§ 6.2.9 – L.R. 1 agosto 1986, n. 34.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:01/08/1986
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamenti.
Art. 2.  Redazione del piano territoriale regionale di coordinamento.
Art. 3.  Costruzione di una rete di informatica intercomunale.
Art. 4.  Contributi per la riqualificazione e il potenziamento ricettivo turistico.
Art. 5.  Urbanistica e beni ambientali.
Art. 6.  Lavori pubblici.
Art. 7.  Asporto rifiuti in aree montane.
Art. 8.  Centri di emergenza.
Art. 9.  Interventi nel settore primario.
Art. 10.  Partecipazione ai programmi integrati mediterranei.
Art. 11.  Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.
Art. 12.  Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.
Art. 13.  Piano zonale Feltrina - Val Belluna.
Art. 14.  Partecipazioni azionarie.
Art. 15.  Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi.
Art. 16.  Iniziative per attività culturali, artistiche e dello spettacolo.
Art. 17.  Copertura finanziaria.
Art. 18.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.9 – L.R. 1 agosto 1986, n. 34.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986.

(B.U. n. 38 del 5-8-1986).

 

Art. 1. Rifinanziamenti.

     La tabella A allegata alla legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Redazione del piano territoriale regionale di coordinamento.

     Al fine di poter dar corso e completare urgentemente l'elaborazione del piano territoriale regionale di coordinamento è consentito avvalersi di prestazioni da parte di professionisti, di consulenti e di appaltatori di servizi nei limiti di quanto occorrente per la predisposizione degli elaborati qualora non sia possibile utilizzare le strutture e il personale della Regione.

     In deroga a quanto previsto al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, al fine di garantire la necessaria continuità degli apporti di consulenza finora disponibili, è consentito superare, per il solo esercizio finanziario 1986, il limite del periodo massimo di tre esercizi finanziari di durata complessiva delle consulenze purché esse siano affidate a persone già incaricate, con provvedimento esecutivo, nell'ambito della redazione degli elaborati costituenti il piano territoriale regionale di coordinamento.

 

     Art. 3. Costruzione di una rete di informatica intercomunale.

     All'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 «Contributi per la costruzione di una rete di informatica intercomunale» il limite massimo del contributo è elevato da lire 150.000.000 a lire 300.000.000 a partire dall'anno finanziario 1986.

     La lettera a) dell'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37, è così sostituita:

     (omissis).

 

     Art. 4. Contributi per la riqualificazione e il potenziamento ricettivo turistico.

     Il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35, è così modificato:

     (omissis).

 

     Art. 5. Urbanistica e beni ambientali.

     Per le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia urbanistica ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e subdelegata alle stesse in materia di beni ambientali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, sono istituti, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1986, i seguenti fondi:

     - capitolo 4080 - «Contributo alle Province per l'esercizio delle deleghe in materia urbanistica» con uno stanziamento di lire 2.000.000.000;

     - capitolo 4082 - «Contributo alle Province per l'esercizio delle deleghe in materia di beni ambientali» con uno stanziamento di lire 500.000.000

     I fondi di cui al precedente comma sono ripartiti con provvedimento della Giunta regionale tra le Province in misura direttamente proporzionale alla popolazione e alle rispettive superfici territoriali come risultano al 31 dicembre dell'anno precedente al riparto dalle pubblicazioni ufficiali in materia e in relazione ai tempi di effettivo esercizio delle funzioni.

     I contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, possono essere richiesti dalle Province per la predisposizione di studi e piani da fornire ai Comuni ai fini della redazione degli strumenti urbanistici o varianti dei medesimi indicati nell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24. Le richieste devono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre 1986 corredate dai preventivi e dalle relazioni di cui ai punti b) e c) del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5.

 

     Art. 6. Lavori pubblici.

     La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla realizzazione delle opere di difesa e di consolidamento della viabilità di accesso alla Valzoldana nei limiti della spesa complessiva di lire 2.500.000.000, di cui lire 1.000.000.000 stanziate nel bilancio per l'anno finanziario 1986 e lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987 (capitolo 45260).

     La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, in forma diretta o mediante finanziamenti agli enti interessati, alla realizzazione di specifici progetti d'intervento nelle aree costiere per la difesa degli insediamenti abitativi e turistici da fenomeni di erosione nonché di dragaggio al fine di garantire l’officiosità delle foci fluviali per una spesa complessiva di lire 5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1986 e lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987 (capitolo 51054) [1].

     In ordine alle procedure di impegno, di liquidazione e di pagamento delle spese di cui ai precedenti commi si applica la normativa di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale».

     Per la progettazione di opere di rilevante interesse regionale a norma dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 «Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore trasporti» è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 e di lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 (capitolo 45002).

     I fondi di cui al precedente comma potranno essere utilizzati anche per la progettazione di opere di grande viabilità e di grande comunicazione, nonché per l'effettuazione di indagini geognostiche necessarie alle medesime progettazioni da realizzarsi da parte di imprese specializzate o di professionisti che offrano le necessarie garanzie di competenza e di professionalità nello specifico settore.

 

     Art. 7. Asporto rifiuti in aree montane.

     Nelle aree comprese nei territori delle Comunità montane possono essere concessi, per la realizzazione di impianti per l'asporto di rifiuti solidi urbani che rispondano alle particolari esigenze di natura ecologica e ambientale delle aree stesse, contributi in misura superiore a quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 «Interventi nel settore ecologia».

 

     Art. 8. Centri di emergenza.

     Al fine di realizzare pronti interventi idonei a fronteggiare eventi calamitosi nel settore primario, la Giunta regionale provvede alla costituzione di due centri di emergenza da situarsi nell'«area mestrina» e nell'«area del Polesine», dotati di attrezzature, elettropompe, gruppi elettrogeni e materiale vario nel limite della spesa complessiva di lire 3.000.000.000 nel 1986 da iscrivere al capitolo 10076.

     I centri di emergenza saranno situati rispettivamente presso il Consorzio di bonifica Dese-Sile, con sede nel comune di Venezia, e presso il Consorzio di bonifica Delta Po-Adige, con sede in Ariano Polesine (Ro).

     A tale scopo, la Giunta regionale e autorizzata ad approvare i progetti e a concedere ai predetti due Consorzi la realizzazione dei due Centri di emergenza per l'importo massimo di lire 1.500.000.000 ciascuno con le procedure stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

     La dotazione delle attrezzature dei due Centri potrà essere utilizzata dalla Giunta regionale anche per pronti interventi, conseguenti a eventi calamitosi che si rendessero necessari in altre aree del territorio veneto.

 

     Art. 9. Interventi nel settore primario.

     I contributi previsti a favore dei centri di assistenza tecnica per tecnici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 «Legge generale per gli interventi nel settore primario», come modificato dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39, sono elevati, rispettivamente, a lire 25.000.000 per i tecnici operanti in zona di pianura e a lire 28.000.000 per i tecnici operanti in zona montana.

     Il contributo minimo previsto al quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39, è elevato a lire 80.000.000, ferma restando la misura degli incrementi stabiliti dal successivo quinto comma della legge medesima.

     L'elevazione dei contributi di cui ai due precedenti commi ricorre dall'anno 1986.

     Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare attività di indagine, studio, ricerca e progettazione afferenti il settore primario, ivi compreso il telerilevamento delle risorse rinnovabili, entro il limite dello stanziamento di lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1986 da iscrivere al capitolo 11612 dello stato di previsione della spesa del bilancio.

     Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 30, 31 gennaio e 1, 2 e 3 febbraio 1986, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, la spesa di lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 (capitolo 11006).

     Per la realizzazione del progetto di irrigazione del Polesine è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, la spesa di lire 5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 e lire 3.000.000.000 per l'esercizio 1987, da iscrivere al capitolo 10078 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

     In ordine alle procedure d'impiego, liquidazione pagamento delle spese di cui al precedente comma si applica la vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche di interesse generale.

     Per far fronte alle necessità derivanti dalla liquidazione della s.p.a Triveneta Carni, relativamente alle quote di competenza dell'E.S.A.V., la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, ai sensi dell'artico lo 2, lettera d), della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 da iscrivere al capitolo 12310, da erogare per il 50 per cento nel 1986 e per la restante parte nel 1987.

     I fondi assegnati per il finanziamento dell'attività di informazione socio-economica ammontanti a lire 2.189.544.000 (capitolo 12815) sono devoluti, a seguito dell'avvenuta decadenza delle direttive CEE socio- strutturali di cui agli articoli 48 e 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli analoghi interventi previsti dal Regolamento CEE n. 270/1979, relativo all'istituzione di un efficiente servizio di assistenza tecnica e di divulgazione agricola, previsto dall'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (capitolo 12515).

     La spesa di lire 900.000.000 iscritta al capitolo 10044 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1986 è comprensiva delle spese in conto capitale e del relativo interesse annuo composto, da riconoscere sino al 30 giugno 1986 e calcolato in conformità del decreto interministeriale 12 maggio 1947, n. 1147. I destinatari di tale contributo sono il Consorzio di Bonifica Euganeo di Este (PD) per il periodo dal 10 gennaio 1976 al 30 aprile 1980 e il Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione di Padova per il periodo dal 10 maggio al 31 dicembre 1980.

 

     Art. 10. Partecipazione ai programmi integrati mediterranei.

     Al fine di consentire la partecipazione finanziaria della Regione all'attuazione dei programmi integrati mediterranei, di cui al Regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali vigenti per interventi analoghi a quelli comunitari e statali concessi per la realizzazione delle iniziative ammesse nell'ambito dei programmi predetti possono essere utilizzate per la concessione delle provvidenze integrative di competenza della Regione.

     La Giunta regionale è autorizzata a stipulare i contratti previsti dall'articolo 9 del citato Regolamento n. 2088/85 e a nominare i rappresentanti in seno ai comitati di cui agli articoli 7 e 9 del medesimo Regolamento.

 

     Art. 11. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

     [Il testo dell'articolo 32, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è sostituito dal seguente:

     (omissis).][2]

     [Il testo dell'articolo 6, sesto comma, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è sostituito dal seguente:

     (omissis).][3]

     Gli interventi di elettrificazione rurale di cui all'articolo 28, lettera b), citato al precedente comma possono essere eseguiti prescindendo da alcuna preventiva autorizzazione, purché successivamente alla presentazione della richiesta di concessione dei benefici regionali.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono alle operazioni la cui istruttoria, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non sia conclusa con la liquidazione dei contributi regionali.

 

     Art. 12. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

     1. Il parere ai competenti organi statali sul riparto delle somme assegnate alla Regione a valere sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola previsto dall'art. 12 della legge statale 27 ottobre 1966, n. 910, è rilasciato dalla Giunta regionale [4].

 

     Art. 13. Piano zonale Feltrina - Val Belluna.

     Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal «Progetto Montagna» approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Comunità Montane competenti per territorio un finanziamento complessivo di lire 5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 nel 1986 e lire 3.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1987, per l'avvio degli interventi previsti dagli articolo 9, 10 e 11 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e individuati nel Piano zonale dell'area Feltrina - Val Belluna approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 1167 del 15 marzo 1985.

     L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma è disposta in relazione alle diverse fasi di attuazione degli interventi previsti nel piano (capitolo 11650).

 

     Art. 14. Partecipazioni azionarie.

     Ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 35, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni della s.p.a. Veneziana Edilizia Canalgrande per la spesa massima di lire 2.000.000.000 (capitolo 20020).

 

     Art. 15. Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi.

     I contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4, sono concessi anche alle Province.

     Il limite dei contributi relativi a ciascuna iniziativa previsto dall'articolo 4 della medesima legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4, è elevato a lire 30.000.000.

 

     Art. 16. Iniziative per attività culturali, artistiche e dello spettacolo.

     Per l'assegnazione di contributi agli enti di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 da erogarsi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare (capitolo 70130).

     Il contributo alla Fondazione Scientifica Querini Stampalia di Venezia di cui all'allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, è elevato per l'anno 1986 a L. 200.000.000 (capitolo 70116).

 

     Art. 17. Copertura finanziaria.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione del la presente legge, si provvede con la legge regionale «Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986» ai sensi dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

 

     Art. 18. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

     Tabella «A» (omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[2] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[3] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[4] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 3 luglio 1992, n. 21.