§ 1.1.497 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1903.
Regolamento (CE) n. 1903/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:29/10/2004
Numero:1903


Sommario
Art.  1.
Art.  2.


§ 1.1.497 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1903.

Regolamento (CE) n. 1903/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità.

(G.U.U.E. 30 ottobre 2004, n. L 328).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione  ha stabilito le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, tramite organizzazioni caritative designate dagli Stati membri.

     (2) Allo scopo di garantire un'applicazione più omogenea negli Stati membri che partecipano a tale azione, giova definire con maggiore precisione il concetto di «beneficiari» o di «destinatari finali» della misura. Al fine di agevolare la gestione e il controllo dell’esecuzione del piano annuale, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92, è opportuno prevedere che le organizzazioni caritative designate dalle competenti autorità nazionali possano essere considerate come destinatarie finali quando garantiscono, sotto determinate forme, la distribuzione effettiva sul posto delle derrate alimentari agli indigenti, là dove essi risiedono.

     (3) Occorre sottolineare che l’esecuzione del piano, in ciascuno Stato membro che prende parte all'azione, deve essere programmata, scaglionata e regolare, sia per quanto riguarda i ritiri dei prodotti dalle scorte d’intervento sia per quanto riguarda lo svolgimento delle fasi successive, sino alla distribuzione ai beneficiari o destinatari finali, per raggiungere l’obiettivo dell’azione comunitaria e per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione delle scorte d’intervento. A tale scopo, la maggior parte dei ritiri dalle scorte d’intervento deve essere effettuata anteriormente al 1° luglio dell’anno di esecuzione del piano. Nel settore dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto delle caratteristiche di un mercato molto sensibile, in particolare dell'incidenza della reimmissione dei prodotti sul mercato, è opportuno limitare i ritiri dei prodotti dalle scorte pubbliche, nell’ambito dell’esecuzione dell’azione interessata, nei periodi in cui è possibile l’acquisto da parte degli organismi d’intervento e, a partire dall’esecuzione del piano 2006, anche durante le settimane che precedono detti periodi di acquisto. Gli Stati membri devono mettere in atto misure appropriate che comportino sanzioni progressive in funzione dei ritardi nella presa in consegna dei prodotti.

     (4) E’ opportuno precisare quali siano i controlli più adeguati nell'ambito dell'esecuzione del piano annuale e, soprattutto, la percentuale dei controlli che le autorità competenti devono effettuare. Nelle relazioni annuali di esecuzione del piano devono figurare i dati che consentono di valutare i risultati dei controlli suddetti e quindi dell’esecuzione dell’azione. I controlli devono essere effettuati tenendo conto dell’applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

     (5) Il regolamento (CEE) n. 3149/1992 deve essere modificato di conseguenza. Le modifiche devono prendere effetto a decorrere dall'inizio del periodo di esecuzione del piano annuale 2005.

     (6) I comitati di gestione interessati non hanno espresso pareri nei termini stabiliti dal presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [1]

     Il regolamento (CE) n. 3149/92 è modificato come segue:

     1) All’articolo 1 si inserisce il paragrafo seguente:

     «3. Ai fini del presente regolamento, per “indigenti” si intendono persone fisiche, individui e famiglie o gruppi composti da tali persone, la cui situazione di dipendenza sociale e finanziaria è constatata o riconosciuta in base a criteri di ammissibilità adottati dalle autorità competenti o giudicata sulla base dei criteri adottati dalle organizzazioni caritative e approvati dalle autorità competenti.».

     2) Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 3

     1. Il periodo di esecuzione del piano inizia il 1° ottobre e termina il 31 dicembre dell’anno successivo.

     2. Le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d’intervento sono effettuate a partire dal 1° ottobre sino al 31 agosto dell’anno successivo, con un ritmo regolare ed adeguato alle esigenze di esecuzione del piano.

     Il 70 % dei quantitativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera b) deve essere ritirato dalle scorte anteriormente al 1° luglio dell’anno di esecuzione del piano; tale obbligo, tuttavia, non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate. I quantitativi che non sono stati ritirati dalle scorte di intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano non sono assegnati allo Stato membro aggiudicatario designato, nell’ambito del piano di cui trattasi.

     Tuttavia nel caso del burro e del latte scremato in polvere, il 70 % dei prodotti deve essere ritirato dalle scorte di intervento anteriormente al 1° marzo dell’anno di esecuzione del piano nell’ambito del piano 2005 e anteriormente al 1° febbraio a partire dall’esecuzione del piano 2006. Tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate.

     I prodotti da ritirare devono essere prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di 60 giorni dall’attribuzione del contratto all’aggiudicatario.

     3. Durante il periodo di esecuzione del piano, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche relative all’esecuzione dello stesso sul loro territorio entro il limite dei mezzi finanziari messi a loro disposizione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili. Si procede ad una revisione del piano se le modifiche giustificate riguardano almeno il 5% delle quantità o dei valori previsti per prodotto nel piano comunitario.

     4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le riduzioni di spesa prevedibili nell’applicazione del piano. La Commissione può destinare le risorse disponibili ad altri Stati membri, in funzione delle loro richieste ed dell’effettiva utilizzazione dei prodotti messi a disposizione nonché dei finanziamenti concessi nel corso degli esercizi precedenti.».

     3) E’ inserito il seguente articolo 5 bis:

     «Articolo 5 bis

     Ai fini della distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti e dello svolgimento dei controlli, le organizzazioni caritative che si occupano dei beneficiari e che intervengono direttamente presso di loro, sono considerate destinatarie finali della distribuzione se procedono effettivamente alla distribuzione delle derrate alimentari. Sono considerate distribuite le derrate alimentari che, a livello locale, e senza alcun altro intervento, vengono direttamente consegnate sotto forma di pacco o di pasto, in funzione delle necessità quotidiane o settimanali, a seconda dei casi, dei beneficiari.».

     4) Il testo dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 9

     1. Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che:

     a) i prodotti d'intervento ed eventualmente gli stanziamenti per mobilitare i prodotti sul mercato siano destinati all'uso e ai fini previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87;

     b) le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino sull’imballaggio la dicitura: «aiuto CE»;

     c) le organizzazioni caritative incaricate dell’attuazione del piano tengano un’adeguata contabilità, corredata di tutti i documenti giustificativi, e ne consentano l’accesso alle competenti autorità per i controlli necessari;

     d) le gare di licitazione siano conformi al disposto degli articoli 3 e 4 e le forniture siano effettuate a norma delle disposizioni del presente regolamento; in particolare, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili quando i prodotti non sono ritirati entro il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

     2. I controlli delle autorità competenti sono effettuati a partire dalla presa in consegna all’uscita dalle scorte d’intervento, durante tutte le fasi del processo di esecuzione del piano e, in particolare, a tutti i livelli della catena di distribuzione. Questa percentuale di controlli si applica ad ogni fase del processo di esecuzione, esclusa la fase della distribuzione agli indigenti, tenendo conto dei criteri di rischio.

     I controlli vertono almeno sul 5% dei quantitativi per tipo di prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, lettera b). Questa percentuale di controlli si applica ad ogni fase del processo di esecuzione, tenendo conto dei criteri di rischio.

     I controlli mirano a verificare le operazioni di entrata e di uscita dei prodotti nonché il trasferimento dei medesimi fra gli operatori successivi. Essi comportano anche un raffronto tra le scorte contabilizzate e le scorte fisiche dei prodotti selezionati per i controlli.

     3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la regolarità delle operazioni di esecuzione del piano e per prevenire e sanzionare le irregolarità. A tal fine, essi possono segnatamente sospendere la partecipazione degli operatori alle procedure di gara, a seconda della natura e della gravità delle inosservanze o delle irregolarità constatate nell'esecuzione di una fornitura.».

     5) All’articolo 10, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l’obiettivo previsto nonché i destinatari finali. Essa precisa in particolare il tipo e il numero dei controlli effettuati, i risultati ottenuti nonché i casi d’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3. La relazione costituisce un elemento determinante di cui si tiene conto nell’elaborare i successivi piani annuali.».

     6) È inserito il seguente articolo 10 bis:

     «Articolo 10 bis

     Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione.».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal piano annuale 2005.


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 537/2005.