§ 1.5.F94 – Decisione 25 novembre 2003, n. 828.
Decisione n. 2003/828/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:25/11/2003
Numero:828


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Delimitazione delle zone soggette a restrizioni
Art. 3.  Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni
Art. 4.  Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione
Art. 5.  Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari
Art. 6.  Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni
Art. 7.  Misure di attuazione
Art. 8.  Abrogazione
Art. 9.  Applicabilità
Art. 10.  Destinatari


§ 1.5.F94 – Decisione 25 novembre 2003, n. 828. [1]

Decisione n. 2003/828/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 27 novembre 2003, n. L 311).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/218/CE della Commissione, del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE, modificata dalla decisione 2003/535/CE, è stata adottata alla luce della situazione relativa alla febbre catarrale degli ovini nei primi mesi del 2003. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di movimento degli animali in entrata e in uscita da tali zone.

     (2) Vista l'evoluzione della situazione, in particolare l'isolamento di un nuovo sierotipo in Sardegna e in Corsica (sierotipo 4) e la reinsorgenza del sierotipo 2 nelle Isole Baleari, occorre riesaminare le aree geografiche globali all'interno delle quali devono essere istituite zone di protezione e di sorveglianza.

     (3) È necessario distinguere cinque «zone soggette a restrizioni» globali in base al sierotipo o ai sierotipi isolati: Isole Baleari e Italia continentale settentrionale (esclusivamente sierotipo 2), Sardegna e Corsica (sierotipi 2 e 4), Italia continentale meridionale (sierotipi 2 e 9 e in misura minore 4 e 16), nonché per la Grecia due zone in cui negli anni scorsi sono stati isolati sierotipi diversi in varie località.

     (4) Conformemente a quanto richiesto dalla Grecia, è opportuno operare una distinzione tra la parte continentale del territorio di tale Stato membro, per il quale possono essere applicate deroghe al divieto di uscita in relazione agli scambi intracomunitari, e il resto del territorio per il quale occorre che tali deroghe siano limitate esclusivamente ai movimenti interni.

     (5) Visti il divieto di vaccinazione nelle zone di sorveglianza stabilito dalla direttiva 200/75/CE e l'evoluzione della situazione epidemiologica sul terreno, è opportuno lasciare la decisione in merito alla delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

     (6) Le deroghe al divieto di uscita degli animali dalle zone di protezione e di sorveglianza vanno autorizzate sulla scorta di un'analisi dei rischi che tenga conto dei dati raccolti mediante il piano di sorveglianza dell'attività del virus nel luogo di origine, della destinazione degli animali e della loro eventuale vaccinazione.

     (7) È opportuno stabilire le condizioni alle quali è necessario che si svolga il transito di animali attraverso le zone di protezione e di sorveglianza.

     (8) Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2003/218/CE sostituendola con la presente decisione.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Oggetto.

     La presente decisione intende delimitare le aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE.

     La presente decisione intende inoltre stabilire le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni in uscita da tali zone o in transito nelle stesse.

     La presente decisione non incide sui movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, fatte salve eventuali altre disposizioni contrarie [2].

 

          Art. 2. Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

     1. La delimitazione delle zone soggette a restrizioni A, B, C, D, E e F figura all'allegato I.

     Per le summenzionate zone, possono essere concesse deroghe al divieto di uscita soltanto nel rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione.

     Per la zona soggetta a restrizioni F, figurante all’allegato I, i movimenti di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini da un territorio situato in Spagna a un territorio situato in Portogallo sono vietati salvo autorizzazione da parte delle autorità competenti. [3]

     2. Per la Grecia, il divieto di uscita si applica esclusivamente ai movimenti interni dalla zona E alla zona D indicate all'allegato I.

 

          Art. 3. Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni

     1. Fatto salvo il paragrafo 3 bis, le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I, beneficiano della deroga al divieto di uscita soltanto se gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni stabilite all'allegato II oppure se, nel caso della Francia, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna, rispettano le disposizioni del paragrafo 2 ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3 [4]

     2. In Francia, Italia, Portogallo e Spagna, l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1 qualora [5]:

     a) gli animali provengano da un gregge vaccinato conformemente al programma adottato dall’autorità competente;

     b) alla data di spedizione gli animali siano vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi presenti o eventualmente presenti in una zona di origine importante sul piano epidemiologico;

     c) il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes imicola adulti. [6]

     3. In Grecia, l'autorità competente concede inoltre deroghe al divieto di uscita per le spedizioni interne qualora:

     a) nelle 72 ore prima della spedizione gli animali siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica [metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o prova di immunodiffussione su gel di agar (AGID)]; e

     b) all'atto del prelievo per l'esecuzione della prova gli animali siano stati vaporizzati con un repellente contro gli insetti efficace per oltre quattro giorni.

     3 bis. Quando in un’area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni di cui all'allegato I sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l'autorità competente può concedere deroghe al divieto di uscita per le spedizioni interne dei seguenti animali:

     a) animali destinati ad aziende registrate a tale scopo dall’autorità competente dell’azienda di destinazione e che possono essere trasferiti dalle suddette aziende verso un macello;

     b) animali sierologicamente negativi (ELISA o AGID) o sierologicamente negativi ma virologicamente negativi (PCR); oppure

     c) animali nati successivamente alla data di cessazione dell’attività del vettore.

     L’autorità competente autorizza le deroghe di cui al presente paragrafo solo durante il periodo di cessazione dell’attività del vettore.

     Qualora, sulla base del programma di sorveglianza epidemiologica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE, venga individuata una ripresa dell’attività del vettore nella zona soggetta a restrizioni interessata, l’autorità competente provvede affinché le suddette deroghe cessino di essere applicabili. [7]

     4. È predisposta una procedura canalizzata, sotto il controllo dell'autorità competente, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali trasportati nelle condizioni previste dal presente articolo.

 

          Art. 4. Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione

     L'autorità competente può concedere una deroga al divieto di uscita a partire da una zona soggetta a restrizioni per le spedizioni di animali destinati alla macellazione immediata in uno Stato membro qualora:

     a) sia effettuata caso per caso una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti:

     i) i dati disponibili attraverso il piano di sorveglianza sull'attività dei vettori;

     ii) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello;

     iii) i dati entomologici sull'itinerario di cui al punto ii);

     iv) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;

     v) il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE;

     b) gli animali da trasportare non mostrino alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto;

     c) gli animali siano trasportati direttamente al macello in veicoli sigillati dall'autorità competente, sotto controllo ufficiale, ai fini della macellazione immediata;

     d) l'autorità competente responsabile del macello sia informata dell'intenzione di inviare animali al macello e notifichi l'arrivo degli animali all'autorità competente per la spedizione.

 

          Art. 5. Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari

     1. L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita a partire dalle zone soggette a restrizioni A, B, C e D elencate nell'allegato I per le spedizioni di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni destinati agli scambi intracomunitari soltanto qualora:

     a) gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3; e

     b) previa approvazione da parte dello Stato membro di destinazione.

     2. Lo Stato membro di origine che si avvale della deroga di cui al paragrafo 1 provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 88/407/CEE, 89/556/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio:

     «animali/sperma/ovuli/embrioni (*) in conformità della decisione 2003/828/CE.

     (*) Depennare la menzione non pertinente.»

 

          Art. 6. Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni

     1. Il transito di animali spediti da una zona della Comunità non compresa nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I attraverso una zona soggetta a restrizioni elencata in tale allegato è autorizzato qualora gli animali e i mezzi di trasporto siano sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di entrare nella zona soggetta a restrizioni.

     Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori.

     2. Nel caso di scambi intracomunitari, il transito è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro di destinazione, ed è aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:

     «Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2003/828/CE

 

          Art. 7. Misure di attuazione

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate.

     Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 8. Abrogazione

     La decisione n. 2003/218/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente decisione.

 

          Art. 9. Applicabilità

     La presente decisione si applica a decorrere dal 17 dicembre 2003.

 

          Art. 10. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [8]

 

(Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)

 

     Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)

 

     Italia

     Abruzzo: Chieti, tutti i comuni dell’Azienda sanitaira locale di Avezzano-Sulmona

     Basilicata: Matera, Potenza

     Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

     Campania: Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

     Lazio: Frosinone, Latina

     Molise: Isernia, Campobasso

     Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

     Sicilia: Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

     Malta (*)

 

     Zona B (sierotipo 2)

 

     Italia

     Abruzzo: L'Aquila, tranne i comuni dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

     Lazio: Viterbo, Roma, Rieti

     Marche: Ascoli Piceno, Macerata

     Toscana: Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

     Umbria: Terni, Perugia

 

     Zona C (sierotipi 2 e 4 e, in misura minore, 16)

 

     Spagna

     Islas Baleares

     Francia

     Corse du sud, Haute-Corse

     Italia

     Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

 

     Zona D

 

     Grecia

     L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E

 

     Zona E

 

     Grecia

     Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo

     Cipro (*)

 

(*) Regime zoosanitario transitorio per Cipro e Malta, in attesa dell’esame dei dati epidemiologici; da riesaminare al più tardi il 1° maggio 2007.

 

     Zona F

 

     Spagna:

     — Province di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordova, Cáceres, Badajoz

     — Provincia di Jaen (comarcas di Jaen e Andujar)

     — Provincia di Toledo (comarcas di Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara e Los Navalmorales)

     — Provincia di Ciudad Real (comarcas di Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén e Almodóvar del Campo).

 

     Portogallo:

     — Direzione regionale per l'Agricoltura dell'Alentejo: concelhos di Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sôr, Crato, Portalegre, Alter-do-Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos, Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o- Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (a est della A2, i freguesias di Santa Susana, Santiago e Torrão) e Gavião.

     — Direzione regionale per l’Agricoltura di Ribatejo e Oeste: concelhos di Montijo (freguesias di Canha, S. Isidoro de Pegões e Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes e Sardoal.

     — Direzione regionale per l’Agricoltura di Beira Interior: concelhos di Idanha-a-Nova, Penamacor, Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei e Mação.


[1] Decisiona abrogata dall’art. 8 della decisione n. 2005/393/CE.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/762/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/762/CE.

[4] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/138/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/216/CE.

[5] Alinea così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/138/CE.

[6] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/34/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/550/CE.

[7] Paragrafo inserito dall’art. 1 della decisione n. 2005/216/CE.

[8] Allegato sostituito dall’art. 2 della decisione n. 2004/34/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2004/430/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2004/550/CE e dall’art. 1 della decisione n. 2004/762/CE, modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/898/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/138/CE.