazionale, sono invece attribuite al commissario del Governo competente per territorio. Queste funzioni saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. [2]

     Le funzioni amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono attribuite alle camere di commercio, industria e artigianato di Trento e di Bolzano. [3]

     Presso le camere predette è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura, già svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2. [4]

     Gli uffici metrici provinciali di Trento e di Bolzano sono soppressi con l'entrata in vigore della presente disposizione. Il personale in servizio presso tali uffici è trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle rispettive Province nel rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico acquisiti. E' soppressa la tabella 10B (ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Bolzano) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. [5]

     (Omissis) [6]

     (Omissis) [7]

     L'ufficio di cui al precedente primo comma, compreso l'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti, è soppresso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     In relazione al sistema di programmazione economica nel settore della politica industriale, con riferimento all'art. 15 del testo unico 31 agosto 1972, n. 670, le leggi emanate dalle province di Trento e Bolzano nella materia dell'incremento della produzione industriale, che disciplinano l'utilizzazione delle quote assegnate alle province stesse, devono contenere direttive idonee al raggiungimento degli obiettivi della incentivazione, della ristrutturazione, riconversione e sviluppo nel settore industriale, indicati dalla legislazione statale.

     Le deliberazioni della competente giunta provinciale con le quali sono determinati i criteri di attuazione delle direttive di cui al comma precedente, prima della loro definitiva adozione, devono essere inviate al CIPI che, nel termine di sessanta giorni, può formulare osservazioni. Le deliberazioni definitive difformi da tali osservazioni sono comunicate al CIPI e sono motivate in relazione alle osservazioni stesse, nel rispetto della legge provinciale.

     Le quote di finanziamento sono indicate, in relazione alle spese degli interventi dello Stato nella materia, nel contesto della determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 del citato testo unico n. 670 e sono iscritte nei bilanci delle due province con vincolo di destinazione alla materia stessa.

     La competente giunta provinciale trasmette al CIPI una relazione semestrale dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti con la gestione provinciale delle quote di finanziamento.

     Le attività industriali delle imprese a partecipazione statale in provincia di Trento e di Bolzano saranno realizzate sentita la provincia interessata. Resta fermo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

 

          Art. 6.

     Le attribuzioni in materia di fiere e mercati di cui all'art. 1 concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

     Restano di competenza dello Stato il riconoscimento della natura internazionale delle fiere, ferme le qualificazioni già riconosciute, le esposizioni universali, nonchè la formazione e la tenuta del calendario ufficiale delle fiere sentite le province.

     La provincia di Bolzano succede, previo riscatto, allo Stato nella partecipazione al capitale dell'ente autonomo "Fiera di Bolzano", autorizzata con legge 15 maggio 1954, n. 269, a tale scopo tra Stato e provincia verranno stabilite entro sei mesi le necessarie conseguenti intese. Il prezzo del riscatto è quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989 [8] .

 

          Art. 7.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comitato tecnico-regionale per il Trentino-Alto Adige costituito presso l'ufficio della Cassa per il credito alle imprese artigiane di Trento cessa la propria attività nel territorio delle province di Trento e di Bolzano. Nella determinazione della quota variabile da devolvere alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 78 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si terrà conto anche dei contributi dello Stato al fondo per il contributo nel pagamento interessi istituito presso la predetta Cassa.

     Qualora la regione, con il concorso finanziario delle province, attribuisca ad aziende di credito a carattere regionale i compiti della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni ed integrazioni, nella determinazione della quota variabile da devolvere alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 78 del citato statuto, si terrà conto dei conferimenti dello Stato ai fondi di dotazione e di garanzia di cui agli articoli 36 e1 delle suddette leggi.

 

          Art. 8. [9]

 

          Art. 9.

     Tra le attribuzioni concernenti le cave e torbiere di cui all'art. 1, rientrano quelle in materia di polizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonchè le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

 

          Art. 10.

     1. Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 [10] .

     2. Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica e con gli altri uffici del Sistema stesso [11] .

     3. Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano -- in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati -- i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale [12] .

     4. Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT [13] .

     5. I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del Sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilità dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome [14] .

     6. Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT [15] .

     7. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti [16] .

     8. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti [17] .

     9. Restano ferme le disposizioni di cui altitolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118.

     10. L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso [18]

     11. Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale. [19]

     12. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita [20]

     13. Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime. [21]

 

          Art. 11.

     E' delegato alle province di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979, salvo che dette norme di riforma non dispongano diversamente.

 

          Art. 12.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti concernenti le materie di cui al presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

     I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonchè al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

 

          Art. 13.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

     Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1978, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

 

          Art. 14.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 13, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

 

          Art. 15.

     Il titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 300.

[2]  Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 1 marzo 2001, n. 113.

[3]  Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 1 marzo 2001, n. 113.

[4]  Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 1 marzo 2001, n. 113.

[5]  Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 1 marzo 2001, n. 113.

[6]  Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 1 marzo 2001, n. 113.

[7]  Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 1 marzo 2001, n. 113.

[8]  Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.

[11]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.

[12]  Comma inserito dall'art. 2 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290..

[13]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.

[14]  Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.

[15]  Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.

[16]  Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.

[17]  Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.

[18]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.

[19]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.

[20]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.

[21]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.