§ 41.6.20 - D.L. 28 dicembre 1971, n. 1121 .
Determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.6 regioni a statuto ordinario
Data:28/12/1971
Numero:1121


Sommario
Art. 1.      I decreti legislativi emanati in forza della delega di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per regolare il passaggio alle regioni, ai sensi della [...]
Art. 2.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni relative all'iscrizione del fondo comune ed alla soppressione o [...]
Art. 3.      Le Amministrazioni dello Stato, sui fondi iscritti nei rispettivi stati di previsione per l'anno 1972, relativi a funzioni da trasferire alle regioni nelle materie di [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e viene presentato al Parlamento per la [...]


§ 41.6.20 - D.L. 28 dicembre 1971, n. 1121 [1] .

Determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.

(G.U. 29 dicembre 1971, n. 329)

 

 

     Art. 1.

     I decreti legislativi emanati in forza della delega di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per regolare il passaggio alle regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione, hanno effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dal 1° aprile 1972.

     Dalla stessa data avrà inizio l'esercizio da parte delle regioni delle funzioni trasferite e sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che per l'anno 1972 viene ragguagliato ai nove dodicesimi dell'importo risultante dall'applicazione delle norme contenute nello stesso articolo.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni relative all'iscrizione del fondo comune ed alla soppressione o riduzione degli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, in ottemperanza a quanto stabilito nei decreti legislativi di cui all'art. 1.

 

          Art. 3.

     Le Amministrazioni dello Stato, sui fondi iscritti nei rispettivi stati di previsione per l'anno 1972, relativi a funzioni da trasferire alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, possono assumere impegni fino a concorrenza dei tre dodicesimi degli stanziamenti risultanti dallo schema di bilancio di previsione per lo stesso anno 1972 presentato al Parlamento il 31 luglio 1971 e dalle successive variazioni apportate con decreti dei Ministro per il tesoro per l'attuazione di particolari provvedimenti legislativi.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e viene presentato al Parlamento per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 25 febbraio 1972, n. 15.