§ 14.4.680 – Regolamento 10 febbraio 2004, n. 236.
Regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:10/02/2004
Numero:236


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.680 – Regolamento 10 febbraio 2004, n. 236.

Regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

(G.U.U.E. 12 febbraio 2004, n. L 40).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

     vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDURA

 

1. Misure iniziali

 

     (1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1339/ 2002 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo (di seguito denominato «la misura iniziale») sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Il dazio a livello nazionale applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, è pari al 21 %.

 

2. Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

 

     (2) Il 12 maggio 2003 è stata presentata, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, una richiesta per una nuova inchiesta sulla misura di cui al considerando 1. La richiesta è stata presentata da Sorochimie e Quimigal (di seguito denominati «i richiedenti»), due produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di acido sulfanilico.

     (3) I richiedenti hanno fornito informazioni sufficienti per dimostrare che il dazio antidumping istituito sull'acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese non ha determinato una variazione sufficiente dei prezzi nella Comunità. In realtà, gli elementi di prova contenuti nella richiesta dimostravano che i prezzi all'esportazione e i prezzi di vendita (dazio non corrisposto) ai clienti finali nella Comunità sono scesi in maniera significativa in seguito all'istituzione delle misure antidumping, provocando un aumento del dumping che ha impedito il previsto effetto riparatore delle misure in vigore.

 

3. La nuova inchiesta antiassorbimento

 

     (4) Il 26 giugno 2003, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione ha annunciato l'apertura di una nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese.

     (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura della nuova inchiesta i produttori/esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori e gli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate.

     (6) Due questionari interamente compilati sono stati inviati rispettivamente da un esportatore cinese, la Sinochem Hebei Import & Export Corporation (Sinochem), e da 3V Sigma Italia (3V Sigma), un utilizzatore che importa direttamente il prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese. Va osservato che l'inchiesta conclusasi con l'istituzione delle misure iniziali (di seguito denominata «l'inchiesta iniziale») aveva stabilito che l'acido sulfanilico viene importato nella Comunità direttamente dagli utilizzatori finali di tale prodotto.

     (7) Tre altri importatori/utilizzatori hanno dichiarato che non avrebbero risposto al questionario, perché durante il periodo dell'inchiesta avevano importato quantitativi estremamente modesti del prodotto in questione. Un quarto importatore/utilizzatore ha fornito alcune informazioni, ma ha interrotto la collaborazione nel corso dell'inchiesta.

     (8) Il periodo d'inchiesta di questa nuova inchiesta (di seguito denominato «nuovo PI») va dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003. Esso è stato utilizzato per stabilire l'attuale livello dei prezzi all'esportazione e il livello dei prezzi di vendita al cliente finale nella Comunità. Per stabilire se i prezzi nella Comunità avessero registrato una variazione sufficiente, i prezzi applicati nel nuovo PI sono stati confrontati con quelli applicati durante il periodo d'inchiesta iniziale («PI iniziale»), ossia dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

     (9) Per circostanze eccezionali debitamente giustificate (ossia le conseguenze dell'epidemia di SARS nella Repubblica popolare cinese), le parti che hanno collaborato hanno chiesto e ottenuto una proroga per l'invio delle proprie risposte. Ciò spiega perché la nuova inchiesta abbia leggermente superato il normale periodo di sei mesi previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base.

 

B. PRODOTTO IN ESAME

 

     (10) Il prodotto oggetto della richiesta e per il quale è stata avviata la nuova inchiesta è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia l'acido sulfanilico, normalmente classificato al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10 60). L'acido sulfanilico è un prodotto chimico utilizzato come materia prima per la produzione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali.

 

C. NUOVA INCHIESTA

 

     (11) Scopo di questa nuova inchiesta è stabilire innanzitutto se vi sia stata o meno una variazione sufficiente dei prezzi nella Comunità dell'acido sulfanilico originario della Cina in seguito all'istituzione delle sopracitate misure antidumping. In secondo luogo, qualora si concludesse che ha avuto luogo un assorbimento, si ricalcola il margine di dumping. Conformemente all'articolo 12 del regolamento di base, gli importatori/utilizzatori e gli esportatori hanno la possibilità di sottoporre elementi di prova a giustificazione dell'assenza di variazioni nei prezzi della Comunità in seguito all'istituzione di misure per motivi diversi dall'assorbimento del dazio antidumping.

 

1. Variazione dei prezzi nella Comunità

 

     1.1. Osservazioni di carattere generale

 

     (12) Come accennato precedentemente, la configurazione degli scambi di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese è caratterizzata dall'assenza di intermediari, come ad esempio i commercianti che importano il prodotto nella Comunità per rivenderlo. Gli utilizzatori della Comunità, che generalmente sono grandi industrie chimiche, importano direttamente il prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese per consumo interno.

     (13) Pertanto, in assenza di un prezzo di rivendita sul mercato, il livello del prezzo comunitario durante il nuovo PI del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese è stato determinato aggiungendo al prezzo cif in euro alla frontiera della Comunità i dazi convenzionali e i dazi antidumping da corrispondere. Il prezzo cif in euro alla frontiera della Comunità è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dal produttore esportatore cinese e dall'importatore/utilizzatore nella Comunità citati precedentemente e che hanno collaborato all'inchiesta. Le cifre riportate da queste due società ammontano complessivamente a 1 430 tonnellate di acido sulfanilico durante il nuovo PI. Tale livello supera leggermente le informazioni statistiche fornite da Eurostat.

     (14) La variazione dei prezzi nella Comunità è stata calcolata paragonando, alle stesse condizioni di consegna, il prezzo medio, compresi i dazi di cui al considerando 13, del nuovo PI con quello stabilito nel PI iniziale, più i dazi. Tale paragone rivela che il prezzo medio nella Comunità dell'acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese era diminuito del 18,1 %.

     (15) Va osservato che il dazio convenzionale medio applicabile alle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese è sceso dall'8,5 % al 7,4 % tra i due PI. Se non si tiene conto di tale effetto, la riduzione dei prezzi cif in euro tra i due PI è stata del 17,4 %.

 

     1.2. Argomentazioni delle parti interessate

 

     1.2.1. Variazione dei tassi di cambio

 

     (16) Diverse parti interessate hanno osservato che l'acido sulfanilico importato dalla Repubblica popolare cinese è fatturato in dollari USA e che il calo dei prezzi all'esportazione e dei prezzi nella Comunità di tale prodotto sarebbe in gran parte riconducibile alla variazione nel tasso di cambio USD/EUR registrata tra il PI iniziale e il nuovo PI. Tale dichiarazione è stata sottoposta a verifica ed è emerso in effetti che il dollaro USA si era deprezzato dell'11,4 % nei confronti dell'euro tra il PI iniziale e il nuovo PI. Pertanto, la richiesta è stata accolta. Tuttavia, anche se si effettua il paragone tenendo conto degli effetti del suddetto deprezzamento del dollaro USA nei confronti dell'euro, si osserva ancora un calo del 9,3 % nel livello dei prezzi nella Comunità tra il PI iniziale e il nuovo PI.

 

     1.2.2. Costi di trasporto

 

     (17) Una parte che ha collaborato ha sostenuto che il calo dei costi di trasporto tra la Repubblica popolare cinese e la Comunità potrebbe spiegare l'eventuale diminuzione dei prezzi del prodotto in questione. Tale affermazione è stata sottoposta a verifica sulla base dei costi di trasporto effettivi dichiarati dalle stesse parti che hanno collaborato. Paragonando tali costi di trasporto con quelli stabiliti nel quadro dell'inchiesta iniziale, emerge che tra i due PI i costi di trasporto non sono diminuiti, bensì sono aumentati in misura marginale. Pertanto, la richiesta è stata respinta.

 

     1.2.3. Prezzo delle materie prime

 

     (18) Le parti che hanno collaborato hanno sostenuto che l'eventuale calo dei prezzi dell'acido sulfanilico sarebbe dovuto alla corrispondente diminuzione, tra il PI iniziale e il nuovo PI, del prezzo dell'anilina, un'importante materia prima che rappresenta circa il 60 % del costo di produzione dell'acido sulfanilico. È stato dichiarato che il prezzo dell'anilina sarebbe cresciuto di circa il 5 % durante il suddetto periodo.

     (19) Questo tipo di asserzione riguarda il costo di produzione e può essere preso in considerazione soltanto nell'ambito del riesame del valore normale. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati sono comunicate alla Commissione. Tale ipotesi non si è verificata, il che bastava di per sé per respingere la richiesta. Tuttavia, per delineare un quadro completo di tutti gli eventuali elementi in gioco, è stata esaminata la suddetta asserzione. A tal fine sono state acquisite informazioni esaustive sui prezzi dell'anilina durante il nuovo PI dalla stessa fonte utilizzata per stabilire il valore normale nel corso dell'inchiesta iniziale, ossia la società del paese analogo che ha collaborato (l'India). Da tali informazioni è emerso che i prezzi dell'anilina non erano diminuiti, bensì erano aumentati di circa il 6 % tra i due PI. Pertanto, anche se l'asserzione fosse stata presentata in maniera corretta nell'ambito della richiesta di revisione del valore normale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, essa sarebbe stata considerata infondata.

 

     1.3. Conclusioni

 

     (20) Si è pertanto giunti alla conclusione che il dazio antidumping era stato assorbito, dal momento che, anche tenendo conto della suddetta affermazione riguardante le fluttuazioni dei tassi di cambio, il calo osservato nei prezzi nella Comunità dell'acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese non poteva essere pienamente giustificato.

 

2. Rivalutazione dei prezzi all'esportazione

 

     (21) Essendo stato stabilito che l'assorbimento aveva avuto luogo e che la mancanza di variazioni dei prezzi nella Comunità era dovuta al calo dei prezzi all'esportazione, si è ritenuto opportuno utilizzare i prezzi all'esportazione del nuovo PI in maniera tale da poter ricalcolare gli opportuni margini di dumping in conformità con l'ultima frase dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base.

 

3. Valore normale

 

     (22) L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base prevede la possibilità che le asserite variazioni del valore normale siano prese in considerazione se informazioni complete sono comunicate alla Commissione entro i termini stabiliti. Come indicato al considerando 19, nessuna parte interessata ha formalmente chiesto una revisione del valore normale. Pertanto, per ricalcolare i margini di dumping è stato utilizzato il valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale.

 

4. Ricalcolo del margine di dumping

tenendo conto dei prezzi all'esportazione osservato durante il nuovo PI

 

     (23) Come previsto dall'articolo 12 del regolamento di base, il margine di dumping a livello nazionale per la Repubblica popolare cinese è stato ricalcolato paragonando il prezzo fob medio stabilito nell'ambito dell'attuale inchiesta con il valore normale fob medio stabilito nell'ambito dell'inchiesta iniziale. La differenza è stata quindi espressa come percentuale del valore cif stabilito nell'ambito della nuova inchiesta.

     (24) È emerso che il margine di dumping ricalcolato era aumentato al 33,7 %, rispetto al 21 % registrato nel corso dell'inchiesta iniziale.

 

5. Nuovo livello della misura

 

     (25) Le misure originarie si basavano sul margine di dumping. È stato calcolato un nuovo margine di pregiudizio sulla base della differenza tra il nuovo prezzo all'esportazione stabilito conformemente a quanto spiegato al considerando 21 e il prezzo comunitario non pregiudizievole calcolato nel quadro dell'inchiesta iniziale, espresso come percentuale dello stesso denominatore utilizzato per il suddetto calcolo del margine. Il più basso dei due margini rappresenta ancora il margine di dumping. In applicazione della regola del dazio inferiore, il dazio a livello nazionale riveduto applicabile alle importazioni nella Comunità di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese dovrebbe corrispondere al livello del margine di dumping riveduto, ossia al 33,7 %,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1339/2002 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

 

Paese

Dazio definitivo (%)

 

Repubblica popolare cinese

 

33,7

 

India

 

18,3»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.