§ 1.1.598 - Regolamento 30 settembre 2005, n. 1608.
Regolamento (CE) n. 1608/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:30/09/2005
Numero:1608


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.598 - Regolamento 30 settembre 2005, n. 1608.

Regolamento (CE) n. 1608/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti nella Comunità

(G.U.U.E. 1 ottobre 2005, n. L 256).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione dispone le modalità relative alle gare per l’organizzazione delle forniture negli Stati membri che partecipano all’azione comunitaria di distribuzione di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti.

      (2) I prodotti prelevati dalle scorte di intervento possono essere forniti nello stato in cui si trovano o essere trasformati per fabbricare derrate alimentari, oppure essere destinati al pagamento della fornitura o della fabbricazione di derrate alimentari reperite sul mercato comunitario. Per quest’ultimo tipo di forniture, è opportuno precisare i prodotti disponibili nelle scorte di intervento che possono essere ritirati per pagare la fabbricazione di prodotti cerealicoli e lattiero-caseari.

      (3) Per meglio rispondere alla domanda delle associazioni caritative e per ampliare la gamma delle derrate alimentari distribuite, è opportuno specificare che i prodotti provenienti dalle scorte di intervento possono essere aggiunti ad altri prodotti al fine della fabbricazione di derrate alimentari.

      (4) Secondo quanto previsto dall’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, l’intervento pubblico nel settore delle carni bovine come strumento permanente di sostegno del mercato ha cessato di esistere a decorrere dal 1o luglio 2002. Occorre quindi adeguare il regolamento (CEE) n. 3149/92 alla nuova situazione.

      (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92.

      (6) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è così modificato:

     1) L’articolo 4 è così modificato:

     a) al paragrafo 1, lettera b), il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelevamento di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.»;

     b) al paragrafo 2, lettera a), dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

     «Nel caso di cui al secondo comma, terzo trattino, se si tratta della fornitura di riso o di prodotti a base di riso in cambio di cereali ritirati dalle scorte di intervento, la gara di licitazione specifica che il prodotto da ritirare è un dato cereale detenuto da un organismo di intervento.»;

     c) Il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal testo seguente:

     «2 bis. I prodotti provenienti dall'intervento possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti mobilitati sul mercato per fabbricare derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano. In tal caso, i prodotti provenienti dalle scorte di intervento devono rappresentare almeno il 40 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.

     Per l’applicazione del primo comma, la gara reca menzione esplicita dell’obbligo in base al quale i prodotti provenienti dalle scorte di intervento devono rappresentare almeno il 40 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.»

     2) All’articolo 5, paragrafo 1, è soppresso il secondo comma.

     3) L’allegato è soppresso.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2005.