§ 14.4.264 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1339.
Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:22/07/2002
Numero:1339


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 575/2002 vengono riscossi definitivamente secondo le aliquote dei dazi istituiti definitivamente [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.264 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1339.

Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

(G.U.C.E. 25 luglio 2002, n. L 196).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 9,

     vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

     A. Misure provvisorie

     (1) Con il regolamento (CE) n. 575/2002 ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese ("RPC") e dell'India. Con il regolamento (CE) n. 573/2002 ("regolamento provvisorio antisovvenzioni"), inoltre, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.

 

     B. Fase successiva del procedimento

     (2) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.

     (3) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

     (4) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

     (5) Si è tenuto conto delle argomentazioni orali e scritte presentate dalle parti.

     (6) Avendo riesaminato le risultanze provvisorie in base alle informazioni raccolte successivamente, si conclude che le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio sono confermate.

 

     C. Prodotto in esame e prodotto simile

     1. Prodotto in esame

     (7) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, numerose parti interessate hanno sostenuto che la definizione del prodotto in esame non era corretta, adducendo che la purezza, le proprietà e le applicazioni variano considerevolmente a seconda che si tratti di acido sulfanilico per uso tecnico o di acido sulfanilico depurato. I due tipi di acido sulfanilico, pertanto, non potrebbero essere considerati un prodotto omogeneo e dovrebbero essere trattati come prodotti diversi ai fini dell'inchiesta. A sostegno di queste affermazioni, si è addotta un'intercambiabilità insufficiente tra i due tipi di acido sulfanilico. Mentre il tipo depurato si presta effettivamente a tutte le applicazioni, infatti, le impurità contenute nell'acido sulfanilico per uso tecnico (per lo più anilina residua) impediscono di utilizzarlo per la produzione di sbiancanti ottici e coloranti alimentari.

     (8) Va ricordato che l'acido sulfanilico depurato viene ottenuto depurando l'acido sulfanilico per uso tecnico mediante un processo che elimina determinate impurità senza alterare le proprietà molecolari del composto né il modo in cui reagisce con altri prodotti chimici. L'acido per uso tecnico e quello depurato hanno quindi le stesse caratteristiche chimiche di base. Il fatto che l'intercambiabilità funzioni solo in un senso a causa delle impurità non permette di considerare l'acido per uso tecnico e quello depurato prodotti diversi da trattare in due inchieste separate. Pur riconoscendo che il processo di depurazione comporta costi di produzione supplementari, si ricorda che se ne è tenuto conto al momento di fare un equo confronto tra i diversi tipi prodotti dall'industria comunitaria e quelli importati dai paesi in questione per calcolare il livello di sottoquotazione e il livello di eliminazione del pregiudizio.

     (9) Si è ritenuto pertanto che le osservazioni delle parti interessate sulla definizione del prodotto in esame non bastassero a modificare le conclusioni raggiunte in merito nella fase provvisoria. Di conseguenza, si conclude definitivamente che i due tipi di acido sulfanilico devono essere considerati un unico prodotto nell'ambito del presente procedimento.

     2. Prodotto simile

     (10) Non sono stati segnalati alla Commissione elementi nuovi tali da indurla a modificare le conclusioni raggiunte nella fase provvisoria, vale a dire che l'acido sulfanilico prodotto e venduto dai produttori comunitari e quello prodotto nei paesi in questione ed esportato nella Comunità sono prodotti simili.

     (11) Si confermano le conclusioni provvisorie relative al prodotto simile esposte al considerando 12 del regolamento provvisorio.

 

     D. Dumping

     1. India

     1.1. Valore normale

     (12) Il produttore esportatore indiano ha contestato il metodo usato per determinare il margine di utile nella costruzione del valore normale, di cui al considerando 18 del regolamento provvisorio, chiedendo che si tenesse conto delle giacenze iniziali e finali del prodotto simile.

     (13) La richiesta è stata respinta, poiché la società suggeriva di tener conto delle giacenze iniziali e finali solo per la determinazione del margine di utile, e non per la determinazione del costo di produzione utilizzato per calcolare il valore normale costruito, e non si può ammettere l'uso di due costi di produzione diversi per lo stesso scopo. Per di più, il costo di produzione usato per calcolare il valore normale nel regolamento provvisorio è quello sostenuto durante il periodo dell'inchiesta ("PI"), giudicato più appropriato perché non alterato da valutazioni ad hoc delle giacenze.

     1.2. Prezzo all'esportazione

     (14) La stessa società ha dichiarato che il prezzo all'esportazione delle vendite effettuate tramite il suo importatore collegato dovrebbe essere costruito utilizzando il margine di utile effettivo di detto importatore. La richiesta è stata respinta perché il margine di utile realizzato dall'importatore collegato si basa sui prezzi di trasferimento tra le parti associate (la società in questione e l'importatore collegato), che non possono essere considerati attendibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 ("regolamento di base").

     (15) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 19 a 21 del regolamento provvisorio.

     1.3. Confronto

     (16) Non essendo pervenute osservazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 22 a 26 del regolamento provvisorio.

     1.4. Margine di dumping

     (17) Non essendo pervenute osservazioni tali da giustificare una modifica delle conclusioni sul dumping di cui al regolamento provvisorio, si conferma il margine di dumping (24,6%) stabilito al considerando 29 del regolamento provvisorio.

     2. Repubblica popolare cinese

     2.1. Valore normale

     (18) Non essendo state fornite nuove informazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 30 a 35 del regolamento provvisorio.

     2.2. Prezzo all'esportazione

     (19) Non essendo state fornite nuove informazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 36 a 39 del regolamento provvisorio.

     2.3. Confronto

     20) Non essendo state fornite nuove informazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui al considerando 40 del regolamento provvisorio.

     2.4. Margine di dumping

     (21) È confermato il margine di dumping (21,0%) stabilito ai considerando 41 e 42 del regolamento provvisorio.

 

     E. Industria comunitaria

     (22) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti interessate hanno contestato la definizione dell'industria comunitaria e la sua posizione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base adducendo, in particolare, che il produttore denunziante Sorochimie Chimie Fine ha presentato la denuncia senza il sostegno del produttore comunitario Quimigal S.A.

     (23) Va ricordato in proposito che, pur non avendo sottoscritto la denuncia iniziale, la Quimigal ha sostenuto il procedimento sin dall'apertura e ha collaborato pienamente all'inchiesta, durante la quale ha ribadito il suo sostegno al procedimento in risposta alle rivendicazioni di certe parti interessate. Non essendo stati segnalati alla Commissione elementi nuovi tali da modificare le sue conclusioni precedenti, si confermano le risultanze provvisorie sulla definizione dell'industria comunitaria e sulla sua posizione di cui al considerando 44 del regolamento provvisorio.

 

     F. Pregiudizio

     1. Osservazioni preliminari

     (24) Diverse parti interessate hanno contestato il modo in cui la Commissione aveva stabilito i dati relativi alle importazioni di acido sulfanilico nella Comunità, al consumo comunitario e alle quote di mercato. Secondo dette parti, le conclusioni della Commissione sul volume e sul valore delle importazioni non sarebbero state comunicate in modo abbastanza esplicito, il che ha impedito loro di difendersi. Alcune di queste informazioni, inoltre, non figuravano nella versione pubblica della denuncia, per cui il denunziante non è risultato conforme ai requisiti indicati all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento di base.

     (25) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento di base, le informazioni comunicate a titolo riservato dalle parti interessate da un'inchiesta vengono trattate come tali dall'autorità competente fintantoché ciò sia giustificato. Si ricorda che l'acido sulfanilico viene prodotto da un numero relativamente modesto di produttori di diversi paesi. Per motivi di riservatezza, quindi, non è stato possibile comunicare informazioni esatte sulle importazioni del prodotto nella Comunità, specialmente per i paesi con un unico produttore esportatore. Alle parti interessate sono stati pertanto forniti i dati indicizzati e i relativi chiarimenti in merito a questo e ad altri aspetti.

     (26) Poiché nessuna delle parti interessate lamentatesi delle comunicazioni insufficienti ha potuto dimostrare che la forma schematica in cui erano state fornite tali informazioni aveva impedito loro di far valere i propri diritti, le argomentazioni sono state respinte.

     2. Importazioni in questione

     (27) A detta di una parte interessata, la cifra indicata nel regolamento provvisorio relativa all'aumento delle importazioni è fuorviante, poiché altri produttori si sono ritirati dal mercato costringendo gli utilizzatori comunitari ad acquistare l'acido sulfanilico sul mercato mondiale, il che ha provocato un forte incremento dei volumi d'importazione. L'argomentazione è stata respinta per vari motivi. In primo luogo, non sono stati forniti altri elementi di prova relativi al livello delle importazioni tali da modificare le conclusioni raggiunte nella fase provvisoria. In secondo luogo, sebbene al considerando 127 del regolamento provvisorio si riconosca che le importazioni continueranno probabilmente a soddisfare una percentuale significativa della domanda nella Comunità, si osserva che, se non avesse subito gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, l'industria comunitaria avrebbe potuto realizzare determinati piani di espansione in modo da soddisfare una parte più consistente della domanda comunitaria. In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie sulle importazioni nella Comunità e sul loro livello di sottoquotazione di cui ai considerando da 47 a 54 del regolamento provvisorio.

     3. Situazione dell'industria comunitaria

     (28) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e di tutti gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria.

     (29) Dopo la comunicazione provvisoria, diverse parti interessate hanno contestato la determinazione provvisoria del pregiudizio effettuata dalla Commissione. A loro parere, l'andamento positivo di determinati indicatori, tra cui l'aumento della produzione, delle vendite e dell'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria durante il periodo analizzato (1° gennaio 1997-30 giugno 2001), dimostra che quest'ultima non ha subito alcun pregiudizio. Una parte interessata, inoltre, ha affermato che la Commissione non aveva valutato correttamente i costi salariali come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.

     (30) Si ricorda che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, nessuno dei fattori o degli indicatori economici ivi elencati costituisce necessariamente una base determinante per la valutazione del pregiudizio. L'evoluzione positiva dei quantitativi prodotti e venduti dall'industria comunitaria è riconducibile al fatto che il consumo comunitario di acido sulfanilico è aumentato del 13% circa durante il periodo analizzato e che la chiusura di alcuni stabilimenti di produzione comunitari ha ridotto il numero di fornitori sul mercato.

     (31) Per di più, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sotto forma di un'eccessiva diminuzione dei prezzi. In particolare, il suo prezzo medio di vendita ha registrato un forte calo tra il 1997 e il 1998 a causa della pressione esercitata sul mercato dal volume sempre più massiccio delle importazioni in questione. L'industria comunitaria ha poi aumentato il suo prezzo medio di vendita grazie all'incremento della domanda sul mercato comunitario, ma senza raggiungere il livello necessario per coprire integralmente i costi di produzione, per cui ha continuato a subire perdite anche durante il PI.

     (32) Per quanto riguarda l'aspetto salariale, va osservato che, sebbene il numero di dipendenti della Sorochimie sia diminuito nel periodo analizzato, il costo medio per dipendente è aumentato a causa della diversa composizione del personale e dell'inflazione salariale generalizzata. Nell'anno di riferimento utilizzato per l'indice (1998), inoltre, la Quimigal non produceva acido sulfanilico. La produzione è iniziata solo nel 1999, impegnando i lavoratori a tempo pieno con l'aggiunta di una giornata supplementare dal 2000 in poi. Poiché nessuna delle due società ha riscontrato un'incidenza delle importazioni in questione sugli stipendi di coloro che si occupano dell'acido sulfanilico, le retribuzioni non sono state considerate un indicatore di pregiudizio.

     (33) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 57 a 76 del regolamento provvisorio, secondo le quali l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

 

     G. Nesso causale

     1. Osservazioni generali sulle conclusioni della Commissione relative alla causa del pregiudizio

     (34) Alcune parti interessate hanno obiettato che l'industria comunitaria era in parte responsabile del pregiudizio subito, mettendo in discussione la qualità della gestione, dei prodotti e del servizio alla clientela della Sorochimie e facendo notare che quest'ultima aveva importato acido sulfanilico nel periodo analizzato. Una parte ha inoltre dichiarato che il pregiudizio subito dalla Sorochimie era riconducibile alle notevoli difficoltà in cui versava l'altro suo settore di attività (colla) nel PI. Quanto alla situazione della Quimigal, la seconda società che costituisce l'industria comunitaria, si è affermato che la sua decisione di arrivare sul mercato applicando prezzi bassi nella fase di avviamento aveva contribuito al presunto pregiudizio. Si è infine dichiarato che l'industria comunitaria doveva conformarsi a normative molto rigorose e che i suoi costi in termini di manodopera e di trasporto erano superiori a quelli dei produttori esportatori indiani, con un conseguente vantaggio competitivo per le importazioni originarie di questo paese che non venivano effettuate a prezzi pregiudizievoli.

     (35) L'inchiesta ha dimostrato che, nonostante le difficoltà finanziarie dovute ai prezzi eccessivamente bassi prevalenti sul mercato, la Sorochimie si è conquistata nuovi clienti nel periodo analizzato ed è riuscita ad adeguare i suoi prodotti in funzione delle loro esigenze. La società è stata costretta ad acquistare determinati quantitativi del prodotto in esame durante il periodo analizzato per soddisfare la domanda dei clienti durante le indispensabili riparazioni. Non si può quindi accusare la Sorochimie di aver contribuito al suo pregiudizio. Si ricorda inoltre che l'inchiesta non ha tenuto conto dei costi supplementari dovuti alle difficoltà della società per la sua attività relativa alla colla che, non essendo legati al prodotto in esame, non si riflettono negli indicatori di pregiudizio menzionati nel regolamento provvisorio.

     (36) Come risulta dal considerando 85 del regolamento provvisorio, la Quimigal ha deciso di entrare nel mercato in un periodo in cui i prezzi dell'acido sulfanilico sul mercato comunitario erano più elevati. La società si è potuta piazzare sul mercato in un momento in cui la domanda comunitaria era in aumento e il numero dei fornitori di acido sulfanilico stava cambiando sia nella Comunità che nel resto del mondo. Nel 1999 e nel 2000, la società è stata costretta a praticare prezzi simili a quelli delle importazioni in dumping al fine di stabilirsi sul mercato e di conquistare una quota di mercato. Considerate le sue dimensioni relativamente modeste, la società si è dovuta adeguare ai prezzi vigenti anziché fissarli. Nel PI, tuttavia, la sua quota di mercato è lievemente diminuita a mano a mano che aumentava il volume delle importazioni dai paesi in questione. I fatti accertati non permettono quindi di concludere che la situazione dell'industria comunitaria sia peggiorata a causa di un'eccessiva concorrenza al suo interno.

     (37) Per quanto riguarda i costi più elevati che l'industria comunitaria dovrebbe sostenere per conformarsi alle normative ambientali e a altri requisiti, va ricordato che nel determinare il valore normale si è tenuto conto del vantaggio competitivo delle importazioni in questione. Si confermano quindi le conclusioni provvisorie relative al nesso causale esposte ai considerando da 88 a 89 del regolamento provvisorio.

 

     H. Interesse della Comunità

     (38) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, una parte interessata si è chiesta come la Commissione potesse definire l'industria comunitaria redditizia e competitiva, visto che la Sorochimie è in amministrazione controllata. Si rammenta che la Sorochimie ha dovuto chiedere di essere protetta dai suoi creditori in seguito a certe difficoltà della sua attività relativa alla colla e a altre pressioni connesse all'acido sulfanilico. Il tribunale commerciale di Charleville Mézières ha incaricato un amministratore di sopraintendere alle attività commerciali della società, a cui ha concesso un lasso di tempo per elaborare un piano di ristrutturazione, che è stato prorogato di recente fino al 31 gennaio 2003. Salvo altri imprevisti, la società dovrebbe rimanere in vita nel prossimo futuro e beneficiare pertanto dell'istituzione dei dazi definitivi. Si conferma quindi la conclusione esposta al considerando 100 del regolamento provvisorio, secondo la quale l'istituzione dei dazi è nell'interesse dell'industria comunitaria.

     (39) Diverse parti interessate hanno accusato la Commissione di non aver valutato obiettivamente la situazione degli utilizzatori perché non ha tenuto conto dell'aumento dei prezzi dell'industria comunitaria che farà probabilmente seguito all'istituzione dei dazi. Si è inoltre affermato che i dazi erano contrari all'interesse della Comunità, poiché la capacità di produzione dell'industria comunitaria non basta a soddisfare la domanda della Comunità e i due produttori comunitari potrebbero trovarsi in una situazione di duopolio se il mercato venisse chiuso alle importazioni dall'India e dall'RPC.

     (40) Contrariamente a quanto si afferma, nel valutare l'opportunità di istituire i dazi la Commissione ha tenuto conto in modo obiettivo dei vari interessi in gioco, poiché nella fase provvisoria è stata eseguita un'analisi approfondita dei principali settori di utilizzazione (sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali) che comprendeva l'impatto dei dazi sui costi, partendo dal presupposto che i prezzi delle importazioni in questione sarebbero aumentati in linea con le misure proposte. In questo calcolo, inoltre, si è tenuto debitamente conto del massimo rincaro possibile (10%) del prezzo dell'acido sulfanilico venduto dall'industria comunitaria presupponendo un aumento dei suoi prezzi analogo a quello delle importazioni in questione dopo l'istituzione dei dazi, e tenendo conto del fatto che nel PI l'utilizzazione degli impianti era già relativamente elevata. Le parti interessate, quindi, non hanno presentato nuovi elementi tali da modificare le conclusioni provvisorie sull'eventuale aumento dei costi di produzione delle varie industrie utilizzatrici.

     (41) Per quanto riguarda l'offerta e la concorrenza sul mercato comunitario, va osservato che la capacità di produzione attuale dell'industria comunitaria potrebbe soddisfare circa il 50% della domanda comunitaria. In ogni caso, lo scopo dell'istituzione dei dazi non è escludere dal mercato le importazioni dai paesi in questione, ma impedire che vengano effettuate a prezzi di dumping pregiudizievoli. Le importazioni dai paesi terzi, comprese l'India e la RPC, dovrebbero quindi continuare ad arrivare sul mercato. Grazie ai dazi, inoltre, la produzione di acido sulfanilico nella Comunità dovrebbe essere mantenuta, offrendo una maggiore scelta agli utilizzatori e alimentando la concorrenza tra i diversi fornitori. Va sottolineato infine che l'industria comunitaria intende aumentare la produzione investendo in nuovi impianti, sempre che tali spese siano giustificate. Ciò richiede però l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping.

     (42) In considerazione di quanto precede, si conferma la conclusione provvisoria di cui al considerando 130 del regolamento provvisorio, secondo la quale l'istituzione dei dazi non è contraria all'interesse della Comunità.

 

     I. Dazi antidumping

     1. Livello di eliminazione del pregiudizio

     (43) Si conferma il metodo seguito per stabilire il margine di pregiudizio, illustrato ai considerando da 131 a 133 del regolamento provvisorio.

     2. Dazi definitivi

     (44) Dato che tanto per l'India come per l'RPC il margine di dumping è risultato inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio, i dazi definitivi da istituire devono corrispondere ai margini di dumping accertati, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

     (45) Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento parallelo antisovvenzioni riguardante l'India, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio ("il regolamento antisovvenzioni di base") e dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Di conseguenza occorre determinare se, e in che misura, l'importo delle sovvenzioni e i margini di dumping derivino dalla stessa situazione.

     (46) Quanto all'India, è stato proposto, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base, un dazio compensativo definitivo corrispondente all'importo della sovvenzione, risultato inferiore al margine di pregiudizio. Alcuni dei sistemi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta, risultati compensabili in India, costituivano sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. In quanto tali, detti sistemi potevano influire soltanto sul prezzo all'esportazione del produttore esportatore indiano, determinando in tal modo un margine di dumping più elevato. In altri termini, il margine di dumping provvisorio accertato per l'unico produttore indiano che ha collaborato all'inchiesta è dovuto in parte all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. Non si ritiene pertanto opportuno istituire dazi compensativi e dazi antidumping fino a concorrenza dell'importo della sovvenzione e del margine di dumping accertati a titolo definitivo. Il dazio antidumping definitivo dovrebbe quindi essere adeguato in modo da riflettere l'effettivo margine di dumping rimanente dopo l'istituzione del dazio compensativo definitivo che compensa l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione. Di conseguenza, l'aliquota del dazio antidumping definitivo per l'India è stata fissata al livello del margine di dumping (24,6%) cui è stata sottratta l'aliquota del dazio compensativo definitivo per le sovvenzioni all'esportazione (6,3%).

     (47) Il governo dell'India e il produttore esportatore indiano hanno contestato questo metodo chiedendo che il dazio antidumping definitivo sia ridotto del livello totale di sovvenzionamento riscontrato (7,1%), e non dei soli sussidi all'esportazione. Essi sostengono che, in pratica, qualsiasi sovvenzione potrebbe essere utilizzata per sostenere qualsiasi settore di attività scelto dall'esportatore, ma non dovrebbe essere compensata se non fosse usata per ridurre i prezzi all'esportazione. Per contro, se la sovvenzione servisse a ridurre i prezzi sul mercato interno dovrebbe essere compensata solo la parte che consente di praticare prezzi sleali all'esportazione.

     (48) A tale riguardo, va osservato che le sovvenzioni non legate alle esportazioni ("sovvenzioni interne") incidono nella stessa misura sul prezzo all'esportazione e sul valore normale del produttore esportatore indiano, il che significa che hanno un effetto neutro sul margine di dumping. Si conclude pertanto che l'ammontare delle sovvenzioni interne e i margini di dumping non risultano dalla stessa situazione, e che pertanto l'esistenza di tali sovvenzioni non giustifica un adeguamento del dazio antidumping.

     (49) Quanto all'RPC, l'aliquota del dazio antidumping è stata fissata al livello del margine di dumping.

     3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

     (50) Considerata l'entità del dumping ascrivibile ai produttori esportatori e del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene opportuno riscuotere, a concorrenza dell'aliquota dei dazi definitivi istituiti, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori.

 

     J. Impegno

     (51) L'unica società dell'RPC che ha collaborato, la Mancheng Gold Star Chemical Industry Co., Ltd of Baoding ("Mancheng"), ha offerto un impegno insieme alla società commerciale a controllo statale Sinochem Hebei Import & Export Corporation. Va ricordato tuttavia che il produttore Mancheng non ha soddisfatto i requisiti necessari per poter beneficiare del trattamento individuale poiché, non avendo ottenuto l'autorizzazione necessaria, ha effettuato tutte le esportazioni tramite la suddetta società commerciale a controllo statale. Data inoltre la scarsissima collaborazione dei produttori esportatori dell'RPC, la Commissione non può accettare un impegno offerto da una società commerciale che comporterebbe per natura un altissimo rischio di elusione. Le parti cinesi interessate sono state informate di questa decisione.

     (52) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, l'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato ha offerto un impegno di prezzi in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base, accettando di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Questa società fornirà periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità, per cui la Commissione potrà controllare efficacemente il rispetto dell'impegno. Per di più, la struttura delle vendite di questo produttore esportatore è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione dell'impegno sarebbe limitato.

     (53) In considerazione di quanto precede, l'impegno offerto è stato accettato dalla Commissione con decisione 2002/611/CE.

     (54) Per garantire che l'impegno assunto sia effettivamente rispettato ed efficacemente controllato, al momento della presentazione della domanda d'immissione in libera pratica l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione all'autorità doganale competente di una fattura commerciale contenente le informazioni elencate in allegato, necessaria per controllare che le spedizioni corrispondano esattamente ai documenti commerciali. Nel caso in cui la fattura non venga presentata, o non corrisponda al prodotto presentato in dogana, sarà applicata l'aliquota appropriata del dazio antidumping.

     (55) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere istituito un dazio antidumping in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [1]

     1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10*60) originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

     2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

 

Paese

Dazio definitivo (%)

 

Repubblica popolare cinese

 

33,7

 

India

 

18,3

 

     [3. In deroga al paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.] [2]

     4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

 

     Art. 2. [3]

     1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle aziende che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, elencate nella decisione 2006/37/CE, della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dai dazi istituiti dall’articolo 1, a condizione che:

     — siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità,

     — siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato, e

     — le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.

     2. Un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all’articolo 1 ed esenti dai dazi alle condizioni elencate al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 o dell’articolo 13, paragrafo 9 del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l’invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

     3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare la nascita di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comune. Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione.

 

     Art. 3.

     Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 575/2002 vengono riscossi definitivamente secondo le aliquote dei dazi istituiti definitivamente sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, di cui al regolamento (CE) n. 575/2002.

     Gli importi depositati che superano l'aliquota dei dazi antidumping definitivi sono svincolati.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO [4]

 

     La fattura commerciale che accompagna le vendite di acido sulfanilico soggette a un impegno e vendute nella Comunità dall’azienda deve recare le seguenti informazioni:

     1) l’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO”.

     2) La ragione sociale dell’azienda che rilascia la fattura commerciale, menzionata all’articolo 1 della decisione n. 2006/37/CE, con cui la Commissione accetta l’impegno.

     3) Il numero della fattura commerciale.

     4) La data di rilascio della fattura commerciale.

     5) Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.

     6) La descrizione esatta delle merci, compresi:

     — il numero di codice del prodotto (NCP) usato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (per esempio “PA99”, “PS85” o “TA98”),

     — le specifiche tecniche/fisiche dell’NCP, cioè per “PA99” e “PS85” polvere bianca scorrevole, e per “TA98” polvere grigia scorrevole,

     — eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS),

     — il codice NC,

     — la quantità (in tonnellate).

     7) La descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:

     — il prezzo per tonnellata

     — le condizioni di pagamento applicabili,

     — le condizioni di consegna applicabili,

     — sconti e riduzioni complessivi.

     8) Il nome dell’azienda che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all’impegno viene rilasciata direttamente dall’azienda.

     9) Il nome del responsabile dell’azienda che ha rilasciato la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

      “Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci contemplate dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [COMPANY] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2006/37/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute sulla presente fattura sono complete ed esatte.”

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 236/2004.

[2] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 492/2004.

[3] Articolo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 492/2004 e successivamente inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 123/2006.

[4] Allegato abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 492/2004 e successivamente inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 123/2006.