§ 5.7.18 - L. 3 novembre 1994, n. 640.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.7 tutela delle bellezze naturali
Data:03/11/1994
Numero:640


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 5.7.18 - L. 3 novembre 1994, n. 640.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991.

(G.U. 22 novembre 1994, n. 273, S.O.).

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO [1]

 

(traduzione non ufficiale)

 

     Articolo 1. Definizioni.

     Ai fini della presente Convenzione,

     i) l'espressione «Parti» significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti alla presente Convenzione,

     ii) l'espressione «Parte di origine» indica la Parte (o le Parti) contraenti (i) alla presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attività prevista,

     iii) l'espressione «Parte colpita» significa la Parte o le Parti contraenti della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l'attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero;

     iv) l'espressione «parti interessate» indica la Parte d'origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione;

     v) l'espressione «attività prevista» indica ogni attività o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un'attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un'Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile,

     vi) l'espressione «valutazione dell'impatto ambientale» indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull'ambiente di un'attività prevista;

     vii) l'espressione «impatto» significa ogni effetto ambientale di un'attività prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l'interazione tra questi fattori; indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio- economiche che risultano da modifiche di questi fattori;

     viii) l'espressione «impatto transfrontaliero» significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un'altra Parte,

     ix) l'espressione «autorità competente» significa l'autorità (o le Autorità nazionali) designata(e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l'autorità (o le Autorità) abilitata(e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un'attività prevista;

     x) l'espressione «pubblica» indica una o più persone fisiche o morali.

 

     Articolo 2. Disposizioni generali.

     1. Le Parti adottano individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all'ambiente da attività previste.

     2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attività previste figuranti sulla lista contenuta nell'Appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante, l'istituzione di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'Appendice II.

     3. La Parte d'origine vigila affinché in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell'impatto ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere un'attività prevista figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.

     4. La Parte d'origine vigila, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione affinché ogni attività proposta figurante sulla lista contenuta all'Appendice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sia notificata alle Parti colpite.

     5. Le Parti interessate su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o più delle attività proposte che non figurano nella lista contenuta all'Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell'opportunità di procedere in tal modo, l'attività o le attività in questione saranno trattate in tal modo. L'Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri applicabili per determinare se un'attività proposta può avere un impatto pregiudizievole importante.

     6. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale delle attività proposte, e vigila affinché le possibilità offerte al pubblico della parte colpita siano equivalenti a quelle offerte al suo pubblico.

     7. Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell'attività prevista, le valutazioni dell'impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i princìpi della valutazione dell'impatto ambientale nelle politiche, piani e programmi.

     8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale.

     9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti più rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione.

     10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.

 

     Articolo 3. Notifica.

     1. Se un'attività prevista iscritta sulla lista che figura all'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'Articolo 5, ne dà notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile ed al più tardi quando detta Parte dà avviso pubblico di tale attività.

     2. La notifica contiene in particolare:

     a) informazioni sull'attività prevista compresa ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero;

     b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata;

     c) l'indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente Articolo, in considerazione della natura dell'attività proposta. Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo.

     3. La Parte colpita risponde alla Parte d'origine nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest'ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

     4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine specificato nella notifica, le norme dei paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente Articolo e quelle degli Articoli da 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non è pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale in base alla sua normativa ed alla sua prassi nazionale.

     5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte d'origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto:

     a) informazioni pertinenti relative alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale con uno scadenzario per la comunicazione di osservazioni;

     b) informazioni pertinenti sull'attività prevista e sull'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere.

     6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest'ultima, ogni informazione che può ragionevolmente essere ottenuta, concernente l'ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune qualora esista.

     7. Se una Parte ritiene che un'attività proposta figurante nella lista contenuta all'Appendice I avrebbe su detta Parte un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti interessate scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se queste Parti non possono raggiungere un accordo sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, esse possono, l'una o l'altra, sottoporre la questione ad una Commissione d'inchiesta in conformità con le disposizioni dell'Appendice IV affinché quest'ultima pronunci un parere sulla eventualità di un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione.

     8. Le Parti interessate vigilano affinché la popolazione della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informata dell'attività proposta ed abbia la possibilità di formulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all'Autorità competente della Parte d'origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte d'origine.

 

     Articolo 4. Documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale.

     1. La documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorità competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all'Appendice II.

     2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita tramite, come opportuno, un organo comune qualora esista, la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinché tale documentazione sia distribuita alle Autorità ed al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinché le osservazioni formulate siano trasmesse all'autorità competente della Parte d'origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all'attività proposta.

 

     Articolo 5. Consultazioni in base alla documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale.

     Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l'impatto transfrontaliero che l'attività prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le consultazioni possono portare:

     a) su possibili alternative di sostituzione compresa una «opzione zero», nonché su misure che potrebbero essere adottate per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e sulla procedura che potrebbe essere seguita per il monitoraggio degli effetti di tali misure a spese della Parte di origine;

     b) su altre forme di assistenza reciproca che possono essere prese in considerazione per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante dell'attività prevista;

     c) su ogni altra questione pertinente relativa all'attività prevista.

     Le parti stabiliranno di comune accordo, all'inizio di tali consultazioni un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune appropriato qualora esista.

 

     Articolo 6. Decisione definitiva.

     1. Le Parti vigilano affinché all'atto di prendere una decisione definitiva sull'attività prevista, siano debitamente presi in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto ambientale, compresa la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale e le osservazioni ricevute in merito in conformità con il paragrafo 8 dell'articolo 3 e del paragrafo 2 dell'articolo 4, come pure l'esito delle consultazioni di cui all'Articolo 5.

     2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata riguardo all'attività prevista nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa è fondata.

     3. Qualora informazioni complementari su un impatto transfrontaliero importante di un'attività prevista, che non erano note nel momento in cui una decisione è stata presa su questa attività e che avrebbero potuto influire sensibilmente su tale decisione, giungano a conoscenza di una Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attività, la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte (o le altre Parti) interessata(e). Qualora una delle parti interessate lo richieda, avranno luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.

 

     Articolo 7. Analisi successiva al progetto.

     1. Le Parti interessate determineranno a richiesta di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un'analisi successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in considerazione dell'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che l'attività che è stata oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con la presente Convenzione può avere. Ogni analisi successiva al progetto dovrà includere, in particolar modo il monitoraggio dell'attività e la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole. Tali funzioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati all'Appendice V.

     2. Se, dato l'esito dell'analisi successiva al progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di ritenere che l'attività prevista ha un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante o se l'esito di tale analisi ha rivelato elementi che potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.

 

     Articolo 8. Cooperazione bilaterale e multilaterale.

     Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.

 

     Articolo 9. Programmi di ricerca.

     Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:

     a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attività previste;

     b) consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell'ambiente;

     c) analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attuarne o di prevenirne l'impatto;

     d) elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico;

     e) elaborare metodologie per l'attuazione dei princìpi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macro-economico.

I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.

 

     Articolo 10. Statuto delle Appendici.

     Le Appendici allegate alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

 

     Articolo 11. Riunione delle Parti.

     1. Le Parti si riuniscono per quanto possibile in occasione delle sessioni annue dei Consiglieri dei governi dei paesi della CEE per i problemi ambientali e dell'acqua. La prima riunione delle Parti è convocata al massimo un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente le Parti si riuniscono in ogni altro momento come possono ritenerlo necessario in una delle loro riunioni o qualora una di loro ne faccia domanda per iscritto, sotto riserva che tale domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla sua comunicazione a tali Parti da parte del Segretariato.

     2. Le Parti seguono costantemente l'attuazione della presente Convenzione, e, avendo questo obiettivo in mente:

     a) verificano le loro politiche e le loro iniziative metodologiche nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

     b) si comunicano reciprocamente le informazioni ricavate dalla conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui una o più di loro sono parti;

     c) sollecitano se del caso, i servizi dei Comitati scientifici e degli organismi internazionali competenti riguardo a questioni metodologiche e tecniche pertinenti alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;

     d) nella loro prima riunione, esaminano ed adottano per consenso il regolamento interno delle loro riunioni;

     e) esaminano e se del caso adottano proposte di emendamento alla presente Convenzione;

     f) prendono in considerazione ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.

 

     Articolo 12. Diritto di voto.

     1. Le parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.

     2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo le organizzazioni di integrazione economica regionale in settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto quando i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

 

     Articolo 13. Segretariato.

     Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:

     a) convoca e prepara le riunioni delle Parti;

     b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;

     c) esercita ogni altra funzione che possa esser prevista nella presente Convenzione o che le Parti possono assegnarli.

 

     Articolo 14. Emendamenti alla Convenzione.

     1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

     2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per iscritto al Segretariato che le comunica a tutte le Parti. Esse sono esaminate dalle Parti nella riunione successiva a condizione che il Segretariato le abbia distribuite alle Parti con un anticipo di almeno novanta giorni.

     3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per pervenire ad un accordo per consenso riguardo ad ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono rimasti vani e non ne è derivato alcun accordo, l'emendamento è adottato in ultima analisi con un voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti alla riunione.

     4. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità con il paragrafo 3 del presente Articolo sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di approvazione o di accettazione. Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti. In seguito essi entreranno in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito di tale Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti.

     5. Ai fini del presente Articolo, l'espressione «Parti presenti e votanti» indica le Parti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario.

     6. Non si riterrà che la procedura di voto illustrata al paragrafo 3 del presente Articolo costituisca un precedente per accordi che saranno negoziati in avvenire nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa.

 

     Articolo 15. Soluzione delle controversie.

     1. Se una controversia sorge tra due o più Parti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o ogni altro metodo di soluzione delle controversie da esse ritenuto accettabile.

     2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte può comunicare per iscritto al Depositario che, per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente Articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalità di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo:

     a) presentazione della controversia alla Corte Internazionale di giustizia;

     b) arbitrato, in conformità con la procedura definita all'Appendice VII.

     3. Se le Parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di regolamento delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, la controversia può essere sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.

 

     Articolo 16. Firma.

     La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa, in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa che hanno delegato loro competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati in tali materie, a Espoo (Finlandia) dal 25 febbraio al 1 marzo 1991, e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 2 settembre 1991.

 

     Articolo 17. Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.

     1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie.

     2. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all'articolo 16 a decorrere dal 3 settembre 1991.

     3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge funzioni di depositario.

     4. Ogni organizzazione di cui all'articolo 16 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono Parti alla presente Convenzione, questa Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi stipulati ai sensi della presente Convenzione. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione.

     5. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 16 indicano la portata delle loro competenze per le materie trattate dalla presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il depositario di ogni pertinente modifica della portata della loro competenza.

 

     Articolo 18. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione.

     2. Ai fini del paragrafo 1 del presente Articolo lo strumento depositato da una Organizzazione d'integrazione economica regionale non sarà considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

     3. Nei confronti di ciascuno Stato o Organizzazione di cui all'Articolo 16, che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di detto Stato o di detta Organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

 

     Articolo 19. Recesso.

     In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna incidenza sull'applicazione degli Articoli da 3 a 6 della presente Convenzione ad un'attività prevista che è stata oggetto di una notifica in conformità con il paragrafo 1 dell'Articolo 3 o di una domanda d'inchiesta in base al paragrafo 7 dell'articolo 3 anteriormente all'entrata in vigore del recesso.

 

     Articolo 20. Testi autentici.

     L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

 

APPENDICE I

Lista delle attività

 

     1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio grezzo) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bituminoso al giorno.

     2. Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatts e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non ecceda un kilowatt di carico termico continuo).

     3. Impianti destinati unicamente alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili nucleari irradiati o allo stoccaggio, alla eliminazione ed al trattamento di rifiuti radioattivi.

     4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.

     5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione di amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20.000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.

     6. Impianti chimici integrati.

     7. Costruzione di autostrade, di strade espresse [*] e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2.100 metri.

     8. Oleodotti e gasdotti di grande sezione.

     9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che consentono il passaggio di navi di oltre 1.350 tonnellate.

     10. Impianti di eliminazione di rifiuti: incineramento, trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi.

     11. Grandi dighe e serbatoi.

     12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee qualora il volume annuo di acqua da incanalare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.

     13. Impianti per la fabbricazione di carta e di pasta da carta che producano almeno 200 tonnellate asciugate all'aria al giorno.

     14. Sfruttamento minerario su grande scala, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o di carbone.

     15. Produzione di idrocarburi in mare.

     16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

     17. Disboscamento di grandi superfici.

 

[*] Ai fini della presente Convenzione:

     - per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, ed in cui l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:

     a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione, o in via eccezionale, da altri mezzi;

     b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramviaria, né sentiero pedonale;

     c) è specificamente segnalata come autostrada.

     - L'espressione «strada espressa (superstrada)» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

 

 

APPENDICE II

Contenuto della documentazione

sulla valutazione dell'impatto ambientale

 

     L'informazione che deve essere contenuta nella documentazione concernente la valutazione dell'impatto ambientale deve includere come minimo, in conformità con l'Articolo 4:

     a) una descrizione dell'attività prevista e del suo fine;

     b) una descrizione, se del caso, di alternative ragionevoli (ad esempio per quanto concerne il sito d'installazione o la tecnologia) in sostituzione delle attività previste, compresa un'opzione «zero»;

     c) una descrizione dell'ambiente su cui l'attività prevista e le sue alternative di sostituzione potrebbero avere un impatto significativo importante;

     d) una descrizione del potenziale impatto ambientale che può essere causato dall'attività prevista e dalle sue alternative di sostituzione, e valutazione della sua importanza;

     e) una descrizione dei provvedimenti correttivi miranti a mantenere al minimo livello gli impatti ambientali pregiudizievoli;

     f) una indicazione specifica dei metodi di previsione e delle ipotesi di base selezionate nonché dei dati ambientali pertinenti utilizzati;

     g) l'individuazione di lacune esistenti nelle conoscenze e di incertezze constatate nella compilazione dei dati richiesti;

     h) se del caso, uno schema di programmi di monitoraggio e di gestione, nonché eventuali piani per un'analisi successiva del progetto;

     i) un sommario non tecnico accompagnato, se del caso, da una presentazione visiva (carte, grafici, ecc.).

 

 

APPENDICE III

Criteri generali volti ad agevolare la determinazione dell'impatto ambientale causato da attività che non compaiono nella lista all'Appendice I

 

     1. Nel prendere in considerazione attività previste cui si applica il paragrafo 5 dell'articolo 2, le Parti interessate possono cercare di determinare se l'attività prevista è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, basandosi in particolare su uno o più dei seguenti criteri:

     a) Ampiezza: attività che, data la loro natura, hanno una grande ampiezza;

     b) Sito: attività previste la cui realizzazione dovrebbe avvenire in una zona o in prossimità di una zona particolarmente sensibile o importante dal punto di vista ecologico (come le zone umide di cui nella Convenzione di Ramsar, i parchi nazionali, le riserve naturali, i siti che presentano un interesse scientifico particolare o i siti importanti dal punto di vista archeologico, culturale o storico) e le attività la cui realizzazione è prevista in siti dove le caratteristiche del progetto proposto potrebbero avere effetti di rilievo sulla popolazione;

     c) Effetti: attività previste i cui effetti sono particolarmente complessi e potenzialmente pregiudizievoli, comprese le attività che hanno gravi effetti sull'uomo o sulle specie o organismi considerati come aventi un particolare valore; attività che pongono a repentaglio il prosieguo dell'utilizzazione o la potenziale utilizzazione di una zona colpita e attività che impongono un carico supplementare che l'ambiente non ha la capacità di sostenere.

     2. Le Parti interessate esamineranno sotto questo punto di vista le attività previste localizzate in prossimità di una frontiera internazionale nonché le attività previste il cui sito è più distante e che potrebbero avere effetti transfrontalieri importanti a grande distanza dal sito di progetto.

 

 

APPENDICE IV

Procedura d'inchiesta

 

     1. La Parte richiedente (o le Parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che essa sottopone (sottopongono) ad una Commissione d'inchiesta costituita in conformità con le disposizioni della presente Appendice, la questione di sapere se un'attività prevista che compare sulla lista all'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante. L'oggetto dell'inchiesta è indicato nella notifica. Il segretariato notifica immediatamente questa domanda d'inchiesta a tutte le Parti alla presente Convenzione.

     2. La Commissione d'inchiesta è composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l'altra parte alla procedura d'inchiesta nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti così nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione d'inchiesta. Quest'ultimo(a) non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d'inchiesta né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere a servizio di una di esse o aver già trattato il caso in questione a qualsiasi altro titolo.

     3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo esperto, il presidente della Commissione d'inchiesta non è stato ancora designato, il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa procede, a richiesta di una o dell'altra parte, alla sua nomina entro un successivo periodo di due mesi.

     4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d'inchiesta non nomina un esperto, l'altra Parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che nominerà il presidente della Commissione d'inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All'atto della sua nomina il presidente della Commissione d'inchiesta chiede alla parte che non ha nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese. Trascorso questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa che provvederà a questa nomina entro un ulteriore periodo di due mesi.

     5. La Commissione d'inchiesta stabilisce il suo regolamento interno.

     6. La Commissione d'inchiesta può adottare ogni provvedimento necessario al fine dell'esercizio delle sue funzioni.

     7. Le parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della Commissione d'inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione:

     a) le forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti;

     b) le consentono qualora necessario, di notificare testimoni ed esperti e di avere la loro testimonianza.

     8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di ogni informazione che esse ricevono a titolo riservato durante i lavori della Commissione d'inchiesta.

     9. Se una delle parti alla procedura d'inchiesta non si presenta dinanzi alla Commissione d'inchiesta o non espone il suo caso, l'altra parte può chiedere alla Commissione d'inchiesta di proseguire la procedura e di terminare i suoi lavori. Il fatto che una parte non si presenti dinnanzi alla Commissione o non esponga il suo caso non ostacola il proseguimento ed il completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta.

     10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese della Commissione d'inchiesta, comprese le retribuzioni dei suoi membri sono sostenute a parti uguali dalle parti alla procedura d'inchiesta. La Commissione d'inchiesta conserva una nota di tutte le spese e ne fornisce un estratto conto finale alle parti.

     11. Ogni parte la quale ha un interesse di ordine materiale nei confronti dell'oggetto della procedura d'inchiesta, che può essere pregiudicato dal parere reso dalla Commissione d'inchiesta può intervenire nella procedura con il consenso della Commissione d'inchiesta.

     12. Le decisioni della Commissione d'inchiesta sulle questioni di procedura sono adottate a maggioranza di voti dei suoi membri. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta riflette l'opinione della maggioranza dei suoi membri ed è accompagnato, se del caso, da ogni opinione dissidente.

     13. La Commissione d'inchiesta pronuncia il suo parere definitivo entro due mesi dalla data alla quale è stata istituita a meno che non ritenga necessario prolungare questo periodo per una durata che non dovrebbe superare due mesi.

     14. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta è basato su princìpi scientifici accettati. La Commissione d'inchiesta comunica il suo parere definitivo alle parti alla procedura d'inchiesta ed al Segretariato.

 

 

APPENDICE V

Analisi successiva al progetto

 

     Tale analisi ha come scopo in particolare:

     a) di controllare se le condizioni stabilite negli atti di autorizzazione o di approvazione sono rispettate e se i provvedimenti correttivi di attenuazione sono efficaci;

     b) di esaminare ogni impatto ai fini di una gestione corretta e per far fronte alle incertezze;

     c) di verificare l'esattezza delle previsioni precedenti al fine di utilizzare l'esperienza acquisita per future attività dello stesso tipo.

 

 

APPENDICE VI

Elementi di cooperazione bilaterale e multilaterale

 

     1. Le Parti interessate possono stabilire, se del caso, intese istituzionali o ampliare la portata delle intese istituzionali esistenti nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare pieno effetto alla presente Convenzione.

Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre intese possono prevedere:

     a) ogni criterio addizionale per l'attuazione della presente Convenzione, in considerazione della specifica situazione della sotto regione interessata;

     b) intese istituzionali, amministrative e di altra natura da concludere su una base di reciprocità e di equivalenza;

     c) l'armonizzazione delle politiche e delle misure di protezione ambientale affinché le norme ed i metodi relativi all'applicazione della valutazione dell'impatto ambientale siano il più uniformi possibili;

     d) la elaborazione di metodi di determinazione, di misura, di previsione e di valutazione degli impatti e di metodi di analisi successiva al progetto, nonché il miglioramento e/o l'armonizzazione di questi metodi;

     e) l'elaborazione di metodi e di programmi per la raccolta, l'analisi, lo stoccaggio e la divulgazione in tempo utile di dati raffrontabili sulla qualità ambientale al fine di fornire dati sulla valutazione dell'impatto ambientale, e/o il miglioramento di questi metodi e programmi;

     f) la fissazione di soglie e di criteri più specifici per definire l'importanza degli impatti transfrontalieri in funzione del sito, della natura o dell'ampiezza delle attività previste che devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con le norme della presente Convenzione e la fissazione di carichi critici di inquinamento transfrontaliero;

     g) la realizzazione in comune, se del caso, della valutazione dell'impatto ambientale, l'elaborazione di programmi comuni di monitoraggio, la taratura comparata dei dispositivi di monitoraggio e l'armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la compatibilità dei dati e delle informazioni ottenute.

 

 

APPENDICE VII

Arbitrato

 

     1. La Parte contraente (o le Parti contraenti) notificano al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato in virtù del paragrafo 2 dell'Articolo 15 della presente Convenzione. La notifica espone l'oggetto dell'arbitrato ed indica in particolare gli Articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.

     2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La Parte Contraente (o le Parti Contraenti) e l'altra Parte (o le altre Parti) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che è il Presidente del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla controversia né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse, o essersi già occupato del caso per qualsiasi altro titolo.

     3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una delle parti alla controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

     4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. All'atto della sua designazione il Presidente del Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro, di provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi.

     5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione.

     6. Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura.

     7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate alla maggioranza dei suoi membri.

     8. Il tribunale può adottare ogni provvedimento necessario al fine di stabilire i fatti.

     9. Le Parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:

     a) forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti;

     b) lo mettono in grado, ove necessario, di notificare testimoni o esperti e di raccogliere la loro testimonianza.

     10. Le Parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.

     11. Il tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim misure conservatorie.

     12. Se una delle Parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l'altra parte può chiedere al tribunale di proseguire la procedura e di rendere definitiva la sentenza.

Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondato per fatto e per diritto.

     13. Il tribunale arbitrale può giudicare e decidere controricorsi direttamente connessi all'oggetto della controversia.

     14. A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle Parti alla controversia. Il tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle Parti.

     15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell'oggetto della controversia un interesse di natura legale che può essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.

     16. Il tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale è stato istituito, a meno che non sia ritenuto necessario prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.

     17. La sentenza del tribunale arbitrale è accompagnata da un esposto delle motivazioni. Essa è definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia. Il tribunale arbitrale la comunica alle Parti alla controversia ed al Segretariato. Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.

     18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione o all'esecuzione della controversia può essere sottoposta da una delle Parti al Tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza, oppure, se quest'ultimo non può esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.

 

 


[1] Per una modifica, vedi gli Emendamenti ratificati dalla L. 3 maggio 2016, n. 79.