§ 1.1.749 - Regolamento 14 settembre 2010, n. 807.
Regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:14/09/2010
Numero:807


Sommario
Art. 1. 1. Gli Stati membri che intendono attuare l’azione, prevista all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, a favore degli indigenti nell’Unione, ne informano ogni anno la Commissione, al più [...]
Art. 2. 1. Entro il 1 ottobre di ogni anno la Commissione adotta un piano annuale di distribuzione, per Stato membro, dei prodotti alimentari destinati agli indigenti, qui di seguito denominato "piano". Per [...]
Art. 3. 1. Il periodo di esecuzione del piano inizia il 1 ottobre e termina il 31 dicembre dell’anno successivo
Art. 4. 1. L’esecuzione del piano comporta
Art. 5. 1. Ai fini della contabilizzazione da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e fatto salvo l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione
Art. 6. Ai fini della distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti e dello svolgimento dei controlli, le organizzazioni caritative che si occupano dei beneficiari e che intervengono direttamente [...]
Art. 7. 1. Su richiesta debitamente giustificata presentata alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, gli organismi designati per la distribuzione dei prodotti ottengono il rimborso delle spese di [...]
Art. 8. 1. Qualora i prodotti previsti dal piano non siano disponibili nei magazzini d’intervento situati sul territorio dello Stato membro in cui sono richiesti, la Commissione autorizza, secondo la [...]
Art. 9. Le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro quattro mesi dall’avvenuta esecuzione dell’operazione di cui trattasi. Per le domande tardive, salvo in [...]
Art. 10. 1. Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che
Art. 11. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 30 giugno, una relazione sull’esecuzione del piano nel loro territorio durante l’esercizio precedente. La relazione comprende un [...]
Art. 12. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione
Art. 13. Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è abrogato
Art. 14. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.1.749 - Regolamento 14 settembre 2010, n. 807.

Regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione

(G.U.U.E. 15 settembre 2010, n. L 242)

 

(codificazione)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento "unico OCM") [1], in particolare l’articolo 43, lettere g) e h), in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità [2] è stato modificato in modo sostanziale a più riprese [3]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) È necessario che la procedura e le modalità di redazione del piano annuo di distribuzione dei prodotti provenienti dalle scorte d’intervento che la Commissione elabora in base ai dati forniti dagli Stati membri siano semplici e che il calendario della distribuzione sia modificato tenendo conto, da un lato, del fabbisogno di distribuzione ai beneficiari e, dall’altro, delle esigenze connesse alla gestione finanziaria delle scorte d’intervento.

 

(3) Allo scopo di garantire un’applicazione più omogenea negli Stati membri che partecipano a tale azione, giova definire con maggiore precisione il concetto di "beneficiari" o di "destinatari finali" della misura. Al fine di agevolare la gestione e il controllo dell’esecuzione del piano annuale, è opportuno prevedere che le organizzazioni caritative designate dalle competenti autorità nazionali possano essere considerate come destinatarie finali quando garantiscono, sotto determinate forme, la distribuzione effettiva sul posto delle derrate alimentari agli indigenti, là dove essi risiedono.

 

(4) La fornitura di prodotti agricoli e di derrate alimentari agli indigenti dell’Unione si effettua, di massima, sotto forma di prodotti condizionati o trasformati, ottenuti a partire da prodotti svincolati dai magazzini d’intervento unionali. Tuttavia, tale obiettivo può essere conseguito anche fornendo prodotti agricoli o derrate alimentari appartenenti alla stessa categoria di prodotti reperendoli sul mercato dell’Unione. In tal caso, il pagamento della fornitura si effettua attraverso la cessione di prodotti da ritirare presso i magazzini d’intervento.

 

(5) Per ovviare a situazioni in cui tra le scorte d’intervento non siano temporaneamente disponibili alcuni prodotti di base al momento dell’adozione del piano annuale o durante il periodo di esecuzione di quest’ultimo, a norma dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è possibile mobilitare i prodotti sul mercato dell’Unione a condizioni tali da non pregiudicare il principio secondo cui i prodotti devono provenire dalle scorte d’intervento. È opportuno stabilire le modalità di tale mobilitazione.

 

(6) Nel rispetto del principio che i prodotti da distribuire agli indigenti devono essere attinti prioritariamente dalle scorte d’intervento, è opportuno garantire la ripartizione ottimale delle scorte pubbliche esistenti all’atto dell’adozione del piano tra gli Stati membri che partecipano al regime, nonché coordinare le operazioni di trasferimento intra-unionale rese necessarie a causa dell’indisponibilità di alcuni prodotti in uno o più Stati membri. In applicazione dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è altresì necessario stabilire la quantità minima al di sotto della quale è opportuno non procedere ad alcun trasferimento intra-unionale, per ragioni di sana gestione economica.

 

(7) Per permettere una gestione razionale del regime e organizzare l’esecuzione del piano annuale dell’Unione, è opportuno, da un lato, stabilire al momento della sua adozione i prodotti la cui indisponibilità temporanea giustifica la mobilitazione sul mercato dello stesso prodotto o di prodotti della stessa categoria e, dall’altro, fissare lo stanziamento messo a tal fine a disposizione dello Stato membro. Per conseguire questi obiettivi, le risorse finanziarie devono essere stanziate in funzione delle domande presentate dallo Stato membro nel quadro del piano annuale, dei quantitativi di prodotto non disponibili presso gli organismi di intervento, nonché dei quantitativi assegnati allo Stato membro nel corso degli esercizi precedenti e infine della loro effettiva utilizzazione.

 

(8) Sempre nell’ottica dell’utilizzazione prioritaria delle scorte d’intervento, è opportuno disporre che, prima di procedere alla mobilitazione di prodotti della stessa categoria sul mercato dell’Unione, occorre assegnare le forniture relative a prodotti giacenti all’intervento.

 

(9) Occorre garantire le condizioni migliori per la realizzazione dei vari tipi di fornitura e specificare l’obbligo di pubblicazione dei bandi di gara, allo scopo di garantire la parità di accesso degli operatori stabiliti nell’Unione.

 

(10) È opportuno precisare che i bandi di gara devono comportare tutte le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione delle forniture e prevedere la possibilità di adattare i pagamenti delle forniture in funzione dell’osservanza delle prescrizioni stabilite.

 

(11) I prodotti prelevati dalle scorte di intervento possono essere forniti nello stato in cui si trovano o essere trasformati per fabbricare derrate alimentari, oppure essere destinati al pagamento della fornitura o della fabbricazione di derrate alimentari reperite sul mercato dell’Unione. Per quest’ultimo tipo di forniture, è opportuno precisare i prodotti disponibili nelle scorte di intervento che possono essere ritirati per pagare la fabbricazione di prodotti cerealicoli, dei prodotti a base di riso e lattiero-caseari.

 

(12) Per meglio rispondere alla domanda delle associazioni caritative e per ampliare la gamma delle derrate alimentari distribuite, è opportuno specificare che i prodotti provenienti dalle scorte di intervento possono essere aggiunti ad altri prodotti al fine della fabbricazione di derrate alimentari.

 

(13) È opportuno stabilire le condizioni per il rimborso alle organizzazioni caritative delle spese connesse al trasporto dei prodotti, nonché, se del caso, delle spese amministrative, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili. È altresì opportuno stabilire le modalità di contabilizzazione del valore dei prodotti usciti dai magazzini d’intervento da imputare alle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché le modalità applicabili in caso di trasferimento di scorte di prodotti da uno Stato membro all’altro.

 

(14) Le spese di trasporto devono essere rimborsate sulla base delle spese effettive determinate secondo una procedura di gara. Occorre tuttavia specificare che il rimborso delle spese di trasporto fra i magazzini degli enti caritativi e il luogo di distribuzione finale avviene dietro presentazione dei documenti giustificativi.

 

(15) Allo scopo di garantire un’utilizzazione ottimale delle disponibilità, è opportuno precisare che le spese relative al trasporto dei prodotti non possono in nessun caso dare luogo a pagamenti in natura.

 

(16) È opportuno precisare quali siano i controlli più adeguati nell’ambito dell’esecuzione del piano annuale e, soprattutto, la percentuale dei controlli che le autorità competenti devono effettuare. Nelle relazioni annuali di esecuzione del piano devono figurare i dati che consentono di valutare i risultati dei controlli suddetti e quindi dell’esecuzione dell’azione.

 

(17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

1. Gli Stati membri che intendono attuare l’azione, prevista all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, a favore degli indigenti nell’Unione, ne informano ogni anno la Commissione, al più tardi il 1 febbraio precedente il periodo d’esecuzione del piano annuale di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

 

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 maggio:

 

a) i quantitativi di ciascun prodotto, espressi in tonnellate, necessari per eseguire il piano sul loro territorio nell’esercizio in questione;

 

b) sotto quale forma i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari;

 

c) i criteri di ammissibilità dei beneficiari;

 

d) eventualmente, l’aliquota delle spese che possono essere poste a carico dei beneficiari, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

3. Ai fini del presente regolamento, per "indigenti" si intendono persone fisiche, individui e famiglie o gruppi composti da tali persone, la cui situazione di dipendenza sociale e finanziaria è constatata o riconosciuta in base a criteri di ammissibilità adottati dalle autorità competenti o giudicata sulla base dei criteri adottati dalle organizzazioni caritative e approvati dalle autorità competenti.

 

     Art. 2.

1. Entro il 1 ottobre di ogni anno la Commissione adotta un piano annuale di distribuzione, per Stato membro, dei prodotti alimentari destinati agli indigenti, qui di seguito denominato "piano". Per la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri la Commissione tiene conto delle stime più attendibili circa il numero degli indigenti negli Stati membri in questione. Essa tiene altresì conto dell’esecuzione e dell’utilizzazione nel corso degli esercizi precedenti, in particolare in base alle relazioni di cui all’articolo 11.

 

2. Prima di redigere il piano, la Commissione consulta le principali organizzazioni che conoscono i problemi degli indigenti nell’Unione.

 

3. Il piano prevede in particolare:

 

a) per ogni Stato membro che partecipa all’azione, i seguenti elementi:

 

i) l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’attuazione della sua parte di piano;

 

ii) il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi pagatori o d’intervento, nel prosieguo denominati congiuntamente "organismi d’intervento";

 

iii) lo stanziamento, ripartito per prodotto, messo a sua disposizione per poter acquistare sul mercato dell’Unione i prodotti che, al momento dell’adozione del piano, risultino temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento.

 

Lo stanziamento viene stabilito per ciascun prodotto tenendo conto del quantitativo che figura nella comunicazione degli Stati membri a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, dei quantitativi mancanti nelle scorte d’intervento, dei prodotti richiesti e assegnati nel corso degli esercizi precedenti e della loro utilizzazione effettiva.

 

Lo stanziamento è espresso in euro in base al valore contabile dei prodotti non disponibili nelle scorte d’intervento, determinato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1;

 

iv) eventualmente, uno stanziamento per l’acquisto sul mercato dell’Unione dei prodotti non disponibili nello Stato membro in cui sono richiesti, qualora il trasferimento intra-unionale necessario per l’esecuzione del piano sul suo territorio verta su un quantitativo pari o inferiore a 60 t per prodotto non disponibile.

 

Questo stanziamento è espresso in euro in base al valore contabile del prodotto, determinato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1;

 

b) gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di trasporto intra-unionale dei prodotti detenuti da un organismo d’intervento in uno Stato membro diverso da quello in cui il prodotto è richiesto.

 

4. La Commissione provvede quanto prima alla pubblicazione del piano.

 

     Art. 3.

1. Il periodo di esecuzione del piano inizia il 1 ottobre e termina il 31 dicembre dell’anno successivo.

 

2. Le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d’intervento sono effettuate a partire dal 1 ottobre sino al 31 agosto dell’anno successivo, con un ritmo regolare ed adeguato alle esigenze di esecuzione del piano.

 

Il 70 % dei quantitativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), deve essere ritirato dalle scorte anteriormente al 1 luglio dell’anno di esecuzione del piano. Tuttavia tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate. I quantitativi che non sono stati ritirati dalle scorte di intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano non sono assegnati allo Stato membro aggiudicatario designato, nell’ambito del piano di cui trattasi.

 

Tuttavia nel caso del burro e del latte scremato in polvere, il 70 % dei prodotti deve essere ritirato dalle scorte di intervento anteriormente al 1 febbraio dell’anno di esecuzione del piano. Tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate.

 

In caso di superamento dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma, le spese di ammasso dei prodotti d’intervento non sono più assunte in carico dall’Unione. Questa disposizione non si applica ai prodotti che non sono stati ritirati dalle scorte d’intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano.

 

I prodotti da ritirare devono essere prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di sessanta giorni dalla data di firma del contratto da parte dell’aggiudicatario della fornitura oppure, in caso di trasferimenti, entro un termine di sessanta giorni dalla notifica trasmessa dall’autorità competente dello Stato membro destinatario all’autorità competente dello Stato membro fornitore.

 

3. Per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall’operatore devono essere completate entro il 1 settembre dell’anno di esecuzione del piano.

 

4. Durante il periodo di esecuzione del piano, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche relative all’esecuzione dello stesso sul loro territorio entro il limite dei mezzi finanziari messi a loro disposizione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili. Si procede ad una revisione del piano se le modifiche giustificate riguardano almeno il 5 % delle quantità o dei valori previsti per prodotto nel piano dell’Unione.

 

5. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le riduzioni di spesa prevedibili nell’applicazione del piano. La Commissione può destinare le risorse disponibili ad altri Stati membri, in funzione delle loro richieste e dell’effettiva utilizzazione dei prodotti messi a disposizione nonché dei finanziamenti concessi nel corso degli esercizi precedenti.

 

     Art. 4.

1. L’esecuzione del piano comporta:

 

a) la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento;

 

b) la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato dell’Unione in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv);

 

c) la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento.

 

2. I prodotti mobilitati sul mercato, di cui al paragrafo 1, lettera b), devono appartenere allo stesso gruppo di prodotti del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d’intervento.

 

Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.

 

Parimenti, qualora non vi sia disponibilità di cereali nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di riso dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di cereali e di prodotti a base di cereali mobilitati sul mercato.

 

La mobilitazione di un determinato prodotto sul mercato può avvenire solamente dopo che siano state attribuite tutte le forniture previste, relative a tutti i quantitativi del prodotto dello stesso gruppo che devono essere ritirati dalle scorte d’intervento in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), compresi i quantitativi da trasferire in applicazione dell’articolo 8. L’autorità nazionale competente informa la Commissione dell’avvio delle procedure di mobilitazione sul mercato.

 

3. Qualora la fornitura riguardi prodotti prelevati dalle scorte d’intervento, le autorità nazionali competenti organizzano o fanno organizzare una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto da fornire. Il prodotto da distribuire proviene dalle scorte d’intervento, allo stato originale oppure condizionato e/o trasformato, oppure è reperito sul mercato dietro pagamento effettuato con un prodotto proveniente dalle scorte d’intervento.

 

La gara riguarda:

 

a) le spese di trasformazione e/o di condizionamento dei prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; oppure

 

b) il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, eventualmente condizionati, che possono essere ottenuti utilizzando i prodotti provenienti dalle scorte d’intervento mediante la fornitura in pagamento di tali prodotti; oppure

 

c) il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.

 

Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), trattandosi di fornitura di cereali o di prodotti cerealicoli, la gara di licitazione specifica che il prodotto in oggetto è un dato cereale detenuto da un organismo d’intervento; trattandosi di fornitura di prodotti lattiero-caseari, la gara di licitazione specifica il prodotto da ritirare dalle scorte di un organismo d’intervento, burro o latte in polvere in funzione delle disponibilità di tale organismo.

 

Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), se si tratta della fornitura di riso o di prodotti a base di riso in cambio di cereali ritirati dalle scorte di intervento, la gara di licitazione specifica che il prodotto da ritirare è un dato cereale detenuto da un organismo di intervento. Parimenti, qualora la fornitura riguardi cereali o prodotti a base di cereali in cambio di riso ritirato dalle scorte di intervento, nel bando di gara è specificato che il prodotto da ritirare è riso detenuto da un organismo di intervento.

 

Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [4], per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata.

 

4. Qualora la fornitura preveda prodotti agricoli o derrate alimentari da mobilitare sul mercato, l’autorità nazionale competente organizza una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto o della derrata alimentare da mobilitare, le prescrizioni relative al condizionamento e all’etichettatura, nonché gli altri obblighi inerenti alla fornitura. Il contratto di fornitura è stipulato con l’aggiudicatario a condizione che quest’ultimo depositi una cauzione equivalente al 110 % dell’importo dell’offerta da lui presentata, intestata all’organismo d’intervento, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

 

La gara riguarda tutte le spese per la fornitura e le offerte riguardano, a seconda dei casi:

 

a) il quantitativo massimo del prodotto agricolo o della derrata alimentare da mobilitare sul mercato, per un importo monetario stabilito nel bando; oppure

 

b) l’importo monetario necessario per mobilitare sul mercato un quantitativo stabilito nel bando.

 

5. I prodotti provenienti dall’intervento o mobilitati sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), o del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti mobilitati sul mercato per la fabbricazione di derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano.

 

6. Le spese di trasporto vengono determinate mediante gara.

 

Gli Stati membri possono prevedere che la fornitura includa altresì il trasporto dei prodotti fino ai magazzini dell’organizzazione caritativa. In tal caso il trasporto è soggetto ad una particolare disposizione nel bando di gara e costituisce un elemento specifico dell’offerta del concorrente.

 

Le offerte relative al trasporto sono espresse in denaro.

 

Il pagamento delle spese di trasporto non può in alcun caso essere effettuato in prodotti.

 

7. Le gare debbono garantire la parità di accesso di tutti gli operatori aventi sede nell’Unione. A tal fine i relativi bandi vengono pubblicati nelle pubblicazioni amministrative ufficiali e vengono messi a disposizione, in forma completa, degli operatori che ne facciano richiesta.

 

8. I bandi di gara comportano le disposizioni necessarie relative all’esecuzione della fornitura, segnatamente in materia di qualità, di condizionamento e di marchiatura dei prodotti. Comportano altresì una disposizione in base alla quale qualora la qualità, il condizionamento o la marchiatura dei prodotti, verificati al momento della fornitura, non corrispondono esattamente alle prescrizioni stabilite, ma non impediscono tuttavia l’accettazione della merce ai fini dell’uso previsto, l’autorità competente può applicare decurtazioni al momento della fissazione dell’importo da pagare.

 

     Art. 5.

1. Ai fini della contabilizzazione da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e fatto salvo l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione [5], il valore contabile dei prodotti d’intervento mobilitati nel quadro del presente regolamento corrisponde, per ogni esercizio, al prezzo d’intervento in vigore il 1 ottobre.

 

Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, il valore contabile dei prodotti d’intervento è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di cambio applicabile il 1 ottobre.

 

2. Qualora i prodotti d’intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero, mentre lo Stato membro destinatario lo contabilizza come entrata relativa al mese di uscita, al prezzo determinato conformemente al paragrafo 1.

 

     Art. 6.

Ai fini della distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti e dello svolgimento dei controlli, le organizzazioni caritative che si occupano dei beneficiari e che intervengono direttamente presso di loro, sono considerate destinatarie finali della distribuzione se procedono effettivamente alla distribuzione delle derrate alimentari. Sono considerate distribuite le derrate alimentari che, a livello locale, e senza alcun altro intervento, vengono direttamente consegnate sotto forma di pacco o di pasto, in funzione delle necessità quotidiane o settimanali, a seconda dei casi, dei beneficiari.

 

     Art. 7.

1. Su richiesta debitamente giustificata presentata alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, gli organismi designati per la distribuzione dei prodotti ottengono il rimborso delle spese di trasporto sul territorio dello Stato membro fra i magazzini di stoccaggio degli enti caritativi e i luoghi di distribuzione ai beneficiari.

 

2. Su richiesta debitamente giustificata, presentata dai suddetti organismi, le competenti autorità di ciascuno Stato membro possono rimborsare le spese amministrative connesse con le forniture previste dal presente regolamento, nei limiti dell’1 % del valore dei prodotti messi a loro disposizione, determinato in base all’articolo 5, paragrafo 1.

 

3. Le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate agli Stati membri nei limiti dei mezzi finanziari disponibili messi a disposizione per l’esecuzione del piano in ciascuno Stato membro.

 

Le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere oggetto di un pagamento in prodotti.

 

     Art. 8.

1. Qualora i prodotti previsti dal piano non siano disponibili nei magazzini d’intervento situati sul territorio dello Stato membro in cui sono richiesti, la Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il trasferimento di tali prodotti da uno Stato membro sul cui territorio sono in giacenza all’intervento verso lo Stato membro in cui saranno utilizzati per l’esecuzione del piano.

 

Lo Stato membro destinatario dei prodotti indice o fa indire una gara per determinare le condizioni meno onerose per la fornitura. Le spese relative al trasporto intra-unionale sono oggetto di un’offerta espressa in moneta: esse non possono essere oggetto di pagamenti in natura. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 7 del presente regolamento si applicano nel quadro della gara in parola.

 

2. Le spese di trasporto intra-unionale sono assunte dall’Unione e vengono rimborsate allo Stato membro. A tal fine la domanda di rimborso reca tutti i documenti giustificativi necessari, relativi in particolare al trasporto effettuato. La spesa è imputata agli stanziamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b). Una volta che gli stanziamenti siano stati interamente attribuiti, qualsiasi finanziamento unionale supplementare per i trasporti intra-unionali viene concesso secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 3.

 

3. Il bando di gara indica la possibilità, per l’operatore, di presentare un’offerta che verte sulla mobilitazione sul mercato dell’Unione dei prodotti agricoli o alimentari da fornire e sulla loro presa in consegna presso l’organismo d’intervento fornitore, senza trasferimento degli stessi a destinazione dello Stato membro richiedente. In tal caso, colui cui è stata attribuita la fornitura non sono versate spese di trasporto intra-unionale.

 

Lo Stato membro richiedente informa lo Stato membro fornitore dell’identità di colui al quale è stata attribuita la fornitura.

 

4. Prima di ritirare le merci, l’aggiudicatario costituisce una cauzione di importo pari al prezzo di acquisto all’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %.

 

La cauzione è costituita conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

 

Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento l’obbligazione principale è costituita dall’esecuzione della fornitura nello Stato membro destinatario.

 

L’avvenuta esecuzione della fornitura dei prodotti è provata mediante presentazione di un documento di presa in consegna rilasciato dall’organismo d’intervento destinatario.

 

5. In caso di trasferimento, lo Stato membro destinatario informa lo Stato membro fornitore dell’identità di colui al quale è stata attribuita la fornitura.

 

L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore dei prodotti mette questi ultimi a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura o di un suo rappresentante debitamente autorizzato, dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall’organismo d’intervento dello Stato membro destinatario.

 

L’autorità competente accerta che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate.

 

La dichiarazione di spedizione emessa dall’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore reca una delle diciture riportate nell’allegato I.

 

L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore notifica senza indugio all’autorità competente dello Stato membro destinatario la data di fine delle operazioni di ritiro.

 

Le spese di trasporto intra-unionale sono sostenute dallo Stato membro destinatario dei prodotti di cui trattasi, per i quantitativi effettivamente presi in consegna.

 

6. Le eventuali perdite sono contabilizzate secondo le disposizioni dell’allegato X, lettera c) del regolamento (CE) n. 884/2006.

 

     Art. 9.

Le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro quattro mesi dall’avvenuta esecuzione dell’operazione di cui trattasi. Per le domande tardive, salvo in casi di forza maggiore, si applica una detrazione del 20 %. Le domande presentate oltre dieci mesi dopo l’avvenuta esecuzione dell’operazione sono inammissibili.

 

Le autorità competenti precedono al pagamento entro due mesi dalla presentazione della domanda.

 

Tuttavia, il termine di cui al secondo comma può essere sospeso mediante notifica per iscritto all’operatore o all’organizzazione incaricata della distribuzione dei prodotti, qualora i documenti giustificativi presentino gravi anomalie. Il termine continua a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti richiesti, che devono essere trasmessi entro un termine di trenta giorni di calendario. Se i documenti non sono trasmessi entro tale termine, si applica la detrazione di cui al primo comma.

 

Salvo casi di forza maggiore e tenendo conto dell’eventuale sospensione di cui al terzo comma, il mancato rispetto del termine di due mesi previsto dal secondo comma dà luogo ad una riduzione del rimborso allo Stato membro a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione [6].

 

     Art. 10.

1. Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che:

 

a) i prodotti d’intervento ed eventualmente gli stanziamenti per mobilitare i prodotti sul mercato siano destinati all’uso e ai fini previsti dall’articolo 27, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007;

 

b) le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura "aiuto UE" e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II;

 

c) le organizzazioni caritative incaricate dell’attuazione del piano tengano un’adeguata contabilità, corredata di tutti i documenti giustificativi, e ne consentano l’accesso alle competenti autorità per i controlli necessari;

 

d) le gare di licitazione siano conformi al disposto degli articoli 3 e 4 e le forniture siano effettuate a norma delle disposizioni del presente regolamento; in particolare, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili quando i prodotti non sono ritirati entro il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

 

2. I controlli delle autorità competenti sono effettuati a partire dalla presa in consegna dei prodotti all’uscita dalle scorte d’intervento o, eventualmente, dalla mobilitazione dei prodotti sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), o dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), durante tutte le fasi del processo di esecuzione del piano e a tutti i livelli della catena di distribuzione. I controlli sono svolti durante l’intero periodo di esecuzione del piano, in tutte le fasi, anche a livello locale.

 

I controlli vertono almeno sul 5 % dei quantitativi per tipo di prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii). Questa percentuale di controlli si applica ad ogni fase del processo di esecuzione, esclusa la fase della distribuzione agli indigenti, tenendo conto dei criteri di rischio.

 

I controlli mirano a verificare le operazioni di entrata e di uscita dei prodotti nonché il trasferimento dei medesimi fra gli operatori successivi. Essi comportano anche un raffronto tra le scorte contabilizzate e le scorte fisiche dei prodotti selezionati per i controlli.

 

3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la regolarità delle operazioni di esecuzione del piano e per prevenire e sanzionare le irregolarità. A tal fine, essi possono segnatamente sospendere la partecipazione degli operatori alle procedure di gara o delle organizzazioni incaricate della distribuzione ai piani, a seconda della natura e della gravità delle inosservanze o delle irregolarità constatate.

 

     Art. 11.

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 30 giugno, una relazione sull’esecuzione del piano nel loro territorio durante l’esercizio precedente. La relazione comprende un bilancio di esecuzione da cui risultino:

 

a) i quantitativi dei vari prodotti presi in consegna dai depositi d’intervento;

 

b) la natura, la quantità e il valore delle merci distribuite ai beneficiari, distinguendo le merci distribuite tali e quali da quelle sotto forma di prodotti trasformati o sotto forma di prodotti ottenuti mediante sostituzione nonché i coefficienti di trasformazione;

 

c) le spese di trasporto e trasferimento;

 

d) le spese amministrative;

 

e) il numero dei beneficiari nel corso dell’esercizio.

 

La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l’obiettivo previsto nonché i destinatari finali. Essa precisa in particolare il tipo e il numero dei controlli effettuati, i risultati ottenuti nonché i casi d’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3. La relazione costituisce un elemento determinante di cui si tiene conto nell’elaborare i successivi piani.

 

     Art. 12.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione [7].

 

     Art. 13.

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

 

     Art. 14.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50.

 

[3] Cfr. allegato III.

 

[4] GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

 

[5] GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

 

[6] GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

 

[7] GU L 310 del 25.11.2009, pag. 5.

 

 

ALLEGATO I

 

Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 5, quarto comma

 

In bulgaro : Прехвърляне на интервенционни продукти — прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент (EC) № 807/2010.

 

In spagnolo : Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) no 807/2010.

 

In ceco : Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 807/2010.

 

In danese : Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 807/2010.

 

In tedesco : Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 807/2010.

 

In estone : Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EL) nr 807/2010 artikli 8 lõike 5 rakendamine.

 

In greco : Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (EE) αριθ. 807/2010.

 

In inglese : Transfer of intervention products — Application of Article 8(5) of Regulation (EU) No 807/2010.

 

In francese : Transfert de produits d’intervention — Application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 807/2010.

 

In italiano : Trasferimento di prodotti d’intervento — Applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 807/2010.

 

In lettone : Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (ES) Nr. 807/2010 8. panta 5. punktu.

 

In lituano : Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (ES) Nr. 807/2010 8 straipsnio 5 dalį.

 

In ungherese : Intervenciós termékek átszállítása – A 807/2010/EU rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

 

In maltese : Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 8 (5) tar-Regolament (UE) Nru 807/2010.

 

In olandese : Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 8, lid 5, van Verordening (EU) nr. 807/2010.

 

In polacco : Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

 

In portoghese : Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 8.o do Regulamento (UE) n.o 807/2010.

 

In rumeno : Transfer de produse de interventie — Aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010.

 

In slovacco : Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 8 ods 5 nariadenia (EÚ) č.807/2010.

 

In sloveno : Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 8(5) Uredbe (EU) št. 807/2010.

 

In finlandese : Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (EU) N:o 807/2010 8 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

 

In svedese : Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 8.5 i förordning (EU) nr 807/2010.

 

 

ALLEGATO II

 

Istruzioni per la creazione dell’emblema e definizione dei colori standard

 

1. Descrizione araldica

 

Un cerchio composto di dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

 

2. Descrizione geometrica

 

(Omissis)

 

L’emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell’altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d’incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell’altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell’altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l’alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all’asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

 

3. Colori regolamentari

 

I colori dell’emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e facilmente reperibile, anche per i non addetti al settore grafico.

 

Riproduzione in quadricromia: in caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di "Process Yellow". Mescolando il 100 % di "Process Cyan" e l’80 % di "Process Magenta" si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE.

 

Riproduzione in monocromia: se si dispone unicamente del nero, delimitare con un filetto di tale colore l’area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Se si dispone unicamente del blu (naturalmente deve trattarsi del Reflex Blue), usarlo al 100 % per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).

 

Riproduzione su sfondo colorato: l’emblema va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nel caso in cui fosse impossibile evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell’altezza del rettangolo.

 

 

ALLEGATO III

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione | (GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50). |

 

Regolamento (CEE) n. 3550/92 della Commissione | (GU L 361 del 10.12.1992, pag. 19). |

 

Regolamento (CEE) n. 2826/93 della Commissione | (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 11). |

 

Regolamento (CE) n. 267/96 della Commissione | (GU L 36 del 14.2.1996, pag. 2). |

 

Regolamento (CE) n. 2760/1999 della Commissione | (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 55). |

 

Regolamento (CE) n. 1098/2001 della Commissione | (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 37). |

 

Regolamento (CE) n. 1921/2002 della Commissione | (GU L 293 del 29.10.2002, pag. 9). |

 

Regolamento (CE) n. 2339/2003 della Commissione | (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 29). |

 

Regolamento (CE) n. 1903/2004 della Commissione | (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 77). |

 

Regolamento (CE) n. 537/2005 della Commissione | (GU L 89 dell’8.4.2005, pag. 3). |

 

Regolamento (CE) n. 1608/2005 della Commissione | (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 13). |

 

Regolamento (CE) n. 133/2006 della Commissione | (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11). |

 

Regolamento (CE) n. 208/2007 della Commissione | (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 19). |

 

Regolamento (CE) n. 209/2007 della Commissione | (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 21). |

 

Regolamento (CE) n. 724/2007 della Commissione | (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 2). |

 

Regolamento (CE) n. 725/2007 della Commissione | (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 4). |

 

Regolamento (CE) n. 758/2007 della Commissione | (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 47). |

 

Regolamento (CE) n. 1127/2007 della Commissione | (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 18). |

 

 

ALLEGATO IV

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 3149/92

Presente regolamento |

 

 

Articolo 1

Articolo 1 |

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 2, paragrafo 3, parole introduttive

Articolo 2, paragrafo 3, parole introduttive |

 

 

Articolo 2, paragrafo 3, punto 1), frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), frase introduttiva |

 

 

Articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto i) |

 

 

Articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii) |

 

 

Articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii) |

 

 

Articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera d)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iv) |

 

 

Articolo 2, paragrafo 3, punto 2)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera b) |

 

 

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4 |

 

 

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 3, paragrafo 2 bis

Articolo 3, paragrafo 3 |

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4 |

 

 

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5 |

 

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 4, paragrafo 1 bis

Articolo 4, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), primo comma

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, parole introduttive

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, parole introduttive |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera c) |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), terzo comma

Articolo 4, paragrafo 3, terzo comma |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), quarto comma

Articolo 4, paragrafo 3, quarto comma |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), quinto comma

Articolo 4, paragrafo 3, quinto comma |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), primo comma

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, frase introduttiva |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2 bis

Articolo 4, paragrafo 5 |

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 6 |

 

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 7 |

 

 

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 8 |

 

 

Articolo 5

Articolo 5 |

 

 

Articolo 5 bis

Articolo 6 |

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3 |

 

 

Articolo 7

Articolo 8 |

 

 

Articolo 8 bis

Articolo 9 |

 

 

Articolo 9

Articolo 10 |

 

 

Articolo 10, primo comma, parte introduttiva

Articolo 11, primo comma, parte introduttiva |

 

 

Articolo 10, primo comma, primo trattino

Articolo 11, primo comma, lettera a) |

 

 

Articolo 10, primo comma, secondo trattino

Articolo 11, primo comma, lettera b) |

 

 

Articolo 10, primo comma, terzo trattino

Articolo 11, primo comma, lettera c) |

 

 

Articolo 10, primo comma, quarto trattino

Articolo 11, primo comma, lettera d) |

 

 

Articolo 10, primo comma, quinto trattino

Articolo 11, primo comma, lettera e) |

 

 

Articolo 10, secondo comma

Articolo 11, secondo comma |

 

 

Articolo 10 bis

Articolo 12 |

 

 

Articolo 11

— |

 

 

Articolo 13 |

 

 

Articolo 12, primo comma

Articolo 14 |

 

 

Articolo 12, secondo comma

— |

 

 

Allegato I

Allegato I |

 

 

Allegato II

Allegato II |

 

 

Allegato III |

 

 

Allegato IV |