§ 14.1.90 – Regolamento 27 giugno 2005, n. 980.
Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate.


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:27/06/2005
Numero:980


Sommario
Art.  1.
Art. 2.      I paesi beneficiari dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono elencati nell'allegato I.
Art. 3.      1. Un paese beneficiario viene escluso dal sistema quando la Banca mondiale l’abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e quando i cinque settori principali delle [...]
Art. 4.      I prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II.
Art. 5.      1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nei regimi di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni [...]
Art. 6.      Ai fini del presente regolamento:
Art. 7.      1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti non sensibili sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli.
Art. 8.      1. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato II originari di un paese incluso nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e [...]
Art. 9.      1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che:
Art. 10.      1. Fatto salvo il paragrafo 3, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso a condizione che:
Art. 11.      1. Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all’articolo 10, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali [...]
Art. 12.      1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di [...]
Art. 13.      L'articolo 12, paragrafo 4 e le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 5 riguardanti i prodotti della sottovoce tariffaria 1701 11 10 non si applicano ai prodotti originari dei paesi [...]
Art. 14.      1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 8 sono abolite per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti a un determinato settore quando il valore medio delle [...]
Art. 15.      1. Se l'aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, è pari o inferiore all'1 %, il dazio è totalmente [...]
Art. 16.      1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle [...]
Art. 17.      1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, [...]
Art. 18.      1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare [...]
Art. 19.      1. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l'apertura e ne informa il paese beneficiario interessato. [...]
Art. 20.      1. La Commissione presenta al comitato una relazione sulle proprie risultanze.
Art. 21.      1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o [...]
Art. 22.      Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni [...]
Art. 23.      1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 21 o 22 prima che questa diventi effettiva. La Commissione [...]
Art. 24.      I prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 originari di paesi beneficiari possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario. La [...]
Art. 25.      Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 37 del trattato, di [...]
Art.  26.
Art. 27.      1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera [...]
Art. 28.      1. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate (in seguito denominato «il comitato»).
Art.  29.
Art. 30.      1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui alla sezione 2 del capitolo II del presente regolamento e le disposizioni applicate in combinato [...]


§ 14.1.90 – Regolamento 27 giugno 2005, n. 980.

Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

(G.U.U.E. 30 giugno 2005, n. L 169).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

     (2) La politica commerciale comune della Comunità deve tener conto degli obiettivi della politica di sviluppo a cui deve contribuire, specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell’OMC, in particolare la clausola di abilitazione GATT del 1979.

     (3) La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 7 luglio 2004, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015», espone gli orientamenti per l’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate nel decennio 2006/2015.

     (4) Il presente regolamento è il primo regolamento di applicazione di tali orientamenti. Esso dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2008.

     (5) Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (in seguito denominato «il sistema») dovrebbe comprendere un regime generale concesso a tutti i paesi e i territori beneficiari e due regimi speciali che tengano conto delle diverse esigenze in materia di sviluppo dei paesi in via di sviluppo in situazioni analoghe.

     (6) Il regime generale dovrebbe essere concesso a tutti i paesi beneficiari non classificati dalla Banca mondiale fra i paesi ad alto reddito e con esportazioni insufficientemente diversificate.

     (7) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). I paesi in via di sviluppo, che la non diversificazione e la scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale rendono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità, dovrebbero quindi beneficiare di preferenze tariffarie supplementari, volte a promuovere la crescita economica per dare una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari, nonché dei dazi specifici (a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem). Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe in via eccezionale essere applicato prima dell'entrata in vigore dell'intero regolamento al fine di conformarsi alle decisioni dell'OMC contro la produzione ed il traffico di stupefacenti.

     (8) I paesi in via di sviluppo che all’entrata in vigore del presente regolamento soddisfino già i criteri applicabili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero usufruire quanto prima possibile del regime stesso. Questi paesi dovrebbero quindi essere inclusi provvisoriamente nell’elenco dei beneficiari e continuare ad usufruire delle preferenze qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione ne confermi l’ammissibilità entro il 15 dicembre 2005.

     (9) La Commissione dovrebbe verificare l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali conformemente ai rispettivi meccanismi e valutare il nesso esistente tra preferenze tariffarie supplementari e promozione dello sviluppo sostenibile.

     (10) Il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite. Qualora un paese non sia più classificato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell'abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell'ambito di questo regime.

     (11) Le preferenze dovrebbero essere differenziate anche in futuro a seconda della natura sensibile o meno dei prodotti, per tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno della Comunità.

     (12) La sospensione dei dazi tariffari sui prodotti non sensibili andrebbe mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie comunitarie corrispondenti.

     (13) Tale riduzione dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, quindi, la riduzione andrebbe operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della nazione più favorita (NPF). I dazi specifici andrebbero ridotti del 30 %. Ove per tali dazi sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.

     (14) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d'importazione porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all'1 % o a dazi specifici pari o inferiori a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.

     (15) Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non dovrebbero usufruire al tempo stesso del sistema comunitario e di un accordo di libero scambio che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale.

     (16) La graduazione dovrebbe basarsi su criteri connessi ai settori della tariffa doganale comune. La graduazione di un settore per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando il settore soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi. Si migliorano così la prevedibilità e l'equità della graduazione eliminando l'incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni.

     (17) Le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, si applicano alle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento, affinché beneficino del sistema solo coloro a cui è effettivamente destinato.

     (18) La revoca temporanea dovrebbe essere giustificata, tra l'altro, da una violazione grave e sistematica dei principi sanciti dalle convenzioni elencate nell’allegato III onde promuovere gli obiettivi delle convenzioni stesse ed evitare che i beneficiari ricevano vantaggi indebiti attraverso la ripetuta violazione di tali convenzioni.

     (19) Vista la situazione politica del Myanmar, la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di questo paese dovrebbe rimanere in vigore.

     (20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1.

     1. Il sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (in seguito denominato «il sistema») si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2008 ai sensi del presente regolamento.

     2. Il presente regolamento prevede:

     a) un regime generale,

     b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo,

     c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

 

     Art. 2.

     I paesi beneficiari dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono elencati nell'allegato I.

 

     Art. 3.

     1. Un paese beneficiario viene escluso dal sistema quando la Banca mondiale l’abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e quando i cinque settori principali delle sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno del 75 % di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.

     2. I paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale sono esclusi dall’elenco dell'allegato I.

     3. La Commissione informa il paese beneficiario della sua esclusione dall’elenco dell’allegato I.

 

     Art. 4.

     I prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II.

 

     Art. 5.

     1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nei regimi di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie.

     2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

     3. Il cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, inoltre, si applica ove un prodotto sottoposto ad ulteriore lavorazione in un paese membro di un gruppo regionale sia originario di un altro paese del gruppo che non beneficia dei regimi applicabili al prodotto finale, sempreché entrambi i paesi usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo.

 

     Art. 6.

     Ai fini del presente regolamento:

     a) per «dazi della tariffa doganale comune» si intendono i dazi specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;

     b) per «settore» s’intende un qualsiasi settore della tariffa doganale comune, adottata con regolamento (CEE) n. 2658/87. Esclusivamente ai fini del presente regolamento, il settore XI è trattato come due settori distinti: il settore XI (a) comprendente i capitoli 50-60 della tariffa doganale comune e il settore XI (b) comprendente i capitoli 61-62 della tariffa doganale comune;

     c) per «comitato» s’intende il comitato di cui all’articolo 28.

 

CAPITOLO II

REGIMI E PREFERENZE TARIFFARIE

 

SEZIONE 1

Regime generale

 

     Art. 7.

     1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti non sensibili sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli.

     2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti dei settori XI (a) e XI (b) la riduzione è del 20 %.

     3. Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2501/2001 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

     4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.

     5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti.

     6. Se per i dazi ridotti a norma dei paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato.

     7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai prodotti dei settori per i quali dette preferenze sono state abolite, per il paese di origine interessato, ai sensi dell’articolo 14, dell'articolo 21, paragrafo 8 e dell'allegato I, colonna C.

 

SEZIONE 2

Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo

 

     Art. 8.

     1. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato II originari di un paese incluso nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono sospesi.

     2. I dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1 sono interamente sospesi, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano anche dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99 è limitato al 16 % del valore in dogana.

     3. Per un paese beneficiario il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non comprende i prodotti dei settori per i quali dette preferenze tariffarie sono state revocate ai sensi dell’allegato I, colonna C.

 

     Art. 9.

     1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che:

     a) abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui alla Parte A dell’allegato III, e

     b) abbiano ratificato ed effettivamente applicato almeno sette delle convenzioni di cui alla Parte B dell’allegato III, e

     c) si impegnino a ratificare e a porre effettivamente in applicazione entro il 31 dicembre 2008 le convenzioni di cui alla Parte B dell’allegato III che non hanno ancora ratificato e effettivamente applicato, e

     d) si impegnino a mantenere la ratifica delle convenzioni e delle relative leggi/misure di attuazione e accettino che l'applicazione sia periodicamente soggetta a verifica e riesame a norma delle disposizioni di attuazione delle convenzioni che hanno ratificato, e

     e) siano considerati paesi vulnerabili ai sensi del paragrafo 3.

     2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), per paesi che debbono far fronte a specifici vincoli costituzionali, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso a un paese che non ha ratificato ed effettivamente applicato un massimo di due delle sedici convenzioni elencate nella parte A dell'allegato III, a condizione che:

     a) il paese in questione abbia assunto l'impegno formale di firmare, ratificare e applicare ogni rimanente convenzione una volta che venga accertato che non esiste alcuna incompatibilità con la sua costituzione al più tardi il 31 ottobre 2005, e

     b) in caso di incompatibilità con la sua costituzione, il paese in questione si sia formalmente impegnato a firmare e a ratificare ogni rimanente convenzione al più tardi il 31 dicembre 2006.

     Prima della fine del 2006, la Commissione riferisce al Consiglio sulla conformità del paese interessato ai succitati requisiti. La concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo al paese in questione oltre il 1° gennaio 2007 è subordinata a una decisione del Consiglio. Laddove opportuno, e sulla base della succitata relazione, la Commissione propone al Consiglio una siffatta continuazione.

     3. Sono definiti paesi vulnerabili quelli:

     a) che la Banca mondiale non abbia classificato per tre anni consecutivi come paesi ad alto reddito e i cui cinque settori principali delle loro importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino più del 75 % in valore di tutte le loro importazioni coperte dall’SPG e

     b) le cui importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno dell’1 %, in valore di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.

     Ci si è basati sui dati disponibili al 1° settembre 2004 (media su tre anni consecutivi).

     4. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di cui all’allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni suddette, comprese raccomandazioni da parte degli organi di controllo.

 

     Art. 10.

     1. Fatto salvo il paragrafo 3, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso a condizione che:

     a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2005, e

     b) dall'esame della richiesta risulti che il paese richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3.

     2. Il paese richiedente presenta una domanda scritta alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo alla ratifica delle convenzioni di cui all’allegato III, nonché alla legislazione e alle misure finalizzate all’effettiva attuazione delle disposizioni delle convenzioni e al suo impegno di accettare e rispettare pienamente il meccanismo di verifica e di riesame previsto nelle convenzioni e negli strumenti connessi.

     3. I paesi che beneficiano in via provvisoria del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono presentare entro il 31 ottobre 2005 una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione valuta le richieste a norma dell’articolo 11.

 

     Art. 11.

     1. Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all’articolo 10, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali competenti. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente.

     2. La Commissione decide, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1 e secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 4, se concedere a un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a decorrere dal 1° gennaio 2006.

     3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese a cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione, entro il 15 dicembre 2005, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

     4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione.

     5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente, per quanto concerne la richiesta, in stretto coordinamento con il comitato secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

 

SEZIONE 3

Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati

 

     Art. 12.

     1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, sono totalmente sospesi.

     2. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti del 20 % il 1° settembre 2006, del 50 % il 1° settembre 2007 e dell'80 % il 1° settembre 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° settembre 2009.

     3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti del codice NC 0803 00 19 sono ridotti ogni anno del 20 % a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2006.

     4. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20 % il 1° luglio 2006, del 50 % il 1° luglio 2007 e dell'80 % il 1° luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° luglio 2009.

     5. Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi a norma dei paragrafi 2 e 4, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10, originari dei paesi che beneficiano di questo regime speciale. I contingenti tariffari iniziali per la campagna di commercializzazione 2001/2002 saranno pari a 2 517 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006, e a 74 185 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce 1701 11 10. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente.

     6. La Commissione adotta norme dettagliate che disciplinano l'apertura e la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 5, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 4. Per l'apertura e la gestione di tali contingenti, la Commissione è assistita dai comitati di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nei settori interessati.

     7. I paesi che le Nazioni Unite depennano dall’elenco dei paesi meno sviluppati vengono depennati anche dall'elenco dei beneficiari del presente regime. L’esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

 

     Art. 13.

     L'articolo 12, paragrafo 4 e le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 5 riguardanti i prodotti della sottovoce tariffaria 1701 11 10 non si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze di cui alla presente sezione, che sono immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare.

 

SEZIONE 4

Disposizioni comuni

 

     Art. 14.

     1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 8 sono abolite per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti a un determinato settore quando il valore medio delle importazioni comunitarie provenienti da tale paese dei prodotti appartenenti al settore in questione, a cui si applica il regime di cui beneficia il paese suddetto, superi per tre anni consecutivi, sulla base dei più recenti dati disponibili al 1° settembre 2004, il 15 % del valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori elencati nell’allegato I. La soglia fissata per ciascuno dei settori XI (a) e XI (b) è del 12,5 %.

     2. I settori depennati a norma del paragrafo 1 sono elencati nell’allegato I, colonna C.

     3. L’esclusione dei settori dal sistema si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2008.

     4. La Commissione informa il paese beneficiario dell’esclusione di un settore.

     5. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari per i settori che rappresentano oltre il 50 %, in valore, di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità originarie dei paesi in questione.

     6. COMEXT è la fonte statistica utilizzata ai fini del presente articolo.

 

     Art. 15.

     1. Se l'aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, è pari o inferiore all'1 %, il dazio è totalmente sospeso.

     2. Se l'aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.

     3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento viene arrotondata per difetto al primo decimale.

 

CAPITOLO III

REVOCA TEMPORANEA E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA

 

SEZIONE 1

Revoca temporanea

 

     Art. 16.

     1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

     a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato III, parte A, sulla base delle conclusioni dei pertinenti organismi di controllo;

     b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;

     c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro;

     d) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, che hanno ripercussioni negative per l’industria comunitaria e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC l'applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell'organo competente dell'OMC;

     e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi delle organizzazioni o delle intese regionali in materia di pesca di cui la Comunità fa parte, relativamente alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, il regime speciale di incentivazione di cui al capitolo II, sezione 2, può essere revocato temporaneamente per tutti o per alcuni prodotti inseriti nel presente regime originari di un paese beneficiario, in particolare se la legislazione nazionale non ingloba più le convenzioni di cui all'allegato III che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, o se tale legislazione non è effettivamente applicata.

     3. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 384/96 o (CE) n. 2026/97 per i motivi che giustificano tali misure.

 

     Art. 17.

     1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza, o mancanza di controlli sull'osservanza, delle norme sull'origine dei prodotti e relative procedure, nonché indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l'attuazione e il controllo del rispetto dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

     2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica tra l'altro che un paese beneficiario:

     a) comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l'attuazione delle norme sull'origine e per il controllo del rispetto di tali norme;

     b) assista la Comunità effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell'origine e comunicandone tempestivamente i risultati;

     c) assista la Comunità consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e investigativa in detto paese volte a verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

     d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme sull'origine;

     e) rispetti o faccia rispettare le norme sull'origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme;

     f) assista la Comunità nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all'origine. Si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.

     3. La Commissione può sospendere i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente:

     — informato il comitato;

     — chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o garantire che il paese beneficiario rispetti i suoi obblighi;

     — pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza dei suoi obblighi da parte del paese beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

     La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva. La Commissione ne informa anche il comitato.

     4. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi del paragrafo 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese.

     5. Il periodo di sospensione non supera i sei mesi. Al termine del periodo la Commissione decide se mettere fine alla sospensione, dopo aver informato il comitato, o prorogare il periodo di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

     6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione delle preferenze o la proroga delle stesse.

 

     Art. 18.

     1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese.

     2. Dopo le consultazioni la Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 5, di avviare un’inchiesta.

 

     Art. 19.

     1. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l'apertura e ne informa il paese beneficiario interessato. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non può superare i quattro mesi dalla data della pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

     2. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni opportunità di collaborare all'inchiesta.

     3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l'inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all’occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute.

     4. La Commissione può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.

     5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro il termine specificato nell'avviso che annuncia l'inchiesta o qualora l'inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si possono trarre conclusioni in base ai dati disponibili.

     6. L'inchiesta deve essere completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5.

 

     Art. 20.

     1. La Commissione presenta al comitato una relazione sulle proprie risultanze.

     2. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando la chiusura dell'inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali.

     3. Se ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, annunciando la sua intenzione di sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato a adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all’allegato III, parte A.

     4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro un mese a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo.

     5. L'eventuale decisione del Consiglio di procedere ad una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che non si stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più.

 

SEZIONE 2

Clausola di salvaguardia

 

     Art. 21.

     1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

     2. La Commissione adotta una decisione formale di avviare un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine che non può superare i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

     3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con il paese beneficiario interessato o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.

     4. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi nella misura in cui siano disponibili informazioni sui produttori comunitari al riguardo:

     — quota di mercato

     — produzione

     — scorte

     — capacità di produzione

     — fallimenti

     — redditività

     — utilizzazione degli impianti

     — occupazione

     — importazioni

     — prezzi.

     5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali e previa consultazione del comitato, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5.

     6. La Commissione adotta una decisione entro un mese, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.

     7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.

     8. Qualora le importazioni di prodotti del settore XI (b), di cui all'articolo 14, paragrafo 1, originari di un paese beneficiario:

     a) aumentino di almeno il 20 % in quantità (per il volume) rispetto al precedente anno civile, oppure

     b) superino il 12,5 % del valore delle importazioni comunitarie provenienti da tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I durante un qualsiasi periodo di dodici mesi, il 1° gennaio di ogni anno durante il periodo di applicazione del presente regolamento, la Commissione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro e dopo averne informato il comitato, abolisce le preferenze di cui agli articoli 7 e 8 con riguardo ai prodotti del settore XI (b). Tale disposizione non si applica ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 12 e ai paesi la cui quota di importazioni nella Comunità, come stabilito nell'articolo 14, paragrafo 1, non superi l'8 %. La Commissione informa il paese beneficiario dell'abolizione delle preferenze. L'abolizione delle preferenze ha effetto due mesi dopo la pubblicazione della decisione in tal senso della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 22.

     Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, dopo averne informato il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.

 

     Art. 23.

     1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 21 o 22 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri.

     2. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell'articolo 21 o 22. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese.

 

SEZIONE 3

Misure di sorveglianza nel settore agricolo

 

     Art. 24.

     I prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 originari di paesi beneficiari possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide quali siano i prodotti cui applicare la sorveglianza.

     Tutti i periodi di cui all'articolo 21 superiori a due mesi sono ridotti a due mesi nei seguenti casi:

     — quando il paese beneficiario non ottempera alle norme di origine o non fornisce la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 17, oppure

     — quando le importazioni di prodotti dei capitoli da 1 a 24 che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superano in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.

 

SEZIONE 4

Disposizioni comuni

 

     Art. 25.

     Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 37 del trattato, di quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 133 del trattato o di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere applicate.

 

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

 

     Art. 26.

     La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 5, le modifiche degli allegati del presente regolamento rese necessarie:

     a) da modifiche della nomenclatura combinata;

     b) da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori;

     c) dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2;

     d) dal fatto che un paese abbia raggiunto la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

     e) dall’esigenza di compilare l’elenco definitivo dei paesi beneficiari entro il 15 dicembre 2005 ai sensi dell’articolo 11.

 

     Art. 27.

     1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, devono specificare, per ogni paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione.

     2. A norma dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali punti includono i prodotti di cui al paragrafo 3.

     3. La Commissione sorveglia, in stretta collaborazione con gli Stati membri, le importazioni dei prodotti del codice NC 0803 00 19, delle voci tariffarie 0603, 1006, 1701, 1704 e 6403 e dei codici NC 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 2002 90 e 2103 20 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 21 e 22.

 

     Art. 28.

     1. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate (in seguito denominato «il comitato»).

     2. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

     3. Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2006. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento.

     4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 29.

     Si considera che il regolamento (CE) n. 552/97, che fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 del Consiglio, faccia riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Si considera che i regolamenti (CE) n. 1381/2002 e (CE) n. 1401/2002 della Commissione che fanno riferimento al regolamento (CE) n. 2501/2001, facciano riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 30.

     1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui alla sezione 2 del capitolo II del presente regolamento e le disposizioni applicate in combinato disposto con detto regime entrano in vigore il 1° luglio 2005. Il regime in questione abroga con effetto dalla sua entrata in vigore il regime speciale contro la produzione ed il traffico di stupefacenti di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 2501/2001 e le disposizioni del regolamento (CE). n. 2501/2001 applicate in combinato disposto con detti regimi. Le altre disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2006 ed abrogano con effetto da tale data le disposizioni del regolamento (CE) n. 2501/2001 ancora in vigore.

     2. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, tale termine non si applica né al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati né ad altre disposizioni del presente regolamento applicate congiuntamente a tale regime.

 

 

ALLEGATO I

 

     Paesi [1] e territori beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate

     Colonna A: codice secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

     Colonna B: nome del paese

     Colonna C: sezioni nei confronti delle quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 13)

     Colonna D: paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (articolo 12)

     Colonna E: paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 8)

 

[1] L'elenco può includere paesi che sono temporaneamente sospesi dall'SPG dell'UE o che non hanno rispettato i requisiti di cooperazione amministrativa, i quali sono una condizione indispensabile per la concessione del beneficio delle preferenze tariffarie alle merci. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

 

B 

C 

D 

E 

AE 

Emirati Arabi Uniti 

 

 

 

AF 

Afghanistan 

 

X 

 

AG 

Antigua e Barbuda 

 

 

 

AI 

Anguilla 

 

 

 

AM 

Armenia 

 

 

 

AN 

Antille Olandesi 

 

 

 

AO 

Angola 

 

X 

 

AQ 

Antartico 

 

 

 

AR 

Argentina 

 

 

 

AS 

Samoa Americane 

 

 

 

AW 

Aruba 

 

 

 

AZ 

Azerbaigian 

 

 

 

BB 

Barbados 

 

 

 

BD 

Bangladesh 

 

X 

 

BF 

Burkina Faso 

 

X 

 

BH 

Bahrein 

 

 

 

BI 

Burundi 

 

X 

 

BJ 

Benin 

 

X 

 

BM 

Bermuda 

 

 

 

BN 

Brunei Darussalam 

 

 

 

BO 

Bolivia 

 

 

X 

BR 

Brasile 

S-IV Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati. 

 

 

 

 

S-IX Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio. 

 

 

BS 

Bahamas 

 

 

 

BT 

Bhutan 

 

X 

 

BV 

Isola Bouvet 

 

 

 

BW 

Botswana 

 

 

 

BY 

Bielorussia 

 

 

 

BZ 

Belize 

 

 

 

CC 

Isole Cocos (Keeling) 

 

 

 

CD 

Congo, Repubblica Democratica del 

 

X 

 

CF 

Repubblica Centrafricana 

 

X 

 

CG 

Congo 

 

 

 

CI 

Costa d'Avorio 

 

 

 

CK 

Isole Cook 

 

 

 

CL 

Cile [1]

 

 

 

CM 

Camerun 

 

 

 

CN 

Repubblica Popolare Cinese 

S-VI Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse. 

 

 

 

 

S-VII Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma. 

 

 

 

 

S-VIII Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella. 

 

 

 

 

S-IX Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio. 

 

 

 

 

S-X Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni. 

 

 

 

 

S-XI (a) tessili; 

 

 

 

 

S-XI (b) abbigliamento. 

 

 

 

 

S-XII Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli. 

 

 

 

 

S-XIII Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro. 

 

 

 

 

S-XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete. 

 

 

 

 

S-XV Metalli comuni e loro lavori. 

 

 

 

 

S-XVI Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi. 

 

 

 

 

S-XVII Materiale da trasporto. 

 

 

 

 

S-XVIII Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi. 

 

 

 

 

S-XX Merci e prodotti diversi. 

 

 

CO 

Colombia 

 

 

X 

CR 

Costa Rica 

 

 

X 

CU 

Cuba 

 

 

 

CV 

Capo Verde 

 

X 

 

CX 

Isola Christmas 

 

 

 

DJ 

Gibuti 

 

X 

 

DM 

Dominica 

 

 

 

DO 

Repubblica Dominicana 

 

 

 

DZ 

Algeria 

S-V Prodotti minerali. 

 

 

EC 

Ecuador 

 

 

X 

EG 

Egitto 

 

 

 

ER 

Eritrea 

 

X 

 

ET 

Etiopia 

 

X 

 

FJ 

Figi 

 

 

 

FK 

Isole Falkland 

 

 

 

FM 

Micronesia, Stati Federati di 

 

 

 

GA 

Gabon 

 

 

 

GD 

Grenada 

 

 

 

GE 

Georgia 

 

 

X 

GH 

Ghana 

 

 

 

GI 

Gibilterra 

 

 

 

GL 

Groenlandia 

 

 

 

GM 

Gambia 

 

X 

 

GN 

Guinea 

 

X 

 

GQ 

Guinea Equatoriale 

 

X 

 

GS 

Isole Georgia del Sud e Sandwich del Sud 

 

 

 

GT 

Guatemala 

 

 

X 

GU 

Guam 

 

 

 

GW 

Guinea-Bissau 

 

X 

 

GY 

Guyana 

 

 

 

HM 

Isola di Heard e Isole di McDonald 

 

 

 

HN 

Honduras 

 

 

X 

HT 

Haiti 

 

X 

 

ID 

Indonesia 

S-III Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale. 

 

 

 

 

S-IX Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio. 

 

 

IN 

India 

S-XI(a) tessili; 

 

 

 

 

S-XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete. 

 

 

IO 

Territorio britannico dell'Oceano Indiano 

 

 

 

IQ 

Iraq 

 

 

 

IR 

Iran, Repubblica Islamica dell' 

 

 

 

JM 

Giamaica 

 

 

 

JO 

Giordania 

 

 

 

KE 

Kenia 

 

 

 

KG 

Kirghizistan 

 

 

 

KH 

Cambogia 

 

X 

 

KI 

Kiribati 

 

X 

 

KM 

Comore 

 

X 

 

KN 

Saint Kitts e Nevis 

 

 

 

KW 

Kuwait 

 

 

 

KY 

Isole Cayman 

 

 

 

KZ 

Kazakistan 

 

 

 

LA 

Repubblica Democratica Popolare Lao 

 

X 

 

LB 

Libano 

 

 

 

LC 

Saint Lucia 

 

 

 

LK 

Sri Lanka 

 

 

X 

LR 

Liberia 

 

X 

 

LS 

Lesotho 

 

X 

 

LY 

Giamahiria Araba Libica 

 

 

 

MA 

Marocco 

 

 

 

MD 

Moldavia, Repubblica di 

 

 

 

MG 

Madagascar 

 

X 

 

MH 

Isole Marshall 

 

 

 

ML 

Mali 

 

X 

 

MN 

Mongolia 

 

 

X 

MM 

Myanmar 

X 

 

 

MO 

Macao 

 

 

 

MP 

Marianne Settentrionali 

 

 

 

MR 

Mauritania 

 

X 

 

MS 

Montserrat 

 

 

 

MU 

Maurizio 

 

 

 

MV 

Maldive 

 

X 

 

MW 

Malawi 

 

X 

 

MX 

Messico 

 

 

 

MY 

Malaysia 

S-III Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale. 

 

 

MZ 

Mozambico 

 

X 

 

NA 

Namibia 

 

 

 

NC 

Nuova Caledonia 

 

 

 

NE 

Niger 

 

X 

 

NF 

Isola Norfolk 

 

 

 

NG 

Nigeria 

 

 

 

NI 

Nicaragua 

 

 

X 

NP 

Nepal 

 

X 

 

NR 

Nauru 

 

 

 

NU 

Niue 

 

 

 

OM 

Oman 

 

 

 

PA 

Panama 

 

 

X 

PE 

Perù 

 

 

X 

PF 

Polinesia Francese 

 

 

 

PG 

Papua Nuova Guinea 

 

 

 

PH 

Filippine 

 

 

 

PK 

Pakistan 

 

 

 

PM 

Saint-Pierre e Miquelon 

 

 

 

PN 

Pitcairn 

 

 

 

PW 

Palau 

 

 

 

PY 

Paraguay 

 

 

 

QA 

Qatar 

 

 

 

RU 

Federazione Russa 

S-VI Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse. 

 

 

 

 

S-X Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni. 

 

 

 

 

S-XV Metalli comuni e loro lavori. 

 

 

RW 

Ruanda 

 

X 

 

SA 

Arabia Saudita 

 

 

 

SB 

Isole Salomone 

 

X 

 

SC 

Seicelle 

 

 

 

SD 

Sudan 

 

X 

 

SH 

Sant'Elena 

 

 

 

SL 

Sierra Leone 

 

X 

 

SN 

Senegal 

 

X 

 

SO 

Somalia 

 

X 

 

SR 

Suriname 

 

 

 

ST 

São Tomé e Príncipe 

 

X 

 

SV 

El Salvador 

 

 

X 

SY 

Repubblica Araba Siriana 

 

 

 

SZ 

Swaziland 

 

 

 

TC 

Isole Turks e Caicos 

 

 

 

TD 

Ciad 

 

X 

 

TF 

Territori australi francesi 

 

 

 

TG 

Togo 

 

X 

 

TH 

Thailandia 

S-XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete. 

 

 

 

 

S-XVII Materiale da trasporto. 

 

 

TJ 

Tagikistan 

 

 

 

TK 

Tokelau 

 

 

 

TL 

Timor-Leste (Timor Orientale) 

 

X 

 

TM 

Turkmenistan 

 

 

 

TN 

Tunisia 

 

 

 

TO 

Tonga 

 

 

 

TT 

Trinidad e Tobago 

 

 

 

TV 

Tuvalu 

 

X 

 

TZ 

Tanzania (Repubblica Unita di) 

 

X 

 

UA 

Ucraina 

 

 

 

UG 

Uganda 

 

X 

 

UM 

Isole minori lontane degli Stati Uniti 

 

 

 

UY 

Uruguay 

 

 

 

UZ 

Uzbekistan 

 

 

 

VC 

Saint Vincent e Grenadine 

 

 

 

VE 

Venezuela 

 

 

X 

VG 

Isole Vergini Britanniche 

 

 

 

VI 

Isole Vergini Americane 

 

 

 

VN 

Vietnam 

 

 

 

VU 

Vanuatu 

 

X 

 

WF 

Wallis e Futuna 

 

 

 

WS 

Samoa 

 

X 

 

YE 

Yemen 

 

X 

 

YT 

Mayotte 

 

 

 

ZA 

Sudafrica 

S-XVII Materiale da trasporto. 

 

 

ZM 

Zambia 

 

X 

 

ZW 

Zimbabwe 

 

 

 

 

ALLEGATO II

 

Elenco dei prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

     Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice e dalla descrizione. I prodotti con un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti norme comunitarie.

     Nella colonna «Sensibile/Non sensibile» figurano i prodotti inclusi nel regime generale (articolo 7) e nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 8). Tali prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2). Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o quelli per i quali detti dazi sono sospesi.

 

Codice NC 

Descrizione 

Sensibile/Non sensibile 

0101 10 90 

Asini vivi e altri 

S 

 

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura: 

 

0101 90 19 

diversi da quelli destinati alla macellazione 

S 

0101 90 30 

Asini vivi 

S 

0101 90 90 

Muli e bardotti vivi 

S 

0104 20 10 

Riproduttori di razza pura della specie caprina * 

S 

0106 19 10 

Conigli domestici vivi 

S 

0106 39 10 

Piccioni vivi 

S 

0205 00 

Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate 

S 

0206 80 91 

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici 

S 

0206 90 91 

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici 

S 

 

Fegati congelati: 

 

0207 14 91 

di galli e di galline 

S 

0207 27 91 

di tacchine e di tacchini 

S 

0207 36 89 

di anatre, di oche o di faraone 

S 

0208 

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: [1] 

 

0208 10 

di conigli o di lepri 

S 

0208 20 00 

Cosce di rane 

NS 

0208 30 00 

di primati 

S 

0208 40 00 

di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) 

S 

0208 50 

di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) 

S 

ex 0208 90 

altri, esclusi i prodotti della voce 0208 90 55 

S 

[1] Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 

 

 

 

Carni diverse da quelle di animali delle specie suina e bovina, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie: 

 

0210 99 10 

di cavallo, salate o in salamoia o anche secche 

S 

0210 99 59 

Frattaglie della specie bovina, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes» 

S 

0210 99 60 

Frattaglie delle specie ovina e caprina 

S 

0210 99 80 

Altre frattaglie diverse dai fegati di volatili 

S 

ex Capitolo 3 [1]  

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, esclusi i prodotti della voce 0301 10 90 

S 

0301 10 90 

Pesci ornamentali di mare 

NS 

0403 10 51 

Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao 

S 

0403 10 53 

 

S 

0403 10 59 

 

S 

0403 10 91 

 

S 

0403 10 93 

 

S 

0403 10 99 

 

S 

0403 90 71 

Latticello, latte e crema coagulati; chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, frutta o cacao 

S 

0403 90 73 

 

S 

0403 90 79 

 

S 

0403 90 91 

 

S 

0403 90 93 

 

S 

0403 90 99 

 

S 

ex 0405 20 

Paste da spalmare lattiere, esclusi i prodotti della voce 0405 20 90 

S 

0407 00 90 

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile 

S 

0409 00 00 

Miele naturale [2] 

S 

0410 00 00 

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove 

S 

Capitolo 5 

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE 

S 

ex Capitolo 6 

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA, esclusi i prodotti della voce 0604 91 40 

S 

0604 91 40 

Rami di conifere 

NS 

0701 

Patate, fresche o refrigerate 

S 

0703 10 

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati 

S 

0703 90 00 

Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati 

S 

0704 

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati 

S 

0705 

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Chicorium spp.) fresche o refrigerate 

S 

0706 

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati 

S 

[1] Per i prodotti del codice NC 0306 13, il dazio sarà del 3,6% in base al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. 

[2] Per questo prodotto, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 

 

 

Codice NC 

Descrizione 

Sensibile/Non sensibile 

ex 0707 00 05 

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre 

S 

0708 

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati 

S 

 

Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: 

 

ex 0709 10 00 

Carciofi Globe, dal 1° luglio al 31 ottobre 

S 

0709 20 00 

Asparagi 

S 

0709 30 00 

Melanzane 

S 

0709 40 00 

Sedani, esclusi i sedani-rapa 

S 

0709 51 00 

Funghi 

S 

0709 59 

 

S 

0709 60 10 

Peperoni 

S 

0709 60 99 

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni 

S 

0709 70 00 

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) 

S 

0709 90 10 

Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) 

S 

0709 90 20 

Bietole da costa e cardi 

S 

0709 90 31 

Olive, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio* 

S 

0709 90 40 

Capperi 

S 

0709 90 50 

Finocchi 

S 

0709 90 70 

Zucchine 

S 

0709 90 90 

altri 

S 

ex 0710 

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati [1] 

S 

ex 0711 

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti delle voci 0711 20 90 

S 

ex 0712 

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della voce 0712 90 19 

S 

0713 

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati 

S 

0714 20 10 

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano* 

NS 

0714 20 90 

Patate dolci diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano 

S 

0714 90 90 

Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina; midollo della palma a sago 

NS 

 

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: 

 

0802 11 90 

Mandorle con guscio, diverse da quelle amare 

S 

0802 12 90 

Mandorle sgusciate, diverse da quelle amare 

S 

[1] Per i prodotti del codice NC 0710 80 85, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 

 

 

Codice NC 

Descrizione 

Sensibile/Non sensibile 

0802 21 00 

Nocciole (Corylus spp.), con guscio o sgusciate 

S 

0802 22 00 

 

 

0802 31 00 

Noci comuni con guscio 

S 

0802 32 00 

Noci comuni sgusciate 

S 

0802 40 00 

Castagne e marroni (Castanea spp.) 

S 

0802 50 00 

Pistacchi 

NS 

0802 90 50 

Pinoli o semi del pino domestico 

NS 

0802 90 60 

Noci macadamia 

NS 

0802 90 85 

Altri 

NS 

0803 00 11 

Banane da cuocere, fresche 

S 

0803 00 90 

Banane, comprese le banane da cuocere, essiccate 

S 

0804 10 00 

Datteri, freschi o secchi 

S 

0804 20 

Fichi, freschi o secchi 

S 

0804 30 00 

Ananassi, freschi o secchi 

S 

0804 40 00 

Avocadi freschi o secchi 

S 

 

Agrumi, freschi o secchi: 

 

ex 0805 20 

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, dal 1° marzo al 31 ottobre 

S 

0805 40 00 

Pompelmi 

NS 

0805 50 90 

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche 

S 

0805 90 00 

Altri 

S 

ex 0806 10 10 

 

 

 

Uve da tavola, fresche, dal 1° gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, diverse dalla varietà Imperatore (Vitis vinifera c.v.) dal 1° al 31 dicembre 

S 

0806 10 90 

Altre uve, fresche 

S 

ex 0806 20 

Uve secche, esclusi i prodotti della voce ex 0806 20 30 uve sultanine secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg. 

S 

0807 11 00 

Cocomeri, freschi 

S 

0807 19 00 

Altri meloni, freschi 

S 

0808 10 10 

Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre 

S 

0808 20 10 

Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre 

S 

ex 0808 20 50 

Altre pere, fresche, dal 1° maggio al 30 giugno 

S 

0808 20 90 

Cotogne, fresche 

S 

ex 0809 10 00 

Albicocche fresche, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° agosto al 31 dicembre 

S 

0809 20 05 

Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche 

S 

ex 0809 20 95 

Ciliege, diverse da quelle acide (Prunus cerasus), fresche, dal 1° gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre 

S 

ex 0809 30 

Pesche, comprese le pesche noci, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre 

S 

ex 0809 40 05 

Prugne dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre 

S 

0809 40 90 

Prugnole 

S 

 

Altri frutti, freschi: 

 

ex 0810 10 00 

Fragole, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° agosto al 31 dicembre 

S 

0810 20 

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi 

S 

0810 30 

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina 

S 

0810 40 30 

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) 

S 

0810 40 50 

Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum 

S 

0810 40 90 

Altri mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium 

S 

0810 50 00 

Kiwi 

S 

0810 60 00 

Durian 

S 

0810 90 95 

Altri 

S 

0811 

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti [1]: 

S 

ex 0812 

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30 

S 

0812 90 30 

Papaie 

NS 

 

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: 

 

0813 10 00 

Albicocche 

S 

0813 20 00 

Prugne 

S 

0813 30 00 

Mele 

S 

0813 40 10 

Pesche, comprese le pesche noci 

S 

0813 40 30 

Pere, secche 

S 

0813 40 50 

Papaie, secche 

NS 

0813 40 95 

altre, secche 

NS 

 

Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806: 

 

0813 50 12 

Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya 

S 

0813 50 15 

Altri 

S 

0813 50 19 

con prugne 

S 

 

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio secche delle voci 0801 e 0802 

 

0813 50 31 

di noci tropicali 

S 

[1] Per i prodotti del codice NC 0811 10 e 0811 20, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 

 

 

Codice NC 

Descrizione 

Sensibile/Non sensibile 

0813 50 39 

Altri 

S 

0813 50 91 

Altri miscugli non contenenti prugne o fichi 

S 

0813 50 99 

Altri 

S 

0814 00 00 

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche 

NS 

0901 12 00 

Caffè non torrefatto, decaffeinizzato 

S 

0901 21 00 

Caffè torrefatto, non decaffeinizzato 

S 

0901 22 00 

Caffè torrefatto, decaffeinizzato 

S 

0901 90 90 

Succedanei del caffè contenenti caffè 

S 

0902 10 00 

Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg 

NS 

0904 12 00 

Pepe (del genere Piper), tritato o polverizzato 

NS 

0904 20 10 

Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati 

S 

0904 20 90 

tritati o polverizzati 

NS 

0905 00 00 

Vaniglia 

S 

0907 00 00 

Garofani (antofilli, chiodi e steli) 

S 

0910 20 90 

Zafferano, tritato o polverizzato 

NS 

0910 40 

Timo, foglie di alloro 

S 

0910 91 90 

Miscugli di spezie, tritati o polverizzati 

S 

0910 99 99 

Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli 

S 

ex 1008 90 90 

Semi di quinoa 

S 

1105 

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate 

S 

 

Farina, semolino e polveri: 

 

1106 10 00 

dei legumi da granella secchi della voce 0713 

S 

1106 30 

dei prodotti del capitolo 8 

S 

1108 20 00 

Inulina 

S 

ex Capitolo 12 

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI, esclusi i prodotti delle voci 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, ex 1209 91, 1209 99 91, 1210, 1211 90 30, 1212 91 e 1212 99 20 

S 

1209 

Semi, frutti e spore da sementa: 

 

1209 21 00 

di erba medica 

NS 

1209 23 80 

Altri semi di festuca 

NS 

1209 29 50 

Semi di lupini 

NS 

1209 29 80 

altri 

NS 

1209 30 00 

Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori 

NS 

ex 1209 91 

Semi di ortaggi, diversi dai prodotti del codice 1209 91 30 

NS 

1209 99 91 

Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 

NS 

1210 

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina [1] 

S 

1211 90 30 

Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate 

NS 

ex Capitolo 13 

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI, esclusi i prodotti della voce 1302 12 00 

S 

1302 12 00 

Succhi ed estratti vegetali di liquirizia 

NS 

1501 00 90 

Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 

S 

1502 00 90 

Altri grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina 

S 

1503 00 19 

Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali 

S 

1503 00 90 

Altri 

S 

1504 

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

S 

1505 00 10 

Grasso di lana greggio 

S 

1507 

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

S 

1508 

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

S 

1511 10 90 

Olio greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 

S 

1511 90 

Altri 

S 

1512 

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

S 

1513 

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

S 

1514 

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

S 

1515 

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

S 

ex 1516 

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della voce 1516 20 10 

S 

1516 20 10 

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» 

NS 

1517 

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 

S 

1518 00 

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove 

S 

[1] Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 

 

 

Codice NC 

Descrizione 

Sensibile/Non sensibile 

1521 90 99 

Cere di api o di altri insetti, diverse da quelle gregge 

S 

1522 00 10 

Degras 

S 

1522 00 91 

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks) 

S 

1601 00 10 

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di fegato 

S 

 

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: 

 

1602 20 11 

Fegato di oca o di anatra 

S 

1602 20 19 

 

S 

 

della specie suina: 

 

1602 41 90 

Prosciutti e loro pezzi, diversi da quelli della specie suina domestica 

S 

1602 42 90 

Spalle e loro pezzi, diverse da quelle della specie suina domestica 

S 

1602 49 90 

Altre, compresi i miscugli, diverse da quelle della specie suina domestica 

S 

1602 50 31 

della specie bovina [1] 

S 

1602 50 39 

 

S 

1602 50 80 

 

S 

 

altre, escluse le preparazioni di sangue di qualsiasi animale: 

 

1602 90 31 

di selvaggina o di coniglio 

S 

1602 90 41 

di renne 

S 

1602 90 69 

Altri 

S 

1602 90 72 

 

S 

1602 90 74 

 

S 

1602 90 76 

 

S 

1602 90 78 

 

S 

1602 90 98 

 

S 

1603 00 10 

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 

S 

1604 

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce 

S 

1605 

Crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati 

S 

1702 50 00 

Fruttosio chimicamente puro 

S 

1702 90 10 

Maltosio chimicamente puro 

S 

1704 [2]  

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) 

S 

Capitolo 18 

CACAO E SUE PREPARAZIONI 

S 

ex Capitolo 19 

PRODOTTI DELLA PASTICCERIA, PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE, esclusi i prodotti delle voci 1901 20 00 e 1901 90 91 

S 

1901 20 00 

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905 

NS 

[1] Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 

[2] Per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99, il dazio specifico sarà limitato al 16% del valore in dogana in base al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. 

 

 

 

Codice NC 

Descrizione 

Sensibile/Non sensibile 

1901 90 91 

Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 

NS 

ex Capitolo 20 

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE, esclusi i prodotti dei codici NC 2002, 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 ed ex 2008 70 

S 

2002 

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico [1] 

S 

2005 80 00 

Granturco doce [1] (Zea ùays var. saccharata) 

S 

ex 2008 40 

Preparazioni e conserve di pere [1] (escluse le voci 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 e 2008 40 39 per le quali non si applica la nota) 

S 

ex 2008 70 

Preparazioni e conserve di pesche [1] (escluse le voci 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 e 2008 7059 per le quali non si applica la nota) 

S 

2008 20 19 

Ananassi con aggiunta di alcole 

NS 

2008 20 39 

NS 

 

ex Capitolo 21 

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, esclusi i prodotti delle voci 2101 20, 2102 20 19, 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59 

S 

2101 20 

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate 

NS 

2102 20 19 

Altri lieviti morti 

NS 

ex Capitolo 22 

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI, esclusi i prodotti delle voci da 2204 10 11 a 2204 30 10, 2207 e 2208 40 

S 

2207 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo [1]: 

S 

2302 50 00 

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi 

S 

2307 00 19 

Altre fecce di vino 

S 

 

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: 

 

2308 00 19 

Altri tipi di vinacce 

S 

2308 00 90 

Altri 

NS 

2309 10 90 

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, non contenenti amido, glucosio, sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari 

S 

 

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: 

 

2309 90 10 

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini 

NS 

2309 90 91 

Polpe di barbabietole melassate 

S 

2309 90 95 

Altri 

S 

2309 90 99 

 

S 

[1] Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 

 

 

 

Codice NC 

Descrizione 

Sensibile/Non sensibile 

Capitolo 24 

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI 

S 

2519 90 10 

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato 

NS 

2522 

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825 

NS 

2523 

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati 

NS 

Capitolo 27 

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI 

NS 

2801 

Fluoro, cloro, bromo e iodio 

NS 

2802 00 00 

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale 

NS 

ex 2804 

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della voce 2804 69 00 

NS 

2806 

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico 

NS 

2807 

Acido solforico; oleum 

NS 

2808 00 00 

Acido nitrico; acidi solfonitrici 

NS 

2809 

Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, anche definiti chimicamente 

NS 

2810 00 90 

Ossidi di boro; acidi borici, diversi dal triossido di diboro 

NS 

2811 

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici 

NS 

2812 

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici 

NS 

2813 

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio 

NS 

2814 

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) 

S 

2815 

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio 

S 

2816 

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario 

NS 

2817 00 00 

Ossido di zinco; perossido di zinco 

S 

2818 10 

Corindone artificiale, anche definito chimicamente 

S 

2819 

Ossidi e idrossidi di cromo 

S 

2820 

Ossidi di manganese 

S 

2821 

Ossidi e idrossidi di cromo; terre coloranti contenenti, in peso, 70% o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 

NS 

2822 00 00 

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio 

NS 

2823 00 00 

Ossidi di titanio 

S 

2824 

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione 

NS 

ex 2825 

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi, esclusi i prodotti delle voci 2825 10 00 e 2825 80 00 

NS 

2825 10 00 

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici 

S 

2825 80 00 

Ossidi di antimonio 

S 

2826 

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro 

NS 

ex 2827 

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri, esclusi i prodotti delle voci 2827 10 00 e 2827 32 00 

NS 

2827 10 00 

Cloruro di ammonio 

S 

2827 32 00 

Cloruro di alluminio 

S 

2828 

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti 

NS 

2829 

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati 

NS 

ex 2830 

Solfuri; polisolfuri, esclusi i prodotti della voce 2830 10 00 

NS 

2830 10 00 

Solfuri di sodio 

S 

2831 

Ditioniti e solfossilati 

NS 

2832 

Solfiti; tiosolfati 

NS 

2833 

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) 

NS 

ex 2834 

Nitriti; nitrati, esclusi i prodotti della voce 2834 10 00 

NS 

2834 10 00 

Nitriti 

S 

2835 

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no 

S 

ex 2836 

Carbonati; perossocarbonati; carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, esclusi i prodotti delle voci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00 

NS 

2836 20 00 

Carbonato di disodio 

S 

2836 40 00 

Carbonati di potassio 

S 

2836 60 00 

Carbonato di bario 

S 

2837 

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi 

NS 

2838 00 00 

Fulminati, cianati e tiocianati 

NS 

2839 

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio 

NS 

2840 

Borati; perossoborati (perborati) 

NS 

ex 2841 

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, esclusi i prodotti della voce 2841 61 00 

NS 

2841 61 00 

Permanganato di potassio 

S 

2842 

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), esclusi gli azoturi 

NS 

2843 

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi 

NS 

ex 2844 30 11 

Diversi dai cermet greggi, e dai cascami e rottami di uranio impoverito in U 235 

NS 

ex 2844 30 51 

Diversi dai cermet greggi e dai cascami e rottami di torio 

NS 

2845 90 90 

Diversi dal deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti 

NS 

2846 

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli 

NS 

2847 00 00 

Perossido di idrogeno anche solidificato con urea 

NS 

2848 00 00 

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori 

NS 

ex 2849 

Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle voci 2849 20 00 e 2849 90 30 

NS 

2849 20 00 

Carburi di silicio 

S 

2849 90 30 

Carburi di tungsteno 

S 

ex 2850 00 

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849, esclusi i prodotti della voce 2850 00 70 

NS 

2850 00 70 

Siliciuri 

S 

2851 00 

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi 

NS 

2903 

Derivati alogenati degli idrocarburi 

S 

2904 10 00 

Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici 

NS 

2904 20 00 

Derivati degli idrocarburi unicamente nitrati o unicamente nitrosi 

S 

2904 90 

Altri derivati 

NS 

ex 2905 

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2905 43 00, 2905 44 e 2905 45 00 

S 

2905 45 00 

Glicerolo 

NS 

2906 

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

NS 

2907 11 00 

Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali 

NS 

2907 12 00 

Cresoli e loro sali 

NS 

2907 13 00 

Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali da tali prodotti 

NS 

2907 14 00 

Xilenoli e loro sali 

NS 

2907 15 90 

Naftoli e loro sali diversi dall'1-naftolo: 

S 

2907 19 00 

altri 

NS 

2907 21 00 

Resorcinolo e suoi sali 

NS 

ex 2907 22 00 

Idrochinone 

S 

ex 2907 22 00 

altri 

NS 

2907 23 00  

4,4'-Isopropilidendifenolo (bis-fenolo A, difenilolpropano) e suoi sali 

NS 

2907 29 90 

altri 

NS 

2908 

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli 

NS 

2909 

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

S 

2910 

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

NS 

2911 00 00 

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

NS 

ex 2912 

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, esclusi i prodotti della voce 2912 41 00 

NS 

2912 41 00 

Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide) 

S 

2913 00 00 

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 

NS 

ex 2914 

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2914 11 00, 2914 21 00 e 2914 22 00 

NS 

2914 11 00 

Acetone 

S 

2914 21 00 

Canfora 

S 

2914 22 00 

Cicloesanone e metilcicloesanoni 

S 

2915 

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

S 

ex 2916 11 00 

Acido acrilico 

S 

ex 2916 11 00 

Sali dell'acido acrilico 

NS 

2916 12 

Esteri dell'acido acrilico 

S 

2916 13 00 

Acido metacrilico e suoi sali 

NS 

2916 14 

Esteri dell'acido metacrilico 

S 

2916 15 00 

Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri 

NS 

2916 19 

altri 

NS 

2916 20 00 

Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 

NS 

2916 31 00 

Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri 

NS 

2916 32 

Perossido di benzoile e cloruro di benzoile 

NS 

2916 39 00 

Altri 

NS 

ex 2917 

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00 

NS 

2917 11 00 

Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri 

S 

2917 12 10 

Acido adipico e suoi sali 

S 

2917 14 00 

Anidride maleica 

S 

2917 32 00 

Ortoftalati di diottile 

S 

2917 35 00 

Anidride ftalica 

S 

2917 36 00 

Acido tereftalico e suoi sali 

S 

ex 2918 

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e 2918 29 10 

NS 

2918 14 00 

Acido citrico 

S 

2918 15 00 

Sali ed esteri dell'acido citrico 

S 

2918 21 00 

Acido salicilico e suoi sali 

S 

2918 22 00 

Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri 

S 

2918 29 10 

Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri 

S 

2919 00 

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

NS 

2920 

Esteri di altri acidi inorganici dei non metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

NS 

2921 

Composti a funzione ammina 

S 

2922 

Composti amminici a funzioni ossigenate 

S 

2923 

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no 

NS 

2924 19 00 

Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti, escluso il meprobamato 

S 

2924 21 

Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti 

S 

2924 23 00 

Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi Sali 

NS 

2924 29 30 

Paracetamolo (DCI) 

S 

2924 29 95 

Altri composti a funzione carbossiammide 

S 

2925 

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina 

NS 

ex 2926 

Composti a funzione nitrile, esclusi i prodotti della voce 2926 10 00 

NS 

2926 10 00 

Acrilonitrile 

S 

2927 00 00 

Composti a funzione diazo, azo o azossi 

S 

2928 00 90 

Derivati organici dell'idrazina 

NS 

2929 10 

Isocianati 

S 

2929 90 00 

Diversi dagli isocianati 

NS 

2930 10 00 

Tiocomposti organici 

NS 

2930 20 00 

 

NS 

2930 30 00 

 

NS 

2930 40 90 

Tiocomposti organici 

S 

2930 90 13 

 

S 

2930 90 16 

 

S 

2930 90 20 

 

S 

2930 90 70 

 

S 

2931 00 

Altri composti organo-inorganici 

NS 

ex 2932 

Composti eterociclici con eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle voci 2932 12 00, 2932 13 00 e 2932 21 00 

NS 

2932 12 00  

2-Furaldeide (furfuraldeide) 

S 

2932 13 00 

Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico 

S 

2932 21 00 

Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine 

S 

ex 2933 

Composti eterociclici con eteroatomi di solo azoto, esclusi i prodotti della voce 2933 61 00 

NS 

2933 61 00 

Melamina 

S 

2934 

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici 

NS 

2935 00 90 

Altri solfonammidi 

S 

2938 

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati 

NS 

ex 2940 00 00 

Ramnosio, raffinosio, mannosio 

NS 

ex 2940 00 00 

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939, diversi da ramnosio, raffinosio e mannosio 

S 

2941 20 30 

Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati 

NS 

2942 00 00 

Altri composti organici 

NS 

3102 

Concimi minerali o chimici azotati [1] 

S 

3103 10 

Perfosfati 

S 

3105 

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 

S 

ex 3201 90 90 

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati, esclusi gli estratti tannici di eucalipto, estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano ed altri estratti per concia di origine vegetale 

NS 

3202 

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia 

NS 

3203 00 90 

Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze 

NS 

[1] Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 

 

 

Codice NC 

Descrizione 

Sensibile/Non sensibile 

3204 

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita, previste nella nota 3 di questo capitolo 

S 

3205 00 00 

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo 

NS 

3206 

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203 e da 3204 a 3205 00 00; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita 

S 

3207 

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 

NS 

3208 

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 

NS 

3209 

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso 

NS 

3210 00 

Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio 

NS 

3211 00 00 

Siccativi preparati 

NS 

3212 

Pigmenti dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto 

NS 

3213 

Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili 

NS 

3214 

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura 

NS 

3215 

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide 

NS 

Capitolo 33 

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE 

NS 

Capitolo 34 

SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERIFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI; CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI; PASTE PER MODELLI, CERE PER L'ODONTOIATRIA E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO 

NS 

3501 

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina 

S 

3502 90 90 

Albuminati ed altri derivati delle albumine 

NS 

3503 00 

Gelatine presentate in fogli, anche lavorati in superficie o colorati, e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 

NS 

3504 00 00 

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo 

NS 

3505 10 50 

Amidi e fecole esterificati o eterificati 

NS 

3506 

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg 

NS 

3507 

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove 

S 

Capitolo 36 

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI 

NS 

Capitolo 37 

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA 

NS 

3801 

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti 

NS 

3802 

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito 

S 

3803 00 90 

Tallol, anche raffinato, diverso da quello greggio 

NS 

3804 00 

Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803 

NS 

3805 

Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo 

NS 

3806 

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse 

NS 

3807 00 

Catrami di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali 

NS 

3808 

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti 

NS 

ex 3809 

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti della voce 3809 10 

NS 

3810 

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura 

NS 

3811 

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali 

NS 

3812 

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche 

NS 

3813 00 00 

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici 

NS 

3814 00 

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici 

NS 

3815 

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove 

NS 

3816 00 00 

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801 

NS 

3817 

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902 

S 

3819 00 00 

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi 

NS 

3820 00 00 

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento 

NS 

3821 00 00 

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi 

NS 

ex 3823 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali, esclusi i prodotti delle voci 3823 11 00, 3823 13 00 e 3823 19 

S 

3823 11 00 

Acido stearico 

NS 

3823 13 00 

Acidi grassi del tallolio 

NS 

3823 19 

Altri 

NS 

ex 3824 

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (compresi quelli consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti della voce 3824 60 

NS 

3825 

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo 

S 

3901 

Polimeri di etilene, in forme primarie 

S 

3902 

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie 

S 

3903 

Polimeri di stirene, in forme primarie 

S 

3904 

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie 

S 

3905 

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie 

NS 

3906 10 00 

Polimetilmetacrilato 

S 

3906 90 60 

Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50% o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice 

NS 

3906 90 90 

Altri 

NS 

ex 3907 

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie, esclusi i prodotti delle voci 3907 10 00, 3907 60 e 3907 99 

NS 

3907 10 00 

Poliacetali 

S 

3907 60 

Polietilene tereftalato 

S 

3907 99 

Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi 

S 

3908 

Poliammidi in forme primarie 

S 

3909 

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie 

NS 

3910 00 00 

Siliconi, in forme primarie 

NS 

3911 

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie 

NS 

3912 

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie 

NS 

3913 

Polimeri naturali e polimeri naturali modificati non nominati né compresi altrove, in forme primarie 

NS 

3914 00 00 

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie 

NS 

3915 

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche 

NS 

3916 

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche 

NS 

3917 

Tubi e loro accessori di materie plastiche 

NS 

3918 

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo 

NS 

3919 

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli 

NS 

3920 

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto 

S 

ex 3921 

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, esclusi i prodotti della voce 3921 90 19 

NS 

3921 90 19 

Altre lastre, fogli, strisce e lamelle, di materie plastiche, diverse dai prodotti alveolari, di poliesteri, diversi da fogli e lastre, ondulati 

S 

3922 

Vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche 

NS 

ex 3923 

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche, esclusi i prodotti della voce 3923 21 00 

NS 

3923 21 00 

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene 

S 

3924 

Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche 

NS 

3925 

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove 

NS 

3926 

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 

NS 

ex Capitolo 40 

GOMMA E LAVORI DI GOMMA, esclusi i prodotti della voce 4010 

NS 

4010 

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata 

S 

ex 4104 

Pelli conciate o in crosta di bovini (compreso il bufalo) e di equidi, depilate, anche spaccate, ma senza altre ulteriori praparazioni, esclusi i prodotti delle voci 4104 41 19 e 4104 49 19 

S 

ex 4106 31 

 

 

4106 32 

Pelli conciate o in crosa di altri animali, depilate, anche spaccate; ma senza ulteriori preparazioni, esclusi i prodotti della voce 4106 31 10 

NS 

4107 

Cuoi ulteriormente preparati dopo la concia, compresi i cuoi pergamentati, di bovini (compreso il bufalo) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi dai cuoi della voce 4114 

S 

 

Cuoi ulteriormente preparati dopo la concia, compresi i cuoi pergamentati: 

 

4112 00 00 

di ovini, preparati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 

S 

4113 10 00 

di caprini, preparati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 

S 

4113 20 00 

di suini 

NS 

4113 30 00 

di rettili 

NS 

4113 90 00 

Altri 

NS 

4114 

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati 

S 

4115 10 00 

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati 

S 

4201 00 00 

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia 

NS 

4202 

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, sacchetti ben isolati per cibo o bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta 

S 

4203 

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti 

S 

4204 00 

Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici 

NS 

4205 00 00 

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti 

NS 

4206 

Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini 

NS 

Capitolo 43 

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI 

NS 

4407 

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 

NS 

4408 

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm 

NS 

4410 

Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici 

S 

4411 

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici 

S 

4412 

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato 

S 

4414 00 10 

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 

NS 

4415 

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno 

NS 

4418 10 

Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno 

S 

4418 30 10 

 

S 

4418 20 10 

Porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 

S 

4420 10 11 

Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 

S 

4420 90 10 

 

S 

4420 90 91 

 

S 

4421 90 91 

Altri lavori di legno: diversi dai pannelli di fibre 

NS 

ex Capitolo 45 

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO, esclusi i prodotti della voce 4503 

NS 

4503 

Articoli in sughero naturale 

S 

Capitolo 46 

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO 

S 

Capitolo 50 

SETA 

S 

ex Capitolo 51 

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE, esclusi i prodotti della voce 5105 

S 

Capitolo 52 

COTONE 

S 

Capitolo 53 

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA 

S 

Capitolo 54 

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI 

S 

Capitolo 55 

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI, IN FIOCCO 

S 

Capitolo 56 

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA 

S 

Capitolo 57 

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI 

S 

Capitolo 58 

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI 

S 

Capitolo 59 

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI 

S 

Capitolo 60 

STOFFE A MAGLIA 

S 

Capitolo 61 

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA 

S 

Capitolo 62 

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA 

S 

Capitolo 63 

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI 

S 

Capitolo 64 

CALZATURE, GHETTE E OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI 

S 

Capitolo 65 

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI 

NS 

Capitolo 66 

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI 

S 

Capitolo 67 

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI 

NS 

Capitolo 68 

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI 

NS 

Capitolo 69 

PRODOTTI CERAMICI 

S 

Capitolo 70 

VETRO E LAVORI DI VETRO 

S 

7113 

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 

NS 

7114 

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 

NS 

7115 90 

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, diversi dai catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino 

NS 

7116 20 19 

Altri 

NS 

7116 20 90 

Diversi dagli articoli esclusivamente di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite 

NS 

7117 

Minuterie di fantasia 

S 

7202 

Ferro-leghe 

S 

Capitolo 73 

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO 

NS 

Capitolo 74 

RAME E LAVORI DI RAME 

S 

7505 12 00 

Barre, profilati e fili, di leghe di nichel 

NS 

7505 22 00 

Fili, di leghe di nichel 

NS 

7506 20 00 

Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel 

NS 

7507 20 00 

Accessori per tubi, di nichel 

NS 

ex Capitolo 76 

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO, esclusi i prodotti della voce 7601 

S 

ex Capitolo 78 

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO, esclusi i prodotti della voce 7801 

S 

ex Capitolo 79 

ZINCO E LAVORI DI ZINCO, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903 

S 

ex Capitolo 81 

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE, esclusi i prodotti delle voci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 30 20, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20 

S 

Capitolo 82 

UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI 

S 

Capitolo 83 

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI 

S 

ex Capitolo 84 

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI, esclusi i prodotti delle voci 8401 10 00 e 8407 21 10 

NS 

8401 10 00 

Reattori nucleari 

S 

8407 21 10 

Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3 

S 

ex Capitolo 85 

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI, esclusi i prodotti delle voci 8516 50 00, 8519, 8520 32 99, 8520 39 90, 8521, 8525, 8527, 8528 12, 8528 21 bis 8528 30, 8529, 8540 11 e 8540 12 

NS 

8516 50 00 

Forni a microonde 

S 

8519 

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono 

S 

8520 32 99 

numerici, diversi dai tipi a cassette 

S 

8520 39 90 

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, diversi da quelli che utilizzano nastri su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori 

S 

8521 

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici 

S 

8525 

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri «camescopes» 

S 

8527 

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria 

S 

ex 8528 

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, esclusi i prodotti della voce 8528 13 00 e i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) 

S 

8529 

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 

S 

8540 11 

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor 

S 

8540 12 00 

 

S 

Capitolo 86 

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE 

NS 

8701 

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) 

NS 

8702 

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente 

S 

8703 

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa 

S 

8704 

Autoveicoli per il trasporto di merci 

S 

8705 

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) 

S 

8706 00 

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore 

S 

8707 

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine 

S 

8708 

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 

S 

8709 

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti 

S 

8710 00 00 

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti 

NS 

8711 

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car») 

S 

8712 00 

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore 

S 

8714 

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 

S 

8715 00 

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti 

NS 

8716 

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti 

NS 

Capitolo 88 

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE 

NS 

Capitolo 89 

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE 

NS 

Capitolo 90 

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI 

S 

Capitolo 91 

OROLOGERIA 

S 

Capitolo 92 

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI 

NS 

ex Capitolo 94 

MOBILI. MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE, esclusi i prodotti della voce 9405 

NS 

9405 

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove 

S 

ex Capitolo 95 

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI, esclusi i prodotti della voce 9503 

NS 

9503 

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie 

S 

Capitolo 96 

LAVORI DIVERSI 

NS 

 

 

ALLEGATO III

 

Convenzioni di cui all’articolo 9

 

PARTE A

Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro

 

     1. Convenzione internazionale sui diritti civili e politici

     2. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

     3. Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

     4. Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

     5. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

     6. Convenzione sui diritti del fanciullo

     7. Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio

     8. Convenzione concernente l’età minima per l’ammissione al lavoro (n. 138)

     9. Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182)

     10. Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (n. 105)

     11. Convenzione concernente il lavoro forzato (n. 29)

     12. Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100)

     13. Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni (n. 111)

     14. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87)

     15. Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98)

     16. Convenzione internazionale sulla lotta e la repressione dell’apartheid

 

PARTE B

Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo

 

     17. Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

     18. Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

     19. Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

     20. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione

     21. Convenzione sulla diversità biologica

     22. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica

     23. Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico

     24. Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)

     25. Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

     26. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)

     27. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Messico)


[1] Escluso dal presente elenco dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 566/2007.