§ 1.5.E16 - Decisione 27 marzo 2003, n. 218.
Decisione n. 2003/218/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/03/2003
Numero:218


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.  Restrizioni dei movimenti
Art. 3.  Esenzioni per gli scambi
Art. 4.  Esenzioni per i movimenti interni
Art. 5.  Esenzioni per la macellazione
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     


§ 1.5.E16 - Decisione 27 marzo 2003, n. 218. [1]

Decisione n. 2003/218/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione n. 2001/783/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 marzo 2003, n. L 82).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito all'evoluzione nel 2001 della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone, modificata da ultimo dalla decisione 2003/14/CE, con la quale sono state istituite tre zone geografiche corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche. Tale decisione prevede altresì le condizioni in cui possono essere applicate le esenzioni dalle restrizioni applicabili ai movimenti degli animali fissate dalla direttiva.

     (2) Per quanto riguarda la Grecia, il piano di sorveglianza messo in atto dalle autorità greche ha dimostrato l'assenza di sieroconversione negli animali sentinella nel corso del 2002.

     (3) Occorre pertanto prendere disposizioni che rendano più flessibili, a determinate condizioni, le restrizioni dei movimenti degli animali vivi di specie sensibili in provenienza dal territorio greco, fatta eccezione per le zone direttamente minacciate da una reintroduzione dell'infezione a partire da paesi terzi.

     (4) Per quanto riguarda l'Italia e la Francia, i piani di sorveglianza messi in atto dalle autorità italiane e francesi hanno dimostrato che, nelle zone in cui la vaccinazione è stata eseguita correttamente, la circolazione del virus è stata ridotta a livelli irrilevanti prima dell'inverno.

     (5) Occorre pertanto prendere disposizioni che rendano più flessibili, a determinate condizioni, le restrizioni dei movimenti di animali vivi vaccinati in provenienza da queste zone.

     (6) L'applicazione di misure più flessibili dovrebbe tuttavia essere subordinata alla condizione essenziale che il piano di sorveglianza in atto non dimostri una ripresa dell'attività del virus della febbre catarrale nella zona in causa. È inoltre necessario distinguere le zone a più alto rischio e quelle a rischio meno elevato sul piano epidemiologico.

     (7) Occorre inoltre introdurre modifiche tecniche per agevolare i movimenti degli animali vivi all'interno del territorio dello stesso Stato membro, in particolare per gli animali destinati alla macellazione immediata.

     (8) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2001/783/CE e sostituirla con la presente decisione.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Per prevenire la diffusione della febbre catarrale degli ovini, la presente decisione intende istituire zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2000/75/CE, e stabilire norme sui movimenti in entrata e in uscita da tali zone degli animali di specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini.

 

          Art. 2. Restrizioni dei movimenti

     La spedizione e il transito di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni sono vietati:

     - a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I A o attraverso tale territorio,

     - a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I B o attraverso tale territorio,

     - a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I C, sezione 1, o attraverso tale territorio,

     - a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I C, sezione 2, o attraverso tale territorio.

 

          Art. 3. Esenzioni per gli scambi

     1. In deroga all'articolo 2:

     a) la spedizione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni è autorizzata a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato II;

     b) la spedizione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini può essere autorizzata a partire dalle zone a rischio meno elevato elencate nella sezione 1 degli allegati I A, I B e I C, previa approvazione dello Stato membro di destinazione nel caso di scambi intracomunitari, a condizione che il piano di sorveglianza in atto non dimostri che l'attività del virus della febbre catarrale è ripresa in una zona di origine importante sul piano epidemiologico, e

     i) per quanto concerne l'Italia e la Francia, a condizione che gli animali siano stati vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di sei mesi,

     oppure

     ii) per quanto concerne la Grecia, a condizione che nelle 72 ore prima della partenza gli animali siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica [metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID)] e che al momento del prelievo per l'esecuzione della prova siano stati vaporizzati con un repellente contro gli insetti efficace per oltre quattro giorni.

     2. Negli scambi intracomunitari, lo Stato membro di origine che si avvale delle deroghe di cui al paragrafo 1 provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive del Consiglio 64/432/CEE, 88/407/CEE, 89/556/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:

     «Animali/sperma/ovuli/embrioni (*) in conformità della decisione 2003/218/CE.

     (*) Depennare la menzione non pertinente.»

 

          Art. 4. Esenzioni per i movimenti interni

     In deroga all'articolo 2, le autorità nazionali competenti possono autorizzare i movimenti nel territorio dello stesso Stato membro di animali vivi sensibili alla febbre catarrale degli ovini a partire dalle zone a più alto rischio elencate nella sezione 2 degli allegati I A, I B e I C:

     a) per quanto concerne l'Italia e la Francia, a condizione che:

     - il piano di controllo e di sorveglianza in una zona di origine importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata da oltre 100 giorni la trasmissione del virus della febbre catarrale degli ovini e/o

     - il piano di sorveglianza dei vettori in una zona epidemiologica di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes adulti;

     b) per quanto concerne la Grecia, a condizione che:

     - nelle 72 ore prima della partenza gli animali siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica [metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID)] e al momento del prelievo per l'esecuzione della prova siano stati vaporizzati con un repellente contro gli insetti efficace per oltre quattro giorni e a condizione che il piano di sorveglianza in atto non dimostri che l'attività del virus della febbre catarrale è ripresa in una zona di origine importante sul piano epidemiologico.

     Quando si avvalgono di tale deroga, gli Stati membri predispongono una procedura canalizzata, sotto il controllo delle competenti autorità di origine e di destinazione, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali trasportati nelle condizioni previste dal presente articolo.

 

          Art. 5. Esenzioni per la macellazione

     In deroga all'articolo 2, le autorità nazionali competenti possono autorizzare i movimenti di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini e destinati alla macellazione immediata nel territorio dello stesso Stato membro a partire dalle zone a rischio meno elevato elencate nella sezione 1 degli allegati I A e I B, a condizione che:

     a) sia effettuata caso per caso una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti:

     i) i dati disponibili attraverso il piano di sorveglianza sull'attività dei vettori;

     ii) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello e i dati entomologici su tale itinerario;

     iii) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;

     iv) il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE;

     b) gli animali da trasportare non mostrino alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto;

     c) gli animali siano trasportati immediatamente e direttamente al macello in veicoli sigillati dalle autorità competenti, sotto controllo ufficiale;

     d) l'autorità competente responsabile del macello sia informata dell'intenzione di inviare animali al macello e notifichi l'arrivo degli animali all'autorità competente per la spedizione.

 

          Art. 6.

     Il transito di animali spediti da una zona della Comunità non compresa nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I attraverso una zona soggetta a restrizioni elencata nell'allegato I è autorizzato a condizione che:

     a) gli animali e i mezzi di trasporto siano sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di penetrare nella zona soggetta a restrizioni. Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori;

     b) nel caso di scambi intracomunitari, il transito sia subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri di transito e di destinazione e sia aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE: «Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2003/218/CE

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri provvedono affinché le misure applicate agli scambi siano conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

 

          Art. 8.

     La decisione n. 2001/783/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente decisione.

 

          Art. 9.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 18 aprile 2003.

 

          Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

(zone di protezione e zone di sorveglianza)

 

ALLEGATO I A

 

     Sezione 1

     Sicilia: Catania, Enna, Messina

     Basilicata: Matera, Potenza

     Puglia: Brindisi, Foggia

 

     Sezione 2

     Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

     Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

     Puglia: Bari, Lecce, Taranto

     Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

 

ALLEGATO I B

 

     Sezione 1

     Francia:

     Corse du sud, Haute Corse

 

     Italia:

     Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

     Lazio: Viterbo, Roma

     Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara

     Molise: Isernia

     Abruzzo: l'Aquila

 

     Sezione 2

     Lazio: Latina, Frosinone

 

ALLEGATO I C

 

     Sezione 1: l'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative elencate nella sezione 2.

     Sezione 2: le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo.

 

 

ALLEGATO II

 

     A. Gli animali vivi devono essere stati:

     1) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 100 giorni prima del carico;

     2) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 28 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a due prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), effettuate con un intervallo di almeno 7 giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 21 giorni prima dell'introduzione nella stazione di quarantena;

     3) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 14 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus della febbre catarrale degli ovini o ad una prova di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati con un intervallo di almeno 7 giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 7 giorni prima dell'introduzione nella stazione di quarantena; e

     4) protetti dagli attacchi di Culicoïdes durante il trasporto al luogo di carico.

 

     B. Lo sperma deve provenire da donatori che siano stati:

     1) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno nei 100 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma;

     2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), almeno ogni 60 giorni durante l'intero periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dopo l'ultimo prelievo per il carico in questione;

     3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma per il carico in questione e almeno ogni 7 giorni (isolamento del virus) o ogni 28 giorni (reazione a catena della polimerasi) nel corso della raccolta dello sperma.

 

     C. Gli ovuli e gli embrioni devono provenire da donatori che siano stati:

     1) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno nei 100 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta degli ovuli e degli embrioni;

     2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), tra 28 e 60 giorni dopo la raccolta;

     3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena di polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati il giorno della raccolta.

 


[1] Abrogata dall’art. 8 della decisione n. 2003/828/CE.