§ 41.7.97 - D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:22/03/1974
Numero:279


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [9]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 41.7.97 - D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste.

(G.U. 26 luglio 1974, n. 196)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

     Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale [1] .

     Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non è necessario l'esercizio dell'opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale [2].

     La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale [3].

     La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali può essere consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico [4].

     Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'ISPRA, e sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, può disporre, per periodi determinati, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale purchè a livello provinciale la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulti soddisfacente secondo le procedure e le modalità utilizzate nell'ambito del diritto dell'Unione europea per la valutazione dello stato di conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat [5].

     Il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma, sul quale viene richiesta l'intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e fornisce prescrizioni dettagliate sul numero di individui prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed età, sui periodi, i tempi, le aree e le modalità di prelievo dei medesimi, nonchè sulle modalità di sorveglianza, in modo tale da garantire che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della specie in uno stato soddisfacente [6].

     Nel caso in cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si pronunci espressamente entro trenta giorni sulla richiesta di intesa, quest'ultima, ove sussista il parere favorevole dell'ISPRA, si considera acquisita [7].

     Nel caso in cui, in seguito all'adozione del provvedimento di variazione di cui al comma 1, lo stato complessivo della specie interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della Provincia autonoma revoca il detto provvedimento. Ove il Presidente della Provincia autonoma non provveda tempestivamente in tal senso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiva [8].

 

          Art. 2.

     Sono esercitate dalle provincie le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle provincie nelle materie di cui al presente decreto.

     In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonchè la situazione del patrimonio.

 

          Art. 3. [9]

     1. Tra le funzioni esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria e la denominazione, secondo le forme, nei limiti e con le modalità stabilite dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le funzioni sono esercitate in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonchè con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 afferente la conservazione della diversità biologica. È fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio. Restano inoltre ferme le procedure previste dalla normativa statale in materia di attività internazionale delle Regioni e degli enti locali.

     2. La configurazione unitaria del Parco è assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, di cui uno per i comuni della Provincia autonoma di Trento, uno per i comuni della Provincia autonoma di Bolzano e uno per i comuni della Regione Lombardia, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, nonchè da un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato, fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese e gli oneri di missione a carico dell'ente rappresentato. I compiti specifici e le modalità di funzionamento del comitato sono stabiliti dall'intesa di cui al comma 1.

     3. Il comitato di coordinamento e di indirizzo è costituito entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1; si considera validamente costituito con la designazione dei rappresentanti degli enti territoriali di cui al comma 2 e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.

     4. Le forme e i modi della specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio sono stabiliti con il piano e il regolamento del parco predisposti e approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, da ciascuna Provincia autonoma, in conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato, secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette. A tal fine le Province autonome, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvedono con proprie leggi a disciplinare la procedura di formazione e approvazione delle rispettive proposte di piano e di regolamento, assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati. Le Province autonome assicurano il coordinamento delle leggi provinciali vigenti, anche mediante la loro modificazione, con il piano e il regolamento approvati.

     5. Al fine di garantire l'effettività della configurazione unitaria del Parco e della relativa tutela, le proposte di piano e di regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta, per la verifica di conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato. In sede di espressione del parere, il Ministero può richiedere modifiche e integrazioni alle proposte pervenute per assicurare le finalità del presente comma, garantendo comunque la compatibilità con l'ordinamento statutario delle Province autonome. Le proposte di modifica del piano e del regolamento, nonchè della perimetrazione del Parco sono predisposte e approvate dalle Province autonome, per le parti di rispettiva competenza territoriale, con le medesime procedure previste dal presente comma e dal comma 4.

     6. Salve le attribuzioni del comitato, le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Province autonome, anche tramite appositi enti disciplinati con legge provinciale. Le Province autonome assicurano appropriate forme di consultazione e di partecipazione delle comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonchè delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile. Per la parte ricadente nel territorio delle Province autonome la sorveglianza è esercitata dal rispettivo Corpo forestale provinciale.

     7. Gli oneri, relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli per il funzionamento del comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle Province autonome. I predetti oneri, a richiesta delle Province o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra le Province e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato per i parchi nazionali. Gli oneri sono assunti dalle Province, nel limite di euro 5.492.000,00, corrispondente agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

     8. L'onere di cui al comma 7 è ripartito tra le Province autonome secondo criteri definiti mediante apposita intesa. Con specifico accordo tra le Province autonome, la Regione Lombardia e le Amministrazioni statali competenti sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia. Ogni ulteriore spesa, rispetto all'onere di cui al comma 7, è assunta dalle Province autonome nonchè dalla Regione Lombardia, per la rispettiva parte di territorio, senza che ne possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     9. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa di cui al comma 1, sono inquadrati nei ruoli delle Province autonome o degli enti di gestione dalle stesse individuati, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza allegata all'intesa di cui al comma 1, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è oggetto di revisione concordata mediante intesa tra lo Stato e le Province al fine di garantire la corrispondenza con eventuali disposizioni normative statali in materia di inquadramento giuridico del personale entrate in vigore nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell'intesa e l'entrata in vigore del presente decreto. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di assegnazione e spetta il trattamento economico fondamentale in godimento, all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello di destinazione è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. È comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative in materia delle Province autonome.

     10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, le Province autonome o gli enti di gestione dalle stesse individuati subentrano, rispettivamente, nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa dei dipendenti interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

     11. La Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Dalle procedure non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale assunto in esito alle predette procedure concorre a determinare il contingente previsto dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative della Provincia autonoma di Trento.

     12. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. Le Province subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili ai beni di cui al periodo precedente che fanno capo agli organi e alle strutture periferiche del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio di rispettiva competenza. Resta fermo quanto previsto dall'intesa del comma 1 con riferimento all'assegnazione dei beni disciplinati dal presente comma ricadenti nel territorio della Regione Lombardia, nonchè i rapporti giuridici facenti capo agli organi centrali del medesimo Consorzio, anche sulla base di appositi accordi con le Province.

     13. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è soppresso con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente articolo o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della legge della Regione Lombardia, che recepisce l'intesa di cui al comma 1. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, i mandati relativi al direttore del Parco in carica e al presidente in carica operanti in regime di prorogatio sono prorogati fino alla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1.

     14. Il comitato costituito ai sensi dei commi 2 e 3 esercita le funzioni ad esso demandate dalla data indicata dal comma 13.

     15. Fino all'approvazione del piano e del regolamento del Parco continua ad applicarsi la disciplina di tutela e salvaguardia del Parco nazionale dello Stelvio vigente alla data indicata dal comma 13.

 

          Art. 4.

     Con effetto dalla data del compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, il consorzio di bonifica Monte-S. Michele, estendentesi su territorio delle provincie di Trento e di Bolzano, è disciolto.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le provincie adotteranno d'intesa i provvedimenti necessari per la regolazione dei rapporti inerenti al consorzio in relazione al disposto del comma precedente.

 

          Art. 5.

     Con effetto dalla data del compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, la parte del comprensorio di bonifica montana dell'Astico, Valletta Longhella e Brenta ricadente nella provincia di Trento cessa di appartenere al relativo consorzio.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà, sentito il consorzio e gli altri enti interessati, alla regolazione dei rapporti inerenti al consorzio in relazione al disposto del comma precedente.

 

          Art. 6.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale operanti nelle materie di cui al presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni, ma i rispettivi programmi di attività concernenti tali materie debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle provincie di Trento e Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle provincie di Trento e Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle provincie medesime.

     I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle provincie del patrimonio degli enti di cui sopra, nonchè al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

 

          Art. 7.

     Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le provincie potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.

     Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia già intervenuta, le provincie assicureranno la consultazione dei comuni interessati.

     L'organo deliberante sarà costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sarà assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

 

          Art. 8.

     Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

     a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea;

     b) alla applicazione di regolamenti ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati;

     c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca, nonchè al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale; l'attività di ricerca e sperimentazione di competenza statale interessante le provincie e quella di competenza provinciale saranno coordinate mediante opportune intese;

     d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonchè di materiale seminale; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione di prodotti agricoli;

     e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;

     f) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli;

     g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari ferma restando l'applicazione alle amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 dello Statuto, del disposto dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, si estende alle province di Trento e di Bolzano la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [10] ;

     h) alla alimentazione;

     i) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia;

     l) al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

     m) alla tenuta dei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

 

          Art. 9.

     I requisiti e le condizioni richiesti per l'ammissione al libro genealogico delle razze riconosciute a norma della legislazione statale, saranno stabiliti con legge provinciale.

     Parimenti con legge provinciale sarà disciplinato il controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione.

 

          Art. 10.

     Viene delegato alle provincie di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi od uffici locali:

     a) funzioni di cui alla lettera d) del precedente art. 8;

     b) funzioni di cui alla lettera f) del medesimo articolo;

     c) adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonchè ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

     In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione della amministrazione provinciale.

     Ai fini dell'esercizio delle competenze ad esso riservate ai sensi del precedente art. 8 lo Stato può affidare determinati compiti ad enti od organismi locali.

 

          Art. 11.

     Lo Stato, previo accordo con le provincie sulla modalità di utilizzazione, può avvalersi dei servizi tecnici provinciali provvedendo al rimborso delle spese sostenute dalle provincie.

     La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione provinciale interessata.

     Le provincie possono chiedere che il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprima il suo parere su singole questioni di rilevante interesse provinciale. In tali casi, alle riunioni del Consiglio superiore interviene un rappresentante della provincia interessata, designato di volta in volta dalla giunta provinciale.

 

          Art. 12.

     L'osservatorio fitopatologico di Bolzano, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni riservate allo Stato, è trasferito alla provincia di Bolzano.

     L'osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni, il transito e le importazioni.

     Al funzionamento del predetto ufficio, l'amministrazione provinciale provvede con proprio personale.

     Il personale dello Stato, in servizio presso l'osservatorio fitopatologico di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito, previo consenso, nei ruoli provinciali, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

     La provincia provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a quando non sarà attuato tale passaggio le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti della provincia.

 

          Art. 13.

     I certificati fitopatologici rilasciati dagli uffici delle provincie autonome sono equiparati ad ogni effetto ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 14.

     Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali delle provincie di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente la qualifica di agente di pubblica sicurezza anche ai fini dell'esercizio delle funzioni, che venissero loro attribuite dalle provincie stesse, inerenti alla polizia delle acque pubbliche e delle opere di bonifica.

     L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la giunta provinciale competente.

     Il personale dipendente dalla regione Trentino-Alto Adige messo a disposizione delle provincie, al quale sia stata già riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, mantiene la qualifica stessa, anche dopo l'inquadramento nei ruoli provinciali, per l'esercizio delle funzioni di polizia già ad esso spettanti o attribuite dalle provincie ai sensi del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 15.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

     Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

 

          Art. 16.

     Il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 239.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 239.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 239.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 240.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 240.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 240.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 240.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 13 gennaio 2016, n. 14.

[10] Lettera così modificata dall'art. 14 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.