§ 17.1.84 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 14/2004.
Decisione n. 2004/14/CE del Consiglio che modifica terzo comma (Criteri di base per l'esame della domanda) della parte V dell'istruzione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:22/12/2003
Numero:14


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art.  3.


§ 17.1.84 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 14/2004.

Decisione n. 2004/14/CE del Consiglio che modifica terzo comma (Criteri di base per l'esame della domanda) della parte V dell'istruzione consolare comune.

(G.U.U.E. 9 gennaio 2004, n. L 5).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto, vista l'iniziativa della Repubblica italiana, considerando quanto segue:

     (1) In occasione dei Consigli europei di Tampere, Laeken, Siviglia e Salonicco, gli Stati membri sono stati invitati a sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti ed a rafforzare la cooperazione consolare locale tra le rispettive rappresentanze nei paesi terzi.

     (2) Dall'analisi dei dati relativi all'immigrazione clandestina è emerso che i visti di breve durata (turismo, affari, studio, lavoro o visite a parenti) sono quelli più spesso utilizzati per fare ingresso regolarmente nel territorio delle parti contraenti della convenzione di Schengen prima di entrare, alla scadenza del visto, in clandestinità.

     (3) Ai fini della valutazione del rischio di immigrazione illegale, appare necessario rafforzare ulteriormente la cooperazione consolare locale per quanto riguarda la determinazione dei documenti complementari e/o supplementari da esigere ai fini del rilascio del visto e l'adozione di meccanismi comuni intesi a meglio individuare i documenti falsi o falsificati.

     (4) Tra i vari fattori su cui si basa la valutazione del rischio di immigrazione assumono del pari un'importanza fondamentale i risultati del colloquio cui la rappresentanza diplomatica o consolare sottopone il richiedente il visto.

     (5) Le rappresentanze diplomatiche e consolari dovrebbero pertanto essere in grado di esercitare con più efficacia il potere, che è di loro competenza, di valutare il rischio di immigrazione illegale.

     (6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è da questa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione della disposizioni della parte terza del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, a norma all'articolo 5 del protocollo summenzionato, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.

     (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

     (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 19 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

     (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

     (10) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

 

     HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Il terzo comma («Criteri di base per l'esame della domanda») della parte V dell'istruzione consolare comune è sostituito dal seguente:

     «Per quanto riguarda il rischio di immigrazione illegale, la valutazione è di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare. L'obiettivo dell'esame delle domande è individuare le persone che sono intenzionate ad emigrare o cercano di penetrare e stabilirsi nel territorio degli Stati membri in forza di un visto rilasciato per motivi di turismo, di affari, di studio, di lavoro o per visite a parenti. È opportuno a tal fine esercitare una particolare sorveglianza sui “gruppi a rischio”, i disoccupati, le persone senza reddito fisso, ecc. Sempre a tal fine, assume fondamentale rilevanza il colloquio con il richiedente volto ad accertare lo scopo del viaggio. Potrà altresì essere richiesta documentazione giustificativa integrativa e/o aggiuntiva possibilmente concordata in sede di cooperazione consolare locale. La rappresentanza diplomatica e consolare deve inoltre avvalersi della cooperazione consolare locale per rafforzare la propria capacità di individuare i documenti falsi o falsificati presentati a sostegno di talune domande di visto. In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti e dei riscontri giustificativi presentati, anche con riguardo alla veridicità del loro contenuto, nonché sulla attendibilità delle dichiarazioni raccolte in sede di colloquio, la rappresentanza diplomatica e consolare si asterrà dal rilascio del visto.»

 

          Art. 2.

     La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

         Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.