§ 14.5.78 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1338.
Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:22/07/2002
Numero:1338


Sommario
Art. 1.      1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice Taric 2921 42 10 60) originario dell'India.
Art. 2. 
Art. 3.      Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 573/2002 vengono riscossi definitivamente secondo le aliquote dei dazi istituiti [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.78 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1338.

Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.

(G.U.C.E. 25 luglio 2002, n. L 196).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 15,

     vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

     A. Misure provvisorie

     (1) Con il regolamento (CE) n. 573/2002 ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Con il regolamento (CE) n. 575/2002 ("regolamento antidumping provvisorio"), inoltre, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

 

     B. Fase successiva del procedimento

     (2) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire un dazio compensativo provvisorio, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.

     (3) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

     (4) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

     (5) Si è tenuto conto delle argomentazioni orali e scritte presentate dalle parti.

     (6) Avendo riesaminato le risultanze provvisorie in base alle informazioni raccolte successivamente, si confermano le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio.

 

     C. Prodotto in esame e prodotto simile

     1. Prodotto in esame

     (7) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, numerose parti interessate hanno sostenuto che la definizione del prodotto in esame non era corretta, adducendo che la purezza, le proprietà e le applicazioni variano considerevolmente a seconda che si tratti di acido sulfanilico per uso tecnico o d acido sulfanilico depurato. I due tipi di acido sulfanilico, pertanto, non potrebbero essere considerati un prodotto omogeneo e dovrebbero essere trattati come prodotti diversi ai fini dell'inchiesta. A sostegno di queste affermazioni, si è addotta un'intercambiabilità insufficiente tra i due tipi di acido sulfanilico. Mentre il tipo depurato si presta effettivamente a tutte le applicazioni, infatti, le impurità contenute nell'acido sulfanilico per uso tecnico (per lo più anilina residua) impediscono di utilizzarlo per la produzione di sbiancanti ottici e coloranti alimentari.

     (8) Va ricordato che l'acido sulfanilico depurato viene ottenuto depurando l'acido sulfanilico per uso tecnico mediante un processo che elimina determinate impurità senza alterare le proprietà molecolari del composto né il modo in cui reagisce con altri prodotti chimici. L'acido per uso tecnico e quello depurato hanno quindi le stesse caratteristiche chimiche di base. Il fatto che l'intercambiabilità funzioni solo in un senso a causa delle impurità non permette di considerare l'acido per uso tecnico e quello depurato prodotti diversi da trattare in due inchieste separate. Pur riconoscendo che il processo di depurazione comporta costi di produzione supplementari, si ricorda che se ne è tenuto conto al momento di fare un equo confronto tra i diversi tipi prodotti dall'industria comunitaria e quelli importati dal paese in questione per calcolare il livello di sottoquotazione e il livello di eliminazione del pregiudizio.

     (9) Si è ritenuto pertanto che le osservazioni delle parti interessate sulla definizione del prodotto in esame non bastassero a modificare le conclusioni raggiunte in merito nella fase provvisoria. Di conseguenza, si conclude definitivamente che i due tipi di acido sulfanilico devono essere considerati un unico prodotto nell'ambito del presente procedimento.

     2. Prodotto simile

     (10) Non sono stati segnalati alla Commissione elementi nuovi tali da indurla a modificare le conclusioni raggiunte nella fase provvisoria, vale a dire che l'acido sulfanilico prodotto e venduto dai produttori comunitari e quello prodotto in India ed esportato nella Comunità sono prodotti simili.

     (11) Si confermano le conclusioni provvisorie relative al prodotto simile esposte al considerando 13 del regolamento provvisorio.

 

     D. Sovvenzioni

     (12) Salvo esplicita indicazione contraria nel presente regolamento, si confermano le risultanze elaborate nel regolamento provvisorio in relazione alle sovvenzioni compensabili ottenute dai produttori esportatori.

     1. Zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione

     (13) Non essendo pervenute altre osservazioni in merito, si confermano le risultanze di cui ai considerando da 18 a 28 del regolamento provvisorio.

     2. Credito di dazi d'importazione (DEPB) - post-esportazione

     (14) Secondo il governo indiano, la Commissione ha violato lo spirito e la lettera dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative perché non ha esaminato l'utilizzazione pratica del DEPB nei singoli casi. Il governo indiano afferma inoltre che la valutazione della Commissione relativa ai vantaggi ottenuti a titolo di tale sistema non è esatta, poiché solo la restituzione eccessiva del dazio poteva essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2026/97 ("regolamento di base"). Per stabilire se esista o meno una sovvenzione, quindi, occorre accertare l'eventuale restituzione eccessiva.

     (15) Per stabilire se il DEPB post-esportazione costituisse una sovvenzione compensabile e, in caso affermativo, calcolare l'entità del vantaggio, la Commissione ha utilizzato il metodo seguente.

     (16) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), si conclude che questo sistema comporta un contributo finanziario da parte del governo indiano, in quanto non vengono riscosse entrate (dazi sulle importazioni) altrimenti dovute. È inoltre conferito un vantaggio al beneficiario, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché i produttori esportatori non hanno dovuto pagare i normali dazi all'importazione. La sovvenzione DEPB dipende dall'andamento delle esportazioni ed è pertanto compensabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base a meno che non si applichi una delle deroghe ivi previste.

     (17) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), prevede un'eccezione, tra l'altro, per i sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose disposizioni dell'allegato I, punto i) e dell'allegato II (definizione e regole relative alla restituzione) nonché dell'allegato III (definizione e regole relative alla restituzione sostitutiva).

     (18) Dall'analisi è emerso che il DEPB post-esportazione non è un sistema di restituzione né un sistema di restituzione sostitutiva, poiché non prevede l'obbligo automatico di importare solo merci utilizzate per la produzione delle merci esportate (allegato II del regolamento di base), che garantirebbe il rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, punto i). Inoltre, non esiste un meccanismo di verifica che accerti l'effettivo consumo delle importazioni nel processo produttivo. Non si tratta neanche di un sistema di restituzione sostitutiva, poiché non è necessario che la quantità e le caratteristiche delle merci importate siano uguali a quelle delle merci di provenienza nazionale usate per produzioni destinate all'esportazione (allegato III del regolamento di base). Infine, i produttori esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPB indipendentemente dal fatto che in assoluto essi importino fattori produttivi. Gli esportatori accedono al vantaggio semplicemente effettuando esportazioni di merci, senza bisogno di dimostrare l'effettiva importazione di fattori produttivi. Perciò, i produttori esportatori che acquistano la totalità dei loro fattori produttivi in loco e che non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono comunque accedere ai benefici del DEPB. Pertanto, il DEPB post-esportazione non è conforme a nessuna delle disposizioni degli allegati I-III. Poiché questa deroga alla definizione di sovvenzione non si applica, quindi, il vantaggio compensabile è costituito dalla remissione dell'importo totale dei dazi normalmente dovuti su tutte le importazioni.

     (19) Ne consegue chiaramente che, a norma del regolamento di base, la remissione eccessiva dei dazi all'importazione costituisce la base di calcolo dell'importo del vantaggio soltanto nel caso di regimi di restituzione autentica o di restituzione sostitutiva. Poiché è stato stabilito che il DEPB post-esportazione non rientra in nessuna di queste due categorie, il vantaggio consiste nella remissione totale dei dazi all'importazione e non in una presunta remissione eccessiva, poiché in questi casi qualsiasi remissione dei dazi è considerata eccessiva.

     (20) Per questi motivi, la richiesta del governo indiano deve essere respinta e si confermano le conclusioni provvisorie sulla compensabilità di questo sistema e sul calcolo del vantaggio di cui ai considerando da 35 a 40 del regolamento provvisorio.

     3. Esenzione dall'imposta sul reddito (ITES)

     (21) A detta della società che ha collaborato, nel calcolare il vantaggio conferito da questo sistema non si è tenuto pienamente conto dell'importo effettivo dell'imposta da essa pagata, poiché nel calcolo iniziale è stata inclusa solo l'imposta alternativa minima e non le imposte prepagate sul reddito degli anni precedenti.

     (22) Avendo giudicato fondata la richiesta, si è ricalcolato il vantaggio della società che è risultato irrilevante.

     4. Sistema di licenze preventive - Advance Release Orders(ARO)

     (23) Il governo indiano ha dichiarato che l'ARO è solo l'estensione legittima di un sistema di restituzione sostitutiva (Advance License), come dimostra il nesso inscindibile esistente tra le licenze ottenute (indipendentemente dal fatto che possano poi essere scambiate con ARO) e l'importazione dei fattori produttivi necessari per produrre le merci esportate. Il governo indiano, inoltre, organizza e gestisce il sistema in modo da precludere qualsiasi restituzione eccessiva.

     (24) A tale riguardo, il governo indiano ha dichiarato che un sistema di restituzione sostitutiva non impone alla società che beneficia della restituzione del dazio sui fattori produttivi importati di consumarli tutti per la produzione delle merci esportate. Secondo il governo indiano, la società può utilizzare i fattori produttivi di origine interna per fabbricare il prodotto esportato purché siano consumati in volumi equivalenti a quelli per i quali è stata ottenuta la remissione del dazio all'importazione. Il governo indiano ha aggiunto che il beneficiario di un ARO può scambiarlo solo per i fattori produttivi (di origine interna) indicati sulla licenza preventiva, e che quest'ultima è stata ottenuta in riferimento ad un prodotto esportato che ha già utilizzato una quantità equivalente dello stesso fattore produttivo.

     (25) A tale proposito, va ricordato che le licenze preventive consentono agli esportatori (che si tratti di produttori esportatori o di operatori commerciali esportatori) di importare in esenzione dai dazi fattori produttivi destinati alla produzione di esportazioni. Le licenze preventive misurano le importazioni autorizzate in unità quantitative o in termini di valore. In entrambi i casi, le aliquote utilizzate per determinare gli acquisti autorizzati in esenzione dai dazi vengono stabilite per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, in base alle Standard Input/Output Norms (SION). I fattori produttivi indicati nelle licenze preventive vengono consumati nella produzione del corrispondente prodotto finito esportato.

     (26) Il titolare di una licenza preventiva che intenda rifornirsi di fattori produttivi da fonti locali invece di ricorrere a importazioni dirette può scegliere di acquistarli in cambio di Advance Release Orders (ARO). In tal caso, le licenze preventive vengono convalidate come ARO e girate al fornitore all'atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli stessi ARO. La girata dell'ARO conferisce al fornitore il diritto agli stessi vantaggi concessi nel caso di esportazioni effettivamente realizzate, quali la restituzione dei dazi doganali su tali presunte esportazioni e il rimborso dell'accisa finale.

     (27) Nella fattispecie, il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta ha fatto un uso molto limitato delle licenze preventive per importare fattori produttivi in esenzione dai dazi, convertendo invece le licenze in Advance Release Orders che ha provveduto a girare a fornitori locali da cui ha ottenuto vantaggi commerciali che corrispondono all'importo dei dazi dai quali il fornitore viene esentato a titolo dello strumento di restituzione dei dazi sulle presunte esportazioni.

     (28) I sistemi di restituzione del dazio (drawback) prevedono il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto dell'esportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. In caso di penuria di fattori produttivi esenti dal dazio, ad esempio, una società potrebbe utilizzare fattori produttivi nazionali e incorporarli nelle merci esportate, importando poi in una fase successiva un quantitativo equivalente di fattori produttivi in esenzione dai dazi. L'esistenza di un meccanismo o di una procedura di verifica è importante, poiché consente al governo indiano di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente riscossi sui fattori produttivi importati.

     (29) Come risulta dal regolamento provvisorio, inoltre, si è accertato che non era stato istituito alcun sistema o procedura che consentisse di verificare se e quali fattori produttivi, acquistati in cambio degli ARO, venissero immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se fosse stato ottenuto uno sgravio eccessivo dei dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è tenuto a immettere effettivamente nel processo di produzione i fattori produttivi acquistati in cambio degli ARO. Dal momento che la remissione dei dazi all'importazione non è limitata a quelli dovuti sui beni immessi nel processo produttivo del prodotto esportato, non è rispettata la condizione secondo cui soltanto i beni effettivamente consumati nel processo di produzione del prodotto esportato possono beneficiare di tale remissione. Si conclude pertanto che l'elemento ARO del sistema di licenze preventive non costituisce un sistema consentito di remissione/restituzione ai sensi del regolamento di base.

     (30) Gli ARO, inoltre, non possono essere considerati un sistema di restituzione dei dazi perché non impongono di importare fattori produttivi. Un sistema di restituzione dei dazi può essere considerato autentico solo in presenza di un elemento d'importazione, cioè quando esiste un nesso tra fattori produttivi importati e merci esportate, che dovrebbero essere quantitativamente equivalenti.

     (31) Per questi motivi, le richieste non possono essere accettate. Si confermano le conclusioni provvisorie sulla compensabilità di questo sistema e sul calcolo del vantaggio.

     5. Sistema d'incentivi del governo del Maharashtra (PSI)

     (32) Come si è detto nel regolamento provvisorio, possono beneficiare del sistema soltanto le società che hanno realizzato investimenti in talune aree geografiche ben definite nel territorio dello Stato del Maharashtra. Le società situate al di fuori di queste aree non sono ammissibili al sistema. L'entità del vantaggio varia a seconda dell'area interessata. Il sistema è pertanto considerato specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base.

     (33) Il governo indiano ha affermato che il regime in questione è una sovvenzione non compensabile in quanto risponde ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, e costituisce pertanto una sovvenzione regionale ammissibile ("lista verde") concessa nello Stato del Maharashtra.

     (34) A norma del suddetto articolo, per non essere soggette a misure compensative le sovvenzioni a favore di regioni svantaggiate nel territorio del paese di origine e/o di esportazione devono rispondere a determinati criteri, in particolare: i) le sovvenzioni devono essere concesse nell'ambito di un piano generale di sviluppo regionale; ii) le regioni interessate devono essere aree geografiche contigue chiaramente delimitate, con un'identità amministrativa ed economica ben definita; iii) le regioni interessate devono essere considerate svantaggiate sulla base di criteri neutri e oggettivi enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali. Tra questi criteri deve figurare una valutazione dello sviluppo economico basata su almeno uno dei seguenti fattori: reddito pro capite, reddito familiare pro capite o PIL pro capite (che non dev'essere superiore all'85% della media del territorio del paese di origine o di esportazione interessato), o tasso di disoccupazione misurato su un periodo di tre anni (pari almeno al 110% della media del territorio del paese di origine o di esportazione interessato).

     (35) In una lettera destinata al ministero del commercio e dell'industria del governo indiano, il governo del Maharashtra ha dichiarato che il PSI si applica a tutta la regione contigua tranne la regione relativamente sviluppata compresa nella cintura Mumbai-Thane dello Stato del Maharashtra, e che la regione sfavorita al di fuori della cintura è caratterizzata da un reddito pro capite inferiore alla media statale. Dai dati forniti, che non sono però suffragati da elementi di prova, risulta che il reddito pro capite della regione a cui si applica il PSI era pari al 74,54% di quello per l'intero Stato del Maharashtra nel 1982/83 e al 74,81% nel 1998/99.

     (36) Comunque sia, esaminando la richiesta di ammissione alla lista verde si è riscontrato che il reddito pro capite dello Stato del Maharashtra, misurato su un periodo di tre anni (dal 1996/97 al 1998/99), supera di oltre il 60% la media nazionale dell'India. Va ribadito che la soglia dell'85% viene misurata in relazione al reddito pro capite dell'intero paese di origine o di esportazione, e non a quello di uno Stato o di una regione particolare. È chiaro quindi che, pur risultando inferiore all'85% della media regionale, il reddito pro capite della regione ammissibile del Maharashtra supera nettamente la media nazionale, per cui la regione non soddisfa questo criterio di ammissione alla lista verde. Le autorità indiane non hanno fornito informazioni circa il criterio relativo al tasso di disoccupazione.

     (37) In considerazione di quanto precede, si conclude che in questo caso il sistema non soddisfa i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. Si confermano pertanto le risultanze provvisorie sulla compensabilità del sistema.

     (38) Per quanto riguarda il calcolo dell'importo della sovvenzione di cui ai considerando da 72 a 74 del regolamento provvisorio, il governo indiano e la società in questione hanno dichiarato che il vantaggio conferito a titolo dell'incentivo di differimento d'imposta dovrebbe essere ripartito sul totale delle vendite realizzate durante il periodo dell'inchiesta ("PI") e non, come si è fatto a titolo provvisorio, sul totale delle vendite sul mercato interno realizzate nel PI. Questo vantaggio, infatti, riguarda l'intera società, e non può essere attribuito unicamente alle sue vendite sul mercato interno.

     (39) Essi hanno inoltre segnalato alla Commissione determinati fattori che hanno gonfiato artificialmente il calcolo del vantaggio ottenuto dalla società in questione a titolo dell'incentivo di esenzione dall'imposta sulle vendite.

     (40) Giudicando fondata la richiesta riguardante la base di calcolo del vantaggio ottenuto a titolo dell'incentivo di differimento d'imposta, la Commissione ha modificato di conseguenza il calcolo della sovvenzione.

     (41) Per quanto concerne l'incentivo di esenzione dall'imposta sulle vendite, l'adeguamento dei calcoli provvisori in funzione delle osservazioni delle parti interessate e di una revisione approfondita delle risultanze provvisorie ha dato luogo ad una riduzione globale dell'importo della sovvenzione.

     (42) Sulla base dei calcoli riveduti, l'importo della sovvenzione ottenuta dalla società nell'ambito di questo sistema risulta pari allo 0,8%.

     6. Importo delle sovvenzioni compensabili

     (43) Per il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, calcolato conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è del 7,1%.

     (44) Dato il notevole livello di collaborazione riscontrato per l'India (più dell'80%) In view of the high level of cooperation, it was decided to set the residual subsidy margin at the level of the subsidy found for the cooperating exporting producer, i.e. 7,1%, si è deciso di fissare il margine di sovvenzione residuo al livello di sovvenzione accertato per il produttore esportatore che ha collaborato, ossia al 7,1%.

 

Tipo de sovvenzione

EOU [*]

DEPB [*]

EPCGS

ITES

Licenze preventive/ARO [*]

Sistema dello Stato del Maharashtra

TOTALE

Kokan Synthetics and Chemicals Private Limited

1,4%

1,7%

0

0

3,2%

0,8%

7,1%

Tutte le altre società

 

 

 

 

 

 

7,1%

 

[*] Le sovvenzioni contrassegnate con un asterisco sono sovvenzioni all'esportazione.

 

     E. Industria comunitaria

     (45) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti interessate hanno contestato la definizione dell'industria comunitaria e la sua posizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base adducendo, in particolare, che il produttore denunziante Sorochimie Chimie Fine ha presentato la denuncia senza il sostegno del produttore comunitario Quimigal S.A.

     (46) Va ricordato in proposito che, pur non avendo sottoscritto la denuncia iniziale, la Quimigal ha sostenuto il procedimento sin dall'apertura e ha collaborato pienamente all'inchiesta, durante la quale ha ribadito il suo sostegno al procedimento in risposta alle rivendicazioni di certe parti interessate. Non essendo stati segnalati alla Commissione elementi nuovi tali da modificare le sue conclusioni precedenti, si confermano le risultanze provvisorie sulla definizione dell'industria comunitaria e sulla sua posizione di cui al considerando 78 del regolamento provvisorio.

 

     F. Pregiudizio

     1. Osservazioni preliminari

     (47) Diverse parti interessate hanno contestato il modo in cui la Commissione aveva stabilito i dati relativi alle importazioni di acido sulfanilico nella Comunità, al consumo comunitario e alle quote di mercato. Secondo dette parti, le conclusioni della Commissione sul volume e sul valore delle importazioni non sarebbero state comunicate in modo abbastanza esplicito, il che ha impedito loro di difendersi. Alcune di queste informazioni, inoltre, non figuravano nella versione pubblica della denuncia, per cui il denunziante non è risultato conforme ai requisiti indicati all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base.

     (48) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni comunicate a titolo riservato dalle parti interessate da un'inchiesta vengono trattate come tali dall'autorità competente fintantoché ciò sia giustificato. Si ricorda che l'acido sulfanilico viene prodotto da un numero relativamente modesto di produttori di diversi paesi. Per motivi di riservatezza, quindi, non è stato possibile comunicare informazioni esatte sulle importazioni del prodotto nella Comunità, specialmente per i paesi con un unico produttore esportatore. Alle parti interessate sono stati pertanto forniti i dati indicizzati e i relativi chiarimenti in merito a questo e ad altri aspetti.

     (49) Poiché nessuna delle parti interessate lamentatesi delle comunicazioni insufficienti ha potuto dimostrare che la forma schematica in cui erano state fornite tali informazioni aveva impedito loro di far valere i propri diritti, le argomentazioni sono state respinte.

     2. Importazioni in questione

     (50) A detta di una parte interessata, la cifra indicata nel regolamento provvisorio relativa all'aumento delle importazioni è fuorviante, poiché altri produttori si sono ritirati dal mercato costringendo gli utilizzatori comunitari ad acquistare l'acido sulfanilico sul mercato mondiale, il che ha provocato un forte incremento dei volumi d'importazione. L'argomentazione è stata respinta per vari motivi. In primo luogo, non sono stati forniti altri elementi di prova relativi al livello delle importazioni tali da modificare le conclusioni raggiunte nella fase provvisoria. In secondo luogo, sebbene al considerando 161 del regolamento provvisorio si riconosca che le importazioni continueranno probabilmente a soddisfare una percentuale significativa della domanda nella Comunità, si osserva che, se non avesse subito gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni, l'industria comunitaria avrebbe potuto realizzare determinati piani di espansione in modo da soddisfare una parte più consistente della domanda comunitaria. In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie sulle importazioni nella Comunità e sul loro livello di sottoquotazione di cui ai considerando da 81 a 85 del regolamento provvisorio.

     3. Situazione dell'industria comunitaria

     (51) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e di tutti gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria.

     (52) Dopo la comunicazione provvisoria, diverse parti interessate hanno contestato la determinazione provvisoria del pregiudizio effettuata dalla Commissione. A loro parere, l'andamento positivo di determinati indicatori, tra cui l'aumento della produzione, delle vendite e dell'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria durante il periodo analizzato (1° gennaio 1997-30 giugno 2001), dimostra che quest'ultima non ha subito alcun pregiudizio. Una parte interessata, inoltre, ha affermato che la Commissione non aveva valutato correttamente i costi salariali come richiesto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

     (53) Si ricorda che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, nessuno dei fattori o degli indicatori economici ivi elencati costituisce necessariamente una base determinante per la valutazione del pregiudizio. L'evoluzione positiva dei quantitativi prodotti e venduti dall'industria comunitaria è riconducibile al fatto che il consumo comunitario di acido sulfanilico è aumentato del 13% circa durante il periodo analizzato e che la chiusura di alcuni stabilimenti di produzione comunitari ha ridotto il numero di fornitori sul mercato.

     (54) Per di più, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sotto forma di un'eccessiva diminuzione dei prezzi. In particolare, il suo prezzo medio di vendita ha registrato un forte calo tra il 1997 e il 1998 a causa della pressione esercitata sul mercato dal volume sempre più massiccio delle importazioni in questione. L'industria comunitaria ha poi aumentato il suo prezzo medio di vendita grazie all'incremento della domanda sul mercato comunitario, ma senza raggiungere il livello necessario per coprire integralmente i costi di produzione, per cui ha continuato a subire perdite anche durante il PI.

     (55) Per quanto riguarda l'aspetto salariale, va osservato che, sebbene il numero di dipendenti della Sorochimie sia diminuito nel periodo analizzato, il costo medio per dipendente è aumentato a causa della diversa composizione del personale e dell'inflazione salariale generalizzata. Nell'anno di riferimento utilizzato per l'indice (1998), inoltre, la Quimigal non produceva acido sulfanilico. La produzione è iniziata solo nel 1999, impegnando i lavoratori a tempo pieno con l'aggiunta di una giornata supplementare dal 2000 in poi. Poiché nessuna delle due società ha riscontrato un'incidenza delle importazioni in questione sugli stipendi di coloro che si occupano dell'acido sulfanilico, le retribuzioni non sono state considerate un indicatore di pregiudizio.

     (56) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 88 a 107 del regolamento provvisorio, secondo le quali l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.

 

     G. Nesso causale

     1. Osservazioni generali sulle conclusioni della Commissione relative alla causa del pregiudizio

     (57) Alcune parti interessate hanno obiettato che l'industria comunitaria era in parte responsabile del pregiudizio subito, mettendo in discussione la qualità della gestione, dei prodotti e del servizio alla clientela della Sorochimie e facendo notare che quest'ultima aveva importato acido sulfanilico nel periodo analizzato. Una parte ha inoltre dichiarato che il pregiudizio subito dalla Sorochimie era riconducibile alle notevoli difficoltà in cui versava l'altro suo settore di attività (colla) nel PI. Quanto alla situazione della Quimigal, la seconda società che costituisce l'industria comunitaria, si è affermato che la sua decisione di arrivare sul mercato applicando prezzi bassi nella fase di avviamento aveva contribuito al presunto pregiudizio. Si è infine dichiarato che l'industria comunitaria doveva conformarsi a normative molto rigorose e che i suoi costi in termini di manodopera e di trasporto erano superiori a quelli dei produttori esportatori indiani, con un conseguente vantaggio competitivo per le importazioni originarie di questo paese che non venivano effettuate a prezzi pregiudizievoli.

     (58) L'inchiesta ha dimostrato che, nonostante le difficoltà finanziarie dovute ai prezzi eccessivamente bassi prevalenti sul mercato, la Sorochimie si è conquistata nuovi clienti nel periodo analizzato ed è riuscita ad adeguare i suoi prodotti in funzione delle loro esigenze. La società è stata costretta ad acquistare determinati quantitativi del prodotto in esame durante il periodo analizzato per soddisfare la domanda dei clienti durante le indispensabili riparazioni. Non si può quindi accusare la Sorochimie di aver contribuito al suo pregiudizio. Si ricorda inoltre che l'inchiesta non ha tenuto conto dei costi supplementari dovuti alle difficoltà della società per la sua attività relativa alla colla che, non essendo legati al prodotto in esame, non si riflettono negli indicatori di pregiudizio menzionati nel regolamento provvisorio.

     (59) Come risulta dal considerando 118 del regolamento provvisorio, la Quimigal ha deciso di entrare nel mercato in un periodo in cui i prezzi dell'acido sulfanilico sul mercato comunitario erano più elevati. La società si è potuta piazzare sul mercato in un momento in cui la domanda comunitaria era in aumento e il numero dei fornitori di acido sulfanilico stava cambiando sia nella Comunità che nel resto del mondo. Nel 1999 e nel 2000, la società è stata costretta a praticare prezzi simili a quelli delle importazioni in dumping al fine di stabilirsi sul mercato e di conquistare una quota di mercato. Considerate le sue dimensioni relativamente modeste, la società si è dovuta adeguare ai prezzi vigenti anziché fissarli. Nel PI, tuttavia, la sua quota di mercato è lievemente diminuita a mano a mano che aumentava il volume delle importazioni dai paesi in questione. I fatti accertati non permettono quindi di concludere che la situazione dell'industria comunitaria sia peggiorata a causa di un'eccessiva concorrenza al suo interno.

     (60) Per quanto riguarda i costi più elevati che l'industria comunitaria dovrebbe sostenere per conformarsi alle normative ambientali e a altri requisiti, va ricordato che nel determinare il valore normale si è tenuto conto del vantaggio competitivo delle importazioni in questione. Si confermano quindi le conclusioni provvisorie relative al nesso causale esposte ai considerando da 121 a 123 del regolamento provvisorio.

 

     H. Interesse della Comunità

     (61) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, una parte interessata si è chiesta come la Commissione potesse definire l'industria comunitaria redditizia e competitiva, visto che la Sorochimie è in amministrazione controllata. Si rammenta che la Sorochimie ha dovuto chiedere di essere protetta dai suoi creditori in seguito a certe difficoltà della sua attività relativa alla colla e ad altre pressioni connesse all'acido sulfanilico. Il tribunale commerciale di Charleville Mézières ha incaricato un amministratore di sopraintendere alle attività commerciali della società, a cui ha concesso un lasso di tempo per elaborare un piano di ristrutturazione, che è stato prorogato di recente fino al 31 gennaio 2003. Salvo altri imprevisti, la società dovrebbe rimanere in vita nel prossimo futuro e beneficiare pertanto dell'istituzione dei dazi definitivi. Si conferma quindi la conclusione esposta al considerando 134 del regolamento provvisorio, secondo la quale l'istituzione dei dazi è nell'interesse dell'industria comunitaria.

     (62) Diverse parti interessate hanno accusato la Commissione di non aver valutato obiettivamente la situazione degli utilizzatori perché non ha tenuto conto dell'aumento dei prezzi dell'industria comunitaria che farà probabilmente seguito all'istituzione dei dazi. Si è inoltre affermato che i dazi erano contrari all'interesse della Comunità, poiché la capacità di produzione dell'industria comunitaria non basta a soddisfare la domanda della Comunità e i due produttori comunitari potrebbero trovarsi in una situazione di duopolio se il mercato venisse chiuso alle importazioni dall'India e dall'RPC, che è oggetto dell'inchiesta antidumping parallela.

     (63) Contrariamente a quanto si afferma, nel valutare l'opportunità di istituire i dazi la Commissione ha tenuto conto in modo obiettivo dei vari interessi in gioco, poiché nella fase provvisoria è stata eseguita un'analisi approfondita dei principali settori di utilizzazione (sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali) che comprendeva l'impatto dei dazi sui costi, partendo dal presupposto che i prezzi delle importazioni in questione sarebbero aumentati in linea con le misure proposte. In questo calcolo, inoltre, si è tenuto debitamente conto del massimo rincaro possibile (10%) del prezzo dell'acido sulfanilico venduto dall'industria comunitaria presupponendo un aumento dei suoi prezzi analogo a quello delle importazioni in questione dopo l'istituzione dei dazi, e tenendo conto del fatto che nel PI l'utilizzazione degli impianti era già relativamente elevata. Le parti interessate, quindi, non hanno presentato nuovi elementi tali da modificare le conclusioni provvisorie sull'eventuale aumento dei costi di produzione delle varie industrie utilizzatrici.

     (64) Per quanto riguarda l'offerta e la concorrenza sul mercato comunitario, va osservato che la capacità di produzione attuale dell'industria comunitaria potrebbe soddisfare circa il 50% della domanda comunitaria. In ogni caso, lo scopo dell'istituzione dei dazi non è escludere dal mercato le importazioni dall'India, ma impedire che vengano effettuate a prezzi sovvenzionati pregiudizievoli. Le importazioni dai paesi terzi, compresa l'India, dovrebbero quindi continuare ad arrivare sul mercato. Grazie ai dazi, inoltre, la produzione di acido sulfanilico nella Comunità dovrebbe essere mantenuta, offrendo una maggiore scelta agli utilizzatori e alimentando la concorrenza tra i diversi fornitori. Va sottolineato infine che l'industria comunitaria intende aumentare la produzione investendo in nuovi impianti, sempre che tali spese siano giustificate. Ciò richiede però l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping.

     (65) In considerazione di quanto precede, si conferma la conclusione provvisoria di cui al considerando 164 del regolamento provvisorio, secondo la quale l'istituzione dei dazi non è contraria all'interesse della Comunità.

 

     I. Dazi compensativi

     1. Livello di eliminazione del pregiudizio

     (66) Si conferma il metodo seguito per stabilire il margine di pregiudizio, illustrato ai considerando da 165 a 167 del regolamento provvisorio.

     2. Dazi definitivi

     (67) Dato che il livello di eliminazione del pregiudizio è superiore al margine di sovvenzione accertato, le misure definitive devono basarsi su quest'ultimo margine. Si applica quindi il dazio seguente:

     India (tutte le società): 7,1%.

     3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

     (68) Considerata l'entità delle sovvenzioni riscontrate e del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene opportuno riscuotere, a concorrenza dell'aliquota del dazio definitivo istituito, gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori. Gli importi depositati a titolo di dazi provvisori che superano il dazio definitivo vengono svincolati.

 

     J. Impegno

     (69) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, l'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato ha offerto un impegno di prezzi in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, accettando di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni. Questa società fornirà periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità, per cui la Commissione potrà controllare efficacemente il rispetto dell'impegno. Per di più, la struttura delle vendite di questo produttore esportatore è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione dell'impegno sarebbe limitato.

     (70) In considerazione di quanto precede, l'impegno offerto è stato accettato dalla Commissione con decisione 2002/611/CE.

     (71) Per garantire che l'impegno assunto sia effettivamente rispettato ed efficacemente controllato, al momento della presentazione della domanda d'immissione in libera pratica l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione all'autorità doganale competente di una fattura commerciale contenente le informazioni elencate in allegato, necessaria per controllare che le spedizioni corrispondano esattamente ai documenti commerciali. Nel caso in cui la fattura non venga presentata, o non corrisponda al prodotto presentato in dogana, sarà applicata l'aliquota appropriata del dazio compensativo.

     (72) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere istituito un dazio compensativo in conformità dell'articolo 13, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice Taric 2921 42 10 60) originario dell'India.

     2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 7,1%.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’articolo 2. [1]

     4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

 

     Art. 2. [2]

     1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle aziende che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, elencate nella decisione 2006/37/CE, della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dai dazi istituiti dall’articolo 1, a condizione che:

     — siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità,

     — siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato; e

     — le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.

     2. Un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all’articolo 1 ed esenti dai dazi alle condizioni elencate al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96, del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o dell’articolo 13, paragrafo 9 del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l’invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

     3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare la nascita di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comune. Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione.

 

     Art. 3.

     Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 573/2002 vengono riscossi definitivamente secondo le aliquote dei dazi istituiti definitivamente. Gli importi depositati che superano l'aliquota del dazio compensativo definitivo sono svincolati.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO [3]

 

     La fattura commerciale che accompagna le vendite di acido sulfanilico soggette a un impegno e vendute nella Comunità dall’azienda deve recare le seguenti informazioni:

     1) l’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO”.

     2) La ragione sociale dell’azienda che rilascia la fattura commerciale, menzionata all’articolo 1 della decisione n. 2006/37/CE, con cui la Commissione accetta l’impegno.

     3) Il numero della fattura commerciale.

     4) La data di rilascio della fattura commerciale.

     5) Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.

     6) La descrizione esatta delle merci, compresi:

     — il numero di codice del prodotto (NCP) usato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (per esempio “PA99”, “PS85” o “TA98”),

     — le specifiche tecniche/fisiche dell’NCP, cioè per “PA99” e “PS85” polvere bianca scorrevole, e per “TA98” polvere grigia scorrevole,

     — eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS),

     — il codice NC,

     — la quantità (in tonnellate).

     7) La descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:

     — il prezzo per tonnellata

     — le condizioni di pagamento applicabili,

     — le condizioni di consegna applicabili,

     — sconti e riduzioni complessivi.

     8) Il nome dell’azienda che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all’impegno viene rilasciata direttamente dall’azienda.

     9) Il nome del responsabile dell’azienda che ha rilasciato la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

      “Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci contemplate dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [COMPANY] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2006/37/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute sulla presente fattura sono complete ed esatte.”

 


[1] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 492/2004 e successivamente inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 123/2006.

[2] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 492/2004 e successivamente inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 123/2006.

[3] Allegato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 492/2004 e successivamente inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 123/2006.