§ 4.4.45 – L.R. 26 marzo 1999, n. 10.
Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/03/1999
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Campo di applicazione.
Art. 4.  Autorità competenti per le procedure di VIA.
Art. 5.  Struttura operativa al procedimento di VIA e Commissione VIA
Art. 6.  Commissione provinciale VIA.
Art. 7.  Procedura di verifica.
Art. 8.  Fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA).
Art. 9.  Studio di impatto ambientale (SIA).
Art. 10.  Presentazione della domanda di VIA.
Art. 11.  Presentazione contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto.
Art. 12.  Presentazione contestuale della domanda di VIA e dei pareri, nulla osta e assensi necessari per l'autorizzazione del progetto.
Art. 13.  Istruttoria preliminare.
Art. 14.  Deposito e pubblicità.
Art. 15.  Presentazione al pubblico.
Art. 16.  Partecipazione.
Art. 17.  Pareri dei comuni e delle province interessati.
Art. 18.  Parere della commissione VIA.
Art. 19.  Giudizio di compatibilità ambientale per progetti da approvarsi da Autorità diversa dalla Regione o dalle Province
Art. 19 bis.  Giudizio di compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o dalle Province.
Art. 20.  Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale.
Art. 21.  Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.
Art. 22.  Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 23.  Semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale
Art. 24.  Semplificazione amministrativa in materia di autorizzazioni e concessioni per attività di cava.
Art. 25.  Conferenza di servizi.
Art. 26.  Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive.
Art. 27.  Decorrenza dell'efficacia.
Art. 28.  Ulteriori semplificazioni di procedure.
Art. 29.  Abrogazione degli articoli 29, 29 bis e 29 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come introdotti dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.
Art. 30.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11.
Art. 31.  Norma finanziaria.
Art. 32.  Entrata in vigore.


§ 4.4.45 – L.R. 26 marzo 1999, n. 10. [1]

Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale.

(B.U. n. 29 del 30 marzo 1999).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Veneto, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, disciplina con la presente legge le procedure di valutazione d'impatto ambientale (in seguito denominata VIA), ai fini di:

     a) assicurare che, nei processi di formazione delle decisioni relative a progetti di impianti, opere o interventi individuati negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C3 bis, C3 1bis e C4 della presente legge, si perseguano gli obiettivi di tutela della salute e di miglioramento della qualità della vita umana, di conservazione della varietà della specie, dell'equilibrio dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione, in quanto risorse essenziali di vita, di garanzia della pluralità dell'uso delle risorse e della biodiversità [2];

     b) garantire l'individuazione, la descrizione e la valutazione in modo appropriato, per ciascun caso particolare, degli impatti diretti ed indiretti di un progetto sull'ambiente, evidenziandone gli effetti reversibili e irreversibili sulle seguenti componenti:

     1) l'uomo, la fauna e la flora;

     2) il suolo, il sottosuolo, le acque di superficie e sotterranee, l'aria, il clima ed il paesaggio;

     3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;

     4) le interazioni tra i precedenti fattori;

     c) identificare e valutare le possibili alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione;

     d) indicare le eventuali misure per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti;

     e) consentire il monitoraggio continuo della compatibilità ambientale dei progetti, verificandone il ciclo completo di realizzazione, compresa la fase dell'esercizio dell'opera o impianto e la sua eventuale dismissione alla fine del ciclo di vita previsto;

     f) garantire in ogni fase della procedura lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente, l'autorità competente e la popolazione interessata;

     g) promuovere e garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle procedure di VIA sulla base delle consolidate acquisizioni scientifiche, epidemiologiche, tecnologiche e gestionali;

     h) supportare la definizione e l'attuazione di politiche ambientali fondate sui principi di precauzione e di azione preventiva;

     i) favorire l'applicazione efficace della normativa ambientale regionale;

     j) conseguire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e delle procedure amministrative in materia ambientale.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi concernenti la proposta di realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali;

     b) soglia dimensionale: il limite qualitativo e/o quantitativo oltre il quale i progetti elencati negli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 e negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C3 bis, C3-1bis, e C4 della presente legge, sono assoggettati alla procedura di VIA [3];

     c) capacità produttiva: massima produzione possibile senza modifiche impiantistiche;

     d) aree naturali protette: le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40;

     e) aree sensibili: gli ambiti territoriali, diversi dalle aree naturali protette di cui alla lettera d), caratterizzati da fattori ambientali peculiari, in relazione alle diverse componenti, come individuati nell'allegato D della presente legge, nonché quelle zone definite con provvedimenti della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, a seguito di comprovate e motivate ragioni in ordine a particolari situazioni caratteristiche climatiche, epidemiologiche locali, di sicurezza idraulica e geofisica e, in generale, alla loro particolare vulnerabilità;

     f) soggetto proponente: il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente, il soggetto privato o pubblico, che predispone le tipologie progettuali da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;

     g) impatto ambientale: ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici, in conseguenza della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati;

     h) procedura di verifica o screening: la fase preliminare, disciplinata dall'articolo 7, nella quale si definisce se il progetto debba essere assoggettato alla procedura di VIA;

     i) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal capo III, preordinata alla espressione da parte dell'autorità competente del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla successiva lettera r);

     j) studio d'impatto ambientale (SIA): lo studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, predisposto a cura e spese del soggetto proponente, disciplinato dall'articolo 9;

     k) fase preliminare o scoping: la fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'articolo 8, nella quale si definiscono, in contraddittorio tra autorità competente per la VIA e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nel SIA;

     l) autorità competente per la VIA: l'amministrazione, individuata ai sensi dell'articolo 4, che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge;

     m) comuni interessati: i comuni nel cui territorio viene localizzato l'impianto, opera o intervento, nonché gli eventuali altri comuni interessati dagli impatti ambientali, come individuati nel SIA ai sensi degli articoli 9 e 13, ai quali spetta esprimere il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del D.P.R. 12 aprile 1996;

     n) province interessate: le province nel cui territorio sono ricompresi i comuni interessati di cui alla lettera m);

     o) amministrazioni interessate: gli enti e gli organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;

     p) soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo;

     q) consultazione: le forme di partecipazione, anche diretta, delle popolazioni interessate, disciplinate dall'articolo 16;

     r) giudizio di compatibilità ambientale: il provvedimento con il quale l'autorità competente conclude la procedura di VIA;

     s) commissione VIA: l'organo tecnico-istruttorio istituito dall'autorità competente per la VIA disciplinato dagli articoli 5 e 6;

     t) struttura competente per la VIA: la struttura organizzativa istituita o designata dall'autorità competente per espletare gli adempimenti disciplinati dalla presente legge, presso la quale sono depositati i progetti degli impianti, opere o interventi, nonché i documenti e gli atti inerenti ai procedimenti conclusi, per consentirne al pubblico la consultazione, e che cura l'istruttoria dei progetti degli interventi assoggettati a VIA.

 

     Art. 3. Campo di applicazione.

     1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:

     a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2 e C3 bis eccedenti le soglie dimensionali ivi previste [4];

     b) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato C3 e nell’allegato C3-1bis qualora superino le soglie dimensionali ivi previste e ricadano nelle aree sensibili individuate nell'allegato D [5];

     c) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato C4, nonché quelli di cui all'articolo 7, comma 1, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica ivi disciplinata;

     d) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C3 bis,C3-1bis e C4 qualora la variante comporti il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi [6];

     e) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C3 bis,C3-1bis e C4 qualora la variante comporti un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al venticinque per cento; la procedura di VIA si applica inoltre qualora la sommatoria di successivi incrementi superi la suddetta percentuale [7].

     2. La procedura di VIA non si applica agli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alle opere ed agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico.

 

     Art. 4. Autorità competenti per le procedure di VIA.

     1. La Regione è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai:

     a) progetti elencati negli allegati A1, A2, B1,C3-1bis, C1 e C2 [8];

     b) progetti elencati negli allegati B2, C3, C3 bis e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che presentino impatti interregionali e/o transfrontalieri [9].

     2. La provincia è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati B2, C3, C3 bis e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di una sola provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri [10].

     3. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 19 è emesso dalla Giunta regionale o, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2.

     4. Le Province espletano le procedure disciplinate dalla presente legge tramite l'ufficio competente, appositamente designato o istituito ovvero avvalendosi, previa convenzione, del servizio dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

     5. La Giunta regionale, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede:

     a) a determinare con apposite direttive le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge, nonché ad elaborare specifiche tecniche ed i primi sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale;

     b) ad organizzare un archivio degli studi d'impatto ambientale consultabile dal pubblico;

     c) a fissare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria.

     5 bis. La Giunta regionale provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) del comma 5 e all’individuazione di nuovi criteri e parametri riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22 [11].

     6. La Giunta regionale provvede altresì a realizzare o adeguare la cartografia e i sistemi informativi territoriali necessari all'applicazione della presente legge avvalendosi dei criteri e degli strumenti impiegati per la formazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), con le integrazioni eventualmente necessarie.

     7. Al fine degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. 12 aprile 1996, le province trasmettono semestralmente alla struttura regionale competente per la VIA una relazione informativa in ordine ai provvedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale adottati ed ai procedimenti di VIA in corso.

 

     Art. 5. Struttura operativa al procedimento di VIA e Commissione VIA [12]

     1. Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata Commissione VIA, istituita con apposito provvedimento, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

     2. La Commissione VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione. Detto parere costituisce il presupposto ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

     3. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente all’espletamento delle procedure di VIA di competenza regionale e definisce composizione, compiti e tempi dell’attività della commissione di cui al comma 2 individuando i componenti tra i dipendenti delle strutture regionali e di ARPAV che abbiano una specifica competenza in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, discipline economico-giuridiche.

     4. Le province provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti:

a) ad individuare, nell’ambito degli uffici provinciali, la struttura operativa competente all’espletamento delle procedure di VIA di competenza provinciale;

b) ad istituire la Commissione istruttoria provinciale per la valutazione di impatto ambientale;

c) a definire composizione, compiti e tempi delle attività della commissione individuando i componenti tra i dirigenti e i funzionari delle strutture provinciali e di ARPAV che abbiano una specifica competenza in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, discipline economico-giuridiche.

     5. Il proponente è tenuto a versare a favore dell’autorità competente una somma a fronte dei costi sopportati dalla medesima per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Le tariffe da applicare sono definite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52 “Norme in materia ambientale” e seguenti.

 

     Art. 6. Commissione provinciale VIA. [13]

     1. In ogni provincia è istituito un organo tecnico-istruttorio definito commissione provinciale VIA.

     2. La commissione provinciale VIA è presieduta dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale ed è composta:

     a) dal responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;

     b) dal direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o da un funzionario da lui delegato;

     c) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale.

     3. Per tutto il periodo di attività presso la commissione provinciale VIA, gli esperti non possono esercitare attività professionale limitatamente all'elaborazione di progetti che siano sottoposti al VIA nella provincia in cui opera la commissione.

     4. Le sedute della commissione sono valide qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della commissione sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     5. Le modalità di funzionamento della commissione provinciale VIA, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, sono definite dal presidente della provincia.

 

CAPO II

Procedure preliminari

 

     Art. 7. Procedura di verifica.

     1. Qualora la tipologia di intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 C3-1bis e C3 bis, ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o interventi di cui all'allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate, il soggetto proponente richiede la verifica alla Autorità competente [14].

     2. Per le tipologie progettuali di cui all'allegato C4 il soggetto proponente richiede la verifica all'autorità competente al fine di stabilire se l'impatto sull'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto, comporta la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale [15].

     3. Alla richiesta di cui al comma 1 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:

     a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;

     b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare se il progetto rientra fra le tipologie elencate negli allegati citati al comma 1, o per verificare che la sua effettiva localizzazione sia riferibile alle aree sensibili.

     4. Alla richiesta di cui al comma 2 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:

     a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;

     b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare i possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale.

     5. La struttura competente per la VIA accerta la completezza degli elaborati presentati, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari; la richiesta di integrazione sospende i termini della procedura di verifica di cui al presente articolo fino alla data del ricevimento delle integrazioni e/o dei chiarimenti predetti.

     6. Entro sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui ai commi 1 e 2, il responsabile della struttura competente per la VIA, sulla base degli elementi di cui all'allegato D del D.P.R. 16 aprile 1996, nonché, nel caso di cui al comma 2, sulla base del parere della Commissione VIA, si pronuncia con proprio decreto avente uno dei seguenti contenuti:

     a) l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al capo III;

     b) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

     c) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con indicazioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

     7. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui al comma 1, in caso di silenzio della struttura competente per la VIA, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.

     8. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla richiesta medesima non si procede al compimento della procedura di verifica; in tal caso la struttura competente per la VIA dà apposita comunicazione all'autorità competente per l'approvazione o autorizzazione definitiva del progetto.

     9. L'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed il relativo esito sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 8. Fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA).

     1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA è facoltà del soggetto proponente richiedere alla autorità competente per la VIA l'effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni da fornire, fra quelle comprese nell'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996.

     2. Al fine di cui al comma 1 il soggetto proponente presenta alla autorità competente per la VIA un elaborato che:

     a) definisce il piano di redazione del SIA;

     b) individua i comuni e le province interessati.

     3. La fase preliminare di cui al presente articolo è effettuata in contraddittorio con il soggetto proponente.

     4. Il responsabile della struttura competente per la VIA si esprime entro sessanta giorni sulla richiesta di cui al comma 1; trascorso inutilmente tale termine l'elaborato di cui comma 2 si intende approvato.

 

CAPO III

Procedura di VIA

 

     Art. 9. Studio di impatto ambientale (SIA).

     1. Il SIA è predisposto a cura e spese del soggetto proponente, con le modalità ed i criteri di cui all'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4.

     2. Il SIA ha carattere interdisciplinare e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

     a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;

     b) l'individuazione dei comuni e delle province interessati di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 dell'articolo 2;

     c) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;

     d) la rassegna delle relazioni esistenti fra il progetto proposto e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;

     e) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente;

     f) una descrizione delle principali alternative prese in esame, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

     3. Ai fini della predisposizione del SIA, il soggetto proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

     4. Il SIA deve essere corredato da un riassunto non tecnico, ai sensi del punto 6 dell'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996.

 

     Art. 10. Presentazione della domanda di VIA.

     1. Chiunque intenda realizzare un impianto, opera o intervento assoggettato a VIA in base alla presente legge deve presentare alla autorità competente per la VIA apposita domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale.

     2. Alla domanda devono essere allegati:

     a) il SIA di cui all'articolo 9;

     b) il progetto preliminare dell'impianto, opera o intervento.

 

     Art. 11. Presentazione contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto.

     1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, B2, dalla lettera n) alla lettera s), del numero 7, Progetti di infrastrutture, C3-1bis, C1 e C3 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il soggetto proponente può chiedere l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale [16].

     2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve allegare alla domanda:

     a) il SIA di cui all'articolo 9;

     b) il progetto definitivo dell'impianto, opera o intervento;

     c) l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.

 

     Art. 12. Presentazione contestuale della domanda di VIA e dei pareri, nulla osta e assensi necessari per l'autorizzazione del progetto.

     1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A2, B2, C2, C3 e C4 il soggetto proponente può chiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, per le materie attinenti alla VIA e per gli aspetti urbanistici, necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto.

     2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve allegare alla domanda, oltre al SIA e al progetto definitivo dell'impianto, opera o intervento, l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi di cui allo stesso comma 1, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.

 

     Art. 13. Istruttoria preliminare.

     1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui agli articoli 10, 11 o 12, la struttura competente per la VIA provvede all'esame formale della documentazione presentata, esprimendosi in ordine a:

     a) la completezza della documentazione in funzione dei previsti effetti del provvedimento richiesto ed al fine della procedibilità dell'istruttoria;

     b) l'individuazione:

     1) dei comuni, delle province ed eventualmente degli enti di gestione delle aree naturali protette interessati, per l'espressione del parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del D.P.R. 12 aprile 1996;

     2) delle autorità competenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 ovvero al comma 2 dell'articolo 12.

     2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta interrompe i termini del procedimento.

     3. Nel caso il soggetto proponente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 8, la verifica di completezza riguarda esclusivamente la corrispondenza di quanto presentato alle eventuali indicazioni del responsabile della struttura competente per la VIA di cui al comma 4 dell'articolo 8 ovvero all'elaborato di cui al comma 2 dello stesso articolo 8.

     4. Concluso l'esame di cui al comma 1, la struttura competente per la VIA ne dà comunicazione al soggetto proponente unitamente all'ammontare della somma da versare per l'istruttoria.

     5. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta.

     6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la documentazione presentata si intende accolta ed il soggetto proponente provvede agli adempimenti di cui all'articolo 14; la struttura competente comunica comunque l'ammontare della somma da versare per l'istruttoria.

 

     Art. 14. Deposito e pubblicità.

     1. Il soggetto proponente, a seguito della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 13 o dell'inutile decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, deposita il progetto ed il SIA presso i comuni e le province ove è localizzato l'impianto, opera o intervento e, nel caso ricada anche parzialmente in aree naturali protette, anche presso gli enti di gestione delle stesse; inoltre invia copia del riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA agli eventuali altri comuni e province interessati di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 dell'articolo 2, come individuati nel SIA medesimo.

     2. Il soggetto proponente provvede altresì ad inviare alle amministrazioni interessate:

     a) il progetto;

     b) il riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA;

     c) la documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 ovvero di cui al comma 2 dell'articolo 12.

     3. Il soggetto proponente provvede a far pubblicare l'annuncio dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 su due quotidiani a tiratura regionale; l'annuncio deve contenere:

     a) l'indicazione del soggetto proponente;

     b) la descrizione sommaria dell'impianto, opera o intervento proposto;

     c) la localizzazione;

     d) la data ed i luoghi di deposito.

     4. Il soggetto proponente dà comunicazione formale alla struttura competente per la VIA delle date dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, precisando i quotidiani nei quali è stata effettuata, nonché dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 2 e dell'avvenuto versamento della somma di cui all'articolo 13, comma 4.

     5. Dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 decorrono:

     a) il termine, previsto dal comma 1 dell'articolo 17, per l'espressione del parere da parte dei comuni e province interessati ed eventualmente, nei casi previsti, dagli enti di gestione delle aree naturali protette;

     b) il termine, previsto dal comma 1 dell'articolo 18, per l'espressione del parere da parte della commissione VIA.

 

     Art. 15. Presentazione al pubblico.

     1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, il soggetto proponente provvede, a sua cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, secondo le modalità concordate con il comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'impianto, opera o intervento.

     2. Qualora l'impianto, opera o intervento interessi il territorio di più comuni nell'ambito della medesima provincia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla provincia stessa con i comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più province, deve essere effettuata una presentazione al pubblico in ognuna delle province interessate.

     3. In caso di mancato accordo, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 1 e 2 secondo modalità stabilite dalla struttura competente per la VIA.

 

     Art. 16. Partecipazione.

     1. Entro il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, chiunque può prendere visione della documentazione depositata presso i competenti uffici della Regione, della provincia e del comune interessato, ed ottenerne a proprie spese copia.

     2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare alla struttura competente per la VIA, in forma scritta, osservazioni sull'impianto, opera o intervento soggetto alla procedura di VIA.

 

     Art. 17. Pareri dei comuni e delle province interessati.

     1. I comuni e le province interessati, nonché, nel caso di aree naturali protette, i relativi enti di gestione esprimono il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14; decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri.

     2. In assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, i pareri di cui al comma 1 sono espressi dai consigli dei comuni e delle province interessati.

     3. La struttura competente per la VIA trasmette le osservazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 ed i pareri di cui al comma 1 del presente articolo al soggetto proponente che può presentare alla stessa struttura le proprie controdeduzioni.

 

     Art. 18. Parere della commissione VIA.

     1. Entro centotrentacinque giorni dalla data della pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, la commissione VIA esprime il proprio parere sull'impatto ambientale dell'impianto, opera o intervento proposto, sulla base:

     a) delle osservazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 e delle controdeduzioni di cui al comma 3 dell'articolo 17;

     b) delle risultanze dell'eventuale inchiesta pubblica;

     c) dei pareri di cui all'articolo 17.

     2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste.

     3. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta.

     4. Il presidente della commissione VIA, in relazione anche alle osservazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16, può disporre l'inchiesta pubblica.

     5. Il presidente della commissione VIA è tenuto a disporre l'inchiesta pubblica di cui al comma 4 qualora essa sia richiesta dal sindaco di uno dei comuni interessati.

     6. L'inchiesta pubblica di cui al comma 4 consiste almeno nell'audizione, in contraddittorio con il soggetto proponente, di coloro che hanno presentato le osservazioni, da parte della commissione VIA e dei comuni e province interessati.

     7. Il presidente della commissione VIA decide sull'ammissibilità delle memorie presentate dai soggetti interessati, nonché dal proponente dello studio di impatto ambientale.

     8. In casi di particolare rilevanza, il presidente della commissione VIA può disporre la proroga del termine di cui al comma 1 sino ad un massimo di sessanta giorni.

 

     Art. 19. Giudizio di compatibilità ambientale per progetti da approvarsi da Autorità diversa dalla Regione o dalle Province [17].

     1. Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale [18].

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al soggetto proponente, ai comuni e alle province interessati e, nel caso di aree naturali protette, ai relativi enti di gestione, nonché all'autorità competente al rilascio di autorizzazioni, approvazioni o concessioni per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento [19].

     3. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.

     4. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.

 

          Art. 19 bis. Giudizio di compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o dalle Province. [20]

     1. Per i progetti di impianti opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater) per i quali il proponente abbia presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 10, entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di compatibilità ambientale.

     2. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.

     3. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.

     4. Qualora il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di impatto ambientale sia positivo o condizionato, la Commissione VIA all'uopo integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti convocati dall'autorità competente per la VIA, svolge le funzioni della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 241 e provvede all'istruttoria amministrativa al fine di acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta,  autorizzazioni assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione degli impianti, opere od interventi.

     5. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui al comma 4 sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli impianti di smaltimento dei rifiuti e per i depuratori l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

 

CAPO IV

Procedure di VIA per progetti con

impatti interregionali e transfrontalieri

 

     Art. 20. Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale.

     1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, la Giunta regionale esprime il giudizio di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni interessate.

     2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di regioni confinanti, la Giunta regionale è tenuta darne immediata comunicazione alla Regione confinante che sarà chiamata a partecipare alla commissione regionale VIA per esprimervi il proprio parere.

 

     Art. 21. Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.

     1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevanti sull'ambito di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.

 

CAPO V

Partecipazione della Regione

alla procedura di VIA statale

 

     Art. 22. Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale.

     2. Per l'espressione del parere di cui al comma 1 si applica la procedura di cui al capo III, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale.

 

CAPO VI

Semplificazione dei procedimenti

 

     Art. 23. Semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale [21].

     1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall'allegato A1 con esclusione della lettera k), dall'allegato B1 con esclusione della lettera g), C3-1bis e dall'allegato B2, dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture nonché dall'allegato C3 bis, con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni [22]:

     a) il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 11;

     b) la commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti;

     c) la commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all'articolo 18 [23].

     2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

 

     Art. 24. Semplificazione amministrativa in materia di autorizzazioni e concessioni per attività di cava.

     1. In attuazione dei princìpi di semplificazione amministrativa, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di concessione o di autorizzazione di attività di coltivazione di cave e torbiere in presenza delle seguenti condizioni:

     a) il proponente, si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 11;

     b) la commissione VIA abbia reso il parere sull'impatto ambientale di cui all'articolo 18.

     2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la commissione VIA, integrata dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti, provvede all'istruttoria ai fini del rilascio dei provvedimenti richiesti. L'autorizzazione e la concessione sostituiscono ogni altro parere, nullaosta, autorizzazione di competenza regionale.

 

     Art. 25. Conferenza di servizi.

     1. In attuazione dei princìpi di semplificazione amministrativa l'autorità competente per la VIA convoca una conferenza di servizi al fine di acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva degli impianti opere od interventi, in presenza delle seguenti condizioni:

     a) il proponente, si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 12;

     b) la commissione VIA abbia reso il parere ambientale di cui all'articolo 18.

     2. La conferenza dei servizi per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente della struttura regionale o provinciale competente in materia di tutela ambientale provvede a:

     a) trasmettere alle amministrazioni ed agli organi competenti la documentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 12;

     b) comunicare il termine entro il quale è prevista l'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18;

     c) comunicare il parere della commissione VIA di cui all'articolo 18.

     4. La conferenza dei servizi conclude i suoi lavori entro trenta giorni dall'espressione del parere di compatibilità ambientale di cui all'articolo 18; le determinazioni della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi comunque denominati.

     5. In casi di particolare rilevanza, la conferenza può prorogare il termine previsto al comma 4 sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

 

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 25 non si applicano agli impianti produttivi di cui al capo IV del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, qualora il comune ove è ubicato l'impianto assoggettato a VIA abbia provveduto a istituire lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 112/1998.

 

     Art. 27. Decorrenza dell'efficacia.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive di cui all'articolo 4; in assenza delle direttive, le disposizioni si applicano in ogni caso a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino alla data dell'istituzione da parte delle province delle strutture e degli organi competenti alla VIA di cui agli articoli 4 e 6, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, le procedure di VIA di cui agli allegati B2, C3 e C4 sono svolte dalla Regione.

     3. Qualora le province non ottemperino agli adempimenti di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari ad acta che esercitano in via sostitutiva le funzioni proprie degli organi provinciali di VIA, a spese del bilancio provinciale.

     3 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Giunta regionale esercita le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti degli impianti di produzione di energia di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 [24].

     4. [25].

 

     Art. 28. Ulteriori semplificazioni di procedure.

     1. Entro il 31 dicembre 1999, la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare, tenuto conto delle esperienze acquisite e tenuto altresì conto delle disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive, può adottare eventuali procedure semplificate riguardanti i progetti dell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996.

 

     Art. 29. Abrogazione degli articoli 29, 29 bis e 29 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come introdotti dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.

     1. A decorrere dalla data di applicazione delle procedure VIA di cui al comma 1 dell'articolo 27, sono abrogati gli articoli 29, 29 bis e 29 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

 

     Art. 30. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11.

     1. [26].

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 della presente legge si fa fronte con i proventi introitati ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della presente legge.

     2. Nel bilancio di previsione 1999 sono istituiti, con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza:

     a) nello stato di previsione dell'entrata, il capitolo n. 8334 "Proventi derivanti dalle spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale";

     b) nello stato di previsione della spesa, il capitolo n. 50264 "Spese per il funzionamento della Commissione regionale VIA".

 

     Art. 32. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

ALLEGATO A1 [27]

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO

REGIONALE

 

     a) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 22/97, salvo le operazioni di deposito preliminare (allegato B, lett. D15) effettuate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa.

     b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all'allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.

     c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti.

     d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.

     e) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lett. D3, D4, D6, D7 e D12, del D.Lgs. n. 22/97).

     f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 20 t/giorno, di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.

     g) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).

     h) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

     i) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 100 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

     j) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti.

     k) Cave e torbiere con più di 350.000 m3/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 15 ha.

     l) Attività di coltivazione di minerali solidi.

     m) Attività di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma.

     m bis) Impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verifichino nel territorio regionale, previsti dal numero 2 bis) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni [28];

     m ter) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/minuto secondo [29];

     m quater) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m3 [30];

     m quinquies) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale [31];

     m sexies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha) [32];

     m septies) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri [33];

     m octies) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare [34].

 

 

ALLEGATO A2 [35]

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

 

     a) [36].

     b) [37].

     c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno.

     d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

     e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

     f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.

     g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 t/giorno di prodotto finito al giorno.

     h) [38].

     i) [39].

     j) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.

     k) [40].

     l) [41].

     m) [42].

     n) Aeroporti.

     o) [Centri commerciali di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37] [43].

     p) [44].

     q) [45].

     r) Attività di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma.

 

 

ALLEGATO B1 [46]

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE

PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE

 

     a) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all'allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.

     b) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.

     c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 10 t/giorno, di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.

     d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 15.000 m3 oppure con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).

     e) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 50 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

     f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti.

     g) Cave e torbiere con più di 200.000 m3/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 10 ha.

     g bis) Derivazioni di acque superficiali  ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 100 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 25 l/minuto secondo [47];

     g ter) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili [48];

     g quater) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell’allegato A1, nonché progetti d’intervento su porti già esistenti [49];

     g quinquies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 5 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’allegato A1 [50].

 

 

ALLEGATO B2 [51]

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE

 

1. AGRICOLTURA

     a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 5 ha.

     b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 10 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 2,5 ha.

     c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 20.000 posti pollame, 1.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 375 posti scrofe.

     d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 150 ha.

     e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 2,5 ha.

     f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 100 ha.

 

2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA

     a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 25 MW.

     b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie.

     c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

     d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 10 km.

     e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

     f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 10 km.

 

3. LAVORAZIONE DEI METALLI

     a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 2.500 m2 di superficie impegnata o 25.000 m3 di volume.

     b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 1,25 t/ora.

     c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

     - laminazione a caldo con capacità superiore a 10 t/ora di acciaio grezzo;

     - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 25 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 10 MW;

     - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 1 t/ora di acciaio grezzo.

     d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 10 t/giorno.

     e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

     f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 5 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 25 t/giorno per tutti gli altri metalli.

     g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 15 m3.

     h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzioni di materiale ferroviario e rotabile che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 25.000 m3 di volume.

     i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1 ha.

     j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 2.500 m2 di superficie impegnata o 25.000 m3 di volume.

 

4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

     a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 37,5 t/giorno.

     b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 150 t/giorno su base trimestrale.

     c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 100 t/giorno su base annua.

     d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 250.000 hl/anno.

     e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 25.000 m3 di volume.

     f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 25 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 5 t/giorno.

     g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 25.000 q/anno di prodotto lavorato.

     h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.500 m2 di superficie impegnata o 25.000 m3 di volume.

     i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 5.000 t/giorno di barbabietole.

 

5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA

     a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

     b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 25 t/giorno.

     c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 5 t/giorno.

     d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 2,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

 

6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

     a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.

 

7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

     a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 20 ha.

     b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 20 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 5 ha.

     c) [52].

     d) Interporti.

     e) [53].

     f) Strade extraurbane secondarie.

     g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 750 metri.

     h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.

     i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

     j) Acquedotti con lunghezza superiore a 10 km.

     k) [54].

     l) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 1,5 km.

     m) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 900 persone.

     n) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 5 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).

     o) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).

     p) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 75.000 m3 oppure con capacità superiore a 100 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).

     q) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 50.000 m3.

     r) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 15.000 m3 oppure con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).

     s) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 50 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

 

8. ALTRI PROGETTI

     a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 2,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 150 posti letto o volume edificato superiore a 12.500 m3, o che occupano una superficie superiore ai 10 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

     b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

     c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 0,5 ha.

     d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 250 m2.

     e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 2.500 m2 di superficie impegnata o 25.000 m3 di volume.

     f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.

     g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 500 m3 e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

     h) [55].

     i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 250 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 25 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 25 t/giorno.

     j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 5.000 t/anno.

     k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

     l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

     m) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 50 t/giorno e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

     n) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 metri e/o di capacità superiore a 50.000 m3, ma inferiori ai parametri indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

     o) Stoccaggi di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva compresa fra 40.000 m3 e 80.000 m3.

 

 

ALLEGATO C1 [56]

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

(Omissis)

 

 

ALLEGATO C2 [57]

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

(Omissis)

 

 

ALLEGATO C3 [58]

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO D

 

 

TIPOLOGIA PROGETTUALE                              AREE SENSIBILI

------------------------------------------------------------------

 

1. Agricoltura

------------------------------------------------------------------

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate,           D - E

semi naturali o naturali per la loro

coltivazione agraria intensiva con una

superficie superiore a 10 ha.

 

b) Iniziale forestazione con una superficie            D - E

superiore a 25 ha; deforestazione allo scopo di

conversione ad altri usi del suolo di una

superficie superiore a 6 ha.

 

c) Impianti per l'allevamento intensivo di          A - C3 - D

pollame o di suini con più di 50.000 posti

pollame, 2.000 posti suini da produzione (di

oltre 30 kg), 750 posti scrofe.

 

d) Progetti di irrigazione per una superficie          D - E

superiore a 350 ha.

 

e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre   A - B - C3 -

i 5 ha.                                                D - E

 

f) Progetti di ricomposizione fondiaria che            D - E

interessano una superficie superiore a 200 ha.

------------------------------------------------------------------

 

2. Industria energetica ed estrattiva

------------------------------------------------------------------

a) Impianti termici per la produzione di vapore      A - D - E

e acqua calda con potenza termica complessiva

superiore a 50 MW.

 

b) Attività di ricerca di minerali solidi e di         D - E

risorse geotermiche incluse le relative attività

minerarie.

 

c) Impianti industriali non termici per la             D - E

produzione di energia, vapore ed acqua calda.

 

d) Impianti industriali per il trasporto del           D - E

gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano

condotte con una lunghezza complessiva superiore

a 20 km.

 

e) Impianti industriali per la produzione di           D - E

energia mediante lo sfruttamento del vento.

 

f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la        D - E

lunghezza complessiva superiore a 20 km.

------------------------------------------------------------------

 

3. Lavorazione dei metalli

------------------------------------------------------------------

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di     A - D - E

minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di

superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

 

b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio         A - D - E

(fusione primaria o secondaria) compresa la

relativa colata continua di capacità superiore a

2,5 t/ora.

 

c) Impianti destinati alla trasformazione di

metalli ferrosi mediante:

      - laminazione a caldo con capacità

superiore a 20 t/ora di acciaio grezzo;

      - forgiatura con magli la cui energia di

impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la

potenza calorifica è superiore a 20 MW;

      - applicazione di strati protettivi di          A - D - E

metallo fuso con una capacità di trattamento

superiore a 2 t/ora di acciaio grezzo

 

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità      A - D - E

di produzione superiore a 20 t/giorno.

 

e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi    A - C3 - D -

non ferrosi da minerali, nonché concentrati o            E

materie prime secondarie attraverso procedimenti

metallurgici, chimici o elettrolitici.

 

f) Impianti di fusione e lega di metalli non       A - C3 - D -

ferrosi, compresi i prodotti di recupero                 E

(affinazione, formatura in fonderia) con una

capacità di fusione superiore a 10 t/giorno per

il piombo e il cadmio o a 50 t/giorno per tutti

gli altri metalli.

 

g) Impianti per il trattamento di superfici di     A - C3 - D -

metalli e materie plastiche mediante processi            E

elettrolitici o chimici qualora le vasche

destinate al trattamento abbiano un volume

superiore a 30 m3.

 

h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e     A - D - E

motoveicoli e costruzione dei relativi motori;

impianti per la costruzione e riparazione di

aeromobili; costruzione di materiale ferroviario

e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie

impegnata o 50.000 m3 di volume.

 

i) [59]

 

 

j) Imbutitura di fondo con esplosivi che             A - D - E

superino 5.000 m2 di superficie impegnata o

50.000 m3 di volume.

------------------------------------------------------------------

 

4. Industria dei prodotti alimentari

------------------------------------------------------------------

a) Impianti per il trattamento e la                A - C3 - D -

trasformazione di materie prime animali (diverse         E

dal latte) con una capacità di produzione di

prodotti finiti di oltre 75 t/giorno.

 

b) Impianti per il trattamento e la                  A - D - E

trasformazione di materie prime vegetali con una

produzione di prodotti finiti di oltre 300

t/giorno su base trimestrale.

 

c) Impianti per la fabbricazione di prodotti         A - D - E

lattiero-caseari con capacità di lavorazione

superiore a 260 t/giorno su base annua.

 

d) Impianti per la produzione di birra o malto     A - C3 - D -

con una capacità di produzione superiore a               E

500.000 hl/anno.

 

e) Impianti per la produzione di dolciumi e          A - D - E

sciroppi che superino 50.000 m3 di volume.

 

f) Macelli aventi una capacità di produzione di    A - C3 - D -

carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per          E

l'eliminazione o il recupero di carcasse e di

residui di animali con una capacità di

trattamento di oltre 10 t/giorno.

 

g) Impianti per la produzione di farina di pesce     A - D - E

o di olio di pesce con capacità di lavorazione

superiore a 5.000 t/anno di prodotto lavorato.

 

h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti      A - D - E

amidacei, industria dei prodotti alimentari per

zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie

impegnata o 50.000 m3 di volume.

 

i) Zuccherifici, impianti per la produzione di       A - D - E

lieviti con capacità di produzione o

raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di

barbabietole.

------------------------------------------------------------------

 

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta

------------------------------------------------------------------

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di        A - C3 - D -

fibre, pannelli di particelle e compensati, di           E

capacità superiore alle 40.000 t/anno di materie

prime lavorate.

 

b) Impianti per la produzione e la lavorazione     A - C3 - D -

di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni           E

di capacità superiore a 40 t/giorno.

 

c) Impianti per il pretrattamento (operazioni      A - C3 - D -

quali il lavaggio, l'imbianchimento, la                  E

mercerizzazione) o la tintura di fibre, di

tessili, di lana la cui capacità di trattamento

supera le 7 t/giorno.

 

d) Impianti per la concia del cuoio e del          A - C3 - D -

pellame qualora la capacità superi le 4 t/giorno         E

di prodotto finito e sia inferiore al parametro

indicato per la medesima tipologia progettuale

nell'allegato A2.

------------------------------------------------------------------

 

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

------------------------------------------------------------------

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a         A - D - E

base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di

materie prime lavorate.

------------------------------------------------------------------

 

7. Progetti di infrastrutture

------------------------------------------------------------------

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o          D - E

produttive con una superficie interessata

superiore ai 40 ha.

 

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o      A - D - E

in estensione, interessanti superfici superiori

ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano

all'interno di aree urbane esistenti che

interessano superfici superiori ai 10 ha.

 

c) [60]

 

d) Interporti.                                     A - B - D - E

 

e) [61]

 

f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5         D - E

km.

 

g) Costruzione di strade di scorrimento in area      A - D - E

urbana o potenziamento di esistenti a quattro o

più corsie con lunghezza, in area urbana,

superiore a 1.900 m.

 

h) Linee ferroviarie a carattere regionale o           D - E

locale.

 

i) Sistemi di trasporto a guida vincolata            A - D - E

(tramvie e metropolitane), funicolari o linee

simili di tipo particolare, esclusivamente o

principalmente adibite al trasporto di

passeggeri.

 

j) Acquedotti con lunghezza superiore a 25 km.           D

 

k) Porti turistici e da diporto con parametri        B - D - E

inferiori a quelli indicati nella lettera h)

dell'allegato A2, nonché progetti d'intervento

su porti già esistenti, qualora il progetto

preveda più di 100 posti barca.

------------------------------------------------------------------

 

8. Altri progetti

------------------------------------------------------------------

a) Campeggi e villaggi turistici di superficie         D - E

superiore a 6 ha, centri turistici residenziali

ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti

letto o volume edificato superiore a 25.000 m3,

o che occupano una superficie superiore ai 20

ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei

centri abitati.

 

b) Piste permanenti per corse e prove di           A - B - D - E

automobili, motociclette ed altri veicoli a

motore.

 

c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione     A - D - E

di rottami di ferro, autoveicoli e simili con

superficie superiore a 1 ha.

 

d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori     A - D - E

quando l'area impegnata supera i 500 m2.

 

e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali     A - C3 - D -

che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o          E

40.000 m3 di volume.

 

f) Fabbricazione, condizionamento, carica o          A - D - E

messa in cartuccia di esplosivi con almeno

20.000 t/anno di materie prime lavorate.

 

g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,   A - C3 - D -

petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi             E

della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive

modificazioni, con capacità complessiva

superiore a 1000 m3 e inferiore al parametro

indicato per la medesima tipologia progettuale

nell'allegato A2.

 

h) [62]

 

i) Impianti destinati alla produzione di clinker     A - D - E

(cemento) in forni rotativi la cui capacità di

produzione supera 500 t/giorno oppure di calce

viva in forni rotativi la cui capacità di

produzione supera 50 t/giorno, o in altri tipi

di forni aventi una capacità di produzione di

oltre 50 t/giorno.

 

j) Impianti per la produzione di vetro compresi      A - D - E

quelli destinati alla produzione di fibre di

vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000

t/anno.

 

k) Trattamento di prodotti intermedi e             A - C3 - D -

fabbricazione di prodotti chimici, per una               E

capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie

prime lavorate e inferiore al parametro indicato

per la medesima tipologia progettuale

nell'allegato A2.

 

l) Produzione di pesticidi, prodotti               A - C3 - D -

farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e            E

perossidi, per insediamenti produttivi di

capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie

prime lavorate e inferiore al parametro indicato

per la medesima tipologia progettuale

nell'allegato A2.

------------------------------------------------------------------

 

 

ALLEGATO C3 BIS [63]

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

 

     a) Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5 D.Lgs. n. 22/97).

     b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).

     c) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).

     d) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).

     e) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m3.

     f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).

     g) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.

     h) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.

     h bis) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 2200 persone [64].

     h ter) piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha [65].

     h quater) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km. [66].

     h quinquies) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 nei limiti di cui all’articolo 18, comma 7, della medesima legge [67].

 

ALLEGATO C3 1bis [68]

Progetti assoggettati alla procedura di VIA qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree sensibili come individuate e classificate nell’allegato D.

     a) Derivazioni di acqua superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo B - C3 - D - E

     b) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili B - E

     c) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’allegato A1 B

     d) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha A - B - D - E

 

ALLEGATO C4 [69]

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 QUALORA NON SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE ALLE PROCEDURE DI VIA DI CUI AL CAPO III

 

1. AGRICOLTURA

     a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 13 ha.

     b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 26 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 6,5 ha.

     c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 52.000 posti pollame, 2.600 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 975 posti scrofe.

     d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 390 ha.

     e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 6,5 ha.

     f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 260 ha.

 

2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA

     a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 65 MW.

     b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

     c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 26 km.

     d) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

     e) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 26 km.

     f) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

 

3. LAVORAZIONE DEI METALLI

     a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 6.500 m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume.

     b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 3,25 t/ora.

     c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

     - laminazione a caldo con capacità superiore a 26 t/ora di acciaio grezzo;

     - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 65 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 26 MW;

     - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio grezzo.

     d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 26 t/giorno.

     e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

     f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 13 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 65 t/giorno per tutti gli altri metalli.

     g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 39 m3.

     h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 13.000 m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume.

     i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2,6 ha.

     j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 6.500 m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume.

 

4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

     a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 97,5 t/giorno.

     b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 390 t/giorno su base trimestrale.

     c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base annua.

     d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 650.000 hl/anno.

     e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 65.000 m3 di volume.

     f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 65 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 13 t/giorno.

     g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 6.500 t/anno di prodotto lavorato.

     h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 6.500 m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume.

     i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 13.000 t/giorno di barbabietole.

 

5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA

     a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 65.000 t/anno di materie prime lavorate.

     b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 65 t/giorno.

     c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 13 t/giorno.

     d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 6,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

 

6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

     a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.

 

7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

     a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 52 ha.

     b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 52 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 13 ha.

     c) [70].

     d) Interporti.

     e) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.

     f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.

     g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.950 metri.

     h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.

     i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

     j) Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km.

     k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti barca.

 

8. ALTRI PROGETTI

     a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 390 posti letto o volume edificato superiore a 32.500 m3, o che occupano una superficie superiore ai 26 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

     b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

     c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1,3 ha.

     d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 650 m2.

     e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 6.500 m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume.

     f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.

     g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.300 m3 e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

     h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 13 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

     i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 650 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 65 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 65 t/giorno.

     j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 13.000 t/anno.

     k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

     l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

     m) Progetti di cui agli allegati A1 e A2 che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

     m bis) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale in materia di commercio che abroga la legge regionale n. 37/1999 nei limiti di cui all’articolo 18, comma 8 della medesima legge [71].

 

 

Allegato D

Classificazione e individuazione delle aree sensibili

 

A - Aree densamente abitate:

     centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni o, in mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

B - Ambiente idrico superficiale:

     specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

C - Suolo e sottosuolo:

     C1 - zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, riportate nelle tavole n. 1 e n. 10 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);

     C2 - zone a rischio sismico di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, riportate nella tavola n. 1 del PTRC;

     C3 - fascia di ricarica degli acquiferi di cui all'articolo 12 delle norme di attuazione del PTRC, individuata nella tavola n. 1 del PTRC;

     C4 - aree carsiche di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 54.

 

D - Ecosistemi:

     D1 - ambiti naturalistici di livello regionale di cui all'articolo 19 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC;

     D2 - siti individuati con proprio procedimento dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per la costituzione della rete ecologica europea denominata "Natura 2000";

     D3 - zone umide di cui all'articolo 21 delle norme di attuazione del PTRC, individuate nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC.

 

E - Paesaggio:

     E1 - località ed ambiti soggetti a vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, riportati nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC;

     E2 - ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica di interesse regionale, di cui agli articoli 33, 34 e 35 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 5 e n. 9 del PTRC.

 

F - Ambiti speciali:

     F1 - zone individuate con gli specifici provvedimenti regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e motivate in ordine a particolari situazioni geoclimatiche, epidemiologiche, di sicurezza idraulica e geofisica.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.

[2] Lettera già modificata dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e così ulteriormente modificata dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[3] Lettera già modificata dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e così ulteriormente modificata dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[4] Lettera così modificata dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[5] Lettera così modificata dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[6] Lettera già modificata dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e così ulteriormente modificata dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[7] Lettera già modificata dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e così ulteriormente modificata dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[8] Lettera così modificata dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[9] Lettera così modificata dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[10] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[11] Comma inserito dall’art. 16 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[12] Gli originari artt. 5 e 6 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 5 per effetto dell'art. 44 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.

[13] Gli originari artt. 5 e 6 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 5 per effetto dell'art. 44 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.

[14] Comma sostituito dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e così modificato dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre 2017, n. 218, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km.

[16] Comma già modificato dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24, e dall'art. 32 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 e così ulteriormente modificato dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[17] Rubrica così sostituita dall’art. 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[18] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[19] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[20] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[21] Rubrica già sostituita dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24 e così ulteriormente sostituita dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[22] Comma già modificato dall'art. 32 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 e così ulteriormente modificato dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[23] Comma modificato dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24.

[24] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[25] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24.

[26] Sostituisce la lettera h) del comma 1, art. 27 della L.R. 29 aprile 1997, n. 11, a decorrere dalla data di applicazione delle procedure VIA di cui al comma 1, art. 27 della presente legge.

[27] Allegato modificato dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24 e così modificato dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[28] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[29] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[30] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[31] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[32] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[33] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[34] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[35] Allegato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24.

[36] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[37] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[38] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[39] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[40] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[41] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[42] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[43] Lettera abrogata dall’art. 39 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15.

[44] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[45] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[46] Allegato modificato dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24.

[47] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[48] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[49] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[50] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[51] Allegato modificato dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24.

[52] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[53] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[54] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[55] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[56] Allegato abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24.

[57] Allegato abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24.

[58] Allegato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24.

[59] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[60] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[61] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[62] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[63] Allegato aggiunto dall'art. 52 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24. La denominazione del presente allegato è sostituita in “A1 bis” per effetto dell’art. 6 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[64] Lettera così modificata dall’art. 6 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[65] Lettera così modificata dall’art. 6 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[66] Lettera aggiunta dall'art. 32 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[67] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.

[68] Allegato aggiunto dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[69] Allegato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 24.

[70] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[71] Lettera inserita dall’art. 39 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15 e così modificata dall’art. 15 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.