§ 4.3.9 - Legge Regionale 28 gennaio 1982, n. 8.
Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:28/01/1982
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Nel quadro della realizzazione degli obiettivi fissati dal P.R.S. approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11, la regione attua provvedimenti per il potenziamento e l'ammodernamento dei [...]
Art. 2.      Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare le opere sottoelencate, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna di esse, e secondo [...]
Art. 3.      La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, in tutto o in parte, la progettazione di opere di rilevante interesse regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, [...]
Art. 4.      La Giunta regionale è autorizzata a concedere a enti locali, singoli o consorziati e a società a partecipazione pubblica, contributi sulla spesa necessaria all'esecuzione di interventi nei [...]
Art. 5.      La Giunta regionale è autorizzata a concorrere, entro i limiti del finanziamento della presente legge, alla spesa per l'attuazione o il completamento delle opere di competenza regionale di cui [...]
Art. 6.      Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 la Giunta regionale provvede direttamente oppure mediante affidamento in concessione; in tal caso l'importo delle opere comprenderà un'aliquota [...]
Art. 7.      Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4 la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo costante per 20 anni nella misura dell'8 per cento della spesa riconosciuta [...]
Art. 8.      Ai fini dell'assegnazione dei contributi, di cui all'art. 4, gli interessati formuleranno un'apposita domanda entro il termine e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, specificando [...]
Art. 9.      L'approvazione dei progetti, l'esecuzione delle opere e la corresponsione dei contributi, di cui alla presente legge, avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici
Art. 10.      Per gli interventi di cui ai precedenti artt. 4 e 7 è fissato il limite di impegno annuo di L. 2.400 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983
Art. 11.      Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede


§ 4.3.9 - Legge Regionale 28 gennaio 1982, n. 8.

Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti.

(B.U. n. 4 del 29-1-1982).

 

Art. 1.

     Nel quadro della realizzazione degli obiettivi fissati dal P.R.S. approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11, la regione attua provvedimenti per il potenziamento e l'ammodernamento dei trasporti e delle vie di comunicazione.

 

     Art. 2.

     Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare le opere sottoelencate, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna di esse, e secondo l'ordine di priorità sottoindicato:

 

 

Importo L.

1) a) completamento del tratto veneto dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco- Po di Levante

18 miliardi

1) b) completamento e ammodernamento del canale Po-Brondolo

1,5 miliardi

1) c) porti interni del Po di Levante e dell'area attrezzata Adria-Loreo, di Rovigo e di Legnago

7 miliardi

2) a) completamento dell'idrovia Padova-Venezia

12 miliardi

2) b) porto interno di Padova

1 miliardo

3) ammodernamento del tratto veneto della linea navigabile Litoranea Veneta e relative diramazioni

12,5 miliardi

Si dà atto che alle opere di navigazione interna di cui ai punti 1a) e 2a) viene destinata, in aggiunta ai fondi stanziati con la presente legge, l'assegnazione di lire 16 miliardi disposta dallo Stato ai sensi del D.L. 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, di cui alla deliberazione del C.I.P.E. assunta nella seduta del 29 aprile-6 maggio 1981 con la seguente distribuzione:

 

 

 

Importo L.

- completamento del tratto veneto dell'idrovia Fissero - Tartaro - Po di Levante

10 miliardi

- completamento dell'idrovia Padova-Venezia

6 miliardi

 

     La Giunta regionale è inoltre autorizzata a realizzare interventi nei porti del lago di Garda entro il limite di spesa di L. 2 miliardi e a realizzare interventi o erogare contributi agli enti interessati per la realizzazione dell'interporto a servizio del porto di Venezia, del Quadrante Europa di Verona e del Centro smistamento merci e scambio intermodale di Padova entro i limiti di spesa di L. 5 miliardi, L. 4 miliardi e L. 2 miliardi rispettivamente.

     La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire interventi ovvero ad erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi agli enti o alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vittorio Veneto (u.p.b. U0129). [1].

     La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per il porto marittimo di Chioggia e per il porto fluvio-marittimo in località Ca' Cappello-Porto Levante e per società a partecipazione pubblica per interventi relativi all'ammodernamento delle strutture portuali [2].

     In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto combinato, con particolare riferimento al vettore ferroviario, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere accordi di programma con i soggetti gestori di porti ed interporti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e con i soggetti privati interessati, per favorire il trasferimento delle merci dal vettore stradale a quello ferroviario. Nell'ambito di detti accordi di programma, da sottoscriversi ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", vengono definite la natura degli interventi da realizzarsi nell'ambito dei porti e degli interporti, l'entità del contributo regionale, le modalità di erogazione delle risorse ed i tempi di attuazione delle iniziative [3].

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, in tutto o in parte, la progettazione di opere di rilevante interesse regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, non assistite dai benefici previsti dalla presente legge, fino a un ammontare complessivo di L. 3 miliardi.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere a enti locali, singoli o consorziati e a società a partecipazione pubblica, contributi sulla spesa necessaria all'esecuzione di interventi nei seguenti settori:

     a) parcheggi scambiatori, parcheggi di penetrazione e autosili, per il potenziamento del trasporto pubblico a salvaguardia dei centri storici;

     b) autostazioni di preminente interesse regionale;

     c) autoporti nelle località di preminente interesse regionale;

     d) interventi per l'eliminazione di passaggi a livello e per l'adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali;

     e) centri programmati a livello di bacini di trasporto per la manutenzione di automezzi in servizio pubblico;

     f) infrastrutture di raccordo ferroviario, stradale, portuale e sulle linee navigabili e relative attrezzature, a servizio di insediamenti industriali e commerciali di preminente interesse regionale;

     g) costruzione di natanti fluviali e fluviomarittimi, chiatte e spintori da adibire al trasporto merci e passeggeri sulle idrovie e attrezzature di cantieri navali relativi.

     Per gli interventi di cui alla lettera g) i contributi possono essere concessi anche a favore di soggetti e società privati.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale è autorizzata a concorrere, entro i limiti del finanziamento della presente legge, alla spesa per l'attuazione o il completamento delle opere di competenza regionale di cui all'art. 2, anche se fruenti di finanziamento statale.

 

     Art. 6.

     Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 la Giunta regionale provvede direttamente oppure mediante affidamento in concessione; in tal caso l'importo delle opere comprenderà un'aliquota fissa e invariabile pari al 7 per cento dell'ammontare dei lavori e delle spese ammissibili, da corrispondere al concessionario per spese generali e tecniche.

     Prima dell'approvazione definitiva dei progetti finanziati con i fondi di cui agli art 1, 2 e 3 la Giunta regionale riferirà alla competente Commissione consiliare sui princìpi informatori e sulle caratteristiche fondamentali degli stessi.

     Per le opere portuali riguardanti i porti di Venezia e Chioggia, si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 8 giugno 1978 n. 24, 4 maggio 1979 n. 33, 4 maggio 1979 n. 34 e 24 agosto 1979 n. 61.

     Per la progettazione e la direzione dei lavori da eseguire direttamente la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi anche di studi professionali privati con spese a carico della presente legge.

 

     Art. 7.

     Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4 la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo costante per 20 anni nella misura dell'8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     Ai fini della valutazione della spesa ammissibile l'ammontare di ogni singola opera ammessa a contributo comprenderà una aliquota fissa e invariabile, pari al 7 per cento del costo delle opere, per spese generali e tecniche.

 

     Art. 8.

     Ai fini dell'assegnazione dei contributi, di cui all'art. 4, gli interessati formuleranno un'apposita domanda entro il termine e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, specificando gli interventi che intendono attuare.

     Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica atta a dare ragione dell'intervento che il richiedente intende attuare; in particolare le richieste di finanziamento per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere corredate da apposito piano di circolazione urbano; per quelli di cui alla lettera b) dovrà essere anche dimostrato il loro coordinamento con la stazione ferroviaria, mentre per quelli di cui alla lettera e) dovrà essere dimostrato il loro effetto sulla razionalizzazione del trasporto merci a livello unimodale su gomma.

     Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni dei documenti e degli strumenti della programmazione regionale, formulerà un piano pluriennale di finanziamento che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale. Entro i 30 giorni successivi all'approvazione del piano pluriennale, la Giunta regionale fisserà i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.

     Per  la  realizzazione  di  interventi  di  adeguamento  di  opere  di attraversamento ferroviario esistenti, ovvero per la realizzazione di sovra o sottopassi  ferroviari,  o  di  opere  funzionali  alla  soppressione  di passaggi a  livello su  strade non rientranti sulla rete viaria statale, la Giunta regionale  è autorizzata,  sulla  base  di  accordi  quadro  con  le Ferrovie dello  Stato S.p.A.,  a concludere  specifici accordi con gli enti locali e con i soggetti proprietari dei sedimi ferroviari interessati [4].

 

     Art. 9.

     L'approvazione dei progetti, l'esecuzione delle opere e la corresponsione dei contributi, di cui alla presente legge, avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.

     L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 10.

     Per gli interventi di cui ai precedenti artt. 4 e 7 è fissato il limite di impegno annuo di L. 2.400 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983.

     Con la rispettiva legge di bilancio verrà fissato l'impegno per ciascuno degli esercizi finanziari a partire dal 1983 e per ciascuno degli interventi previsti dagli artt 4 e 7.

     Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 32, ultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

     Allo scopo di garantire in via prioritaria il completamento delle opere di cui ai punti 1a), 1b) e 1c) dell'art. 2, annualmente la legge di bilancio prevederà gli stanziamenti integrativi eventualmente necessari per supplire ai maggiori costi o a nuove esigenze relativi a dette opere.

 

     Art. 11.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

     a) in quanto a L. 80 miliardi mediante la contrazione di mutui, con idonei istituti al saggio massimo del 20 per cento e per la durata di 20 anni;

     b) in quanto a L. 2.400 milioni mediante utilizzazione delle somme stanziate nella categoria VI del titolo XIX per l'esercizio 1983 del bilancio pluriennale 1981-1983.

     L'onere del servizio dei prestiti in cui al sub a) è imputato allo stanziamento per l'esercizio 1983, alla cat. VII del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981-1983.

 

 


[1] Comma sostituito dall'art. 28 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 e dall’art. 25 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2 e così modificato dall’art. 64 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[2] Comma già modificato dall'art. 29 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 e così ulteriormente modificato dall’art. 30 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.