§ 41.1.53 - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:15/01/1972
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo [...]
Art. 2.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli [...]
Art. 3.      Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli [...]
Art. 4.      Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine
Art. 5.      Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro, [...]
Art. 6.      Le funzioni amministrative relative alla concessione di prestiti e di mutui erogati con mezzi tratti da anticipazioni finanziarie dello Stato e che risultano trasferite alle regioni ai sensi del [...]
Art. 7.      Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo [...]
Art. 8.      La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del [...]
Art. 9.      Le regioni possono avvalersi, previo accordo con lo Stato, dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, nel quale caso lo Stato sarà [...]
Art. 10.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle [...]
Art. 11.      Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 12.      Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 11, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli [...]
Art. 13.      Ai sensi dell'art. 17, lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni [...]
Art. 14.      Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 11, vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito
Art. 15.      Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni [...]
Art. 16.      Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il [...]
Art. 17.      Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, [...]
Art. 18.      La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei [...]
Art. 19.      Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro in [...]
Art. 20.      Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della [...]
Art. 21.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento [...]


§ 41.1.53 - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici.

(G.U. 19 febbraio 1972, n. 46 - S.O.).

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

     Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

     a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;

     b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;

     c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, l'impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;

     d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attività dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;

     e) l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attività sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;

     f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;

     g) gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprietà coltivatrice;

     h) la bonifica integrale e montana la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonché la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

     i) la costituzione di consigli di valle o di comunità montane;

     l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

     m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);

     n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo articolo 8, la inalienabilità, la indisponibilità e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;

     p) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;

     q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;

     r) le ricerche e informazioni di mercato, le attività promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.

     In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli eventi e università agrarie che amministrano beni di uso civico; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali [1].

 

     Art. 2.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti di sviluppo, agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti in una sola regione nelle materie di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato [2].

     Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui al presente decreto, resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

 

     Art. 3.

     Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne.

     Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

 

     Art. 4.

     Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

     a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea;

     b) alla applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, il commercio di prodotti agricoli e gli interventi sulle strutture agricole;

     c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, nonché al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale;

     d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera, nonché alla realizzazione nei porti e nei valichi di frontiera di impianti di disinfestazione e di controllo fitosanitario; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione nonché di materiale semifinale: al controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione; al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; al rilascio di certificati fitopatologici per la esportazione e l'importazione di prodotti agricoli;

     e) alla tenuta dei registri di varietà e di libri genealogici, la cui unicità è richiesta per tutto il territorio nazionale;

     f) alla classificazione e declassificazione di territori in comprensori di bonifica integrale o montana ed alla determinazione dei bacini montani e zone depresse quando ricadono nel territorio di due o più regioni, sentite le regioni medesime; all'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse sempre che ricadano nel territorio di due o più regioni parimenti sentite le regioni medesime; alle opere pubbliche di interesse nazionale o interregionale;

     g) alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo, sentite le regioni interessate;

     h) agli interventi per la protezione della natura salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

     i) all'ordinamento del credito agrario, degli istituti che lo esercitano ed ai limiti massimi dei tassi praticabili;

     l) al demanio armentizio, nonché agli usi civici limitatamente alle attività giurisdizionali ed a quelle amministrative non comprese nell'ultimo comma del precedente art. 1;

     m) agli interventi, per la regolazione del mercato agricolo, anche mediante la realizzazione a totale carico dello Stato, nel quadro della programmazione nazionale e sentite le regioni interessate in relazione alla loro ubicazione, di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, da affidare in gestione ad enti pubblici o ad associazioni di produttori agricoli, al fine di regolare l'immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte; nonché agli interventi, a favore degli organismi associativi di produttori agricoli, previsti da regolamenti della Comunità economica europea; ai marchi, alle norme di qualità ed alle denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli;

     n) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari;

     o) alla alimentazione;

     p) al Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

     q) alle ricerche ed informazioni di mercato; alle attività promozionali sul piano nazionale ed internazionale; agli studi ed alle iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di interesse nazionale ed internazionale;

     r) alla programmazione agricola nazionale e alle connesse attività di ricerca e di studio;

     s) ai parchi nazionali;

     t) al reclutamento, addestramento ed inquadramento del Corpo forestale dello Stato ed alle relative scuole.

 

     Art. 5.

     Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

 

     Art. 6.

     Le funzioni amministrative relative alla concessione di prestiti e di mutui erogati con mezzi tratti da anticipazioni finanziarie dello Stato e che risultano trasferite alle regioni ai sensi del presente decreto, vengono esercitate dalle regioni medesime in applicazione delle norme che regolano il funzionamento dei fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e agli articoli 12, 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede, entro il mese di febbraio di ogni anno, al riparto delle disponibilità finanziarie dei predetti fondi tra le varie regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale e ne dà loro comunicazione. Lo stesso Ministro, d'intesa con quello per il tesoro, provvede, altresì, al riparto di ciascuna quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati, su proposta della regione da formulare entro un mese dal ricevimento della comunicazione relativa all'assegnazione di tale quota [3].

     Restano invariate le competenze e le obbligazioni dei predetti istituti di credito per quanto concerne, rispettivamente, l'erogazione dei prestiti e dei mutui nell'ambito delle assegnazioni disposte a loro favore ed il versamento delle somme riscosse e non riscosse dai concessionari dei prestiti e dei mutui sugli appositi conti correnti istituiti presso la Tesoreria dello Stato.

     I comitati di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1406, sono soppressi.

 

     Art. 7.

     Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 14, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con analitici verbali, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo articolo 10, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

 

     Art. 8.

     La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali ed in particolare delle Comunità economiche europee, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

     L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la programmazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

     L'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento sarà, in particolare, assicurato:

     in ordine alla classificazione di comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana e di zone depresse, nonché ai criteri generali per la formazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

     in ordine a criteri uniformi di amministrazione delle foreste che presentino una unitarietà tecnica ed appartengano a regioni contigue.

     Nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni saranno, inoltre determinati i criteri generali per eventuali eccezioni ai principi di inalienabilità, indisponibilità e di vincolo all'attuale destinazione in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del quinto comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

     I programmi di massima degli interventi in materia di agricoltura e foreste e le successive modificazioni dei programmi stessi saranno periodicamente comunicati dalle regioni al Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, anche in relazione alla predisposizione dei programmi economici nazionali.

 

     Art. 9.

     Le regioni possono avvalersi, previo accordo con lo Stato, dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, nel quale caso lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute.

     Analogamente lo Stato, previo accordo con le regioni, può avvalersi dei servizi tecnici regionali provvedendo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni.

     La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

 

     Art. 10.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

     Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1973 di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime [2].

 

     Art. 11.

     Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

     a) Ispettorati agrari compartimentali;

     b) Ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona;

     c) Ispettorati regionali delle foreste;

     d) Ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste.

     Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai comitati e alle commissioni esistenti in quanto attinenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.

     Il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto.

 

     Art. 12.

     Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 11, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dall'amministrazione regionale.

 

     Art. 13.

     Ai sensi dell'art. 17, lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 11, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

     a) formulazione dei programmi regionali di intervento da proporre al Ministero della agricoltura e delle foreste in applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi alle strutture agricole ed attuazione degli interventi conseguenti alle decisioni comunitarie, fatti salvi i rapporti finanziari, anche ai fini delle certificazioni di spesa, con la Comunità economica europea;

     b) vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sulla attuazione dei controlli funzionali conformemente alla regolamentazione di carattere nazionale;

     c) adempimenti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

     In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 14.

     Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 11, vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito.

     La consegna avviene mediante analitici verbali degli atti inerenti alle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 6 e di quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 13.

     Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.

     In ordine agli archivi e documenti consegnati alle regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

     Art. 15.

     Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

     Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

     In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e di eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

     Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

     Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, la amministrazione di provenienza.

     Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

     Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.

     Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

     Fino a quando non si potrà provvedere diversamente, il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

 

     Art. 16.

     Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della regione nel cui territorio si trova l'ufficio.

     Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15.

 

     Art. 17.

     Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

     Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

     Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

     Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15.

 

     Art. 18.

     La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'articolo 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

     Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 16 e 17 si considera di diritto trasferito a domanda.

     Sino ad un anno dall'entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti, ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968 n. 108.

 

     Art. 19.

     Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue [4]:

 

 

                                                   Ammontare

                                                   dello

                                                   stanziamento

                                                   da sopprimere

                                                   (in milioni di

                                                   lire)

1) Capitoli da sopprimere

a) Spese di natura operativa correnti:

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1351 - Spese concernenti la disciplina della      2.5

coltivazione, della raccolta e del commercio

delle piante officinali

1402 - Contributi per la coltivazione, la         3.5

raccolta ed il commercio delle piante

officinali

1410 - Borse di studio e sussidi di tirocinio o   5

perfezionamento presso stazioni agrarie o

Istituti universitari all'interno e all'estero

per la sperimentazione agraria. Sussidi di

studio per orfani di guerra

1551 - Manutenzione delle opere di bonifica e     10.000

di quelle di sistemazione idraulico-forestale

dei bacini montani

1552 - Indennità da corrispondere al personale    10

in quiescenza incaricato di eseguire i collaudi

delle opere di bonifica integrale, ai sensi

dell'art. 3 del regio decreto 6 febbraio 1927,

n. 268

 

1561 - Contributo per i lavori di manutenzione    125

delle opere esistenti nel comprensorio della

bonificazione pontina (art. 1 della legge 28

marzo 1968, n. 372.)

1601 - Spese per il controllo della produzione    5

e del commercio del seme baco da seta

1602 - Spese per l'incremento e la disciplina     45

della pesca

1605 - Spese per l'incremento e la disciplina     5

della caccia (art. 93 del testo unico approvato

con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016,

modificato dall'art. 40 della legge 2 agosto

1967, n. 799.)

1623 - Contributi ad Enti e privati per           300

l'acquisto di riproduttori e per iniziative di

ripopolamento, per l'attrezzatura degli

allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza

(art. 93 del testo unico, approvato con regio

decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato

dall'articolo 40 della legge 2 agosto 1967, n.

799.)

1626 - Somma da erogare ai Comitati provinciali   150

della caccia per il mantenimento dei

guardiacaccia e per premi agli agenti che si

distinguono maggiormente nel servizio di

vigilanza, ai sensi dell'articolo 80 del testo

unico approvato con regio decreto 5 giugno

1939, n. 1016

1628 - Contributo al Consorzio per la pesca e     20

l'agricoltura del Trasimeno (legge 18 marzo

1968, n. 354)

1732 - Spese per la lotta fitosanitaria e per     200

studi e sperimentazioni sulle malattie delle

piante e dei prodotti forestali e sui mezzi per

combatterli

1734 - Spese per l'assistenza, consulenza e       100

propaganda intese alla prevenzione ed

estinzione degli incendi boschivi

1735 - Manutenzione delle opere di bonifica       3.000

montana e di sistemazione idraulico-forestale

dei bacini montani

1740 - Spese per le operazioni tecniche di        120

estrazione, selezione imbozzimatura e

imballaggio delle piantine da distribuire

gratuitamente a norma dell'art. 91 del regio

decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267

1767 - Contributi per la lotta fitosanitaria      25

nonché per studi e ricerche anche sperimentali,

diretti al miglioramento dell'indirizzo tecnico

ed economico delle operazioni di lotta

1768 - Contributi a Comuni e altri Enti per la    35

gestione dei patrimoni silvo-pastorali e per la

copilazione dei piani economici (articolo 137

del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)

 

b) Spese di natura operativa in conto capitale:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

 

 

5100 - Spese per promuovere ed incoraggiare lo    150

sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni

arboree ed erbacee

5180 - Contributi per promuovere ed               50

incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento

delle coltivazioni arboree ed erbacee nonché

dell'enologia e dell'elaiotecnia

5470 - Contributi per l'incremento, il            25

miglioramento e la difesa dell'apicoltura

5551 - Spese per incoraggiamento alla             500

silvicoltura

5552 - Acquisto di terreni e spese di impianto    300

ed ampliamento di vivai forestali. Acquisto di

suoli edificatori per la costruzione di case

forestali

5553 - Spese per indennità di occupazione dei     650

terreni compresi nei perimetri di

rimboschimento e per gli interventi nei lavori

di cui all'art. 60 della legge 29 aprile 1949,

n. 204

5603 - Contributi o sussidi per incoraggiamento   300

alla silvicoltura ed alle piccole industrie

forestali

 

 

 

                                                   Ammontare

                                                   delle

                                                   riduzioni (in

                                                   milioni di

                                                   lire)

 

2) Capitoli da ridurre

a) Spese di natura operativa correnti:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA EDELLE FORESTE

 

1354 - Spese per studi, indagini e ricerche,      124

anche sperimentali, nel campo dell'agricoltura,

per incoraggiare il perfezionamento della

meccanica agraria e la sua diffusione; per

l'impianto e la conduzione di campi

dimostrativi, per altre iniziative, a carattere

divulgativo (cinematografia, fotografia,

stampa, trasmissioni radio-televisive, ecc.)

per il servizio della meteorologia ed ecologia

agraria; per l'addestramento e l'aggiornamento

di imprenditori, di dirigenti e di maestranze

operanti nel settore dell'agricoltura

1355 - Spese di propaganda ed assistenza per la   70

cooperazione agricola

1403 - Contributi per la distruzione dei nemici   60

e dei parassiti delle piante e dei prodotti

agricoli, nonché per l'attuazione di studi ed

esperienze per il perfezionamento dei metodi di

lotta

 

1409 - Contributi ad enti ed associazioni per     126

studi, indagini e ricerche, anche sperimentali,

nel campo dell'agricoltura, per incoraggiare il

perfezionamento della meccanica agraria e la

sua diffusione, per l'impianto e la conduzione

di campi dimostrativi, per altre iniziative a

carattere divulgativo (cinematografia,

fotografia, stampa, trasmissioni

radiotelevisive, ecc.) ed anche a privati per

lo svolgimento di attività inerenti il

progresso della meteorologia ed ecologia

agraria; per l'addestramento e l'aggiornamento

di imprenditori, dirigenti e di maestranze

operanti nel settore dell'agricoltura

1502 - Spese per il funzionamento, compresi i     10

gettoni di presenza ed i compensi ai componenti

e le indennità di missione ed il rimborso spese

di trasporto ai membri estranei

all'Amministrazione dell'agricoltura e delle

foreste, delle Commissioni provinciali per la

concessione ai contadini delle terre incolte

(legge 18 aprile 1950, n. 199)

1624 - Somma corrispondente al provento           2.370

complessivo delle sopratasse venatorie da

ripartire tra le Amministrazioni provinciali,

il Laboratorio di zoologia applicata alla

caccia e le Associazioni venatorie a

finanziamento di attività tecniche specifiche

(art. 92 del testo unico approvato con regio

decreto 5 giugno 1939, numero 1016, modificato

dall'art. 39 della legge 2 agosto 1967, n. 799)

(Spese obbligatorie)

1627 - Contributi agli Istituti talassografici    200

(legge 31 luglio 1954, numero 625), ai Consorzi

per la tutela e l'incremento della pesca, alle

Amministrazioni provinciali (decreto del

Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n.

987), e ad Enti vari operanti nel settore della

pesca

1629 - Somma corrispondente al provento della     334

sopratassa sulle licenze di pesca da ripartire

fra i Consorzi per la tutela e l'incremento

della pesca, le Amministrazioni provinciali, la

Federazione italiana della pesca sportiva, gli

agenti che esplicano il servizio di vigilanza e

le Associazioni nazionali cooperative di

categoria giuridicamente riconosciute (numero

d'ordine 54 dell'allegato A al decreto del

Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n.

121, sostituito dall'allegato alla legge 20

marzo 1968, n. 433) (Spese obbligatorie)

1731 - Spese per l'istruzione e propaganda        40

forestale - Partecipazione a mostre di

propaganda - Spese per l'organizzazione della

festa della montagna e di quella degli alberi

1733 - Spese per la delimitazione delle zone da   10

assoggettare al regime dei vincoli forestali e

per la formazione d'ufficio dei piani economici

 

 

b) Spese di natura operativa in conto capitale:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

 

5471 - Contributi, sussidi e premi per            9.000

incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare

la produzione nazionale zootecnica di ogni

specie, nonché dell'industria lattifera e del

freddo

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

 

5381 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri

dipendenti da provvedimenti legislativi in

corso: Ministero dell'agricoltura e

  delle foreste: Finanziamento degli Enti di       27.150

sviluppo regionali

 

c) Spese di personale ed accessorie:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

 

1111 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni    10.092.4

fissi al personale di ruolo e non di ruolo

(Spese fisse ed obbligatorie)

1112 - Paghe ed altri assegni fissi al            157.8

personale operaio (Spese obbligatorie)

1113 - Compensi per lavoro straordinario al       442.6

personale di ruolo o non di ruolo

1114 - Compensi per lavoro straordinario al       13.2

personale operaio

1115 - Compensi speciali di cui all'articolo 6    40.3

del decreto legislativo presidenziale 27 giugno

1946, n. 19

1116 - Indennità e rimborso spese di trasporto    562

per missioni nel territorio nazionale

1118 - Indennità e rimborso spese di trasporto    13.1

per trasferimenti

1185 - Spese per accertamenti sanitari (Spese     0.9

obbligatorie)

1186 - Spese per cure, ricoveri e protesi (art.   2.3

68 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.

3) (Spese obbligatorie)

1193 - Spese per lo svolgimento dei corsi di      18.3

formazione e di aggiornamento del personale.

Partecipazione alle spese dei corsi indetti da

Enti, Istituti o Amministrazioni varie

1251 - Interventi assistenziali a favore del      14.0

personale in servizio, di quello cessato dal

servizio e delle loro famiglie

1701 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni    1.954.4

fissi al personale di ruolo e non di ruolo

(Spese fisse ed obbligatorie)

1702 - Paghe ed altri assegni fissi al            2.646.5

personale operaio (Spese obbligatorie)

 

1703 - Compensi per lavoro straordinario al       24.5

personale di ruolo e non di ruolo

1704 - Compensi per lavoro straordinario al       130.7

personale operaio.

1705 - Compensi speciali di cui all'articolo 6    20.9

del decreto legislativo presidenziale 27 giugno

1946, n. 18

1706 - Indennità e rimborso spese di trasporto    104.5

per missioni nel territorio nazionale

1708 - Indennità e rimborso spese di trasporto    24.6

per trasferimenti

1722 - Spese per accertamenti sanitari (Spese     0.4

obbligatorie)

1723 - Spese per cure, ricoveri e protesi (art.   7.4

68 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.

3) (Spese obbligatorie)

1761 - Interventi assistenziali a favore del      8.6

personale in servizio, di quello cessato dal

servizio e delle loro famiglie

 

d) Spese di funzionamento:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

 

1182 - Compensi per speciali incarichi (art.      1.4

380 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.

3)

1184 - Spese per il funzionamento, compresi i     16.4

gettoni di presenza e di compensi ai componenti

e le indennità di missione ed il rimborso spese

di trasporto ai membri estranei

all'Amministrazione dell'agricoltura e delle

foreste, di consigli, comitati e commissioni

1187 - Fitto di locali                            550

1188 - Manutenzione, riparazione e adattamento    23.4

di locali e dei relativi impianti

1189 - Spese postali e telegrafiche               32.8

1190 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed        240

esercizio di mezzi di trasporto

1196 - Spese per il funzionamento degli Organi    280

periferici. Stampa di pubblicazioni tecnico-

scientifiche e periodici di propaganda

1721 - Spese per il funzionamento, compresi i

gettoni di presenza ed i compensi ai componenti

e le indennità di missione ed il rimborso spese

di trasporto ai membri estranei

all'Amministrazione

  dell'agricoltura e delle foreste, di consigli,   1.7

comitati e commissioni

1724 - Fitto di locali                            82.4

1726 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed        88.5

esercizio di mezzi di trasporto

 

 

     Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio

 

dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni

loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo

comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli

stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente

comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma

corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di

stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella

misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

 

     Art. 20.

     Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

     a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

     b) spese di natura operativa in conto capitale: dieci per cento;

     c) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

     d) spese di funzionamento: venti per cento.

     Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 7.695,8, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

     All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

 

     Art. 21.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

 

 

Tabella contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio alle regioni stesse delle funzioni amministrative statali disposto con il presente decreto

 

RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

 

Parte I

 

Personale in servizio presso gli uffici periferici trasferiti con l'art. 11

(Art. 16).

 

 

Carriera del personale direttivo:

 

Ruolo amministrativo (centrale e periferico)            56

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura (centrale e    940

periferico)

Ruolo tecnico e amministrativo per gli ex dirigenti     18

U.N.S.E.A., ad esaurimento (centrale e periferico)

Ruolo amministrativo degli enti e sezioni di riforma    5

fondiaria, ad esaurimento

 

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura degli Enti e   13

sezioni di riforma fondiaria, ad esaurimento

                                                         1.032

 

Carriera del personale di concetto:

 

Ruolo tecnico dell'agricoltura (centrale e              983

periferico)

Ruolo dei servizi contabili (centrale e periferico)     198

Ruolo delle assistenti rurali                           90

Ruolo tecnico dell'agricoltura degli enti e sezioni e   36

sezioni di riforma fondiaria, ad esaurimento

Ruolo tecnico dei geometri degli enti e sezioni di      35

riforma fondiaria, ad esaurimento

Ruoli dei servizi contabili degli enti e sezioni di     9

riforma fondiaria, ad esaurimento

                                                         1.351

 

Carriera del personale di concetto dei servizi

forestali:

 

Ruolo dei geometri                                      395

Ruolo dei servizi contabili

 

Carriera del personale esecutivo:

 

Ruolo del personale esecutivo (centrale e periferico)   504

Ruolo degli archivisti degli enti e sezioni di          37

riforma fondiaria, ad esaurimento

                                                         541

 

Carriera del personale esecutivo dei servizi

forestali:

 

Ruolo dei coadiutori                                    365

Ruolo ad esaurimento del personale già addetto al       9

soppresso Commissariato per i servizi della Real Casa

                                                         374

 

Carriera del personale ausiliario:

 

Ruolo del personale addetto agli uffici (centrale e     454

periferico)

Ruolo del personale tecnico (centrale e periferico)     64

Ruolo del personale tecnico degli enti e sezioni di     23

riforma fondiaria, ad esaurimento

Ruolo del personale addetto agli uffici degli enti e    9

sezioni di riforma fondiaria, ad esaurimento

                                                         550

 

Personale non di ruolo:

 

Avventizi                                               34

Personale non di ruolo dei servizi forestali            145

                                                         179

 

Personale operaio di ruolo                              61

Personale operaio di ruolo per l'economia montana e     1.192

forestale

 

                                                         1.253

 

Totale generale                                         5.675

 

Parte II

 

Personale in servizio presso l'Amministrazione centrale ed uffici

periferici non trasferiti (Art. 17):

 

Carriera del personale direttivo:

 

Ruolo amministrativo (centrale e periferico)            34

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura (centrale e    13

periferico)

Ruolo tecnico e amministrativo per gli ex dirigenti     3

U.N.S.E.A., ad esaurimento (centrale e periferico)

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura degli enti e   2

sezioni di riforma fondiaria ad esaurimento

                                                         52

 

Carriera del personale di concetto:

 

Ruolo tecnico dell'agricoltura (centrale e              9

periferico)

Ruolo dei servizi contabili (centrale e periferico)     20

Ruolo delle assistenti rurali                           1

Ruolo tecnico dei geometri degli enti e sezioni di      2

riforma fondiaria, ad esaurimento

Ruolo dei servizi contabili degli enti e sezioni di     1

riforma fondiaria, ad esaurimento

                                                         33

 

Carriera del personale esecutivo:

 

Ruolo del personale esecutivo (centrale e periferico)   30

Ruolo degli archivisti degli enti e sezioni di          3

riforma fondiaria, ad esaurimento

                                                         33

 

Carriera del personale ausiliario:

 

Ruolo del personale addetto agli uffici (centrale e     17

periferico)

Ruolo del personale tecnico (centrale e periferico)     7

                                                         24

 

Personale operaio di ruolo                              8

 

Totale generale                                         150

 

 

Parte III

 

Contingente complessivo da trasferire alle regioni (Art. 15):

 

Carriera del personale direttivo:

 

Ruolo amministrativo (centrale e periferico)            90

 

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura (centrale e    953

periferico)

Ruolo tecnico e amministrativo per gli ex dirigenti     21

U.N.S.E.A., ad esaurimento (centrale e periferico)

Ruolo amministrativo degli enti e sezioni di riforma    5

fondiaria, ad esaurimento

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura degli enti e   15

sezioni di riforma fondiaria, ad esaurimento

                                                         1.084

 

Carriera del personale di concetto:

 

Ruolo tecnico dell'agricoltura (centrale e              992

periferico)

Ruolo dei servizi contabili (centrale e periferico)     218

Ruolo delle assistenti rurali                           91

Ruolo tecnico dell'agricoltura degli enti e sezioni     36

di riforma fondiaria, ad esaurimento

Ruolo tecnico dei geometri degli enti e sezioni di      37

riforma fondiaria, ad esaurimento

Ruolo dei servizi contabili degli enti e sezioni di     10

riforma fondiaria, ad esaurimento

                                                         1.384

 

Carriera del personale di concetto dei servizi

forestali:

 

Ruolo dei geometri                                      395

Ruolo dei servizi contabili

 

Carriera del personale esecutivo:

 

Ruolo del personale esecutivo (centrale e periferico)   534

Ruolo degli archivisti degli enti e sezioni di          40

riforma fondiaria, ad esaurimento

                                                         574

 

Carriera del personale esecutivo dei servizi

forestali:

 

Ruolo dei coadiutori                                    365

Ruolo ad esaurimento del personale già addetto al       9

soppresso Commissariato per i servizi della Real Casa

                                                         374

 

Carriera del personale ausiliario:

 

Ruolo del personale addetto agli uffici (centrale e     471

periferico)

Ruolo del personale tecnico (centrale e periferico)     71

Ruolo del personale tecnico degli enti e sezioni di     23

riforma fondiaria, ad esaurimento

Ruolo del personale addetto agli uffici degli enti e    9

sezioni di riforma fondiaria, ad esaurimento

                                                         574

 

Personale non di ruolo:

 

Avventizi                                               34

 

Personale non di ruolo dei servizi forestali            145

personale operaio di ruolo                              69

personale operaio di ruolo per l'economia montana e     1.192

forestale

 

Totale generale                                         5.825

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 16 maggio 1978, n. 196.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 2 marzo 1972, n. 59.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 2 marzo 1972, n. 59.

[4] La presente tabella è stata così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 2 marzo 1972, n. 59.