§ 4.4.5 - Legge Regionale 8 maggio 1980, n. 54.
Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:08/05/1980
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Attività promozionale.
Art. 3.  Attività di conservazione.
Art. 4.  Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche.
Art. 5.  Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto.
Art. 6.  Norme finanziarie.


§ 4.4.5 - Legge Regionale 8 maggio 1980, n. 54.

     Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto.

(B.U. n. 31 del 13-5-1980).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La Regione del Veneto, riconosciuta l'importanza naturalistico- ambientale e l'interesse scientifico e turistico del patrimonio speleologico esistente nel proprio territorio, promuove tutte le necessarie iniziative rivolte alla sua conservazione e alla sua valorizzazione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto regionale.

 

     Art. 2. Attività promozionale.

     Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e gli studi sulla speleologia nel Veneto, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Speleologica regionale, predispone annualmente un programma per l'attuazione di ricerche e studi, congressi, convegni e attività similari finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

     Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi a favore di gruppi speleologici aventi sede nel Veneto e di altre istituzioni competenti sia per l'attuazione delle iniziative previste dal comma precedente, sia per lo svolgimento delle seguenti attività:

     a) organizzazione del soccorso speleologico;

     b) organizzazione di un gruppo regionale di ispettori-guide speleologiche volontarie, da attuarsi mediante appositi corsi con esami, curati a livello regionale da tutti i Gruppi speleologici Veneti in collaborazione con la Società Speleologica Italiana e il Club alpino Italiano;

     c) ogni altra manifestazione e iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso tecnico e scientifico e la sicurezza delle attività speleologiche.

     L'approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di competenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. Attività di conservazione.

     La Giunta regionale adotta tutti i necessari provvedimenti diretti alla migliore gestione e conservazione delle cavità sotterranee naturali e delle aree comprendenti i più caratteristici monumenti naturali carsici e/o aspetti paesaggistici carsici di particolare interesse della Regione. La Giunta regionale può altresì intervenire mediante la concessione di contributi per interventi speciali concernenti l'attuazione delle finalità di cui al comma precedente e in particolare l'acquisto, la sistemazione e la gestione delle aree carsiche e delle cavità di maggiore interesse in funzione della ricerca e di un turismo di tipo naturalistico culturale.

 

     Art. 4. Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche.

     E' istituito, presso la Giunta regionale, il catasto regionale per il censimento delle grotte e delle aree carsiche della Regione.

     In esso sono iscritti tutti i dati topografici, rilievi speleologici e geologici, nonché l'indicazione dell'eventuale possibilità di valorizzazione turistica.

     Anche in rapporto alle finalità di cui all art. 3 viene istituita una sezione speciale del catasto che raccoglie tutta la documentazione relativa alle aree carsiche e alle cavità di interesse eccezionale e inoltre i dati relativi all'inquinamento, deturpazione, distruzione di concrezioni e depositi di tutte le cavità e aree carsiche del Veneto.

     Le norme attinenti all'impianto e al funzionamento del catasto saranno contenute nel regolamento di attuazione della presente legge, che sarà predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

     La Giunta regionale, per la costituzione e l'aggiornamento del catasto, può avvalersi della collaborazione di istituti tecnicamente specializzati in materia e di gruppi speleologici.

 

     Art. 5. Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto.

     E' istituito l'Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto.

     I Gruppi Speleologici aventi sede nel Veneto, per essere iscritti all'Albo regionale debbono:

     a) possedere un proprio Statuto che va notificato alla Giunta regionale;

     b) presentare alla Giunta regionale del Veneto, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui programmi dell'anno in corso;

     c) avere i soci in regola con l'assicurazione infortuni nell'espletamento dell'attività speleologica.

 

     Art. 6. Norme finanziarie.

     Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1980.

     Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante utilizzazione di una somma di pari importo da prelevarsi dal capitolo 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (partita: attività culturali).

     Per gli esercizi finanziari successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.