§ 17.1.39 - Decisione 29 maggio 2000, n. 365.
Decisione (CE) n. 2000/365 del Consiglio riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:29/05/2000
Numero:365


Sommario
Art. 1.      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipa alle seguenti disposizioni dell'acquis di Schengen:
Art. 2.      1. Per quanto riguarda il Regno Unito, gli agenti di cui all'articolo 40, paragrafo 4 della convenzione del 1990 sono gli agenti delle forze di polizia britanniche e i doganieri dell'"Her [...]
Art. 3.      Il ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione del 1990 è il ministero dell'interno per Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e l'esecutivo scozzese per la Scozia.
Art. 4.      La delegazione che rappresenta l'autorità di controllo nazionale del Regno Unito presso l'autorità di controllo comune, istituita a norma dell'articolo 115 della convenzione del 1990, non ha [...]
Art. 5.      1. Il Regno Unito notifica per iscritto al presidente del Consiglio quali delle disposizioni di cui all'articolo 1 desideri applicare alle Isole Normanne e all'isola di Man. Il Consiglio, [...]
Art. 6.      1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, le disposizioni cui rimanda l'articolo 1 hanno effetto, per decisione del Consiglio, tra il Regno Unito, gli Stati membri ed altri Stati nei cui [...]
Art. 7.      1. II Regno Unito è vincolato dalla:
Art. 8.      1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 17.1.39 - Decisione 29 maggio 2000, n. 365.

Decisione (CE) n. 2000/365 del Consiglio riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

(G.U.C.E. 1 giugno 2000, n. L 131).

 

 

Art. 1.

     Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipa alle seguenti disposizioni dell'acquis di Schengen:

     a) per quanto concerne le disposizioni della convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

     i) articoli 26 e 27;

     articoli 39 e 40;

     articoli 42 e 43, nella misura in cui sono connessi all'articolo 40;

     articolo 44;

     articoli 46 e 47, fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 2, lettera c);

     articoli da 48 a 51;

     articoli 52 e 53;

     articoli da 54 a 58;

     articolo 59;

     articoli da 61 a 66;

     articoli da 67 a 69;

     articoli da 71 a 73;

     articoli 75 e 76;

     articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa in virtù della presente lettera;

     dichiarazione 3 acclusa all'atto finale, relativa all'articolo 71, paragrafo 2;

     ii) le seguenti disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen, nella misura in cui non sono connesse all'articolo 96:

     articolo 92;

     articoli da 93 a 95;

     articoli da 97 a 100;

     articolo 101, ad eccezione del paragrafo 2;

     articoli da 102 a 108;

     articoli da 109 a 111, relativamente ai dati personali registrati nella sezione nazionale del SIS del Regno Unito;

     articoli 112 e 113;

     articolo 114, relativamente ai dati personali registrati nella sezione nazionale del SIS del Regno Unito;

     articoli da 115 a 118;

     iii) altre disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen:

     articolo 119;

     b) per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

     i) accordo di adesione della Repubblica italiana, firmato il 27 novembre 1990: articoli 2 e 4 e dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3, nella misura in cui è connesso all'articolo 2;

     ii) accordo di adesione del Regno di Spagna, firmato il 25 giugno 1991: articoli 2 e 4 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

     iii) accordo di adesione della Repubblica portoghese, firmato il 25 giugno 1991: articoli 2, 4, 5 e 6;

     iv) accordo di adesione della Repubblica ellenica, firmato il 6 novembre 1992: articoli 2, 3, 4 e 5 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

     v) accordo di adesione della Repubblica austriaca, firmato il 28 aprile 1995: articoli 2 e 4;

     vi) accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 2, 4 e 6 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

     vii) accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 2, 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

     viii) accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 2, 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

     c) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa in virtù della lettera a) del presente articolo:

     i) SCH/Com-ex [93] 14 (miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti);

     SCH/Com-ex [94] 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope);

     SCH/Com-ex [98] 26 def. (istituzione della commissione permanente di applicazione di Schengen), fatto salvo un accordo interno che specifichi le modalità di partecipazione degli esperti britannici alle missioni effettuate sotto il patrocinio del gruppo competente del Consiglio;

     SCH/Com-ex [98] 51 rev. 3 (cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

     SCH/Com-ex [98] 52 (vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia);

     SCH/Com-ex [99] 1 rev. 2 (standard nel settore degli stupefacenti);

     SCH/Com-ex [99] 6 (telecomunicazioni);

     SCH/Com-ex [99] 8 rev. 2 (compenso di informatori);

     SCH/Com-ex [99] 11 rev 2 (decisione relativa all'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie);

     SCH/Com-ex [99] 18 (miglioramento della cooperazione di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

     ii) SCH/Com-ex [97] 2 rev 2 (aggiudicazione studio preliminare SIS II);

     SCH/Com-ex [97] 18 (contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C. SIS);

     SCH/Com-ex [97] 24 (evoluzione del SIS);

     SCH/Com-ex [97] 35 (modifica del regolamento finanziario C. SIS);

     SCH/Com-ex [98] 11 (C. SIS con 15/18 collegamenti);

     SCH/Com-ex [99] 5 (manuale SIRENE);

     d) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti dichiarazioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa a norma della lettera a) del presente articolo:

     i) SCH/Com-ex [96] dich. 6 rev. 2 (dichiarazione relativa all'estradizione);

     ii) SCH/Com-ex [97] dich. 13 rev. 2 (rapimento di minori);

     SCH/Com-ex [99] dich. 2 rev. (struttura SIS).

 

     Art. 2.

     1. Per quanto riguarda il Regno Unito, gli agenti di cui all'articolo 40, paragrafo 4 della convenzione del 1990 sono gli agenti delle forze di polizia britanniche e i doganieri dell'"Her Majesty's Customs and Excise".

     2. Per quanto riguarda il Regno Unito, l'autorità di cui all'articolo 40, paragrafo 5 della convenzione del 1990 è il "National Criminal Intelligence Service".

 

     Art. 3.

     Il ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione del 1990 è il ministero dell'interno per Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e l'esecutivo scozzese per la Scozia.

 

     Art. 4.

     La delegazione che rappresenta l'autorità di controllo nazionale del Regno Unito presso l'autorità di controllo comune, istituita a norma dell'articolo 115 della convenzione del 1990, non ha diritto di prendere parte alle procedure di voto in seno alla suddetta autorità comune su questioni relative all'applicazione delle disposizioni facenti parte dell'acquis di Schengen o su esso fondate alle quali il Regno Unito non partecipa.

 

     Art. 5.

     1. Il Regno Unito notifica per iscritto al presidente del Consiglio quali delle disposizioni di cui all'articolo 1 desideri applicare alle Isole Normanne e all'isola di Man. Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito, adotta una decisione su tale richiesta.

     2. Tra le disposizioni dell'articolo 1 le seguenti si applicano a Gibilterra:

     a) per quanto riguarda le disposizioni della convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

     articoli 26 e 27;

     articolo 39;

     articolo 44, nella misura in cui non riguarda l'inseguimento transfrontaliero e il controllo del passaggio alle frontiere;

     articoli 46 e 47, ad eccezione del paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 47;

     articoli da 48 a 51;

     articoli 52 e 53;

     articoli da 54 a 58;

     articolo 59;

     articoli da 61 a 63;

     articoli 65 e 66;

     articoli da 67 a 69;

     articoli da 71 a 73;

     articoli 75 e 76;

     articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui Gibilterra partecipa in virtù della presente lettera;

     dichiarazione 3 acclusa all'atto finale, relativa all'articolo 71, paragrafo 2;

     b) per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

     i) accordo di adesione della Repubblica italiana, firmato il 27 novembre 1990: articolo 4;

     ii) accordo di adesione del Regno di Spagna, firmato il 25 giugno 1991: articolo 4 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

     iii) accordo di adesione della Repubblica portoghese, firmato il 25 giugno 1991: articoli 4, 5 e 6;

     iv) accordo di adesione della Repubblica ellenica, firmato il 6 novembre 1992: articoli 3, 4 e 5 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

     v) accordo di adesione della Repubblica austriaca, firmato il 28 aprile 1995: articolo 4;

     vi) accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 6 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

     vii) accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

     viii) accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

     c) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985:

     SCH/Com-ex [93] 14 (miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti);

     SCH/Com-ex [94] 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope);

     SCH/Com-ex [98] 51 rev. 3 (cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

     SCH/Com-ex [98] 52 (vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia);

     SCH/Com-ex [99] 1 rev. 2 (standard nel settore degli stupefacenti);

     SCH/Com-ex [99] 6 (telecomunicazioni);

     SCH/Com-ex [99] 8 rev. 2 (compenso di informatori);

     SCH/Com-ex [99] 11 rev 2 (decisione relativa all'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie);

     SCH/Com-ex [99] 18 (miglioramento della cooperazione di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

     d) per quanto concerne le disposizioni della seguente dichiarazione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985:

     SCH/Com-ex [96] dich. 6 rev. 2 (dichiarazione relativa all'estradizione).

     3. L'art. 8, paragrafo 3 è applicabile ai territori di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 6.

     1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, le disposizioni cui rimanda l'articolo 1 hanno effetto, per decisione del Consiglio, tra il Regno Unito, gli Stati membri ed altri Stati nei cui confronti dette disposizioni hanno già effetto quando in tutti i suddetti Stati saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione. Il Consiglio può decidere di fissare date diverse per la messa in applicazione delle disposizioni in singoli settori.

     2. Prima che le disposizioni di cui all'articolo 1 siano messe in applicazione ai sensi del paragrafo 1, il Consiglio stabilisce le modalità giuridiche e tecniche, comprese le disposizioni relative alla protezione dei dati, concernenti la partecipazione del Regno Unito alle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), lettera c), punto ii) e lettera d), punto ii).

     3. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alla messa in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 nei confronti dei territori in questione.

     4. Qualsiasi decisione ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 è adottata dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito.

     5. Le disposizioni dell'articolo 75 della convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e quelle della decisione SCH/Com-ex [94] 28 rev. del comitato esecutivo (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope) sono direttamente applicabili nel Regno Unito.

 

     Art. 7.

     1. II Regno Unito è vincolato dalla:

     a) decisione 1999/323/CE del Consiglio, del 3 maggio 1999, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale del Consiglio, dei contratti stipulati dallo stesso in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento del "Help Desk Server" dell'unità di gestione e della rete SIRENE fase II, e dalle eventuali successive modifiche della stessa;

     b) decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, "Sisnet".

     2. Il Regno Unito sostiene tutte le spese connesse alla realizzazione tecnica della sua parziale partecipazione al funzionamento del SIS.

 

     Art. 8.

     1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. A decorrere dalla data di adozione della presente decisione si considera irrevocabilmente che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbia notificato al presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo Schengen, che desidera partecipare a tutte le proposte e iniziative basate sull'acquis di Schengen di cui all'articolo 1. Tale partecipazione riguarda i territori di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 rispettivamente, nella misura in cui le proposte e iniziative siano basate sulle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui detti territori sono vincolati.

     3. Salvo indicazione di una data successiva nelle misure stesse, le misure basate sull'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, adottate anteriormente all'adozione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 6, hanno effetto, per il Regno Unito, alla data o alle date in cui il Consiglio decide, ai sensi di tale articolo, di mettere in applicazione, per il Regno Unito, l'acquis di cui all'articolo 1.