§ 1.1.430 – Regolamento 30 dicembre 2003, n. 2339.
Regolamento (CE) n. 2339/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:30/12/2003
Numero:2339


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.430 – Regolamento 30 dicembre 2003, n. 2339.

Regolamento (CE) n. 2339/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346).

 

      LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

      visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, in particolare l'articolo 6,

      considerando quanto segue:

      (1) L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione dispone le modalità relative alle gare per l'organizzazione delle forniture negli Stati membri che partecipano all'azione comunitaria.

      (2) I prodotti ammessi nell'ambito del piano annuale, provenienti dalle scorte d'intervento, possono essere forniti nello stato in cui si trovano o, più spesso, essere trasformati per fabbricare derrate alimentari, oppure essere destinati al pagamento di derrate alimentari reperite sul mercato comunitario. Per quest'ultimo tipo di forniture, è opportuno precisare i prodotti disponibili nelle scorte d'intervento che possono essere utilizzati in pagamento della fabbricazione di prodotti cerealicoli e lattierocaseari.

      (3) Per meglio rispondere alla domanda delle associazioni caritative e per ampliare la gamma delle derrate alimentari distribuite, è opportuno specificare che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono essere aggiunti ad altri prodotti per fabbricare derrate alimentari. Tuttavia, in tali casi e per ciascun prodotto finito, i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento devono rappresentare almeno il 50 % del peso netto della derrata alimentare distribuita.

      (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92.

      (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

 

      HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è modificato come segue:

      1) L'articolo 4 è modificato come segue:

      a) il paragrafo 2, lettera a), è modificato come segue:

      i) al primo comma è aggiunto il testo seguente:

      «Il prodotto da distribuire proviene dalle scorte d'intervento, allo stato originale oppure condizionato e/o trasformato, oppure è reperito sul mercato dietro pagamento effettuato con un prodotto proveniente dalle scorte d'intervento.»;

      ii) dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

      «Nel caso di cui al secondo comma, terzo trattino, trattandosi di fornitura di cereali o di prodotti cerealicoli, la gara di licitazione specifica che il prodotto in oggetto è un dato cereale detenuto da un organismo d'intervento; trattandosi di fornitura di prodotti lattiero-caseari, la gara di licitazione specifica il prodotto da ritirare dalle scorte di un organismo d'intervento, burro o latte in polvere in funzione delle disponibilità di tale organismo.»;

      b) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

      «2 bis. I prodotti provenienti dall'intervento possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti reperiti sul mercato, per fabbricare derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano. In tal caso, i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento devono rappresentare almeno il 50 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.

      Per l'applicazione del primo comma, la gara reca menzione esplicita dell'obbligo per cui i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento devono rappresentare almeno il 50 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.»

      2) All'articolo 9, primo comma è aggiunto il seguente trattino:

      «— le gare di licitazione siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 4 e le forniture siano effettuate a norma delle disposizioni del presente regolamento.»

 

           Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.