§ 2.2.429 - Decisione 5 dicembre 2005, n. 37/2006.
Decisione n. 2006/37/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:05/12/2005
Numero:37


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.2.429 - Decisione 5 dicembre 2005, n. 37/2006.

Decisione n. 2006/37/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell’India

(G.U.U.E. 26 gennaio 2006, n. L 22).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 8,

     visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (di seguito «regolamento antisovvenzione di base»), in particolare l’articolo 13, sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

     A. PROCEDIMENTO

      (1) Nel luglio 2002, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1338/2002, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India. Lo stesso giorno, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1339/2002, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell’India.

      (2) Nell’ambito di questi procedimenti, la Commissione ha accettato, con decisione 2002/611/CE, un impegno di prezzo offerto da una società indiana, Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (di seguito «società»).

      (3) Nel dicembre 2003, la società ha informato la Commissione che intendeva ritirare spontaneamente l’impegno. La decisione che accettava l’impegno è stata pertanto abrogata dalla decisione 2004/255/CE della Commissione.

      (4) Nel febbraio 2004, un’inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di acido sulfanilico originario della Cina si è conclusa con l’adozione del regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio, che ha aumentato le aliquote del dazio antidumping definitivo per la Repubblica popolare cinese dal 21 % al 33,7 %.

 

     B. RICHIESTA DI RIESAME

      (5) Nel dicembre 2004, la società ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale, rispettivamente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, che si limita all’esame dell’accettabilità del ripristino del suo impegno.

      (6) Dalla domanda emergevano elementi sufficienti a dimostrare che si era verificato un sostanziale cambiamento delle circostanze dopo che la società stessa aveva ritirato spontaneamente l’impegno offerto. La società era desiderosa pertanto di offrire nuovamente l’impegno e dichiarava che, tenuto conto dell’avvenuto cambiamento di circostanze, tale impegno si sarebbe rivelato sia efficace che operativo.

      (7) Un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale è stato quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     C. ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO

      (8) I particolari degli aspetti procedurali e delle conclusioni riguardanti l’inchiesta di riesame sono illustrati nel regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo, e del regolamento (CE) n. 1339/2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra gli altri, dell’India.

      (9) Dalle indagini svolte, si conclude che è possibile accettare l’impegno riveduto offerto dalla società, in quanto elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

      (10) In questa offerta riveduta, la società ha convenuto di indicizzare il prezzo minimo offerto inizialmente, al fine di tener conto della natura ciclica del prezzo di uno dei principali ingredienti impiegati nella produzione dell’acido sulfanilico.

      (11) La società si è impegnata inoltre a fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate in merito alle sue esportazioni nella Comunità, che consentiranno un efficace controllo del rispetto degli impegni da parte della Commissione. Inoltre, vista la struttura delle vendite di questa società, la Commissione giudica limitato il rischio di elusione dell’impegno.

      (12) Alla luce di tali considerazioni, l’impegno è ritenuto accettabile.

      (13) Per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace il rispetto da parte della società dell’impegno assunto, quando la richiesta d’immissione in libera pratica in conformità dell’impegno è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 123/2006. Queste informazioni sono necessarie anche per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizione e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo, o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa l’adeguata aliquota del dazio antidumping e compensativo.

      (14) Per garantire inoltre l’effettivo rispetto dell’impegno, con il suddetto regolamento del Consiglio gli importatori sono stati informati del fatto che un’eventuale violazione dell’impegno assunto può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping e compensativo per le pertinenti transazioni.

      (15) In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, si applica automaticamente il dazio antidumping e compensativo imposto a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È accettato l’impegno offerto dal produttore-esportatore in appresso indicato con riguardo ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India.

 

Stato

Impresa

Codice addizionale TARIC

India

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028

A398

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.